IVA e rapporti con l'estero

Descrizione del post del blog.

FISCALELEGALE

3/31/202623 min read

worm's-eye view photography of concrete building
worm's-eye view photography of concrete building

IVA nei Rapporti con l'Estero

1. Il sistema IVA e il principio di tassazione a destinazione

L'Imposta sul Valore Aggiunto è, nella sua essenza, un'imposta sui consumi che colpisce il valore aggiunto in ogni fase della catena produttiva e distributiva, scaricando il peso fiscale definitivo sul consumatore finale. La caratteristica tecnica che la distingue da altre imposte indirette è il meccanismo della detrazione: ciascun operatore economico versa l'imposta sul proprio fatturato ma deduce quella pagata sui propri acquisti, versando all'erario solo la differenza. In questo modo il tributo è neutrale per gli operatori economici e incide soltanto sul consumatore che non può esercitare la detrazione.

Negli scambi internazionali questo meccanismo si realizza attraverso il principio della tassazione a destinazione: il bene o il servizio viene tassato nel Paese in cui viene consumato o utilizzato, non in quello in cui è prodotto o originato. La conseguenza pratica è la detassazione all'uscita — l'esportazione — e la tassazione all'entrata — l'importazione. Il Paese esportatore rinuncia al gettito e il Paese importatore lo acquisisce. Questo principio garantisce la neutralità competitiva negli scambi internazionali e costituisce la base di tutto l'impianto dell'IVA comunitaria.

La grande novità del 2026: a partire dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Nuovo Testo Unico IVA (T.U. IVA), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025. Il provvedimento riorganizza in un unico corpo normativo di 171 articoli suddivisi in 18 titoli le disposizioni del D.P.R. 633/1972 e del D.L. 331/1993, abrogando definitivamente il vecchio decreto del 1972. Il T.U. IVA è allineato con la Direttiva IVA europea 2006/112/UE e con gli aggiornamenti della Direttiva 2022/542 e include una raccolta organica di oltre 50 norme di interpretazione autentica. Il che significa che i riferimenti normativi che seguono richiamati con la vecchia numerazione del D.P.R. 633/1972 in coerenza con la presentazione di partenza corrispondono oggi a disposizioni del nuovo T.U. IVA, la cui struttura riproduce fedelmente i contenuti della vecchia disciplina.

2. La territorialità dell'imposta: dove si applica l'IVA italiana

Il presupposto territoriale è uno dei tre requisiti che devono coesistere perché un'operazione sia rilevante ai fini IVA in Italia. Accanto al presupposto soggettivo la qualità di soggetto passivo del cedente o prestatore e al presupposto oggettivo la natura di cessione di beni o prestazione di servizi dell'operazione la territorialità determina se l'operazione sia da assoggettare all'IVA italiana oppure no.

La definizione di "territorio dello Stato" ai fini IVA non coincide con il territorio geofisico della Repubblica italiana. Sono escluse dal campo applicativo dell'IVA italiana, pur essendo fisicamente situate in Italia, tre aree: il Comune di Livigno, il Comune di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano. Queste zone tradizionalmente considerate aree a statuto doganale speciale non sono assoggettate all'IVA nazionale e le operazioni ivi effettuate si considerano fuori campo.

Analogamente, il "territorio dell'Unione Europea" rilevante ai fini IVA non coincide esattamente con la somma dei territori geofisici degli Stati membri. Sono escluse dal territorio IVA unionale alcune aree pur fisicamente appartenenti a Paesi dell'UE: l'isola tedesca di Helgoland e il territorio di Büsingen; il Monte Athos greco; le Isole Canarie spagnole, oltre a Ceuta e Melilla; le Isole Åland finlandesi; e, per quanto riguarda l'Italia stessa, le zone già citate. Da queste esclusioni derivano conseguenze operative importanti: le operazioni verso o da queste aree seguono le regole delle operazioni con Paesi terzi, non quelle delle operazioni intracomunitarie.

Vale la pena distinguere poi tra territorio IVA e territorio doganale dell'UE, che a loro volta non coincidono perfettamente. Il territorio doganale definito dall'art. 4 del Codice Doganale dell'Unione, Regolamento UE n. 952/2013 include alcune aree che sono invece escluse dal territorio IVA, come i dipartimenti francesi d'oltremare, il Monte Athos e le Isole Canarie. Una merce proveniente dalle Canarie, ad esempio, sarà soggetta alle formalità doganali di immissione in libera pratica ma sarà poi trattata, ai fini IVA, come un acquisto intracomunitario. La distinzione è sottile ma operativamente rilevante per gli operatori che gestiscono flussi di merci da queste aree.

3. I territori extradoganali italiani: depositi franchi, punti franchi e depositi IVA

All'interno del territorio italiano esistono luoghi fisicamente localizzati nel Paese ma assimilati, a determinati fini, ai territori extradoganali. Le operazioni effettuate in questi luoghi sono considerate fuori campo IVA, il che li rende strumenti preziosi per la gestione dei flussi di merci internazionali.

I depositi franchi (artt. 164 e 165 del D.P.R. n. 43/1973, Testo Unico Doganale) sono strutture istituite in località strategiche per il traffico internazionale, dove le merci possono essere conservate indipendentemente dalla loro tipologia, provenienza ed origine, e dove è consentito effettuare manipolazioni ai fini della loro conservazione.

I punti franchi (art. 166, D.P.R. n. 43/1973) sono anch'essi luoghi di conservazione delle merci con possibilità di manipolazioni, ma con caratteristiche strutturali differenti rispetto ai depositi franchi.

I depositi IVA (art. 50-bis, D.L. n. 331/1993) rappresentano lo strumento più rilevante nella pratica commerciale internazionale. Si tratta di depositi non doganali utilizzati per custodire beni nazionali, comunitari o di provenienza extracomunitaria immessi in libera pratica, in attesa di essere ceduti. La disciplina dei depositi IVA recepisce i principi della Direttiva 388/1977 ed è finalizzata a evitare che i beni comunitari siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai beni extracomunitari, per i quali era possibile richiedere la sospensione dell'IVA all'importazione.

L'istituto del deposito IVA consente di effettuare numerose operazioni senza applicazione dell'imposta: l'introduzione nel deposito, le cessioni durante la custodia, il trasferimento tra depositi diversi. Al momento dell'estrazione per l'utilizzo o la commercializzazione nel territorio italiano, l'IVA deve essere assolta. Le modalità di assolvimento variano in funzione della provenienza dei beni comunitaria, extracomunitaria o nazionale e dei requisiti di affidabilità del soggetto che procede all'estrazione, con il meccanismo del reverse charge disponibile per chi soddisfa determinati requisiti o è in possesso della certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato).

4. I soggetti passivi e la gestione degli obblighi IVA da parte dei non residenti

La regola generale in materia di soggettività passiva è semplice: l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali la versano cumulativamente all'erario al netto della detrazione. Tuttavia, nella gestione degli scambi con l'estero, questa regola si articola in modo più complesso.

Quando un soggetto non residente effettua operazioni nel territorio italiano nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, gli obblighi IVA vengono assolti dal cessionario o committente italiano attraverso il meccanismo del reverse charge o inversione contabile. Questo meccanismo previsto dall'art. 17, comma 2, del vecchio D.P.R. 633/72 sposta l'obbligo di versamento dall'operatore estero a quello nazionale, che integra la fattura ricevuta (o emette un'autofattura se il cedente è extracomunitario) e registra sia l'imposta "a debito" che quella "a credito" nella stessa liquidazione. Il saldo netto è spesso pari a zero, ma l'obbligo documentale e contabile è fondamentale.

Se invece il soggetto non residente effettua operazioni anche nei confronti di privati consumatori italiani, deve assolvere direttamente gli obblighi IVA. Per farlo, può scegliere tra due modalità: l'identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del vecchio D.P.R. 633/72, oppure la nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia. Il rappresentante risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme IVA, e la sua nomina deve essere comunicata all'altra parte prima dell'effettuazione dell'operazione.

Il meccanismo del reverse charge non si applica quando le operazioni sono effettuate attraverso una stabile organizzazione in Italia: in questo caso, la stabile organizzazione gestisce tutti gli obblighi IVA secondo le regole ordinarie, come se fosse un soggetto residente.

5. Le importazioni: la tassazione dei beni provenienti da Paesi terzi

Le importazioni costituiscono le operazioni attraverso cui beni originari di Paesi non appartenenti all'Unione Europea o provenienti da territori esclusi dal territorio IVA comunitario entrano nel territorio italiano. A differenza delle altre operazioni IVA, le importazioni sono rilevanti ai fini dell'imposta indipendentemente dalla qualità del soggetto che le effettua: non solo gli operatori economici ma anche i privati sono soggetti all'IVA all'importazione. L'imposta, in questo caso, è riscossa dalla Dogana e non dall'Agenzia delle Entrate.

L'operazione centrale nelle importazioni è l'immissione in libera pratica: con essa, la merce extracomunitaria acquisisce la natura di merce comunitaria a tutti gli effetti, previa corresponsione dei dazi doganali e completamento delle formalità previste dall'art. 201 del Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013). Se la merce viene anche immessa in consumo in Italia, si configura l'importazione in senso stretto e sorge l'obbligo di pagamento dell'IVA. Se invece la merce, pur immessa in libera pratica, è destinata a essere consumata in un altro Stato membro, non si considera importata in Italia.

5.1 La base imponibile dell'IVA all'importazione

La determinazione della base imponibile IVA sulle importazioni segue regole specifiche previste dall'art. 69 del vecchio D.P.R. 633/72. Essa è composta da: il valore dei beni determinato secondo le norme doganali; l'ammontare dei diritti doganali (dazi, accise, diritti di monopolio, sovraimposte di confine e ogni altra imposta di consumo); e le spese di inoltro fino al primo luogo di destinazione all'interno del territorio nazionale, incluse le spese di trasporto, spedizione, assicurazione e imballaggio.

Per la determinazione del valore doganale si ricorre in via principale al metodo del valore di transazione effettivo il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'UE come previsto dall'art. 70 del Codice Doganale. Questo metodo è applicabile purché non esistano restrizioni alla cessione o all'utilizzo dei beni da parte del compratore (salvo quelle previste dalla legge o limitate geograficamente), purché la vendita non sia subordinata a condizioni il cui valore non sia determinabile, e purché compratore e venditore non siano collegati in modo tale da aver influenzato il prezzo.

Quando la Dogana nutre fondati dubbi sulla correttezza del valore dichiarato ipotesi frequente nelle transazioni tra società collegate, nelle triangolazioni commerciali o nelle importazioni da Paesi a basso costo si ricorre ai metodi secondari previsti dall'art. 74 del CDU: valore di transazione di merci identiche, valore di merci similari, valore calcolato sulla base delle materie prime e dei costi di produzione, o valore basato sul prezzo di rivendita nell'Unione.

Il momento impositivo il momento in cui sorge l'obbligo di pagamento dell'IVA coincide con l'accettazione della bolletta doganale da parte della Dogana.

6. Le cessioni all'esportazione: la non imponibilità IVA

Le cessioni all'esportazione sono operazioni che, pur ricadendo nella sfera dell'IVA italiana (il cedente è un soggetto passivo residente, la cessione è un'operazione commerciale), sono non imponibili, ovvero soggette all'aliquota zero. Questo non significa che siano esenti: a differenza delle operazioni esenti, la non imponibilità consente il pieno esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti correlati. L'operatore che esporta non perde il diritto a recuperare l'imposta sulle proprie forniture.

L'art. 8 del vecchio D.P.R. 633/72 disciplina le cessioni all'esportazione distinguendo tra diverse fattispecie.

6.1 Le esportazioni dirette (art. 8, comma 1, lett. a)

L'esportazione diretta si verifica quando i beni sono trasportati o spediti fuori dal territorio comunitario a cura o a nome del cedente (o dei suoi commissionari), anche per incarico dei cessionari esteri. Presupposti necessari sono: il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale; la materiale uscita dei beni dall'Unione, provata da documento doganale; e il fatto che il trasporto o la spedizione sia effettuato a cura o a nome del cedente.

La prova dell'avvenuta esportazione è fondamentale: senza di essa, la cessione non può essere considerata non imponibile e l'IVA deve essere applicata. La documentazione doganale tipicamente il messaggio elettronico di svincolo dell'uscita emesso dalla Dogana di uscita costituisce la prova ordinaria, ma possono essere accettati anche altri documenti che attestino inequivocabilmente l'uscita dei beni dal territorio unionale.

Nelle cessioni tramite commissionari, il regime di non imponibilità si estende anche al rapporto interno tra committente e commissionario: sia la fattura emessa dal commissionario al cliente estero sia quella emessa dal committente al commissionario sono non imponibili, indipendentemente da chi gestisce materialmente il trasporto.

Nelle triangolazioni internazionali, intervengono due soggetti passivi italiani il fornitore (primo cedente) e il promotore (secondo cedente) e un cliente estero (acquirente finale). Il regime di non imponibilità si applica all'intera operazione a condizione che: i beni siano trasportati direttamente dal fornitore al cliente estero su incarico del promotore; i beni non vengano consegnati nel territorio italiano; il promotore non entri mai fisicamente in possesso delle merci. La prova dell'incarico di trasporto conferito al primo cedente dal secondo è essenziale per superare la presunzione di consegna in Italia.

6.2 Le esportazioni improprie o indirette (art. 8, comma 1, lett. b)

Le esportazioni "improprie" o indirette si verificano quando il trasporto o la spedizione dei beni fuori dall'Unione è effettuato dal cessionario non residente o da terzi per suo conto. Presupposti: il cessionario deve essere un operatore economico non un privato consumatore; i beni devono essere esportati allo stato originario, senza lavorazioni nel territorio nazionale; l'esportazione deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna al cessionario.

Il termine dei 90 giorni è sempre stato oggetto di dibattito, specialmente perché la normativa comunitaria (art. 146 della Direttiva 2006/112/CE) non lo prevede espressamente. La Corte di Giustizia UE (sentenza C-563/12 del 19 dicembre 2013) ha chiarito che il superamento del termine di 90 giorni non può automaticamente escludere la non imponibilità se l'esportazione è comunque avvenuta. In linea con questo orientamento, la risoluzione 98/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime di non imponibilità anche per esportazioni avvenute oltre i 90 giorni, purché sia fornita la prova dell'effettiva uscita dei beni. Il cedente che abbia applicato prudenzialmente l'IVA può recuperarla attraverso nota di variazione o istanza di rimborso.

6.3 Gli esportatori abituali e il plafond (art. 8, comma 1, lett. c e comma 2)

Gli operatori che effettuano regolarmente operazioni internazionali esportazioni, cessioni intracomunitarie e altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari nell'anno solare precedente (o negli ultimi 12 mesi) acquisiscono lo status di esportatore abituale. Questa qualifica consente loro di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA, senza che i propri fornitori applichino l'imposta, entro il limite del cosiddetto plafond pari all'ammontare delle operazioni non imponibili registrate nel periodo di riferimento.

Per esercitare questa facoltà, l'esportatore abituale deve: verificare il proprio status e calcolare il plafond disponibile; emettere la dichiarazione d'intento al fornitore, comunicandogli che gli acquisti avvengono in regime di non imponibilità; trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse; monitorare mensilmente l'utilizzo del plafond e il residuo annuale. Il fornitore che riceve la dichiarazione d'intento emette fattura senza IVA e trasmette al cliente il numero di protocollo ricevuto dall'Agenzia.

L'utilizzo del plafond in misura superiore a quello disponibile costituisce una violazione fiscale grave, con conseguente obbligo di versamento dell'imposta non applicata maggiorata di interessi e sanzioni. Il monitoraggio costante del plafond specialmente in caso di variazioni significative del volume d'affari è dunque un adempimento gestionale critico.

7. Le operazioni assimilate alle esportazioni e i servizi internazionali

Accanto alle cessioni all'esportazione propriamente dette, la normativa prevede una serie di operazioni che godono dello stesso regime di non imponibilità pur non avendo natura di esportazione in senso stretto.

L'art. 8-bis del vecchio D.P.R. 633/72 disciplina le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione: tra queste, le cessioni di navi e aeromobili adibiti alla navigazione in alto mare e al trasporto internazionale, le cessioni di beni destinati al rifornimento e all'approvvigionamento di tali navi e aeromobili, e le cessioni di beni destinati a piattaforme di perforazione in alto mare.

L'art. 9 disciplina i servizi internazionali: trattamenti di beni destinati all'esportazione, trasporti internazionali di beni e passeggeri, spedizioni internazionali, servizi di intermediazione relativi a operazioni effettuate fuori dall'Unione. Anche questi sono non imponibili IVA.

Gli artt. 71 e 72 prevedono regimi speciali per le operazioni con la Repubblica di San Marino, con la Città del Vaticano e con alcune organizzazioni internazionali. Per San Marino e Vaticano che non fanno parte del territorio IVA comunitario pur avendo accordi speciali con l'Italia valgono regole proprie che in parte assimilano le operazioni alle esportazioni e in parte prevedono modalità di pagamento dell'IVA specifiche.

8. Le acquisizioni intracomunitarie e il regime degli scambi tra Paesi UE

Prima di approfondire il regime IOSS, è necessario inquadrare il sistema degli scambi intracomunitari, disciplinato in Italia dal D.L. n. 331/1993 (ora confluito nel nuovo T.U. IVA).

Quando un soggetto passivo italiano acquista beni da un operatore di un altro Stato membro con trasporto dei beni verso l'Italia, si configura un acquisto intracomunitario: il bene esce dallo Stato di origine come cessione non imponibile (la cosiddetta "cessione intracomunitaria") e viene acquisito in Italia con assoggettamento a IVA italiana attraverso il meccanismo dell'integrazione della fattura ricevuta e sua annotazione sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Anche qui il saldo netto è spesso zero, ma l'obbligo contabile e documentale è rigoroso.

Per le operazioni intracomunitarie rimane in vigore l'obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT, attraverso cui le imprese comunicano periodicamente all'Agenzia delle Dogane le proprie cessioni e acquisizioni intracomunitarie. Tuttavia come si vedrà nella sezione sulla Riforma ViDA questo obbligo è destinato a essere sostituito entro il 2030 da un sistema di digital reporting in tempo reale.

Per le operazioni B2B internazionali, le imprese devono verificare attentamente la corretta applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge), distinguendo tra operazioni con soggetti UE dove si parla di integrazione della fattura e operazioni con soggetti extracomunitari dove si emette un'autofattura.

9. Il regime IOSS - Import One Stop Shop: la tassazione dell'e-commerce internazionale

Il regime IOSS (Import One Stop Shop), introdotto dal D.Lgs. n. 83/2021 in recepimento della Direttiva 2017/2455/UE con decorrenza 1° luglio 2021, rappresenta una delle riforme più significative degli ultimi anni nel campo dell'IVA internazionale. Il suo obiettivo è risolvere un problema strutturale del commercio elettronico transfrontaliero: la diffusa evasione dell'IVA sulle piccole spedizioni da Paesi terzi verso consumatori nell'Unione.

Prima del luglio 2021, le spedizioni di valore inferiore a 22 euro erano esenti sia da dazi doganali che da IVA, creando un vantaggio competitivo enorme per i venditori extracomunitari tipicamente cinesi rispetto ai venditori europei soggetti a tutti i costi fiscali. Dal 1° luglio 2021 questa franchigia è stata abolita: l'IVA è dovuta per qualsiasi spedizione, indipendentemente dal valore, mentre i dazi doganali rimangono esenti per spedizioni fino a 150 euro.

9.1 Come funziona l'IOSS

Il meccanismo è elegante nella sua struttura: il venditore si registra ai fini IVA in uno Stato membro a propria scelta, ottiene un numero di identificazione IOSS e applica l'IVA al momento della vendita come parte del prezzo pagato dal consumatore. Quando la merce arriva in dogana, presenta il proprio numero IOSS e i beni vengono immessi in libera pratica in esenzione da IVA, poiché questa è già stata versata in sede di dichiarazione mensile. Il venditore dichiara e versa mensilmente, nello Stato di identificazione, l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dove si sono concluse le vendite, applicando l'aliquota di ciascuno Stato di destinazione. Lo Stato di identificazione distribuisce poi l'imposta ai singoli Stati competenti.

Per il consumatore il vantaggio è la certezza del prezzo finale: sa esattamente quanto pagherà senza sorprese al momento della consegna. Per il venditore, il vantaggio è la semplificazione: un'unica registrazione, una dichiarazione mensile, un unico versamento.

L'IOSS si applica alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, destinate a consumatori finali nell'UE. Sono esclusi i beni soggetti ad accisa (alcolici, tabacchi). I beni devono essere fisicamente spediti da un Paese terzo: il regime non si applica se il venditore ha già importato i beni nell'UE prima di cederli.

9.2 Le piattaforme come "fornitori presunti"

Una delle innovazioni più significative introdotte con l'IOSS riguarda il trattamento delle piattaforme digitali di marketplace. Quando un venditore extracomunita fa vendere i propri prodotti tramite piattaforme come Amazon Marketplace, Alibaba o simili, in determinate condizioni la piattaforma assume la veste di fornitore presunto ai fini IVA: è la piattaforma, non il venditore originale, a essere ritenuta aver ceduto i beni al consumatore e quindi debitrice dell'IVA. Questo meccanismo ha spostato enormi obblighi fiscali dalle piccole imprese cinesi pressoché irraggiungibili per le autorità fiscali europee alle grandi piattaforme americane, che invece hanno struttura e risorse per adempierli.

10. La grande riforma in arrivo: l'abolizione della franchigia dei 150 euro e la Direttiva 2025/1539

Il sistema attuale della franchigia dai dazi doganali per le spedizioni fino a 150 euro mantenuta nonostante l'abolizione della franchigia IVA nel 2021 è destinato a cambiare radicalmente.

Il Regolamento (UE) 2026/382 prevede l'introduzione di un dazio forfettario di 3 euro sulle spedizioni di basso valore a partire dal 1° luglio 2026. Si tratta di una misura doganale, non IVA, con basi giuridiche e scadenze distinte dalla riforma del soggetto debitore IVA. La distinzione temporale è fondamentale per la pianificazione operativa: la modifica del soggetto debitore IVA all'importazione entrerà in vigore il 1° luglio 2028, in base alla Direttiva (UE) 2025/1539, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 25 luglio 2025.

In pratica, a partire dal 2028, i fornitori extracomunitari che non utilizzano lo IOSS diventeranno direttamente debitori dell'IVA all'importazione e saranno tenuti a nominare un rappresentante fiscale nell'UE. Questo crea una variabile di rischio concreta per gli importatori europei che acquistano da fornitori esteri non registrati allo IOSS: a partire dalla data di recepimento della direttiva, il fornitore senza rappresentante fiscale sarà in violazione della norma e l'acquirente europeo potrebbe trovarsi esposto a contestazioni sull'IVA non versata. La due diligence sul proprio fornitore estero verifica della registrazione IOSS o dell'esistenza di un rappresentante fiscale UE diventa un elemento di compliance non più rinviabile.

In attesa del pieno dispiegamento di queste riforme europee, la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 126-128) ha introdotto un contributo fisso di 2 euro sulle importazioni definitive di spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE, destinato a coprire i costi amministrativi degli uffici doganali. La misura è stata prevista con rinvio dell'entrata in vigore al 30 giugno 2026 per consentire all'Agenzia delle Dogane di completare l'adeguamento dei propri sistemi informativi.

11. La classificazione delle operazioni IVA nei rapporti con l'estero

Prima di analizzare le singole categorie, è utile tenere a mente la mappa complessiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA italiana.

Le operazioni rilevanti quelle che soddisfano i tre presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale si suddividono in: operazioni imponibili, su cui si applica l'aliquota IVA (ordinaria al 22%, ridotta al 10% o al 4%); operazioni non imponibili, come le esportazioni e le cessioni intracomunitarie, soggette ad aliquota zero con diritto alla detrazione; e operazioni esenti, come i servizi finanziari e assicurativi, le prestazioni sanitarie e alcune prestazioni educative, escluse dall'imposta ma senza diritto alla detrazione dell'IVA a monte.

Le operazioni non rilevanti ai fini IVA quelle in cui manca uno dei tre presupposti non sono soggette agli obblighi ordinari di fatturazione, ma con un'importante eccezione: l'art. 21, comma 6-bis, del vecchio D.P.R. 633/72 impone l'emissione di fattura per le operazioni non soggette per difetto di territorialità effettuate nei confronti di soggetti passivi UE tenuti al reverse charge, con la dicitura "inversione contabile" o il riferimento normativo equivalente, e nei confronti di soggetti extracomunitari.

12. Le regole sulla territorialità dei servizi: gli artt. 7-ter e seguenti

La determinazione del luogo di tassazione dei servizi nei rapporti con l'estero è una delle aree più complesse dell'IVA internazionale. Le regole, contenute negli artt. da 7 a 7-septies del vecchio D.P.R. 633/72, distinguono tra diverse categorie di servizi.

La regola generale per le prestazioni B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) stabilisce che i servizi resi a committenti soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se il committente è ivi stabilito. Il cedente italiano che presta un servizio a un'impresa francese non applica l'IVA italiana: il servizio è non imponibile in Italia e sarà soggetto a IVA francese attraverso il reverse charge applicato dall'acquirente francese.

La regola generale per le prestazioni B2C (art. 7-ter, comma 1, lett. b) stabilisce invece che i servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati consumatori) sono territorialmente rilevanti in Italia se il prestatore è ivi stabilito. La conseguenza è che un'impresa italiana che vende servizi digitali a privati residenti in Germania deve applicare l'IVA tedesca, non quella italiana, e assolvere l'imposta tedesca attraverso il regime OSS.

Esistono poi deroghe alla regola generale per alcune categorie specifiche di servizi:

  • Servizi relativi a beni immobili (art. 7-quater): sempre tassati nel Paese dove l'immobile è situato;

  • Servizi di trasporto di passeggeri (art. 7-quater): tassati in proporzione alle distanze percorse in ciascun Paese;

  • Servizi di ristorazione e catering (art. 7-quater): tassati nel Paese di esecuzione materiale;

  • Servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, educative (art. 7-quater): tassati nel Paese di svolgimento;

  • Servizi di telecomunicazione, trasmissione radiotelevisiva e servizi elettronici resi a privati (art. 7-sexies): tassati nel Paese di residenza del committente.

13. La fatturazione elettronica nelle operazioni transfrontaliere

A partire dal 1° luglio 2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere avviene attraverso lo stesso canale della fattura elettronica domestica, il Sistema di Interscambio (SDI). Le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia e quelle passive ricevute da soggetti esteri devono essere trasmesse in formato XML attraverso l'SDI, in luogo dell'esterometro previgente.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni) e quelle per cui è già stata emessa fattura elettronica tramite SDI. Non vanno inoltre trasmesse le prestazioni sanitarie soggette all'obbligo di tutela della riservatezza dei dati.

Per le operazioni passive acquisti di servizi dall'estero e acquisti intracomunitari di beni il meccanismo prevede la predisposizione e l'invio da parte del soggetto acquirente italiano di documenti XML distinti: il documento di integrazione per gli acquisti di servizi da soggetti UE (in cui il committente italiano "integra" la fattura estera con l'IVA dovuta) e l'autofattura per gli acquisti da soggetti extracomunitari. Per gli acquisti intracomunitari di beni, il documento di integrazione deve essere predisposto e inviato all'SDI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

14. La Riforma ViDA - VAT in the Digital Age: la trasformazione in corso

Il pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age) è probabilmente la riforma più ambiziosa dell'IVA europea degli ultimi trent'anni. È composto da tre atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 25 marzo 2025 ed entrati in vigore il 14 aprile 2025: la Direttiva (UE) 2025/516, che modifica la Direttiva IVA 2006/112/CE; il Regolamento (UE) 2025/517, che aggiorna la cooperazione amministrativa tra Stati membri; e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518, che disciplina gli obblighi informativi per i regimi IVA speciali.

La riforma si articola su tre pilastri principali, con scadenze diverse.

Primo pilastro — Fatturazione elettronica e Digital Reporting Requirements (DRR). Dal 1° luglio 2030, le imprese che effettuano operazioni B2B intra-UE dovranno trasmettere in tempo reale i dati delle transazioni a un sistema europeo centralizzato. Gli elenchi INTRASTAT a finalità fiscale saranno sostituiti dai nuovi obblighi di digital reporting, con un potenziale risparmio per le imprese europee stimato tra 172 e 214 miliardi di euro in un decennio. Per le imprese italiane, questo significa che l'esterometro e gli INTRASTAT fiscali saranno progressivamente superati da un obbligo di trasmissione dati in formato strutturato standard europeo.

Una conseguenza immediata già in vigore dal 14 aprile 2025 è che gli Stati membri possono ora imporre obblighi di fatturazione elettronica per le operazioni domestiche senza dover ottenere preventiva autorizzazione dalla Commissione Europea, cambiando le regole del gioco anche per l'Italia, che aveva ottenuto in passato una deroga speciale.

Secondo pilastro — Registrazione IVA unica e estensione OSS. Dal 1° luglio 2028, l'estensione del regime One Stop Shop consentirà alle imprese di gestire l'IVA per vendite B2C in tutta Europa attraverso un unico portale nazionale, senza necessità di aprire partite IVA locali in ogni Stato membro dove si effettuano cessioni che superano le soglie. Adapt Oggi, le PMI che stoccano merci in più Paesi UE o che superano le soglie di vendita a distanza sono obbligate ad aprire partite IVA locali, con costi e complessità notevoli. La registrazione unica risolverà strutturalmente questo problema.

Terzo pilastro — Le piattaforme come soggetti debitori. Le piattaforme di trasporto passeggeri e affitti brevi come Airbnb e Uber diventeranno responsabili della riscossione e del versamento dell'IVA per conto dei fornitori che non vi provvedono autonomamente. Questo estende il principio del "deemed supplier" — già applicato per l'e-commerce di beni fisici ai servizi digitali.

15. L'impatto della Brexit sull'IVA: il quadro consolidato

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo rispetto all'Unione Europea. Questo comporta che le operazioni con controparti inglesi seguano le regole previste per le operazioni con Paesi extracomunitari, con significative conseguenze pratiche rispetto al previgente regime intracomunitario.

Le cessioni di beni dall'Italia al Regno Unito si qualificano come cessioni all'esportazione, non imponibili IVA, ai sensi dell'art. 8 del vecchio D.P.R. 633/72 lettera a) se il trasporto è effettuato dal cedente italiano, lettera b) se è il cessionario inglese a occuparsi della spedizione. Queste operazioni rilevano ai fini del plafond degli esportatori abituali.

Gli acquisti di beni dal Regno Unito si qualificano come importazioni, soggette all'IVA all'importazione riscossa dalla Dogana, con le relative formalità doganali di immissione in libera pratica. In base all'Accordo di libero scambio tra UE e UK concluso a fine 2020, le merci di origine preferenziale inglese beneficiano di dazi agevolati, ma le formalità doganali rimangono pienamente operative.

Per le prestazioni di servizi, la Brexit non ha prodotto cambiamenti nella sostanza della territorialità, poiché la regola generale B2B tassazione nel Paese del committente è indifferente alla appartenenza del committente all'UE o meno. Il cambiamento ha invece riguardato gli obblighi documentali: il prestatore italiano deve procurarsi prova documentale dello status di soggetto passivo del committente inglese (non essendo più possibile verificare il numero di partita IVA inglese sul sistema VIES), e deve emettere fattura con la dicitura "non soggetta" ai sensi dell'art. 7-ter.

Una particolarità rilevante riguarda l'Irlanda del Nord: in base all'Accordo di recesso, questa regione rimane soggetta alla normativa UE per le cessioni di beni, mentre è considerata Paese terzo per le prestazioni di servizi. In termini pratici, i beni spediti tra l'Irlanda del Nord e uno Stato membro UE seguono le regole delle operazioni intracomunitarie; i beni spediti tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito seguono le regole di esportazione/importazione.

16. Il reverse charge nelle operazioni con l'estero: adempimenti pratici

Il meccanismo del reverse charge è il pilastro operativo della gestione dell'IVA nelle operazioni con l'estero. Operativamente, funziona così:

Quando un'impresa italiana riceve una fattura da un fornitore comunitario per una prestazione di servizi B2B, il fornitore emette fattura senza IVA italiana (la addebita eventualmente nel proprio Paese di residenza con successivo rimborso, se del caso). L'acquirente italiano integra la fattura ricevuta con l'IVA italiana applicabile, la registra nel registro delle vendite come debito IVA e nel registro degli acquisti come credito IVA. Il saldo netto è zero se l'operazione è interamente deducibile.

Quando la fattura proviene da un fornitore extracomunitario per servizi resi in Italia, l'acquirente italiano emette un'autofattura un documento che si "intestata da solo" per gli adempimenti che il fornitore estero non può adempiere con la stessa logica contabile.

La direttiva (UE) 2022/890 ha prorogato la possibilità per gli Stati membri di applicare il meccanismo di inversione contabile fino al 31 dicembre 2026, e tale termine è stato recepito dal legislatore nazionale. La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre esteso il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto e rapporti negoziali con prevalente utilizzo di manodopera nei confronti di imprese di trasporto e logistica.

17. La rappresentanza fiscale e l'identificazione diretta: strumenti per gli operatori esteri in Italia

Il soggetto passivo estero che deve adempiere obblighi IVA in Italia ha due strade.

La prima è l'identificazione diretta (art. 35-ter del vecchio D.P.R. 633/72): il soggetto estero ottiene direttamente dall'Agenzia delle Entrate un numero di partita IVA italiano e gestisce autonomamente i propri adempimenti dichiarazioni, liquidazioni, versamenti attraverso i canali telematici dell'Amministrazione finanziaria. È un'opzione adatta a soggetti con un volume di operazioni italiano relativamente contenuto e con strutture amministrative adeguate.

La seconda è la nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia, che agisce in nome e per conto del soggetto estero per tutti gli adempimenti IVA. Il rappresentante risponde in solido con il rappresentato: non è un mero mandatario formale ma assume una responsabilità piena per gli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni del rappresentato. La nomina deve essere comunicata alla controparte italiana anteriormente all'effettuazione delle operazioni.

È importante ricordare che questi meccanismi di adempimento "per conto terzi" non si applicano quando il soggetto estero opera attraverso una stabile organizzazione in Italia: in questo caso, la stabile organizzazione è autonomamente soggetto passivo per le operazioni che la riguardano e gestisce i propri obblighi IVA in modo indipendente.

18. Aliquote IVA nell'UE e gestione delle aliquote estere nelle vendite OSS

Un aspetto operativo spesso sottovalutato dagli operatori italiani che vendono a consumatori di altri Paesi UE attraverso il regime OSS è la necessità di applicare l'aliquota IVA dello Stato di destinazioneu non quella italiana per ciascuna categoria di beni o servizi venduti.

Le aliquote IVA nell'Unione Europea per il 2026 variano tra un minimo del 15% soglia minima obbligatoria per l'aliquota ordinaria stabilita dalla Direttiva 2006/112/CE e un massimo del 27% dell'Ungheria. Ogni Stato membro fissa la propria aliquota ordinaria, non inferiore al 15%, e può introdurre una o due aliquote ridotte non inferiori al 5%.

Per un'impresa italiana che vende online in 15-20 Paesi europei tramite OSS, questo significa conoscere e applicare correttamente le aliquote di ciascuno Stato per ciascuna categoria di prodotto un'attività non banale che richiede sistemi gestionali adeguati e un monitoraggio costante delle variazioni normative nei singoli Paesi. Un'errata configurazione territoriale nei software gestionali espone l'azienda a sanzioni immediate e può generare rivendicazioni fiscali da parte delle autorità degli Stati di destinazione.

19. Il nuovo Testo Unico IVA 2026: cosa cambia per gli operatori

L'entrata in vigore del Nuovo T.U. IVA dal 1° gennaio 2026 non ha modificato la sostanza della disciplina le regole di territorialità, i presupposti dell'imposta, i meccanismi di applicazione rimangono invariati ma ha riorganizzato e razionalizzato la normativa in modo significativo.

Il nuovo corpus normativo di 171 articoli in 18 titoli accorpa le disposizioni del D.P.R. 633/1972 e del D.L. 331/1993 in un unico testo coerente, abrogando definitivamente il decreto del 1972 e il decreto del 1993. Include una raccolta organica di oltre 50 norme di interpretazione autentica precedentemente sparse tra provvedimenti e circolari riunite in un unico articolo, semplificando significativamente l'attività di consultazione e riducendo l'incertezza interpretativa.

Per gli operatori che gestiscono l'IVA nei rapporti con l'estero, la principale conseguenza pratica è la necessità di aggiornare i riferimenti normativi nei contratti, nelle procedure interne, nei software gestionali e nei documenti aziendali: il vecchio art. 8 del D.P.R. 633/72 sulle esportazioni, l'art. 7-ter sulla territorialità dei servizi, l'art. 17 sul reverse charge e tutte le altre disposizioni citate nella presente guida hanno ora una nuova numerazione nel T.U. IVA, pur conservando il medesimo contenuto sostanziale.

20. Un quadro riepilogativo: la mappa delle operazioni internazionali

Per orientarsi nella gestione quotidiana dell'IVA nei rapporti con l'estero, è utile tenere a mente la seguente struttura decisionale. Quando un'impresa italiana effettua o riceve un'operazione con controparti estere, deve rispondere in sequenza a tre domande.

Prima domanda: chi sono le parti? Soggetti passivi o privati consumatori? La distinzione B2B / B2C è determinante per le regole di territorialità dei servizi e per il regime OSS dell'e-commerce.

Seconda domanda: dove è localizzata la controparte? In Italia, in un altro Stato membro UE, o in un Paese terzo? La risposta determina se si tratta di un'operazione interna, intracomunitaria o con Paesi terzi, con tutto ciò che ne consegue in termini di adempimenti e documentazione.

Terza domanda: qual è l'oggetto dell'operazione? Beni o servizi? Se beni: c'è trasporto e in quale direzione? Se servizi: rientrano nella regola generale o nelle deroghe speciali? Le risposte a queste domande determinano la corretta qualificazione fiscale dell'operazione.

Con l'entrata in vigore del nuovo T.U. IVA, il dispiegamento progressivo della riforma ViDA e le imminenti modifiche al regime doganale delle spedizioni di basso valore, il 2026 segna l'avvio di una fase di profonda trasformazione del sistema IVA italiano ed europeo. Per gli operatori del commercio internazionale, l'investimento in aggiornamento normativo continuo e in sistemi informativi adeguati non è più un'opzione ma un presupposto della compliance fiscale.