A partire dal 1° gennaio 2023 la disciplina fiscale italiana delle cripto-attività è stata interamente riscritta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 126-147), che ha introdotto la nuova lettera c-sexies all’art. 67 del TUIR. Per il 2026 lo schema operativo per un investitore con portafoglio nella fascia 100-300k euro è ormai consolidato: imposta sostitutiva del 26%, soglia di franchigia rimossa, monitoraggio fiscale obbligatorio e imposta di bollo sullo stock.
Inquadramento normativo aggiornato
L’art. 67 c. 1 lett. c-sexies del TUIR, introdotto dalla L. 197/2022 e attuato dalla Circolare AE 30/E del 2023, qualifica come redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati dalla cessione di cripto-attività, definite come «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o tecnologia analoga».
La nozione è ampia e ricomprende:
- Criptovalute (Bitcoin, Ether, stablecoin);
- Token utility e payment;
- NFT, se costituiscono rappresentazione digitale di valore trasferibile;
- Token DeFi e LP token (liquidity provider).
Soglia di rilevanza
Fino al periodo d’imposta 2022 era prevista una franchigia di 51.645,69 € sulla giacenza media di valute virtuali per 7 giorni consecutivi. Dal 2023 la franchigia è stata abolita: ogni plusvalenza è imponibile dal primo euro, con la sola esclusione delle plusvalenze inferiori a 2.000 € l’anno, che restano fuori da imposizione (clausola di tolleranza per piccoli investitori).
Calcolo della plusvalenza
La plusvalenza si determina come differenza fra corrispettivo percepito (o valore normale dei beni/servizi ricevuti) e costo di acquisto, applicato il metodo LIFO (last in first out). In assenza di documentazione del costo originario, si assume costo zero.
L’aliquota di imposizione è 26%, applicata in via di imposta sostitutiva. Non sono previste detrazioni o deduzioni, salvo la compensazione con minusvalenze della medesima categoria (redditi diversi), riportabili nei 4 anni successivi a condizione che siano indicate in dichiarazione.
Operazioni rilevanti
Generano plusvalenza imponibile:
- Cessione di crypto contro euro o altra valuta avente corso legale;
- Cessione di crypto contro beni o servizi;
- Permuta fra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse (es. BTC contro NFT; BTC contro stablecoin).
Non sono rilevanti, in via interpretativa (Circ. 30/E/2023), le permute fra cripto-attività con medesime caratteristiche e funzioni (es. BTC ↔ ETH, considerate entrambe payment token).
Quadro RW: monitoraggio fiscale obbligatorio
Il D.L. 167/1990 sul monitoraggio fiscale è stato esteso espressamente alle cripto-attività dalla L. 197/2022. Conseguenze pratiche:
- Obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi indicando, per ciascuna cripto-attività detenuta, il valore di inizio e fine periodo;
- L’obbligo riguarda anche le crypto detenute su exchange esteri (Binance, Kraken, Coinbase USA, ecc.) e su wallet self-custody (Metamask, Ledger, hardware wallet);
- Sono esonerati dal RW solo gli investitori che operano esclusivamente tramite intermediari italiani con ruolo di sostituto d’imposta (Young Platform, Conio, Banca Sella Hype, ecc., previa opzione per il regime amministrato);
- L’omissione comporta sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiata se la cripto-attività è detenuta in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Imposta di bollo sullo stock
La L. 197/2022 ha introdotto un’imposta di bollo sulle cripto-attività equivalente all’imposta dovuta sui depositi titoli: 2 per mille (0,2%) sul valore complessivo a fine anno (o al momento del riscatto). L’imposta:
- È dovuta in autoliquidazione tramite quadro RW (codice tributo 1727) se le crypto sono detenute tramite intermediari non italiani o wallet self-custody;
- È applicata e versata direttamente dall’intermediario italiano in regime amministrato;
- Non si applica IVAFE (imposta sostituita dal bollo specifico, Circ. 30/E/2023).
Esempio pratico
Luca detiene 120.000 € di crypto a fine 2026 (60.000 BTC + 30.000 ETH + 30.000 stablecoin). Durante l’anno ha venduto BTC per 35.000 €, costo LIFO 22.000 €. Plusvalenza realizzata: 13.000 €. Imposta sostitutiva 26%: 3.380 €, da versare entro le scadenze del modello Redditi PF (saldo 30 giugno 2027). Imposta di bollo 2‰ su 120.000 € = 240 €, da liquidare in RW. Compila quadro RT (sezione II) per la plusvalenza e RW per il monitoraggio + bollo, indicando ogni wallet/exchange. Se Luca avesse realizzato solo 1.800 € di plusvalenza nel 2026, non avrebbe pagato imposta (sotto soglia 2.000 €), ma il quadro RW e il bollo sarebbero comunque dovuti.
Scadenze e modalità di versamento
| Adempimento | Quadro | Codice tributo | Scadenza 2026 |
|---|---|---|---|
| Imposta sostitutiva su plusvalenze | RT sez. II | 1100 | 30 giugno (saldo) / 30 novembre (acconto se dovuto) |
| Monitoraggio fiscale | RW | — | 30 settembre (in Redditi PF 2026) |
| Bollo cripto 2‰ | RW colonne 21-23 | 1727 | 30 giugno (con saldo IRPEF) |
| Riporto minusvalenze | RT | — | Entro 4 anni dalla realizzazione |
Regime dichiarativo vs amministrato
L’opzione per il regime amministrato è esercitabile presso intermediari italiani autorizzati che operano come sostituti d’imposta sulle cripto-attività. In tal caso:
- L’intermediario calcola plusvalenze, minusvalenze, applica e versa l’imposta 26%;
- L’investitore è esonerato da quadro RT e RW relativamente alle attività detenute presso quell’intermediario;
- Il bollo è applicato direttamente dall’intermediario.
L’esonero dall’RW vale solo per le posizioni in regime amministrato. Wallet self-custody e exchange esteri restano sempre in regime dichiarativo, indipendentemente dal regime scelto per le posizioni italiane.
Rideterminazione del valore di carico
La L. 197/2022 (e successivamente prorogata) consente la rivalutazione delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio di un anno fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (originariamente 14%, poi ridotta al 4% nelle ultime estensioni — verificare la versione vigente). L’opzione è utile se si prevede di realizzare in futuro plusvalenze significative: sostituisce il costo storico con quello rivalutato, riducendo l’imposta dovuta in caso di vendita futura.
Documentazione da conservare
Per ogni operazione l’investitore deve mantenere traccia di:
- Data, importo in EUR e in crypto, controparte, transaction hash on-chain;
- Estratti conto exchange (scaricabili in CSV);
- Storico fees pagate (incidono sul calcolo della plusvalenza, sottraendosi al ricavo);
- Statement annuale del wallet o tool dedicati (Koinly, CoinTracking) per ricostruire il LIFO.
L’onere probatorio in caso di accertamento ricade sul contribuente: senza documentazione, il costo di carico viene assunto pari a zero.
Errori frequenti e situazioni borderline
Alcune fattispecie generano dubbi ricorrenti:
- Airdrop e rewards promozionali: l’erogazione gratuita di token (airdrop) determina un reddito tassabile al valore di mercato al momento della ricezione, qualificato come reddito di capitale o reddito diverso a seconda della causa giuridica. La Circolare 30/E/2023 distingue caso per caso.
- Hard fork: l’attribuzione di token derivanti da un fork della blockchain genera reddito al valore di mercato alla data di ricezione effettiva. Il costo di carico iniziale resta attribuito al token originario.
- Mining: l’attività di mining svolta in modo non occasionale può configurare reddito d’impresa o lavoro autonomo, con regime fiscale completamente diverso (IRPEF progressivo + INPS gestione separata). Va valutato caso per caso il livello di organizzazione.
- Wrapped token e bridge cross-chain: la conversione di un token nella sua versione wrapped (es. ETH ↔ WETH) o il bridging fra blockchain (es. ETH su Polygon) può essere interpretato come permuta fra asset con caratteristiche analoghe, e quindi non rilevante. L’interpretazione è però in evoluzione.
Strategie operative per il 2026
Per un investitore con portafoglio fra 100.000 e 300.000 € in cripto-attività, alcune accortezze pratiche riducono il rischio fiscale:
- Consolidare i wallet (riducendo gli indirizzi attivi) per semplificare il monitoraggio RW e l’elenco da indicare in dichiarazione;
- Conservare almeno una copia trimestrale degli estratti exchange su archivio personale (gli exchange possono restringere l’accesso ai dati storici);
- Valutare la rideterminazione del valore di carico se si possiedono cripto-attività con plusvalenza latente significativa e l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione è inferiore al 26% atteso al realizzo;
- Per importi importanti, considerare l’opzione del regime amministrato presso un intermediario italiano qualificato: semplifica enormemente la dichiarazione, al costo di una possibile minore flessibilità operativa.
Domande frequenti
Devo dichiarare le crypto se non ho venduto nulla?
Sì. L’obbligo di compilazione del quadro RW e il bollo del 2‰ scattano sul semplice possesso, indipendentemente dalle operazioni di realizzo. Solo l’imposta sostitutiva del 26% è collegata alla cessione effettiva.
Lo staking e i rewards di DeFi come si tassano?
Sulla base della Circolare 30/E/2023, i proventi da staking, yield farming e rewards sono qualificati come redditi di capitale (art. 44 TUIR) tassati al 26% se erogati da intermediari residenti, o concorrono al reddito complessivo IRPEF nei casi di erogazione da operatori esteri non sostituti. La materia è in evoluzione interpretativa.
L’omessa compilazione del quadro RW può essere sanata?
Sì, mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997, con riduzione progressiva della sanzione in funzione del ritardo. La sanzione base ridotta varia da 1/8 a 1/5 del minimo del 3%. Resta sempre dovuto il bollo non versato con interessi legali.
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