Regime Forfettario: Tutto Quello Che C'è Da Sapere

FISCALE

Introduzione al Regime Forfettario

Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 entrando in vigore nel 1° gennaio 2015, nel tempo è stato modificato rendendolo più accessibile e chiarendo le lacune presenti. La caratteristica principale del regime forfettario il reddito non si calcola sui costi reali, ma in modo forfettario in base al coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO. La percentuale risultante rappresenta il reddito imponibile, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute, fatta eccezione per i contributi previdenziali, che sono deducibili. Altra caratteristica del regime forfettario è la non applicazione dell’IVA nelle fatture emesse e di conseguenza la non detraibilità del IVA per le fatture ricevute.

Tassazione

il regime forfettario offre una tassazione molto vantaggiosa infatti per i soggetti che ne usufruiscono infatti l’imponibile al netto dei contributi previdenziali, Non è soggetto a IRPEF ma ad una imposta sostitutiva. Quest’ultima varia dal 5% riservata alle nuove attività nei primi 5 anni d’imposta, mentre per quelle attività già avviate oppure superati i 5 anni l’imposta sostitutiva passa al 15%.

L’imponibile contributivo e successivamente il reddito imponile vengono calcolati moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività. Il forfettario seguendo la contabilità semplificata adotta il principio di Cassa, in sostanza il fatturato non sarà dato da le fatture emesse ma le fatture incassate nel periodo d’imposta.

Per esempio: se durante il 2026 emettere e incasserete 50.000€ di fatture e il vostro coefficiente di redditività sarà del 40%. Il reddito imponibile sarà dato da: 50.000€ x 40% = 20.000€

Contributi previdenziali

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, come per il regime ordinario esistono due tipologie di soggetti. I Professionisti iscritti ad un Albo/ordine la cui cassa previdenziale non è INPS, quest’ultimi versano i contributi in base alle normative della cassa di appartenenza. La seconda categoria invece la maggior parte dei soggetti versa i propri contributi all’INPS, che anch’esso si suddivide in 3 gestioni: La gestione separata la cui aliquota è del 26,07% da calcolare sull’imponibile visto in precedenza; La gestione Commercianti che a differenza della gestione separata, si versano dei contributi minimi detti “fissi”. Per l’anno 2026 sono di € 4.549,70, che corrispondo a circa ad € 18.555. Superato il reddito imponibile di € 18.555 si pagano iniziato a pagare i contributi in base al reddito, la cui aliquota è 24,48% leggermente inferiore della gestione separata. Va specificato che i contributi minimi vanno versati indipendentemente dall’imponibile, quindi anche se per l’anno 2026 il soggetto iscritto alla gestione commercianti non emette fatture dovrà comunque versare i 4.549,70 €; La gestione artigiani ha lo stesso identico meccanismo della gestione commercianti con la differenza che i contributi minimi sono per il 2026 di € 4.460,64 ed un aliquota del 24%. Anche in questo caso il regime forfettario offre un agevolazione infatti chi usufruisce del forfettario ha diritto solo per i contributi minimi, quindi per gli iscritti alla gestione commercianti e artigiani, ad una riduzione del 35%.

Per esempio: prendiamo i 20.000€ di reddito imponibile calcolati prima, ipotizziamo che il soggetto sia iscritto alla gestione commercianti. Sottraiamo i contributi minimi: 20.000€ - 18.555€ = 1.445€ su questi calcoliamo i contributi da versare: 1.445€ x 24% = 347€

NB: anche applicando la riduzione del 35% l’imponibile dei contributi minimi rimane 18.555€

Chi può accedervi?

Come detto in precedenza, il regime forfettario è un regime agevolato e per questo non tutti i soggetti possono accedervi la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che i soggetti che debbano rispettare dei requisiti, in particolare sono esclusi:

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

2. i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato

3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

5. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

6. coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000€ (reso definitivo con la legge di bilancio 2026). Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

7. Limite ricavi di 85.000€ annui calcolati secondo il principio di cassa. Se svolgi più attività con diversi codici ATECO, i ricavi si sommano.

8. Le spese sostenute per personale dipendente o collaboratori non devono superare i 20.000€ lordi annui. Rientrano in questo limite i co.co.co., i familiari retribuiti e gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro.

Il mancato rispetto di uno dei requisiti sopra precedentemente citati comporta l’esonero dal regime forfettario dal successivo anno di imposta. Vi è tutta via un caso in cui l’esclusione del forfettario è immediata ed è per i soggetti in regime forfettario che superano i 100.000€ di ricavi durante l’anno in questo caso vi è esclusione immediata e l’applicazione dell’IVA in fattura, sulla Fattura che supera questo limite.

Data di pubblicazione: 07/03/2026