Il patto di famiglia, introdotto nel 2006 negli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, è lo strumento per trasferire in vita un’azienda o una partecipazione societaria di controllo ai discendenti senza pagare imposte di donazione/successione, neutralizzando al tempo stesso le pretese dei legittimari. Combinato con l’esenzione dell’art. 3, c. 4-ter del TUS, è uno dei pochi strumenti che permettono passaggi generazionali a valori di azienda anche elevati con costi fiscali prossimi allo zero, a condizione di rispettare il holding period quinquennale.
Cosa è il patto di famiglia: definizione codicistica
L’art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
Si tratta di un contratto plurilaterale che richiede la partecipazione di:
- Il disponente (imprenditore o socio);
- I discendenti assegnatari dell’azienda/partecipazioni;
- Tutti i legittimari che parteciperebbero alla successione del disponente se in quel momento si aprisse la successione (coniuge, altri figli, ascendenti).
Forma e contenuto
Il contratto richiede la forma dell’atto pubblico notarile (art. 768-ter c.c.) a pena di nullità. Il notaio raccoglie i consensi di tutti i partecipanti e formalizza:
- Trasferimento dell’azienda/quote dal disponente al discendente assegnatario;
- Liquidazione, in denaro o in natura, della quota spettante ai legittimari non assegnatari (corrispondente a quella che spetterebbe loro se in quel momento si aprisse la successione del disponente);
- Rinuncia dei legittimari liquidati a ogni futura pretesa di riduzione o collazione sui beni oggetto del patto.
Esenzione imposta successione/donazione (art. 3 c. 4-ter TUS)
Il patto di famiglia accede alla esenzione totale dell’imposta di successione e donazione prevista dall’art. 3, c. 4-ter del D.Lgs. 346/1990 quando ricorrono tutti i requisiti seguenti:
- Beneficiario: discendente o coniuge del disponente;
- Oggetto: azienda, ramo d’azienda o partecipazioni societarie;
- Per le partecipazioni in società di capitali (SpA, Srl), è necessario che il trasferimento riguardi quote che integrano o consentono di mantenere il controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 c.c. (maggioranza assoluta dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria);
- Holding period: il beneficiario si impegna a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenere il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Decadenza dell’esenzione
Se entro 5 anni il beneficiario cessa l’attività o perde il controllo (per cessione, conferimento, ecc.) decade l’esenzione e l’imposta di donazione viene recuperata con sanzioni (30% dell’imposta) e interessi. La dichiarazione di impegno deve risultare dall’atto stesso.
La liquidazione dei legittimari
Il discendente assegnatario deve liquidare in denaro o in natura agli altri legittimari (coniuge, fratelli, ascendenti) la quota loro spettante. La determinazione del valore avviene di norma sul valore corrente dell’azienda al momento del patto. La liquidazione può anche essere parziale o rinunciata espressamente dai legittimari aderenti al patto.
Le somme corrisposte ai legittimari non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi in capo al ricevente né deducibili per il pagante (Risoluzione AE 110/E/2020), ma scontano l’imposta di registro fissa (200€).
Imposte indirette diverse dalla donazione
Anche se l’imposta di donazione è azzerata, restano dovute:
- Imposta di registro fissa: 200€;
- Imposta ipotecaria: 2% (se nell’azienda sono inclusi immobili) o fissa 200€;
- Imposta catastale: 1% sugli immobili o fissa 200€;
- Bollo: 230€ circa per atto.
Effetti sulla successione futura
Il patto di famiglia ha effetti definitivi: i legittimari liquidati rinunciano per sempre a impugnare il trasferimento al momento dell’apertura della successione del disponente. L’azienda/quota assegnata non rientra nel calcolo dell’asse ereditario, né nel coacervo donativo. Questo è l’aspetto più potente: blocca le potenziali liti familiari sulla quota di legittima riguardante l’azienda.
| Profilo | Patto di famiglia 2026 |
|---|---|
| Riferimento normativo | Artt. 768-bis – 768-octies c.c. + art. 3 c. 4-ter TUS |
| Forma | Atto pubblico notarile (pena nullità) |
| Beneficiari ammessi (esenzione) | Discendenti, coniuge |
| Oggetto | Azienda, ramo d’azienda, partecipazioni di controllo |
| Controllo (Srl/SpA) | Maggioranza diritti voto assemblea ordinaria |
| Holding period | 5 anni di prosecuzione attività / mantenimento controllo |
| Imposta donazione/successione | 0€ (esenzione) |
| Imposta registro | 200€ fissa |
| Liquidazione legittimari | Obbligatoria salvo rinuncia espressa |
Esempio pratico
Mario, 67 anni, è socio unico di una Srl industriale valutata 800.000€. Ha tre figli: Luca (35, lavora già in azienda con prospettiva di continuità), Sara (32) e Paolo (28). La moglie Anna è in vita. Mario vuole trasferire la Srl a Luca tramite patto di famiglia.
Calcolo quote di legittima (sull’ipotesi di successione attuale): coniuge 1/3, ai tre figli collettivamente 1/2 (= 1/6 ciascuno), disponibile 1/6.
Valore dell’azienda: 800.000€.
Liquidazione: Luca riceve l’azienda (800k€) e liquida i co-legittimari proporzionalmente alla quota di legittima sul valore: Anna riceve ~266.000€, Sara ~133.000€, Paolo ~133.000€ (totale liquidato ~532.000€). Luca può usare riserve aziendali distribuite o finanziarsi.
Costi fiscali totali patto:
• Imposta donazione: 0€ (esenzione art. 3 c. 4-ter TUS);
• Imposta registro: 200€;
• Notaio: ~5.000–8.000€ (stima);
• Costo totale: ~5.500–8.500€ vs ~16.000€ di imposta donazione che si pagherebbe senza esenzione (4% × 400.000€ di base oltre franchigia distribuita 4×1M€).
Vantaggi e limiti
Vantaggi
- Trasferimento in vita con controllo totale del processo;
- Esenzione totale dall’imposta di donazione (per discendenti/coniuge);
- Stabilità del passaggio: i legittimari rinunciano a impugnazioni future;
- Pianificazione fiscale del costo di liquidazione.
Limiti
- Richiede il consenso di tutti i legittimari: se uno non aderisce, il patto non si perfeziona o è impugnabile;
- Necessità per l’assegnatario di liquidare i co-legittimari (esborso o accordo dilazionato);
- Holding period 5 anni: vincola scelte strategiche post-passaggio.
Profili IRPEF per il disponente
Il patto di famiglia non genera plusvalenza tassabile in capo al disponente. La Risoluzione AE 110/E/2020 ha chiarito che il trasferimento gratuito di azienda o partecipazioni nel patto di famiglia rientra nel regime di neutralità fiscale dell’art. 58, c. 1 del TUIR: il discendente assegnatario subentra nei valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente (costo storico, fondi, riserve), senza realizzo di plusvalenze. La continuità dei valori fiscali permette di evitare la tassazione immediata e di posticipare il prelievo alla futura cessione, se mai avverrà.
Le somme corrisposte ai legittimari liquidati non costituiscono reddito imponibile per il ricevente (R.M. 110/E/2020): si tratta di un equivalente economico della quota di legittima, esente da IRPEF. Per il disponente o l’assegnatario che paga la liquidazione, l’esborso non è deducibile.
Patto di famiglia vs altre alternative
Il confronto tra patto di famiglia e alternative tradizionali aiuta a comprenderne la specificità:
- Donazione semplice di quote: anche essa accede all’esenzione art. 3 c. 4-ter TUS se discendente + controllo + holding 5 anni, ma non blocca le impugnazioni dei legittimari (potenziali azioni di riduzione alla morte del donante);
- Trasferimento mortis causa (successione): paga imposta successione 4% oltre franchigia 1M€, e impone la divisione tra co-eredi salvo legato preferenziale, generando spesso liti;
- Vendita ai discendenti: cristallizza plusvalenza tassabile in capo al cedente, costo finanziario per l’acquirente, ma evita questioni successorie;
- Trust dinastico: strumento complesso e costoso (specie per il regime di tassazione attuale post-Cass. SS.UU. 8166/2025), utile per patrimoni elevati con beneficiari più complessi.
Il patto di famiglia è la formula di pianificazione che meglio combina esenzione fiscale, stabilità successoria e continuità aziendale, a costo della complessità di costruire un accordo con tutti i legittimari.
Casi pratici di applicazione
Tipiche situazioni in cui il patto di famiglia trova efficace applicazione:
- Imprenditore con più figli, uno solo continua: il figlio operativo riceve l’azienda, gli altri vengono liquidati per equivalente. Si previene la formazione di una compagine ereditaria divisa e si garantisce continuità gestionale;
- Socio di SRL familiare con quote di controllo: trasferimento al figlio della maggioranza (51%+), con il disponente che conserva una quota di minoranza per accompagnamento generazionale;
- Imprenditore con coniuge in seconde nozze e figli di primo letto: il patto regola anticipatamente le pretese del coniuge sopravvenuto, blindando l’assegnazione ai figli;
- Studio professionale: l’art. 768-bis c.c. parla di “azienda” e l’esenzione TUS richiede attività d’impresa, quindi lo studio individuale è tendenzialmente fuori, salvo strutture organizzate come STP societaria.
Domande frequenti
Posso fare un patto di famiglia anche per un’impresa individuale?
Sì. L’art. 768-bis c.c. ammette espressamente il trasferimento di azienda, anche individuale, oltre che di partecipazioni societarie. L’esenzione TUS opera identicamente se il beneficiario discendente prosegue l’attività per 5 anni.
Cosa succede se uno dei legittimari rifiuta di partecipare?
Senza il consenso di tutti i legittimari attuali, il patto può comunque essere stipulato ma è impugnabile dai non aderenti alla morte del disponente. L’effetto stabilizzante viene meno: si consiglia di rinviare il patto o cercare accordi anche economici con i contrari.
L’esenzione TUS si applica anche per quote di minoranza?
No. Per le società di capitali la norma richiede che il trasferimento integri o consenta di mantenere il controllo (maggioranza assoluta dell’assemblea ordinaria). Trasferimenti di quote di minoranza non beneficiano dell’esenzione, anche se inquadrati in un patto di famiglia. Diverso per società di persone e aziende individuali, dove l’esenzione opera senza vincolo di controllo.
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