Approfondimento

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità fiscali

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Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 21 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Legge di Bilancio 2026: analisi completa delle novità fiscali per imprese e contribuenti

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — la Legge di Bilancio 2026 — è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Composta da un unico articolo con 972 commi, la manovra interviene in modo strutturale su quasi tutti i fronti della fiscalità d’impresa e delle persone fisiche. Di seguito un’analisi approfondita delle principali novità, con riferimento puntuale ai commi di legge, agli articoli del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e all’impatto operativo su imprese e contribuenti.

1. IRPEF: la nuova struttura delle aliquote dal 1° gennaio 2026 (Comma 3)

La Legge di Bilancio 2026 ridisegna la struttura dello scaglione intermedio dell’IRPEF, portando da quattro a tre le fasce di reddito imponibile. La riforma — che integra il percorso di semplificazione avviato con il D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 216 — accorpa i precedenti scaglioni al 25% e al 35% in un unico livello intermedio al 33%.

Scaglione di reddito imponibile Aliquota IRPEF 2026 Aliquota previgente
Fino a 28.000 euro 23% 23%
Da 28.001 a 50.000 euro 33% 25% (fino a 35.000) / 35% (fino a 50.000)
Oltre 50.001 euro 43% 43%

La modifica ha effetti immediati su lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori individuali con redditi compresi nella fascia 28.001–50.000 euro. Per redditi nell’ex fascia 25% (28.001–35.000 euro) l’aliquota marginale sale di 8 punti percentuali; per redditi nella ex fascia 35% (35.001–50.000 euro) scende di 2 punti. Il saldo netto per chi ha un reddito imponibile attorno a 50.000 euro dipende quindi dalla composizione interna del proprio reddito.

Esempio numerico 1 — Lavoratore dipendente con reddito di 42.000 euro

Reddito imponibile IRPEF: 42.000 euro (al netto delle deduzioni ordinarie).

  • Primo scaglione (0–28.000 €): 28.000 × 23% = 6.440 €
  • Secondo scaglione (28.001–42.000 €): 14.000 × 33% = 4.620 €
  • IRPEF lorda 2026: 11.060 €

Con la struttura previgente (25% fino a 35.000 € e 35% oltre):

  • 0–28.000 €: 6.440 €
  • 28.001–35.000 €: 7.000 × 25% = 1.750 €
  • 35.001–42.000 €: 7.000 × 35% = 2.450 €
  • IRPEF lorda previgente: 10.640 €

Differenza a carico del contribuente: +420 euro/anno. La variazione è negativa per chi si trovava nella fascia bassa del vecchio 25%, mentre diventa marginalmente positiva per chi aveva redditi nell’ex scaglione al 35%. Le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente (art. 13 TUIR) e familiari a carico (art. 12 TUIR) restano invariate e possono compensare in parte l’incremento per le fasce più basse dell’intervallo.

2. Plusvalenze d’impresa: abolizione della rateizzazione quinquennale (Commi 42–43)

I commi 42 e 43 modificano l’art. 86, comma 4, del TUIR eliminando la facoltà di spalmare in cinque quote costanti le plusvalenze da cessione di beni relativi all’impresa. A decorrere dal periodo d’imposta 2026 (per i soggetti con esercizio solare), le plusvalenze da cessione di beni strumentali, patrimoniali e partecipazioni non PEX concorrono integralmente al reddito nell’esercizio di realizzo.

Eccezioni: la rateizzazione quinquennale sopravvive solo per

  • Plusvalenze da cessione d’azienda o ramo d’azienda posseduti da almeno 3 anni (art. 86, comma 2, TUIR).
  • Plusvalenze delle società sportive professionistiche da cessione di diritti alle prestazioni sportive degli atleta con possesso non inferiore a 2 anni, limitatamente alla quota del corrispettivo in denaro (deroga settoriale confermata).

La norma incide in modo significativo sulla pianificazione fiscale delle operazioni di dismissione del patrimonio aziendale. Le imprese che avevano programmato cessioni di beni strumentali con rateizzazione devono rivedere le proprie proiezioni di cassa e di acconto IRES/IRPEF.

Impatto sugli acconti 2026

Per calcolare l’acconto IRES/IRPEF del 2026 con il metodo storico, la base di riferimento deve essere l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove regole già al periodo d’imposta 2025. In pratica: se nel 2025 erano state rateizzate plusvalenze (quattro quote residue), quelle quote devono essere simulate come se fossero state integralmente tassate nel 2025 ai fini del calcolo dell’acconto 2026. Una verifica preventiva è essenziale per evitare insufficienze di versamento e le relative sanzioni. Per approfondire la scelta tra metodo storico e previsionale si rimanda alla guida dedicata agli acconti imposte: metodo storico o previsionale.

Esempio numerico 2 — SRL con plusvalenza su immobile strumentale

Una SRL cede nel 2026 un capannone industriale (bene strumentale) con una plusvalenza di 600.000 euro. L’immobile è posseduto da 7 anni.

  • Regime previgente: possibilità di rateizzare in 5 quote da 120.000 euro/anno → IRES per quota: 120.000 × 24% = 28.800 €/anno.
  • Regime 2026: intera plusvalenza nell’esercizio di realizzo → IRES: 600.000 × 24% = 144.000 € nel 2026.
  • Differenziale di cassa nel primo anno: +115.200 euro di IRES aggiuntiva rispetto al vecchio regime.

Nota: l’immobile non costituisce azienda o ramo d’azienda, quindi l’eccezione al comma 42 non si applica. Se invece l’operazione avesse riguardato la cessione dell’intero complesso aziendale con anzianità triennale, la rateizzazione sarebbe rimasta applicabile.

3. Dividendi e plusvalenze PEX: nuova soglia di partecipazione (Commi 51–55)

I commi 51–55 modificano gli artt. 87 e 89 del TUIR introducendo un requisito quantitativo aggiuntivo per accedere ai regimi di favore sulle partecipazioni. Si tratta di una delle modifiche più strutturali dell’intera manovra.

Regime dei dividendi (art. 89 TUIR)

L’esclusione dal reddito del 95% dei dividendi percepiti da soggetti IRES è ora subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:

  • Partecipazione diretta ≥ 5% nel capitale o nel patrimonio della società erogante (computando anche le partecipazioni indirette nell’ambito del gruppo ai sensi dell’art. 2359 c.c.);
  • Partecipazione con valore fiscale ≥ 500.000 euro.

Chi non supera nessuna delle due soglie vede i dividendi integralmente imponibili secondo le regole ordinarie IRES. Viene quindi meno il trattamento di favore per i dividendi da partecipazioni di modesto valore o percentuale, tipici degli investimenti finanziari di portafoglio effettuati da holding.

Regime PEX (art. 87 TUIR)

Per l’esenzione del 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (Participation Exemption), ai quattro requisiti esistenti — ininterrotto possesso da 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, residenza della partecipata in Stato non black-list, commercialità della partecipata — si aggiunge ora il medesimo requisito quantitativo: partecipazione ≥ 5% o valore fiscale ≥ 500.000 euro. Per una ricostruzione storica dell’istituto si rimanda all’articolo sull’evoluzione della PEX dal 2003 ad oggi.

Soggetti IRPEF

Per gli imprenditori individuali e i soci di società di persone, l’esclusione dal reddito rimane fissata al 41,86% dei dividendi e delle plusvalenze qualificanti, ma anche qui scatta il requisito del 5% o 500.000 euro di valore fiscale.

Non residenti

Per i soggetti non residenti (UE/SEE), la ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana — prevista dal D.Lgs. 147/2015 — si applica solo se la partecipazione supera le stesse soglie. Sotto soglia si applica la ritenuta convenzionale o la ritenuta ordinaria del 26% in assenza di Convenzione.

Decorrenza

  • Dividendi: delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2026.
  • Plusvalenze PEX: partecipazioni acquisite dall’1° gennaio 2026 (regime transitorio per quelle acquisite prima).

Esempio numerico 3 — Holding con dividendi sotto soglia

Una holding italiana detiene il 2% del capitale di una SRL (valore fiscale della partecipazione: 80.000 euro). Nel 2026 la SRL delibera la distribuzione di un dividendo di 50.000 euro alla holding.

  • Soglia 5%: non raggiunta (2% < 5%).
  • Soglia valore fiscale: non raggiunta (80.000 € < 500.000 €).
  • Effetto: dividendo integralmente imponibile in capo alla holding → IRES: 50.000 × 24% = 12.000 €.
  • Con il regime previgente (esclusione 95%): base imponibile 2.500 € → IRES: 2.500 × 24% = 600 €.
  • Aggravio fiscale: +11.400 € per questa singola distribuzione.

La norma colpisce in particolare le strutture di investimento indiretto con partecipazioni frammentate, le sub-holding di livello inferiore e le società che detengono quote minoritarie di portafoglio. Per le holding familiari sarà necessaria una revisione della pianificazione patrimoniale alla luce dei nuovi requisiti di accesso alla PEX.

4. Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta (Commi 44–45)

I commi 44 e 45 riaprono la finestra per affrancare con imposta sostitutiva del 10% i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 e ancora iscritti al 31 dicembre 2025. L’imposta sostitutiva sostituisce sia l’IRES (24%) sia l’IRAP (3,9%), con un risparmio potenziale significativo per le società con riserve rilevanti.

Modalità di versamento

  • Quattro rate di pari importo.
  • Prima rata: entro il termine di versamento del saldo delle imposte 2025 (tipicamente 30 giugno 2026 per i soggetti solari).
  • Rate successive: entro i saldi delle imposte dei tre esercizi successivi (2026, 2027, 2028).

Attenzione: l’affrancamento fiscale non rimuove i vincoli civilistici alla distribuzione delle riserve affrancate. Le riserve in sospensione d’imposta restano indistribuibili secondo le regole codicistiche fino a quando non vengono rispettati i presupposti civilistici. Si tratta di uno strumento utile per chi prevede di distribuire ai soci riserve che, in assenza di affrancamento, determinerebbero tassazione ordinaria in capo alla società al momento della distribuzione (o della liquidazione).

5. Assegnazione agevolata di beni ai soci ed estromissione degli immobili (Commi 35–41)

I commi 35–41 ripropongono il regime agevolato per l’assegnazione o cessione ai soci di beni non strumentali (immobili e beni mobili registrati). Le società commerciali che effettuano l’operazione entro il 30 settembre 2026 applicano un’imposta sostitutiva su IRES/IRPEF e IRAP calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto:

  • 8% per le società operative.
  • 10,5% per le società non operative (art. 30, Legge 724/1994).

Termini di versamento

  • Prima rata (60%): entro il 30 settembre 2026.
  • Seconda rata (40%): entro il 30 novembre 2026.

Il regime si estende alle società che gestiscono prevalentemente beni non strumentali e si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2026. In tal caso l’operazione è assimilata a un’assegnazione agevolata. Per i soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria di utili prevista dall’art. 47, comma 1, TUIR.

Estromissione agevolata per imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali possono estromettere dal patrimonio aziendale gli immobili strumentali (per natura o per destinazione, anche se posseduti al 30 settembre 2025) nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026. L’imposta sostitutiva applicabile è dell’8% sulla differenza tra valore normale e valore netto contabile. Il versamento avviene in due rate: la prima entro il 30 novembre 2026 e la seconda entro il 30 giugno 2027.

6. Altre misure rilevanti

Regime forfettario: novità minori

La Legge di Bilancio 2026 non modifica la soglia di accesso al regime forfettario (85.000 euro di ricavi/compensi annui, ex art. 1, commi 54–89, Legge 190/2014), né le cause ostative né i coefficienti di redditività. Per le novità applicative si rimanda alla guida sulle novità del regime forfettario 2026.

Bonus ristrutturazione e detrazioni edilizie

La manovra stabilizza la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis TUIR) per le abitazioni principali, riducendola al 36% per le seconde case. L’ecobonus subisce una progressiva riduzione. Le imprese del settore edilizio devono aggiornare i propri preventivi tenendo conto del diverso impatto per i clienti.

Premi di risultato

L’imposta sostitutiva del 5% sui premi di risultato (ex art. 1, comma 182, Legge 208/2015) è prorogata per il 2026, con il tetto di 3.000 euro annui di premio agevolabile (elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori). Per i dettagli operativi si rimanda alla guida sui premi di risultato 2026.

Casi particolari ed eccezioni

Plusvalenze: regime transitorio per esercizi non solari

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026), le nuove regole sulla tassazione integrale delle plusvalenze si applicano a partire dal primo esercizio che inizia dopo il 1° gennaio 2026. È necessario verificare puntualmente la data di apertura dell’esercizio per determinare la decorrenza effettiva.

Dividendi infragruppo: clausola di salvaguardia PEX

Le partecipazioni acquisite prima del 1° gennaio 2026 mantengono il vecchio regime PEX (senza il requisito del 5%/500.000 euro) per le plusvalenze da cessione, mentre per i dividendi il nuovo limite scatta immediatamente per tutte le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di acquisto della partecipazione. Questa asimmetria temporale impone una mappatura distinta del portafoglio partecipazioni.

Affrancamento: riserve parzialmente distribuite

Se nel 2025 (dopo il 31 dicembre 2024) la società ha già distribuito parte delle riserve in sospensione, l’affrancamento agevolato si applica solo sulle riserve ancora presenti al 31 dicembre 2025. Non è possibile affrancare riserve già distribuite e già tassate.

Assegnazione agevolata: immobili con ipoteche

In presenza di immobili gravati da ipoteca, l’assegnazione agevolata è possibile solo se il socio assegnatario si accolla il debito residuo. L’accollo influisce sulla determinazione del valore normale dell’immobile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di valorizzazione con la Circolare n. 26/E del 2016 (applicabile per analogia), confermando la rilevanza del valore catastale rivalutato come alternativa al valore normale per gli immobili.

Ritenuta non residenti: trattati internazionali

I nuovi limiti del 5%/500.000 euro per la ritenuta ridotta dell’1,20% si applicano solo in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni più favorevole. Dove la Convenzione prevede aliquote ridotte indipendenti dalla percentuale di partecipazione (es. alcune Convenzioni con Paesi extra-UE), il trattato prevale in forza dell’art. 169 TUIR e del principio di prevalenza delle norme convenzionali.

FAQ — Domande frequenti sulla Legge di Bilancio 2026

1. La nuova IRPEF a tre scaglioni conviene a tutti i contribuenti?

No, l’effetto dipende dalla fascia di reddito. Per i contribuenti con reddito imponibile compreso tra 28.001 e 35.000 euro l’aliquota marginale sale dall’ex 25% al 33%, con un aggravio di 8 punti percentuali su questa porzione di reddito. Per chi si trova tra 35.001 e 50.000 euro l’aliquota marginale scende dal 35% al 33%, con un risparmio di 2 punti. Chi supera i 50.000 euro non subisce variazioni sull’aliquota marginale (43% invariato), ma il carico sulla fascia intermedia cambia. Le detrazioni per lavoro dipendente ex art. 13 TUIR possono attenuare l’effetto negativo per i redditi più bassi dell’intervallo.

2. Cosa succede alle quote di plusvalenza già rateizzate negli esercizi precedenti?

Le quote residue di plusvalenze la cui rateizzazione è già iniziata prima del 1° gennaio 2026 (quindi con opzione quinquennale esercitata in esercizi precedenti) continuano a concorrere al reddito nei restanti anni del piano di rateazione originario. La norma abrogativa dei commi 42–43 si applica solo alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta 2026, non retroattivamente. È opportuno documentare chiaramente negli atti la data di realizzo e l’esercizio in cui è stata esercitata l’opzione per il frazionamento.

3. Come si calcola la soglia del 5% per i dividendi PEX in un gruppo societario?

Il comma 51 chiarisce che la percentuale del 5% si calcola computando le partecipazioni dirette e quelle indirette detenute attraverso società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto e per effetto di accordi). Pertanto, se la holding capogruppo detiene il 3% direttamente e un’altra società del gruppo ne detiene il 2,5%, la soglia del 5% potrebbe ritenersi raggiunta se si applica il consolidamento. La circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate — attesa per il primo semestre 2026 — dovrà chiarire i criteri di computo in caso di catene partecipative complesse.

4. L’affrancamento delle riserve è conveniente rispetto alla tassazione ordinaria?

Dipende dall’intenzione distributiva della società. Se la società prevede di distribuire le riserve in sospensione nei prossimi anni, affrancarle al 10% è conveniente rispetto alla tassazione ordinaria in capo alla società (IRES 24% + IRAP 3,9% = circa 27,9%). Se invece non vi è intenzione distributiva a breve, il versamento immediato dell’imposta sostitutiva (pur in quattro rate) non produce beneficio immediato. L’analisi deve considerare anche il costo del denaro nelle quattro rate e l’eventuale risparmio in caso di distribuzione futura, tenendo conto che le riserve affrancate restano soggette alla tassazione ordinaria in capo ai soci al momento dell’incasso del dividendo.

5. L’assegnazione agevolata si applica anche agli immobili abitativi?

Sì, il regime agevolato dei commi 35–41 si applica agli immobili non strumentali all’attività dell’impresa, che includono tipicamente gli immobili abitativi iscritti tra le immobilizzazioni o tra le rimanenze se non utilizzati direttamente nell’attività. Sono invece esclusi gli immobili strumentali per destinazione (es. capannoni, uffici utilizzati dalla società), che non possono essere oggetto di assegnazione agevolata ma possono rientrare nell’estromissione agevolata per le imprese individuali. La verifica della strumentalità deve essere effettuata puntualmente per ciascun cespite.

6. La nuova soglia PEX si applica anche alle mini-holding costituite da persone fisiche?

La norma si applica ai soggetti IRES (SRL, SPA, ecc.) che ricevono dividendi o realizzano plusvalenze su partecipazioni. Per le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le plusvalenze e i dividendi seguono le regole ordinarie dell’art. 67 e 44 TUIR, con tassazione al 26% a titolo definitivo (regime della cedolare sui capital gain e sui dividendi qualificati e non). Le soglie PEX e l’esclusione del 95% sono istituti propri dei soggetti IRES e dei soggetti IRPEF in regime d’impresa.

7. Come trattare contabilmente l’imposta sostitutiva sull’affrancamento?

L’imposta sostitutiva sull’affrancamento delle riserve in sospensione è una passività fiscale corrente e deve essere iscritta tra i debiti tributari (voce D.12 del passivo dello Stato Patrimoniale secondo l’art. 2424 c.c.) per la quota di competenza dell’esercizio. Le quattro rate devono essere rappresentate distinguendo la quota corrente (entro 12 mesi) dalla quota non corrente. L’OIC 25 (Imposte sul reddito) fornisce i criteri di iscrizione delle imposte sostitutive; in assenza di indicazioni specifiche per l’affrancamento 2026, si applicano per analogia i criteri consolidati delle precedenti leggi di rivalutazione.

8. È possibile cumulare l’assegnazione agevolata con la rivalutazione degli immobili?

Non direttamente nello stesso atto. Se la società rivaluta l’immobile (generando un saldo attivo di rivalutazione soggetto a imposta sostitutiva del 3% ai sensi delle norme di rivalutazione periodicamente riaperte) e poi lo assegna al socio, l’assegnazione agevolata si calcola sulla differenza tra il valore normale (o catastale rivalutato) e il nuovo valore fiscale post-rivalutazione. In pratica, la rivalutazione preventiva riduce la base imponibile dell’assegnazione agevolata, ma aggiunge il costo dell’imposta di rivalutazione. È necessaria un’analisi di convenienza caso per caso, tenendo conto anche delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria e catastale) applicabili all’atto di assegnazione.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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