Differenze tra spese di rappresentanza e di pubblicità: Analisi della sentenza di Cassazione

FISCALE

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza sono definite come i costi sostenuti per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, senza che vi sia una diretta aspettativa di un ritorno commerciale o di un incremento delle vendite.

L'obiettivo è mediato e indiretto, legato al miglioramento della notorietà e della reputazione aziendale.

I requisiti che una spesa deve possedere per essere qualificata come “di rappresentanza”

  1. Gratuità: l’erogazione di beni o servizi avviene senza che vi sia un corrispettivo o una controprestazione da parte del destinatario. Questo elemento le distingue dalle spese di pubblicità, che sono tipicamente frutto di un contratto a prestazioni corrispettive;

  2. Finalità Promozionali o di Pubbliche Relazioni: le spese devono essere finalizzate a divulgare l'attività, i beni o i servizi dell'impresa, o a consolidarne l'immagine e l'apprezzamento presso il pubblico, senza una correlazione diretta con i ricavi;

  3. Ragionevolezza e Coerenza: il sostenimento della spesa deve essere ragionevole, cioè idoneo a generare, anche solo potenzialmente, benefici economici, oppure deve essere coerente con le pratiche commerciali del settore

Qui di seguito si riporta un'elencazione esemplificativa delle spese di rappresentanza, tra cui rientrano:

  • Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività, inaugurazioni di nuove sedi;

  • Spese per viaggi turistici in cui siano svolte significative attività promozionali;

  • Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti gratuitamente che risponda ai criteri di inerenza sopra descritti.

Qualora la spesa venisse inquadrata come spese di rappresentanza, l’importo dell’IVA relativa è indetraibile.

SPESE DI PUBBLICITA’ E PROMOZIONALI

Le spese di pubblicità (o promozionali) sono quelle sostenute per iniziative che mirano, prevalentemente, a pubblicizzare specifici prodotti, marchi o servizi, con una diretta finalità di incremento delle vendite.

L'obiettivo è informare i consumatori sull'esistenza e sulle caratteristiche dei beni o servizi, esaltandone le qualità per stimolare l'acquisto.

Devono essere oggetto di un contratto di carattere sinallagmatico tra le parti – pertanto normalmente non gratuito - col quale una di esse si obbliga, a fronte di un corrispettivo, a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o, comunque, l'attività produttiva dell'altra.

Il criterio distintivo fondamentale è quindi la presenza di una "diretta aspettativa di ritorno commerciale”.

Se la spesa è legata a un'attesa di aumento, più o meno immediato, delle vendite, essa si qualifica come pubblicitaria.

Le spese di sponsorizzazione sono correlate ad iniziative finalizzate ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e del marchio relativo, e a potenziarne le possibilità di sviluppo, senza alcuna aspettativa di incremento dei ricavi, se non in via mediata e indiretta attraverso l'aumento di notorietà

Le spese di sponsorizzazione, ad esempio, sono generalmente considerate di rappresentanza, a meno che il contribuente non riesca a provare che l'attività sponsorizzata sia collegata a una diretta aspettativa di ritorno commerciale, ad esempio attraverso un nesso specifico tra l'attività sponsorizzata e quella dello sponsor.

Qualora la spesa venisse inquadrata come spese di pubblicità e promozione, l’importo dell’IVA relativa è detraibile.

SPESE PER OMAGGI

Le spese per omaggi hanno iva detraibile se il valore del singolo omaggio non supera il valore di euro 50,00; diversamente l’importo dell’IVA sarebbe indetraibile.

SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO

In tale caso è necessario suddividere diverse fattispecie:

1. spese sostenute per i DIPENDENTI in caso di trasferte fuori dal comune in cui ha sede l’azienda: iva detraibile. In questo caso la fattura deve essere intestata alla Società e devono essere riportati nome e cognome di chi ha alloggiato. Se non fosse possibile indicare il nominativo nella fattura, è necessario che la Società riporti se tale spesa è stata sostenuta dal dipendente nonché il nome del dipendente;

2. spese sostenute per CLIENTI. In tal caso se le presenti spese sono state sostenute per eventi inquadrabili come rappresentante, l’IVA relativa è indetraibile. Diversamente se le spese sono state sostenute per eventi inquadrabili come eventi di pubblicità e promozione, l’IVA risulta detraibile. In questo caso la fattura intestata alla Società deve riportare il nome del cliente che ha partecipato all’evento. Se non fosse possibile indicare il nominativo nella fattura, è necessario che la Società riporti il nome del cliente/del potenziale cliente a cui il costo fa riferimento.

Data di pubblicazione: 09/03/2026