Successioni e donazioni nel 2026: guida fiscale completa
1. Imposta di successione e donazione: stessa logica, due momenti
Il D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni, in breve TUS) disciplina insieme i due tributi perché la logica del legislatore è una sola: tassare il trasferimento gratuito di ricchezza all’interno della famiglia (o fuori) con aliquote tanto più basse quanto più stretto è il vincolo di parentela. La differenza è solo temporale: la successione opera mortis causa, la donazione opera inter vivos. Le franchigie sono identiche, le aliquote sono identiche, perfino le regole di valutazione dei beni (in particolare per gli immobili) coincidono.
Questa simmetria è il fondamento della pianificazione: anticipare in donazione ciò che altrimenti passerebbe in eredità non riduce l’imposta in valore assoluto (le franchigie si cumulano: art. 8 c. 1-bis TUS), ma consente di scegliere il momento, di abbinare riserve (usufrutto, abitazione, reddito vitalizio), di separare nuda proprietà e godimento, di ripartire patrimonio fra più figli in modo coordinato con i loro percorsi di vita (casa, studio, attività professionale). Il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha confermato l’impianto novellando il TUS sotto tre profili principali: (a) autoliquidazione dell’imposta da parte del contribuente (non più liquidazione d’ufficio dell’Agenzia), (b) dichiarazione precompilata telematica obbligatoria, (c) coordinamento sistematico con il cumulo donativo.
Il principio del cumulo donativo (art. 57 TUS, ora coordinato con l’art. 8 c. 4) prevede che, al momento dell’apertura della successione, le donazioni ricevute in vita dallo stesso beneficiario erodano la franchigia ereditaria: se un figlio ha già ricevuto in donazione 600.000 dal padre, alla morte di quest’ultimo la franchigia residua su quanto eredita sarà 400.000 (un milione meno il già ricevuto). Capire questo meccanismo è cruciale: la pianificazione non «risparmia» aliquota di per sé, ma distribuisce nel tempo i trasferimenti, fissa i valori al momento della donazione (gli immobili si rivalutano dopo) e soprattutto previene conflitti tra eredi.
2. Franchigie e aliquote 2026: chi paga quanto
L’art. 2 c. 48 e c. 49 del D.L. 262/2006 (convertito in L. 286/2006) e ora il coordinamento operato dal D.Lgs. 139/2024 fissano l’attuale griglia di aliquote, che resta invariata anche per il 2026:
- Coniuge e figli (parenti in linea retta): aliquota 4% sul valore eccedente la franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario. La franchigia opera per testa: due figli hanno due milioni di franchigia complessiva, non uno solo da spartire.
- Fratelli e sorelle: aliquota 6% sul valore eccedente la franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario.
- Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota 6%, senza alcuna franchigia. Rientrano qui zii, nipoti ex fratre, cugini, suoceri, cognati.
- Tutti gli altri soggetti (estranei, conviventi non uniti civilmente, amici, enti non riconosciuti): aliquota 8%, senza alcuna franchigia.
- Soggetti con disabilità grave ex L. 104/1992 art. 3 c. 3: franchigia maggiorata a 1.500.000 euro qualunque sia il rapporto di parentela.
Sulla base imponibile concorrono tutti i beni e diritti caduti in successione o donati: immobili (al loro valore catastale rivalutato, regola del moltiplicatore secondo art. 52 c. 4 TUS), partecipazioni societarie, conti correnti, titoli, opere d’arte, crediti, aziende. Sono esclusi per espressa previsione di legge: le polizze vita caso morte erogate ai beneficiari (art. 12 c. 1 lett. c TUS), i TFR, i beni culturali sottoposti a vincolo prima dell’apertura della successione, le aziende e partecipazioni di controllo trasferite a discendenti o coniuge a condizione di prosecuzione quinquennale (art. 3 c. 4-ter TUS, di cui parleremo a fondo per patto di famiglia e holding).
Sugli immobili, oltre all’imposta di successione, si applicano le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore catastale, ridotte a 200 + 200 euro fisse se almeno uno dei beneficiari chiede l’agevolazione «prima casa».
3. Dichiarazione di successione 2026: scadenze, soglie e nuove regole
La dichiarazione di successione è il modello con cui gli eredi comunicano all’Agenzia delle Entrate l’attivo ereditario, calcolano l’imposta (oggi in autoliquidazione) e legittimano le banche a sbloccare i conti, i conservatori a trascrivere le volture immobiliari, le SGR a passare i fondi. Va presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione (cioè dalla data del decesso) per via telematica tramite il portale dell’Agenzia, anche con dichiarazione precompilata laddove disponibile (D.Lgs. 139/2024).
Non sempre serve: l’art. 28 c. 7 TUS esenta dall’obbligo dichiarativo le successioni di valore complessivo non superiore a 100.000 euro se devolute al coniuge o ai parenti in linea retta (figli, nipoti per rappresentazione) e se non comprendono beni immobili o diritti reali immobiliari. Anche un solo immobile, anche di scarso valore, fa scattare comunque l’obbligo, perché la dichiarazione è necessaria per la voltura catastale.
Tra le novità operative del 2026: pagamento dell’imposta principale (e delle imposte ipo-catastali sugli immobili) tramite F24 con codici tributo dedicati entro 90 giorni dalla presentazione, autoliquidazione delle eventuali franchigie e degli abbattimenti per disabilità, possibilità di rateazione con primo versamento del 20% e residuo in 8 rate trimestrali (12 rate per importi sopra i 20.000 euro).
👉 Approfondisci: dichiarazione di successione 2026, soglie e franchigie — scadenze, software, casi pratici e checklist documenti.
4. Donare la casa ai figli: usufrutto vs nuda proprietà
La donazione di immobili rappresenta lo scenario più frequente nelle famiglie italiane, ed è anche quello con la maggiore variabilità di esiti fiscali e civilistici. La scelta strategica non è tanto «donare o non donare», quanto come donare: piena proprietà, nuda proprietà con riserva di usufrutto, o ripartizione per quote tra più figli.
La riserva di usufrutto (art. 796 c.c.) consente al genitore di trasferire ai figli la nuda proprietà dell’immobile, mantenendo il diritto di abitarlo, locarlo e percepirne i frutti per tutta la vita. Il vantaggio fiscale è doppio: (i) il valore della nuda proprietà è una frazione del pieno valore, calcolata in base all’età del donante secondo la tabella allegata al DPR 131/1986 (art. 16 in materia di registro, applicabile per espresso rinvio anche al TUS), (ii) alla morte del donante l’usufrutto si consolida sulla nuda proprietà senza ulteriore imposta, perché l’art. 3 c. 4 TUS e l’art. 26 DPR 131/1986 considerano l’estinzione dell’usufrutto un evento neutrale, non un nuovo trasferimento.
A titolo orientativo, per un donante di 65 anni il valore della nuda proprietà è il 60% del pieno valore (usufrutto al 40%), per uno di 75 anni la nuda proprietà sale al 70% (usufrutto al 30%), per uno di 85 anni la nuda proprietà sfiora l’80%. La conseguenza pratica è che donare la nuda proprietà tra i 60 e i 70 anni del genitore minimizza la base imponibile per il figlio, lasciando al genitore il pieno controllo abitativo e reddituale.
Attenzione a due aspetti spesso sottovalutati: (a) la donazione di immobile è soggetta alle medesime imposte ipo-catastali della successione (200 + 200 fissi se ricorrono i requisiti prima casa in capo al donatario, altrimenti 2% + 1% sul valore catastale rivalutato), (b) la donazione genera nel donatario un futuro problema in caso di vendita: per dieci anni dalla morte del donante l’immobile resta esposto all’azione di riduzione dei legittimari (artt. 553 ss. c.c.), il che rende difficile ottenere un mutuo dall’acquirente e abbassa il prezzo di realizzo. La donazione «modale» con assenso preventivo degli altri eredi, l’inventario, la rinuncia all’opposizione (art. 563 c.c.) sono gli strumenti per disinnescare il rischio.
👉 Approfondisci: donare casa ai figli con usufrutto e nuda proprietà — calcoli per età, atto notarile, tutele anti-riduzione.
5. Donare titoli e portafoglio: confronto con la vendita
Donare un dossier titoli ai figli è meno frequente ma fiscalmente molto interessante, perché interseca due regimi diversi: quello dell’imposta di donazione (4% oltre il milione di franchigia per ciascun figlio) e quello del capital gain sulla plusvalenza latente nei titoli stessi.
Quando un genitore vende azioni o fondi per liquidare e poi regalare il netto, paga il 26% di imposta sostitutiva sulla plusvalenza maturata rispetto al prezzo di acquisto (art. 5 D.Lgs. 461/1997). Quando invece dona direttamente i titoli ai figli, l’art. 68 c. 6 TUIR prevede la continuità del costo fiscale: il figlio eredita il prezzo di carico originario del padre e la plusvalenza latente resta «sospesa». Risultato: alla vendita successiva paga lui il 26% sulla differenza, ma fino ad allora non c’è alcun prelievo, e nel frattempo è possibile pianificare cessioni rateizzate o spostarle in regimi di favore (PIR, eredità ulteriore, riallineamento da step-up).
Il caso più redditizio è il passaggio successorio (art. 68 c. 6 secondo periodo TUIR): in caso di morte del titolare, gli eredi ricevono i titoli con costo fiscale riallineato al valore di mercato alla data del decesso. Una plusvalenza latente di 100.000 si azzera definitivamente: nessuno la pagherà mai. Per questo, in famiglie con dossier capienti e plusvalenze accumulate da molti anni, la pianificazione razionale prevede di tenere i titoli più rivalutati per la successione (azzeramento del capital gain) e donare quelli di recente acquisto o con minusvalenze (trasferimento senza imposta di donazione entro franchigia, senza perdite fiscali rilevanti).
👉 Approfondisci: donare titoli vs vendere — confronto fiscale 2026 — tabelle, simulazioni e check anti-abuso.
6. Polizza vita ai beneficiari: lo scudo successorio
La polizza vita caso morte è uno degli strumenti più efficaci e meno costosi della pianificazione successoria italiana, perché beneficia simultaneamente di tre regimi privilegiati. Primo: i capitali corrisposti agli eredi sono esenti da imposta di successione (art. 12 c. 1 lett. c TUS): non concorrono alla franchigia, non si dichiarano nel modello, arrivano netti al beneficiario designato. Secondo: sono impignorabili e insequestrabili (art. 1923 c.c.): nessun creditore del contraente né del beneficiario può aggredirli, salvo l’azione di riduzione dei legittimari sulle somme pagate a titolo di premio (non sull’intero capitale liquidato). Terzo: per le polizze tradizionali ramo I e gestioni separate, i rendimenti maturati sono tassati al 12,5%-26% solo al riscatto, con differimento fiscale completo durante la vita del contratto.
Il meccanismo è semplice: il contraente versa i premi, designa un beneficiario specifico (figlio, coniuge, persona di fiducia), e alla sua morte la compagnia liquida il capitale direttamente al beneficiario, fuori dall’asse ereditario. Non passa per il notaio, non si frazione tra coeredi, non subisce franchigie. Una polizza da 200.000 euro a beneficio del figlio minore disabile, ad esempio, gli arriva netta e protetta, anche se il genitore lascia altri 800.000 di patrimonio (sotto la franchigia di un milione anche senza la polizza, ma con il vantaggio della certezza giuridica).
Da tenere presente: la giurisprudenza più recente (Cass. 11421/2021, Cass. 6531/2023) ha riconosciuto agli eredi legittimari l’azione di riduzione sui premi versati quando questi eccedono la quota disponibile, ma non sull’intero capitale liquidato dalla compagnia. La differenza è enorme: chi versa 50.000 di premi e ottiene 300.000 di capitale espone solo i 50.000 al rischio di riduzione, non i 250.000 di rendimento finanziario maturato in polizza. Questo rende la polizza vita particolarmente adatta a tutelare beneficiari deboli (figli da nuovo matrimonio, conviventi, persone con disabilità), a integrare lasciti modulari, a creare liquidità immediata per pagare l’imposta di successione sul resto dell’asse.
👉 Approfondisci: polizza vita ai beneficiari, tassazione e protezione 2026 — come strutturare il contratto, scelta del ramo, ottimizzazione fiscale.
7. Patto di famiglia: trasferire l’azienda senza imposte
Quando il patrimonio familiare comprende un’azienda individuale, quote di SRL, una partecipazione di controllo in SPA, la successione tradizionale rischia di disgregare l’attività: coeredi non interessati che chiedono la liquidazione, conflitti gestionali, vendita forzata. Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c., introdotto dalla L. 55/2006) è l’unica deroga consentita al divieto di patti successori (art. 458 c.c.) e permette al titolare di trasferire in vita l’azienda o le partecipazioni di controllo a uno o più discendenti, con il consenso degli altri legittimari e con la liquidazione contestuale delle loro quote di legittima in denaro.
Il vantaggio fiscale è enorme. L’art. 3 c. 4-ter TUS prevede che il trasferimento di aziende e di partecipazioni di controllo (cioè che attribuiscono la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.) a favore di coniuge o discendenti sia esente da imposta di successione e donazione a condizione che il beneficiario prosegua l’attività d’impresa o detenga il controllo per almeno cinque anni dal trasferimento, con apposita dichiarazione resa nell’atto. La stessa esenzione vale per il patto di famiglia, configurato come una donazione qualificata.
L’effetto pratico è duplice: (i) il figlio «imprenditore» riceve l’azienda senza alcuna imposta sul valore (che potrebbe essere milionario nel caso di SRL di famiglia ben strutturata), (ii) gli altri figli ricevono in denaro una somma pari alla quota di legittima sul valore aziendale: per loro questa somma è tassata come donazione del fratello assegnatario (non del padre), ma comunque sotto la franchigia di 100.000 tra fratelli, con la possibilità di soluzioni di pagamento dilazionato e con la rinuncia preventiva all’azione di riduzione futura.
Il patto di famiglia richiede atto pubblico notarile con la presenza di tutti i potenziali legittimari (coniuge + figli + eventuali ascendenti), pena nullità. È sconsigliabile improvvisare: la dimensione fiscale, civilistica e relazionale chiede una regia coordinata di commercialista, notaio e — spesso — avvocato di famiglia.
👉 Approfondisci: patto di famiglia per trasferire l’azienda senza imposte 2026 — struttura dell’atto, liquidazione legittimari, casi pratici.
8. Holding di famiglia: PEX e dividendi infragruppo
La holding di famiglia è una SRL (talvolta SPA o società semplice) che detiene partecipazioni nelle società operative di famiglia (immobiliari, commerciali, finanziarie) e diventa il veicolo unitario attraverso cui il patrimonio passa di generazione in generazione. Lo strumento serve a tre obiettivi: (a) ottimizzazione fiscale dei flussi infragruppo, (b) unitarietà di governance tra fratelli e cugini, (c) protezione e segregazione rispetto a creditori personali dei singoli soci.
Sul piano fiscale, due regimi sono determinanti. Il primo è la participation exemption (art. 87 TUIR, «PEX»): le plusvalenze realizzate dalla holding sulla cessione di partecipazioni qualificate, detenute da almeno 12 mesi, iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie e in società residenti commercialmente operative, concorrono al reddito imponibile della holding solo per il 5%. Tradotto: una plusvalenza di un milione viene tassata IRES su 50.000, cioè 12.000 euro a fronte di 240.000 della tassazione ordinaria piena (24%). La PEX è il motore della pianificazione delle exit familiari (vendita di una controllata, riorganizzazione di gruppo, monetizzazione di una partecipazione storica).
Il secondo è il regime dei dividendi infragruppo (art. 89 TUIR): i dividendi distribuiti da una società di capitali residente a un’altra società di capitali residente concorrono al reddito imponibile della percipiente solo per il 5% dell’importo lordo. Una distribuzione di 100.000 dalla controllata operativa alla holding genera in capo a quest’ultima una tassazione IRES di 1.200 euro (24% di 5.000) anziché di 24.000. La holding diventa così il salvadanaio fiscalmente efficiente in cui far confluire utili da reinvestire (acquisto di nuovi immobili, partecipazioni, prodotti finanziari) senza subire la doppia tassazione che colpirebbe se i dividendi fossero distribuiti direttamente ai soci persone fisiche (26% sostitutiva).
Combinata con il patto di famiglia e con l’esenzione dell’art. 3 c. 4-ter TUS, la holding consente di passare in successione le quote (di controllo) ai discendenti senza imposta, mantenendo intatto il valore aziendale e il flusso reddituale. È lo strumento principe delle famiglie con patrimonio sopra i 500.000 euro e con asset diversificati.
👉 Approfondisci: SRL holding di famiglia, PEX e dividendi infragruppo — costituzione, governance, casi pratici di gruppo immobiliare e gruppo industriale.
9. Trust e fondazioni di famiglia: cenni e quando usarli
Il trust è un istituto di matrice anglosassone, riconosciuto in Italia per effetto della Convenzione dell’Aia del 1985 ratificata con L. 364/1989. Consente di affidare beni (immobili, partecipazioni, liquidità) a un soggetto fiduciario (trustee) con l’obbligo di amministrarli secondo le istruzioni del disponente (settlor) a beneficio di terzi (beneficiaries), per finalità di pianificazione, tutela di soggetti deboli, gestione transgenerazionale.
Sul piano fiscale, dopo l’evoluzione di Cass. 8082/2020 e la successiva Circolare 34/E 2022 dell’Agenzia, la tassazione del trust opera in uscita: l’imposta di donazione si applica al momento dell’attribuzione effettiva dei beni ai beneficiari finali, con aliquota e franchigia commisurate al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario. Il conferimento iniziale al trustee, invece, è in linea di principio neutro (imposta fissa di registro). Questa lettura ha reso il trust molto più attraente per la pianificazione, ma anche più complesso da gestire: serve trustee professionale, contabilità separata, eventuale guardiano (protector), e una redazione contrattuale chirurgica.
Il trust è particolarmente indicato per tre scenari concreti: (i) tutela di un figlio con disabilità attraverso il trust «dopo di noi» (L. 112/2016), che gode di un regime fiscale super-agevolato; (ii) gestione transitoria di un patrimonio destinato a figli minori o giovani adulti non ancora pronti a gestirlo autonomamente; (iii) blindatura anti-creditori di patrimoni a rischio (professionisti esposti a responsabilità, imprenditori con personali fideiussioni), purché istituiti in tempi non sospetti rispetto a un’eventuale azione revocatoria.
Le fondazioni di famiglia, più diffuse all’estero (Liechtenstein, Austria, Paesi Bassi), in Italia restano un istituto raro per la mancanza di una disciplina civilistica specifica oltre alle fondazioni di pubblica utilità. Possono essere utili in famiglie con patrimoni rilevanti e finalità filantropiche, ma comportano costi e complessità sproporzionati rispetto al patrimonio tipico (200-500k) di una famiglia italiana media.
10. Errori più comuni di pianificazione successoria
L’esperienza in studio mostra che molti errori non riguardano la conoscenza della norma, ma la sequenza temporale e relazionale delle scelte. Ecco i più frequenti.
- Donare la prima casa al figlio senza tutela. Il padre dona la casa al figlio in piena proprietà a 60 anni, poi a 80 anni si trova senza diritto di abitazione e con un figlio in difficoltà economica che vorrebbe vendere. Soluzione: riserva di usufrutto, oppure diritto di abitazione vitalizio (art. 1022 c.c.), o donazione modale con onere di mantenimento.
- Dimenticare il cumulo donativo. Si donano 1.000.000 al figlio «tanto è sotto franchigia», e poi alla morte si lascia in successione altri 800.000 allo stesso figlio: l’imposta scatta sul secondo trasferimento perché la franchigia era stata già consumata. Soluzione: monitoraggio del cumulo e ripartizione con eventuali figli secondari.
- Donare a un solo figlio senza compensare gli altri. La donazione «non in conto di legittima» lede gli altri legittimari, che alla morte potranno agire in riduzione. Soluzione: dichiarazione espressa nell’atto, perequazione attraverso polizze vita, patto di famiglia.
- Non aggiornare i beneficiari della polizza vita. Dopo separazione, divorzio o nuovo matrimonio è frequente trovare polizze ancora intestate all’ex coniuge. Soluzione: review annuale dei beneficiari.
- Aspettare l’ultimo anno per pianificare. Le donazioni effettuate negli ultimi sei mesi di vita rischiano l’azione di riduzione automatica e in caso di accertamento fiscale le valutazioni sono più facilmente contestabili. Soluzione: pianificare tra i 60 e i 75 anni, non oltre.
- Non comunicare le scelte agli eredi. Il segreto sulla pianificazione genera sospetti, conflitti tra fratelli, contestazioni post-mortem. Soluzione: trasparenza, riunioni di famiglia formalizzate, eventuale «consiglio di famiglia» consultivo.
- Ignorare le quote di legittima. Il testamento non può escludere coniuge, figli e (in mancanza di figli) genitori dalla loro quota minima (artt. 536 ss. c.c.). Soluzione: simulazione preventiva delle quote, eventuali rinunce all’azione di riduzione, patto di famiglia.
11. Quando rivolgersi al notaio e quando al commercialista
La pianificazione successoria è interdisciplinare: il notaio presidia gli atti pubblici obbligatori (donazioni, patti di famiglia, testamenti pubblici e olografi depositati, accettazioni con beneficio di inventario, dichiarazioni di successione complesse), il commercialista presidia la dimensione fiscale (calcolo imposte, scelta del veicolo societario, holding e gruppi, dichiarazione di successione telematica, autoliquidazione, ottimizzazione tra donazione e successione), l’avvocato presidia le dimensioni di tutela (quote di legittima, conflitti tra eredi, azioni di riduzione, contenzioso con l’Agenzia).
In una pianificazione tipica per una famiglia con patrimonio 200-500k, la sequenza è la seguente: (1) incontro con il commercialista per inventario patrimoniale e simulazione fiscale (donazione vs successione, scenari multipli), (2) definizione strategica (cosa donare, a chi, con quali riserve, in quale ordine temporale), (3) redazione degli atti dal notaio (donazione, patto di famiglia, eventuale testamento), (4) set-up degli strumenti finanziari (polizza vita, dossier titoli), (5) review periodica triennale per aggiornare scelte e valori.
Il costo complessivo di una pianificazione ben fatta è normalmente compreso tra 3.000 e 8.000 euro tra parcelle professionali e atti notarili, contro un risparmio fiscale e di costi di liquidazione che, su patrimoni 200-500k, può facilmente superare i 30.000-80.000 euro. Si tratta dell’investimento con il miglior rapporto costo-beneficio nell’arco di una vita.
12. Tabella riepilogo franchigie e aliquote
| Beneficiario | Franchigia | Aliquota | Note |
|---|---|---|---|
| Coniuge / parte unita civilmente | € 1.000.000 | 4% | Franchigia per testa; cumulo donativo |
| Figli / discendenti in linea retta | € 1.000.000 ciascuno | 4% | Stessa aliquota del coniuge; cumulo donativo |
| Fratelli e sorelle | € 100.000 ciascuno | 6% | Rilevante per patto di famiglia tra fratelli |
| Altri parenti fino al IV grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al III grado | Nessuna | 6% | Zii, nipoti ex fratre, cugini, suoceri, cognati |
| Estranei, conviventi non uniti civilmente, amici, enti non riconosciuti | Nessuna | 8% | Aliquota massima; rilevante per convivenze non formalizzate |
| Soggetti con disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 c. 3) | € 1.500.000 | Aliquota del rapporto di parentela | Franchigia maggiorata indipendente dal grado |
| Aziende e partecipazioni di controllo a coniuge/discendenti | Intero valore | 0% (esente) | Art. 3 c. 4-ter TUS, prosecuzione attività 5 anni |
| Polizza vita caso morte (beneficiario) | Intero capitale | 0% (esente) | Art. 12 c. 1 lett. c TUS; fuori asse ereditario |
13. Tre esempi pratici di calcolo
Esempio 1 — Padre lascia 600.000 in successione a due figli.
Patrimonio caduto in successione: 600.000 euro (40% immobile valore catastale rivalutato 240.000, 60% liquidità e titoli 360.000). Eredi: due figli al 50%.
Quota di ciascun figlio: 300.000 euro. Franchigia per figlio: 1.000.000. Imposta di successione dovuta: ZERO, perché ciascuna quota è ampiamente sotto franchigia.
Si pagano comunque le imposte ipotecaria (2% di 240.000 = 4.800) e catastale (1% di 240.000 = 2.400), ridotte a 200 + 200 fissi se uno dei due figli chiede la prima casa. Costo complessivo: 400 euro (con prima casa) o 7.200 euro (senza). Il vantaggio di non aver dovuto pianificare con donazioni anticipate è significativo: tutto avviene mortis causa, senza esposizione all’azione di riduzione, con piena flessibilità testamentaria.
Esempio 2 — Donazione casa 250.000 alla figlia con riserva di usufrutto.
Padre di 68 anni dona alla figlia la nuda proprietà di un appartamento di valore catastale rivalutato 250.000 euro, riservandosi l’usufrutto vitalizio.
Tabella DPR 131/1986 per età 65-69: coefficiente usufrutto 45%, nuda proprietà 55%. Valore donato (nuda proprietà): 250.000 × 55% = 137.500 euro. Franchigia figlia: 1.000.000. Imposta di donazione: ZERO.
Imposte ipo-catastali: 200 + 200 fissi se la figlia chiede l’agevolazione prima casa; altrimenti 2% + 1% sul valore catastale (4.800 + 2.400 = 7.200). Imposta di bollo (DPR 642/1972): forfait di registrazione applicato in misura fissa. Parcella notarile: circa 1.800-2.500 euro. Alla morte del padre l’usufrutto si consolida automaticamente sulla nuda proprietà senza ulteriore imposta: la figlia diventa piena proprietaria con il solo costo della voltura. Risultato: trasferimento completo con costo totale 2.500-3.000 euro (anziché potenziali 10.000+ in successione futura su un valore rivalutato a 320.000).
Esempio 3 — Successione con polizza vita 200.000 a beneficio del figlio.
Madre lascia un patrimonio totale di 1.200.000 a un figlio unico: 700.000 in immobili (valore catastale rivalutato), 300.000 in dossier titoli, 200.000 di capitale liquidato da polizza vita caso morte.
Asse imponibile per imposta di successione: 700.000 + 300.000 = 1.000.000 (la polizza non concorre, art. 12 TUS). Franchigia figlio: 1.000.000. Imposta di successione dovuta: ZERO.
Imposte ipo-catastali sugli immobili: 200 + 200 fissi con prima casa, oppure 21.000 senza. Il figlio incassa direttamente i 200.000 della polizza dalla compagnia, fuori dal procedimento ereditario, in 30-60 giorni dal decesso: liquidità immediata per pagare imposte, spese funebri e ipo-catastali, senza dover prima vendere titoli. Se invece i 200.000 fossero stati lasciati come dossier titoli, sarebbero entrati nell’asse imponibile (1.200.000 totali, franchigia 1.000.000, imposta 4% su 200.000 = 8.000 euro). Risparmio puro grazie alla polizza: 8.000 euro + liquidità immediata + protezione da creditori del de cuius.
14. Domande frequenti
Qual è la differenza tra imposta di successione e imposta di donazione?
Non c’è differenza sostanziale: entrambe sono disciplinate dal D.Lgs. 346/1990 (TUS) e applicano identiche franchigie e aliquote. Cambia solo il momento del prelievo: la successione opera alla morte del titolare, la donazione in vita. Le donazioni effettuate in vita erodono però la franchigia ereditaria (cumulo donativo, art. 8 TUS), per cui pianificare in donazione significa scegliere quando e come trasferire, non ottenere uno sconto secco di imposta.
Quando va presentata la dichiarazione di successione 2026?
Entro 12 mesi dalla data del decesso, per via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, anche con dichiarazione precompilata laddove disponibile (D.Lgs. 139/2024). È esonerata la successione complessivamente non superiore a 100.000 euro devoluta a coniuge o parenti in linea retta se non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Il pagamento avviene in autoliquidazione tramite F24 entro 90 giorni dalla presentazione, con possibilità di rateazione (8 rate trimestrali, 12 per importi sopra 20.000).
Conviene donare la casa ai figli in vita o lasciarla in eredità?
Dipende dall’età del genitore, dal numero di figli, dalle esigenze abitative e dal rischio di liti. La donazione con riserva di usufrutto tra i 60 e i 70 anni del donante minimizza la base imponibile (la nuda proprietà vale il 55-60% del pieno valore secondo le tabelle DPR 131/1986) e blocca il valore al momento dell’atto, ma espone la casa all’azione di riduzione dei legittimari per dieci anni dopo la morte del donante, complicando un’eventuale vendita. In molti casi con uno o due figli senza conflitti la successione lineare resta la scelta più semplice ed economica; con più figli o patrimoni superiori al milione la donazione diventa strategica.
La polizza vita rientra nell’asse ereditario?
No, la polizza vita caso morte con beneficiario designato non rientra nell’asse ereditario: i capitali corrisposti sono esenti da imposta di successione (art. 12 c. 1 lett. c TUS), sono impignorabili e insequestrabili in capo al beneficiario (art. 1923 c.c.) e vengono liquidati dalla compagnia direttamente al beneficiario fuori dal procedimento ereditario. Restano però aggredibili dai legittimari, ma solo per la parte di premi versati che eccede la quota disponibile, non per l’intero capitale liquidato (Cass. 11421/2021, Cass. 6531/2023).
Come funziona il patto di famiglia per trasferire l’azienda?
Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) è l’unica deroga al divieto di patti successori e permette di trasferire in vita azienda o partecipazioni di controllo a uno o più discendenti, con liquidazione contestuale delle quote di legittima degli altri legittimari in denaro. Richiede atto pubblico notarile con la presenza di tutti i potenziali legittimari. Beneficia dell’esenzione dell’art. 3 c. 4-ter TUS: zero imposta di successione o donazione sul trasferimento, a condizione che il beneficiario prosegua l’attività o detenga il controllo per almeno 5 anni.
Quanto costa una pianificazione successoria completa?
Per una famiglia con patrimonio tipico 200-500k, una pianificazione completa (analisi fiscale, atti notarili, set-up polizza, eventuale costituzione di holding) costa tra 3.000 e 8.000 euro tutto compreso. A fronte di questo investimento il risparmio fiscale potenziale, sommato alla riduzione dei costi di liquidazione ereditaria e alla prevenzione di liti tra eredi, si colloca tra 30.000 e 80.000 euro nell’arco generazionale: è uno dei migliori rapporti costo-beneficio della consulenza professionale.
Posso lasciare tutto al coniuge escludendo i figli?
No. Il codice civile italiano (artt. 536 ss.) protegge la quota di legittima di coniuge, figli e — in mancanza di figli — ascendenti, indipendentemente da quanto disposto nel testamento. I legittimari pretermessi o lesi possono esercitare l’azione di riduzione (artt. 553 ss.) per ottenere la propria quota minima. La pianificazione razionale opera dentro questi limiti, ad esempio attribuendo al coniuge la quota disponibile più la propria quota legittima e ai figli la loro quota legittima, oppure rinunciando preventivamente all’azione di riduzione tramite patto di famiglia.
Pianifichiamo insieme la tua successione
Andrea Marton, praticante commercialista a Milano, accompagna le famiglie nella scelta tra donazione, polizza vita, patto di famiglia e holding di famiglia. Analisi iniziale gratuita di trenta minuti.