Approfondimento

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità fiscali per imprese e contribuenti

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — la Legge di Bilancio 2026 — è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Composta da un unico articolo con 972 commi, introduce modifiche rilevanti su quasi tutti i fronti della fiscalità d’impresa e delle persone fisiche. Di seguito un’analisi completa delle principali novità, con riferimento puntuale ai commi di legge e all’impatto operativo.


1. IRPEF: nuove aliquote dal 1° gennaio 2026

(Comma 3)

La legge ridisegna lo scaglione intermedio dell’IRPEF, portando da quattro a tre le aliquote:

Scaglione di reddito Aliquota 2026
Fino a 28.000 euro 23%
Da 28.001 a 50.000 euro 33%
Oltre 50.001 euro 43%

La modifica accorpa i vecchi scaglioni centrali (25% e 35%) in un unico scaglione al 33%, con effetti immediati sui lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori individuali con redditi nella fascia media.


2. Plusvalenze: eliminazione della rateizzazione quinquennale

(Commi 42-43 — modifica art. 86 co. 4 TUIR)

È una delle modifiche più impattanti per le imprese. Dal periodo d’imposta 2026 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), le plusvalenze da cessione di beni strumentali, patrimoniali e partecipazioni non PEX devono concorrere integralmente al reddito nell’esercizio di realizzo. Sparisce la possibilità di spalmarle in cinque quote annuali.

Eccezioni — rateizzazione quinquennale mantenuta per:

  • Plusvalenze da cessione d’azienda o ramo d’azienda posseduti da almeno 3 anni
  • Plusvalenze delle società sportive professionistiche da cessione di diritti atleta (possesso ≥ 2 anni), limitatamente al corrispettivo in denaro

Attenzione agli acconti 2026: per calcolare l’acconto IRES/IRPEF del 2026, il “metodo storico” deve assumere come base l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove regole al 2025. Una verifica preventiva è essenziale per evitare insufficienze di versamento.


3. Dividendi e plusvalenze: nuova soglia di partecipazione per PEX ed esclusione

(Commi 51-55 — modifica artt. 87 e 89 TUIR)

Cambio strutturale al regime di esenzione. Per accedere all’esclusione del 95% dei dividendi (art. 89 TUIR) e all’esenzione delle plusvalenze PEX (art. 87 TUIR), è ora richiesto uno dei seguenti requisiti:

  • Partecipazione diretta ≥ 5% nel capitale della società erogante (computando anche le partecipazioni indirette nell’ambito del gruppo ex art. 2359 c.c.)
  • oppure partecipazione con valore fiscale ≥ 500.000 euro

Chi non supera nessuna delle due soglie vedrà i dividendi integralmente imponibili. Lo stesso limite si applica alla PEX (art. 87 TUIR), che già richiedeva ininterrotto possesso da 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni e residenza della partecipata in Stato non black-list.

Per i soggetti IRPEF (imprenditori individuali e soci di società di persone): la soglia di esclusione rimane il 41,86%, ma anche qui scatta il requisito del 5% o €500.000.

Per i non residenti: gli stessi limiti valgono per applicare la ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana corrisposti a soggetti UE/SEE. Sotto soglia, si applica la ritenuta convenzionale.

Decorrenza: distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; plusvalenze da partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.


4. Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta

(Commi 44-45)

Si ripropone l’opportunità di affrancare, con imposta sostitutiva del 10%, i saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al 31 dicembre 2025. L’aliquota sostituisce IRES (24%) e IRAP (3,9%).

Come funziona il versamento: quattro rate uguali, con la prima entro il saldo delle imposte 2025 e le successive entro i saldi dei tre esercizi successivi.

Attenzione: l’affrancamento non rimuove i vincoli civilistici alla distribuzione delle riserve. È uno strumento utile per chi prevede di distribuire ai soci riserve che, in assenza di affrancamento, determinerebbero tassazione ordinaria in capo alla società.


5. Assegnazione agevolata di beni ai soci ed estromissione degli immobili

(Commi 35-41)

Torna il regime agevolato per l’assegnazione o cessione di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci. Le società commerciali che effettuano l’operazione entro il 30 settembre 2026 applicano:

  • 8% di imposta sostitutiva sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto
  • 10,5% per le società non operative

Il versamento avviene in due rate: la prima entro il 30 settembre 2026, la seconda entro il 30 novembre 2026.

Il regime si estende alle società che gestiscono prevalentemente beni non strumentali e si trasformano in società semplici entro lo stesso termine. Per i soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria di utili.

Estromissione per imprese individuali: gli imprenditori individuali possono estromettere dal patrimonio aziendale gli immobili strumentali (anche posseduti al 30 settembre 2025) tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con tassazione agevolata sulla differenza tra valore catastale e costo fiscale.


6. IRAP: dividendi infra-UE e aliquota per banche e assicurazioni

6.1 Non imponibilità IRAP per dividendi infra-UE

(Commi 46-50)

Per banche, enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, il 95% dei dividendi provenienti da società residenti in Stati UE o aderenti all’Accordo SEE (con scambio di informazioni) è escluso dalla base imponibile IRAP. La disposizione opera dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, con possibilità di presentare istanza di rimborso per i periodi precedenti.

6.2 Incremento aliquota IRAP per enti creditizi e assicurazioni

(Commi 74-75)

Per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028, le aliquote IRAP di banche, società finanziarie e imprese di assicurazione aumentano di 2 punti percentuali. Sono escluse SIM, SGR e SICAV. Per i due periodi successivi al 31 dicembre 2026 è riconosciuta una detrazione di €90.000 fino a concorrenza del maggior prelievo.


7. Deducibilità dell’avviamento e delle DTA: nuovo differimento

(Comma 77)

Ennesimo rinvio per le quote di ammortamento pregresse di avviamento e attività immateriali che hanno generato DTA (Deferred Tax Assets, iscritte fino al 31.12.2017). Il piano di deducibilità aggiornato ai fini IRES e IRAP è il seguente:

Periodo d’imposta Quota deducibile
31.12.2025 0%
31.12.2026 3,25%
31.12.2027 8,22%
31.12.2028 19,76%
31.12.2029 19,77%

Il differimento della quota 2027 (12,36%) viene recuperato nelle due annualità successive (6,18% + 6,18%). I soggetti interessati devono aggiornare i modelli di pianificazione fiscale pluriennale.


8. Marchi, avviamento e intangibili a vita indefinita per soggetti IAS/IFRS

(Comma 131, lett. c)

Per i soggetti IAS/IFRS adopter, dal periodo d’imposta 2026, la deduzione del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita iscritti nel bilancio non è più extracontabile ma diventa condizionata all’imputazione a conto economico (tipicamente tramite impairment loss). Il limite rimane 1/18 del valore annuo, ma la deduzione scatta solo quando il costo è effettivamente imputato al conto economico a titolo di svalutazione, fino a concorrenza di quest’ultima.

Le quote non dedotte prima della svalutazione possono essere recuperate negli esercizi successivi, nel rispetto del limite 1/18. Le attività immateriali già iscritte rimangono soggette al regime previgente (deduzione extracontabile).


9. Stock option: deducibilità dei costi cash-settled

(Comma 131, lett. b)

La legge estende ai piani di stock option e stock grant regolati per cassa (cash-settled) la regola già prevista per quelli equity-settled: la deduzione dei costi avviene per cassa, ossia al momento dell’effettivo pagamento ai beneficiari, e non per competenza. Questo allinea il momento della deduzione IRES con il momento in cui il beneficiario dichiara il reddito IRPEF. Si applica ai piani deliberati dal 2026 in poi. Riguarda sia soggetti IAS/IFRS sia soggetti OIC che applicano l’IFRS 2.


10. Deduzione degli interessi passivi per intermediari finanziari

(Commi 133-136)

Per gli intermediari finanziari (banche, leasing, factoring — escluse assicurazioni, capogruppo assicurative, SGR e SIM) la deduzione degli interessi passivi è temporaneamente limitata:

Periodo d’imposta Quota deducibile
2026 96%
2027 97%
2028 98%
2029 99%
Dal 2030 100%

11. Compensazione orizzontale: soglia abbassata a 50.000 euro

(Comma 116)

Il divieto di compensazione orizzontale (nel modello F24, tra tributi di natura diversa — es. IVA con IRES) scatta ora per debiti iscritti a ruolo scaduti superiori a 50.000 euro (prima la soglia era 100.000 euro). La modifica si applica alle compensazioni dal 1° gennaio 2026.

Punti chiave:

  • Il divieto è totale: se i ruoli sono €70.000 e il credito è €80.000, non si può compensare nemmeno l’eccedenza di €10.000 senza aver prima saldato il ruolo
  • Rimane possibile la compensazione verticale (stesso tributo, es. IRES con IRES)
  • Il divieto si estende anche ai crediti agevolativi (R&S, detrazioni edilizie ex art. 121 D.L. 34/2020)
  • È consentita la compensazione di crediti INPS/INAIL, ma non nella stessa delega F24 che include crediti inibiti
  • Eccezioni: dilazione in essere o domanda di rottamazione presentata

12. Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

(Commi 82-101)

Nuova finestra di pace fiscale: i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando solo il capitale e le spese di procedura, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive previdenziali. Scadenza: 31 luglio 2026.

Si tratta di un’opportunità importante per imprese con cartelle pendenti che vogliono sbloccare la compensazione orizzontale (che ora scatta già da €50.000).


13. IVA: liquidazione automatica in caso di omessa dichiarazione

(Comma 111 — inserimento art. 54-bis.1 nel D.P.R. 633/1972)

In caso di omessa dichiarazione IVA, l’Agenzia delle Entrate potrà liquidare l’imposta in modo automatizzato, incrociando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dati delle liquidazioni periodiche. Il contribuente ha 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti o regolarizzare con interessi e sanzioni. Attenzione: è equiparata all’omessa dichiarazione quella presentata senza i quadri necessari per la liquidazione.


14. Ritenuta d’acconto per le imprese (dal 2028)

(Commi 113-115)

Dal 1° gennaio 2028, i sostituti d’imposta applicheranno una ritenuta d’acconto sulle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio d’impresa:

  • 0,5% per il 2028
  • 1% dal 2029

La ritenuta si applica ai soggetti che non abbiano aderito al concordato preventivo biennale o che non siano in regime di adempimento collaborativo. È una misura di ampio impatto, anche se a regime solo dal 2028: conviene cominciare a valutarne gli effetti sui flussi di cassa aziendali.


15. Maggiorazione dell’ammortamento: torna Industria 4.0

(Commi 427-437)

Reintrodotta la disciplina della maggiorazione del costo di ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (paradigma 4.0), effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:

Fascia d’investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro 100%
Da 10 a 20 milioni di euro 50%

I beni agevolabili sono elencati negli allegati IV (beni materiali 4.0) e V (beni immateriali: software, algoritmi, piattaforme digitali) della legge. L’agevolazione vale anche per investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio. La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni salvo eccezioni specifiche.


16. Crediti d’imposta ZES Unica, ZLS e Mezzogiorno

16.1 ZES Unica (Commi 438-443)

Il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale Unica è prorogato al 2026-2028 (investimenti dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028). Esteso anche alle regioni Marche e Umbria. Limite di spesa: 2.300 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027, 750 milioni nel 2028. Necessaria comunicazione preventiva e integrativa all’Agenzia delle Entrate.

16.2 Zone Logistiche Semplificate — ZLS (Commi 444-447)

Proroga 2026-2028 del credito per le ZLS, nel limite di 100 milioni di euro annui, per investimenti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

16.3 Integrazione ZES Unica Mezzogiorno per investimenti 2025 (Commi 448-452)

Per le imprese che hanno realizzato investimenti entro il 15 novembre 2025 nella ZES Unica Mezzogiorno, è riconosciuto un credito integrativo del 14,6189% dell’importo già richiesto, a condizione di non aver fruito del credito Transizione 5.0 per quegli investimenti. Utilizzabile solo in compensazione nel 2026.


17. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

(Comma 144)

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni (negoziate e non negoziate) è aumentata dal 18% al 21%. La riapertura dei termini consente di rivalutare il costo d’acquisto delle partecipazioni con riferimento ai valori correnti, pagando l’imposta sostitutiva per “sterilizzare” future plusvalenze. L’innalzamento dell’aliquota va considerato in un’analisi costi-benefici prima di procedere.


18. Tobin tax: raddoppio delle aliquote

(Commi 29-31)

Dal 1° gennaio 2026 raddoppiano le aliquote della Financial Transaction Tax (FTT) per trasferimenti azionari e operazioni ad alta frequenza:

Fattispecie Aliquota precedente Aliquota 2026
Trasferimenti azioni fuori mercato regolamentato 0,2% 0,4%
Trasferimenti azioni in mercato regolamentato 0,1% 0,2%
Operazioni ad alta frequenza 0,02% 0,04%
Contratti derivati invariata invariata

Escluse le transazioni infragruppo. Impatto diretto per fondi, intermediari, desk di trading e aziende con operazioni M&A fuori borsa.


19. Detrazioni edilizie e riqualificazione energetica: proroga 2026

(Comma 22)

È prorogato per il 2026 il regime previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e antisismici:

Tipo di intervento 2025-2026 2027
Immobili diversi dall’abitazione principale 36% 30%
Abitazione principale 50% 36%

Confermato il bonus mobili fino a €5.000 per acquisto di mobili ed elettrodomestici collegati a ristrutturazioni.


20. Regime impatriati: imposta sostitutiva portata a 300.000 euro

(Commi 25-26)

Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero (ex art. 24-bis TUIR) passa da 200.000 a 300.000 euro annui. Per i familiari a carico inclusi nel regime, l’imposta sostitutiva è di 50.000 euro (prima 25.000 euro). Un regime attrattivo in particolare per soggetti con patrimoni significativi esteri o redditi da investimento internazionale.


21. Buoni pasto elettronici: soglia di esenzione a 10 euro

(Comma 14)

Dal 1° gennaio 2026, la soglia di non imponibilità ai fini IRPEF dei buoni pasto elettronici sale da 8 a 10 euro. Resta ferma a 4 euro la soglia per i buoni cartacei. Un aggiornamento che richiede di verificare i contratti con i fornitori di buoni pasto e aggiornare i cedolini paga.


22. Valutazione titoli in attivo circolante per soggetti OIC

(Commi 65-67)

Confermata anche per gli esercizi 2025 e 2026 la deroga alla valutazione al valore di mercato: i soggetti OIC (principi contabili nazionali) e le imprese assicurative possono valutare i titoli dell’attivo circolante non in base al valore di realizzo di mercato, ma al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, salvo perdite durevoli. Obbligo di destinare a riserva indisponibile utili pari alla mancata svalutazione (al netto dell’onere fiscale).


23. Rinvii: plastic tax e sugar tax al 2027

(Comma 125)

L’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax è ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2027. Le imprese del settore delle bevande zuccherate e del packaging monouso in plastica guadagnano un altro anno per adeguarsi.


24. Credito d’imposta per design e ideazione estetica

(Commi 925-926)

Prorogato per il 2026 il credito d’imposta del 10% previsto dalla Legge di Bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica. Utilizzabile in un’unica quota annuale, con limite massimo di 2 milioni di euro per soggetto e limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026.


25. Benefici per le imprese energivore

(Commi 962-965)

Istituito un credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale (“energivore”), relativamente a investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 in beni strumentali nuovi (allegati A e B della L. 232/2016). Le misure richiamano quelle del credito Transizione 4.0 (art. 38 D.L. 19/2024).


Riepilogo operativo: le scadenze da tenere in agenda

Scadenza Adempimento
31 maggio 2026 Estromissione immobili imprese individuali
30 giugno 2026 (circa) 1ª rata imposta sostitutiva affrancamento riserve (saldo imposte 2025)
31 luglio 2026 Versamento rottamazione cartelle esattoriali 2000-2023
30 settembre 2026 Assegnazione agevolata beni ai soci / trasformazione in società semplice
1° gennaio 2027 Entrata in vigore plastic tax e sugar tax
1° gennaio 2028 Ritenuta d’acconto 0,5% per prestazioni d’impresa

Il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Per una valutazione personalizzata delle novità fiscali sulla specifica situazione aziendale, si raccomanda di consultare un professionista abilitato.

Metodo di lettura

Prima della risposta, metti a fuoco il caso.

Se l’articolo tocca una scelta reale, raccogli dati essenziali e documenti prima di cercare una conclusione. Questo evita risposte troppo generiche e rende piu utile il primo confronto.

Fonti

Quando il tema e tecnico, la lettura viene collegata a fonti ufficiali o a documenti verificabili.

Limiti

Ogni contenuto resta informativo: la consulenza operativa richiede il caso concreto.

Prossimo passo

Dal dubbio si passa a una domanda chiara: soggetto, periodo, obiettivo e urgenza.