Agevolazioni fiscali per chi investe in Start-up e PMI Innovative
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FISCALE


Guida ragionata aggiornata a marzo 2026
Sintesi
Per Tutte le persone fisiche che investono in start up vi è una detrazione del 65% sull'investimento trasformabile in credito d'imposta (nel caso non si fosse capienti Irpef) con un tetto massimo di 100 mila euro Annui, questa detrazione del 65% vale solo per le start up non per le PMI innovative, anche per le persone giuridiche non vi è alcuna agevolazione per investimenti in PMI innovative, mentre per gli investimenti in start up il credito d'imposta è del 30% ma su un massimale di 1,8 milioni di euro. per varie casiste e approfondimenti pratici leggi tutto l'articolo
Il contesto di riferimento e la logica del sistema
Investire in imprese innovative è, per sua natura, un'attività ad alto rischio. Le start-up, in particolare nelle fasi iniziali della loro vita, presentano tassi di mortalità elevati, strutture patrimoniali fragili e una difficoltà strutturale nell'accedere al canale bancario tradizionale. Il legislatore italiano ha scelto di rispondere a questa asimmetria con un sistema di incentivi fiscali che punta a rendere conveniente per l'investitore privato mettere a rischio il proprio capitale in queste realtà, compensando almeno in parte il rischio assunto attraverso un risparmio fiscale immediato o differito.
Il cardine normativo di questo sistema è il Decreto Legge n. 179 del 2012, che ha istituito la categoria delle start-up innovative e disegnato le prime agevolazioni per chi vi investe. Negli anni successivi, il legislatore ha aggiunto nuovi strumenti, modificato soglie e percentuali, e più di recente con la Legge n. 193 del 2024, nota come Legge sulla Concorrenza, e con la Legge n. 162 del 2024 ha operato una revisione organica del sistema, con conseguenze significative sia per le imprese che cercano capitali sia per gli investitori che valutano dove allocare le proprie risorse.
Vale la pena anticipare fin da subito un elemento critico emerso all'inizio del 2026: la detrazione ordinaria del 30%, che per oltre un decennio ha rappresentato il principale incentivo per chi investiva in queste imprese, non è più fruibile a partire dal 1° gennaio 2026, per effetto della scadenza dell'autorizzazione europea al relativo regime di aiuto e della mancata richiesta di proroga. Si tratta di un vuoto normativo rilevante, su cui ci si soffermerà più avanti.
Chi è oggi una start-up innovativa: i nuovi requisiti
Prima di addentrarsi nelle agevolazioni, è necessario capire a cosa si riferisce la legge quando parla di start-up innovativa, perché la Legge 193/2024 ha ridefinito il concetto aggiungendo requisiti che in precedenza non esistevano.
La start-up innovativa deve innanzitutto essere una micro, piccola o media impresa come definita dalla Raccomandazione europea del 2003. Non può svolgere in via prevalente attività di agenzia o di consulenza: il legislatore vuole che l'oggetto sociale sia effettivamente orientato allo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e non all'erogazione di servizi professionali che con l'innovazione tecnologica hanno poco a che fare.
Altrettanto rilevante è la riduzione del periodo base di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese: si passa da cinque a tre anni. Questo non significa necessariamente che la start-up perda il proprio status al terzo anno, ma che, per mantenerlo oltre quella soglia, deve soddisfare almeno uno dei requisiti di crescita o sviluppo individuati dalla legge.
Le condizioni per restare start-up innovativa oltre il terzo anno
La riduzione del periodo base di iscrizione a tre anni risponde a una logica di selezione: lo status agevolato va mantenuto solo dalle imprese che dimostrano realmente di stare crescendo e innovando, non da soggetti che si iscrivono nella sezione speciale semplicemente per beneficiare dei vantaggi fiscali senza sviluppare concretamente attività ad alto contenuto tecnologico.
Per restare iscritte oltre il terzo anno, le start-up devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: incrementare le spese in ricerca e sviluppo fino ad almeno il 25% del totale dei costi; stipulare un contratto di sperimentazione con la pubblica amministrazione; registrare un incremento superiore al 50% dei ricavi o degli occupati tra il secondo e il terzo anno; oppure costituire una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro attraverso un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo con partecipazione di minoranza da parte di investitori qualificati come incubatori o acceleratori certificati, business angel, investitori vigilati o piattaforme di equity crowdfunding accompagnato da un incremento delle spese in ricerca e sviluppo ad almeno il 20% del totale. In alternativa, è sufficiente ottenere un brevetto.
Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, la permanenza può essere prolungata fino a cinque anni, e in presenza di requisiti legati alla fase di scale-up fino a un massimo di nove anni complessivi. Per le start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge è previsto un regime transitorio: quelle iscritte da oltre diciotto mesi hanno dodici mesi per adeguarsi ai nuovi requisiti, mentre quelle iscritte da meno di diciotto mesi ne hanno sei.
Le imprese che invece perdono i requisiti di start-up innovativa e ce ne saranno diverse nei prossimi anni proprio per effetto di queste nuove regole hanno la possibilità di iscriversi al registro delle PMI innovative, qualora ne abbiano le caratteristiche. Si tratta di una via di uscita ordinata che evita la perdita secca di tutti i benefici.
La detrazione ordinaria del 30%: uno strumento in via di estinzione
Per molti anni, la detrazione IRPEF del 30% prevista dall'art. 29 del DL 179/2012 è stata la misura più utilizzata dagli investitori in start-up e PMI innovative. Consentiva di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche il 30% dell'importo investito nel capitale sociale, fino a un massimo di un milione di euro all'anno. Questo significa che, nel migliore dei casi, un investitore poteva ottenere uno sconto fiscale fino a 300.000 euro per anno fiscale.
L'investimento doveva essere mantenuto per almeno tre anni. In caso di disinvestimento anticipato, la norma prevedeva la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione delle somme detratte maggiorate degli interessi legali. La Legge 193/2024 ha tuttavia introdotto una clausola di salvaguardia: se il disinvestimento è dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dell'investitore come un'acquisizione forzata, una procedura concorsuale o altri eventi straordinari non scatta la decadenza.
Dal 1° gennaio 2026 questa agevolazione non è più fruibile, poiché qualificata come aiuto di Stato, essendo scaduta l'autorizzazione europea al regime di aiuto senza che fosse stata presentata una richiesta di proroga. Questo comporta che viene meno uno degli strumenti più utilizzati per gli investimenti in venture capital in Italia, con effetti rilevanti sulla prevedibilità del sistema e sull'attrattività degli investimenti.
È importante però chiarire la distinzione tra il momento in cui si fruisce della detrazione e il momento in cui si investe: se l'investimento è stato effettuato nel 2025 in una start-up iscritta da non oltre cinque anni, la detrazione del 30% maturata nel 2025 può ancora essere utilizzata negli anni successivi, nei limiti della capienza fiscale disponibile. La scadenza riguarda i nuovi investimenti effettuati dal 2026, non il recupero di benefici già maturati.
La detrazione de minimis al 65%: lo strumento ancora attivo
L'altro grande pilastro del sistema è la detrazione prevista dall'art. 29-bis del DL 179/2012, nota come detrazione in regime de minimis. Questa agevolazione, elevata al 65% a partire dal 1° gennaio 2025 rispetto al precedente 50%, si applica esclusivamente agli investimenti in start-up innovative nei primi tre anni di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ed è la misura che attualmente rimane pienamente operativa.
Il limite massimo investibile con questa agevolazione è di 100.000 euro per anno fiscale per ciascun investitore. Il risparmio fiscale massimo annuo è quindi di 65.000 euro, un importo considerevole che rende questa misura particolarmente attraente per i cosiddetti business angel e per i piccoli investitori istituzionali. I due incentivi il 30% ordinario e il 65% "de minimis" sono alternativi e non cumulabili sulla stessa operazione.
Il meccanismo de minimis implica che l'agevolazione non è un diritto automatico dell'investitore, ma deve essere "concessa" dalla start-up, la quale verifica preventivamente la disponibilità del plafond de minimis attraverso la piattaforma informatica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il tetto complessivo per ciascuna start-up è di 300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando la nozione di "impresa unica" ai sensi della normativa europea.
Esempio pratico. Un medico con un reddito imponibile elevato decide di investire 100.000 euro nel capitale di una start-up HealthTech iscritta nel Registro da soli due anni. Scegliendo il regime "de minimis" al 65%, ottiene una detrazione IRPEF di 65.000 euro. Se la sua imposta lorda annua è di 50.000 euro, detrarrà 50.000 euro nell'anno dell'investimento e i restanti 15.000 euro si trasformano grazie alla novità introdotta dalla Legge 162/2024 in un credito d'imposta utilizzabile negli anni successivi. Non rischia di perdere il beneficio residuo.
Il meccanismo del credito d'imposta per eccedenza: una novità strutturale
Storicamente, uno dei limiti più significativi del sistema di detrazioni era il rischio che la detrazione non trovasse capienza nell'imposta lorda. Se l'investitore aveva un'imposta lorda inferiore alla detrazione spettante, la parte eccedente andava perduta o poteva essere riportata in avanti, ma solo nei tre periodi d'imposta successivi. Allo scadere del terzo anno, l'eccedenza non recuperata era definitivamente persa.
La Legge n. 162 del 2024 ha modificato questo meccanismo in modo sostanziale. Quando la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza viene convertita in un credito d'imposta, utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, sia in compensazione tramite il modello F24 nei periodi d'imposta successivi, senza limite temporale espresso.
Questa modifica vale per gli investimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, e rappresenta un cambiamento di sostanza: prima c'era il rischio concreto di perdere una parte del beneficio fiscale, ora quel rischio è eliminato. L'investitore sa con certezza che l'intero vantaggio fiscale sarà recuperato, anche se non nell'anno dell'investimento.
La portata pratica è considerevole: un investitore che apporti 100.000 euro nel capitale di una start-up innovativa nel 2025 beneficia di una detrazione di 65.000 euro; se la sua IRPEF lorda fosse di 40.000 euro, i residui 25.000 euro si trasformerebbero in un credito d'imposta immediatamente utilizzabile, anziché dover attendere gli anni successivi con l'incertezza sulla capienza fiscale.
Le norme antielusive: chi non può usufruire delle agevolazioni
Con la Legge 193/2024 sono state introdotte specifiche disposizioni antielusive che limitano l'accesso alle agevolazioni in presenza di situazioni che potrebbero snaturare la finalità della norma. Le detrazioni sia il 30% ordinario sia il 65% "de minimis" non si applicano in due casi.
Il primo è quando l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance della start-up. La ratio è chiara: chi detiene una partecipazione rilevante non è tipicamente un investitore di mercato che apporta capitale di rischio a condizioni arm's length, ma un soggetto che esercita un controllo sostanziale sull'impresa. L'agevolazione è pensata per incentivare l'afflusso di capitali esterni, non per premiare chi controlla già l'impresa.
Il secondo caso riguarda il conflitto di interessi tra investitore e fornitore: se l'investitore o una società da lui controllata o collegata eroga servizi alla start-up per un fatturato che supera il 25% dell'importo dell'investimento agevolabile, l'esenzione non spetta. Il legislatore vuole evitare che il meccanismo agevolativo venga usato per monetizzare indirettamente un rapporto commerciale già in essere.
Esempio pratico. Un software engineer ha fatturato 400.000 euro a una start-up nel 2025 per servizi di sviluppo e decide di investire anche 100.000 euro nel capitale. In questo caso il fatturato da servizi (400.000 euro) supera abbondantemente il 25% dell'investimento (25.000 euro): l'investitore non potrà accedere alla detrazione del 65%. Non è però detto che perda tutto: potrà valutare se ha ancora diritto alla detrazione ordinaria del 30%, che ha limiti diversi, a condizione ovviamente che essa sia ancora applicabile all'investimento specifico.
Le PMI innovative: una categoria sempre più penalizzata
Fino al 31 dicembre 2024, anche gli investitori in PMI innovative potevano beneficiare della detrazione de minimis al 50% (poi diventata 65%), per investimenti fino a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2025 questa agevolazione è stata definitivamente soppressa e non rinnovata. Per le PMI innovative non esiste più un incentivo fiscale specifico riservato agli investitori, e questa discontinuità è particolarmente significativa perché lascia scoperta la fase di crescita delle imprese innovative, concentrando tutti i benefici sull'early stage.
In sostanza, le PMI innovative che per definizione sono realtà più mature, spesso con fatturati già avviati e strutture organizzative consolidate si trovano oggi in una posizione svantaggiata rispetto alle start-up nelle prime fasi di vita. Il legislatore sembra aver operato una scelta deliberata di politica economica: privilegiare il finanziamento nelle fasi embrionali, quando il rischio è maggiore e la necessità di capitali esterni è più acuta.
Gli investitori in PMI innovative mantengono tuttavia la possibilità di beneficiare dell'esenzione sulle plusvalenze da cessione, a condizione che l'impresa soddisfi determinati requisiti di mercato previsti dalla normativa europea, come vedremo nel prossimo paragrafo.
L'esenzione sulle plusvalenze: una finestra aperta fino al 2025
Una delle misure più potenti dell'intero sistema è l'esenzione fiscale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in start-up e PMI innovative. In condizioni normali, le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%: l'esenzione totale rappresenta quindi un vantaggio enorme per chi riesce a uscire con successo da un investimento.
Questa agevolazione era stata introdotta originariamente con l'art. 14 del Decreto Sostegni bis del 2021, ma era rimasta per anni inattuata per mancanza dell'autorizzazione della Commissione europea. La Legge 162/2024 ha posto rimedio modificando i requisiti di accesso per far rientrare la misura tra le categorie di aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento europeo 651/2014, rendendo così l'agevolazione finalmente operativa.
Perché si applichi l'esenzione, la partecipazione deve essere stata acquisita mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e deve essere stata detenuta per almeno tre anni. La normativa ha tuttavia ristretto il campo: l'esenzione rimane operativa solo per gli investimenti che hanno goduto della detrazione ordinaria del 30%, mentre è stata eliminata per gli investimenti effettuati in regime de minimis.
Per le PMI innovative, l'accesso all'esenzione è subordinato al fatto che l'impresa soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: non aver mai operato in alcun mercato; operare in un mercato da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; oppure necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. Si tratta di condizioni che selezionano realtà imprenditoriali ancora nella fase di esplorazione del mercato, limitando il beneficio agli investimenti con un profilo di rischio genuinamente elevato.
Esempio pratico. Un imprenditore ha sottoscritto nel 2022 quote di una start-up IoT per un importo di 200.000 euro, avvalendosi della detrazione del 30%. Dopo tre anni di attività, nel 2025 la start-up viene acquistata da un grande gruppo industriale e lui realizza una plusvalenza di 350.000 euro. Normalmente dovrebbe pagare 91.000 euro di imposta sostitutiva al 26%. Grazie all'esenzione, non paga nulla su quella plusvalenza. In pochi anni ha quindi beneficiato sia della detrazione IRPEF sull'ingresso sia della completa esenzione sull'uscita: un doppio vantaggio che illustra bene la generosità complessiva del sistema.
Le plusvalenze reinvestite: un meccanismo virtuoso
Accanto all'esenzione diretta sulle plusvalenze da start-up e PMI innovative, il sistema prevede un ulteriore meccanismo di incentivazione: l'esenzione condizionata al reinvestimento. Chi realizza una plusvalenza dalla cessione di partecipazioni in qualsiasi società non necessariamente innovativa può evitare di pagarci le imposte a condizione che reinvesta quella plusvalenza, entro un anno, nel capitale sociale di una start-up o PMI innovativa, con sottoscrizione effettuata entro il 31 dicembre 2025.
Il legislatore ha però introdotto due limitazioni importanti per prevenire abusi. La prima riguarda la partecipazione oggetto di cessione: deve essere già stata in possesso dell'investitore alla data del 26 maggio 2021, cioè al momento dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni bis. Non è quindi possibile acquistare una partecipazione oggi con l'intenzione di rivenderla domani per sfruttare il meccanismo. La seconda limitazione riguarda la non cumulabilità: le plusvalenze generate dall'investimento effettuato con il reinvestimento non possono a loro volta beneficiare dell'esenzione sulle plusvalenze da start-up. In altre parole, il beneficio si applica una sola volta nella catena degli investimenti.
Esempio pratico. Un professionista ha venduto nel 2024 la sua quota in una società di distribuzione commerciale, realizzando una plusvalenza di 500.000 euro. Normalmente dovrebbe versare 130.000 euro di imposta sostitutiva al 26%. Entro dodici mesi reinveste quella somma nel capitale di tre start-up innovative diverse, attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale. La plusvalenza originaria diventa completamente esente da tassazione. Attenzione però: se tra qualche anno le partecipazioni acquisite con quel reinvestimento dovessero essere cedute generando a loro volta una plusvalenza, quella seconda plusvalenza sarà tassata normalmente e non potrà beneficiare dell'esenzione prevista per le start-up.
Gli investimenti in convertendo: regole specifiche per la detrazione de minimis
La Legge 193/2024 ha introdotto una precisazione procedurale rilevante per chi investe attraverso strumenti finanziari convertibili i cosiddetti prestiti convertibili o finanziamenti convertendo anziché attraverso la sottoscrizione diretta di quote di capitale. In questo caso, la detrazione "de minimis" al 65% matura a partire dalla data in cui viene effettuato il bonifico alla start-up, a condizione che siano rispettate due condizioni formali: la causale del pagamento deve riportare esplicitamente la dicitura "versamento in conto aumento di capitale" e la somma deve essere effettivamente iscritta a riserva patrimoniale nel bilancio della start-up. Si tratta di requisiti formali che devono essere verificati con cura, perché la loro mancanza potrebbe compromettere l'accesso all'agevolazione.
Come si fruisce delle detrazioni: la documentazione necessaria
Dal punto di vista operativo, il sistema funziona in modo diverso a seconda del tipo di incentivo.
Per la detrazione ordinaria del 30%, non è necessario presentare alcuna istanza preventiva: è un diritto dell'investitore che si esercita direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Il legale rappresentante della start-up o PMI innovativa deve però consegnare all'investitore una certificazione che attesti di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro soglia massima per tutta la vita dell'impresa e l'entità dell'investimento effettuato nel periodo d'imposta.
Per la detrazione de minimis al 65%, il procedimento è più articolato: l'impresa deve presentare istanza attraverso la piattaforma informatica del MIMIT, indicando tra l'altro l'indirizzo PEC del soggetto investitore. Il beneficio è "concesso" dall'impresa previa verifica della disponibilità del plafond de minimis. Questo aspetto procedurale è fondamentale: a differenza della detrazione ordinaria, qui non basta l'accordo tra le parti, ma occorre che l'impresa abbia effettivamente plafond disponibile e lo abbia formalmente assegnato all'investitore.
Il ruolo di casse di previdenza e fondi pensione
Un aspetto del sistema spesso trascurato riguarda gli investitori istituzionali di tipo previdenziale. Le casse di previdenza private e i fondi pensione possono beneficiare di un'esenzione fiscale sui redditi derivanti da investimenti in start-up e PMI innovative, a condizione che almeno il 5% dei propri investimenti sia destinato al venture capital. Questa soglia è destinata a salire al 10% a partire dal 2026. Si tratta di una misura che mira a orientare il risparmio previdenziale italiano verso l'economia dell'innovazione, seguendo un modello già adottato con successo in altri Paesi europei dove i fondi pensione rappresentano uno dei principali finanziatori delle start-up tecnologiche.
Il quadro complessivo e le criticità del sistema nel 2026
Guardando al sistema nella sua interezza, emerge un'immagine di grande potenzialità affiancata da alcune fragilità strutturali.
Sul versante positivo, l'Italia dispone di un sistema di incentivi fiscali per gli investimenti in innovazione tra i più generosi d'Europa: la detrazione al 65% per i primi tre anni di vita della start-up, combinata con l'esenzione totale sulle plusvalenze da cessione, crea un profilo fiscale molto favorevole per chi investe nelle fasi di seed e early-stage. La conversione dell'eccedenza di detrazione in credito d'imposta utilizzabile senza limite temporale elimina poi uno dei principali ostacoli pratici che scoraggiavano gli investitori con reddito imponibile inferiore all'investimento.
Sul versante critico, la fine della detrazione del 30% a partire dal 2026 crea un vuoto significativo per tutte le categorie di investitori che non rientrano nel perimetro del de minimis in particolare per chi investe importi superiori a 100.000 euro o in PMI innovative anziché in start-up. La concentrazione di tutti i benefici sull'early stage lascia di fatto scoperta la fase di scale-up e di crescita, che è spesso quella in cui l'impresa ha il maggior bisogno di capitali per consolidarsi e aggredire i mercati.
Inoltre, la scadenza al 31 dicembre 2025 di molte delle agevolazioni sulle plusvalenze in assenza di proroghe confermate al momento della redazione di questo testo riduce significativamente la finestra temporale utile per pianificare investimenti sfruttando l'esenzione dal capital gain.
Chi opera in questo settore, sia come investitore sia come consulente, deve quindi fare i conti con un sistema in continua evoluzione, dove la certezza del diritto è spesso messa alla prova dalla frequenza con cui le norme cambiano, si sovrappongono o vengono abrogate. La pianificazione fiscale degli investimenti in start-up non può più essere un'attività episodica: richiede un monitoraggio costante del quadro normativo e, in presenza di investimenti significativi, una valutazione strutturata dei diversi scenari possibili in funzione della capienza fiscale dell'investitore, dell'ammontare e della tempistica dell'investimento, e delle caratteristiche specifiche dell'impresa target.
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