Il mercato degli affitti brevi in Italia ha vissuto una profonda trasformazione normativa nel biennio 2024–2026. L’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), l’innalzamento dell’aliquota cedolare secca al 26% a partire dal secondo immobile e il consolidamento del ruolo di sostituto d’imposta delle piattaforme digitali hanno ridisegnato completamente il quadro fiscale per chi affitta su Airbnb, Booking.com o Vrbo. Questa guida raccoglie in modo sistematico tutto ciò che serve sapere per gestire correttamente la fiscalità degli affitti brevi nel 2026, con riferimenti normativi precisi, esempi di calcolo e indicazioni operative.
Cos’è l’affitto breve: definizione normativa e perimetro applicativo
La disciplina degli affitti brevi è contenuta nell’art. 4 del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017 e successivamente integrato dal D.L. 145/2023. Per affitto breve si intende la locazione di un immobile ad uso abitativo con durata non superiore a 30 giorni, stipulata da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. La norma copre sia i contratti conclusi direttamente tra privati sia quelli intermediati da agenzie o piattaforme digitali.
Sono esclusi dall’ambito applicativo:
- Le locazioni con durata superiore a 30 giorni, soggette alla L. 431/1998
- Le locazioni effettuate da soggetti che esercitano attività d’impresa, assoggettate a IVA e reddito d’impresa
- Le strutture ricettive in senso proprio: hotel, B&B con servizi di portineria, case vacanza con pulizie quotidiane o servizi para-alberghieri
- Le locazioni di immobili diversi da quelli ad uso abitativo (uffici, negozi, box auto)
Una soglia critica è quella del quinto immobile: l’art. 4, comma 1, D.L. 50/2017 stabilisce che chi affitta brevemente cinque o più immobili nel medesimo anno è presunto esercitare attività d’impresa. In questo caso scatta l’obbligo di apertura della partita IVA, con conseguente applicazione del regime IVA e tassazione come reddito d’impresa. La presunzione è relativa ma nella pratica è difficilmente superabile.
Cedolare secca sugli affitti brevi: aliquote e regole 2026
I canoni derivanti da affitti brevi rientrano tra i redditi fondiari ai sensi dell’art. 26 del TUIR (DPR 917/86). Il proprietario può optare per la cedolare secca, un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e imposta di bollo. L’opzione si esercita in dichiarazione dei redditi, nel quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi PF, con effetto per l’intero anno d’imposta.
Il 21% per il primo immobile
L’aliquota del 21% si applica al primo immobile concesso in locazione breve. La base imponibile è il canone lordo percepito, senza possibilità di dedurre spese di manutenzione, gestione o intermediazione. La cedolare secca al 21% sostituisce integralmente la tassazione IRPEF ordinaria, che sugli stessi redditi applicherebbe aliquote progressive dal 23% al 43%.
Il 26% dal secondo immobile in poi
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto l’aliquota del 26% per i canoni derivanti dal secondo immobile in avanti. Le regole operative sono le seguenti:
- 1 immobile affittato: cedolare secca al 21% su tutti i canoni
- Da 2 a 4 immobili: il contribuente sceglie un immobile da tassare al 21% (conviene scegliere quello con il canone più elevato); tutti gli altri scontano la cedolare al 26%
- 5 o più immobili: presunzione di esercizio di impresa, necessaria apertura partita IVA
| N° immobili affittati | Aliquota cedolare | Note operative |
|---|---|---|
| 1 | 21% | Su tutti i canoni percepiti nell’anno |
| 2 | 21% su 1 immobile + 26% sull’altro | Il contribuente indica quale immobile tassare al 21% |
| 3–4 | 21% su 1 immobile + 26% sugli altri | Conviene imputare il 21% all’immobile con canone maggiore |
| 5 o più | Regime imprenditoriale | Obbligo apertura partita IVA; IVA e IRPEF d’impresa |
Il coniuge o familiare comproprietario non si somma al locatore ai fini del conteggio: se un immobile è cointestato a due soggetti, ciascuno dei due conta quell’immobile come un immobile nel proprio limite personale.
Tre esempi numerici completi
Esempio 1 — Proprietario con un solo immobile (monolocale a Milano)
Marco possiede un monolocale a Milano che affitta su Airbnb per un totale di € 18.000 lordi nel 2026. Airbnb applica la ritenuta del 21% prima di accreditare i fondi.
- Canone lordo: € 18.000
- Ritenuta 21% applicata da Airbnb: € 18.000 × 21% = € 3.780
- Netto accreditato da Airbnb: € 18.000 − € 3.780 = € 14.220
- Marco opta per la cedolare secca al 21%: imposta dovuta = € 18.000 × 21% = € 3.780
- Ritenuta subita pari all’imposta dovuta: saldo zero in dichiarazione
- Guadagno netto effettivo: € 14.220
In questo caso la ritenuta Airbnb coincide esattamente con l’imposta finale. Marco non deve versare ulteriori somme né riceve rimborsi.
Esempio 2 — Proprietario con due immobili (appartamento a Firenze + villa sul Garda)
Lucia possiede due immobili e li affitta entrambi brevemente nel 2026. L’appartamento a Firenze genera € 22.000 di canoni; la villa sul Garda genera € 9.000. Lucia sceglie di applicare la cedolare al 21% all’appartamento di Firenze (reddito maggiore) e la cedolare al 26% alla villa.
- Appartamento Firenze (21%): € 22.000 × 21% = € 4.620
- Villa Garda (26%): € 9.000 × 26% = € 2.340
- Totale imposta cedolare: € 6.960
Ritenute applicate dalle piattaforme (entrambe applicano sempre il 21%):
- Su Firenze: € 22.000 × 21% = € 4.620
- Su Garda: € 9.000 × 21% = € 1.890
- Totale ritenute subite: € 6.510
Saldo a debito in dichiarazione: € 6.960 − € 6.510 = € 450, perché la villa sconta il 26% ma la piattaforma ha ritenuto solo il 21%.
Esempio 3 — Proprietario con tre immobili a Roma: ottimizzazione dell’aliquota
Roberto affitta tre appartamenti a Roma nel 2026: Appartamento A con € 30.000 di canoni, Appartamento B con € 15.000, Appartamento C con € 8.000. Il suo commercialista sceglie strategicamente di applicare il 21% all’Appartamento A, quello con il canone più alto.
- Appartamento A (21%): € 30.000 × 21% = € 6.300
- Appartamento B (26%): € 15.000 × 26% = € 3.900
- Appartamento C (26%): € 8.000 × 26% = € 2.080
- Totale imposta: € 12.280
Se invece Roberto avesse applicato il 21% all’Appartamento C (canone minore), avrebbe pagato:
- Appartamento A (26%): € 30.000 × 26% = € 7.800
- Appartamento B (26%): € 15.000 × 26% = € 3.900
- Appartamento C (21%): € 8.000 × 21% = € 1.680
- Totale: € 13.380 — maggior costo di € 1.100
La scelta corretta dell’immobile da tassare al 21% produce un risparmio diretto e non trascurabile, senza richiedere alcuna pianificazione complessa.
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN): obblighi operativi e sanzioni
Dal 1° settembre 2024 è diventato pienamente operativo il Codice Identificativo Nazionale (CIN), introdotto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023 (convertito dalla L. 191/2023) e attuato con decreto del Ministero del Turismo. Il CIN è un codice alfanumerico univoco assegnato a ciascun immobile destinato ad affitto breve o struttura ricettiva, tramite il portale BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive).
Come si ottiene il CIN
- Accedi al portale BDSR del Ministero del Turismo tramite SPID o CIE
- Inserisci i dati catastali dell’immobile (comune, foglio, particella, subalterno)
- Il sistema assegna il CIN automaticamente in tempo reale
- Comunica il codice alla piattaforma di prenotazione prima della pubblicazione dell’annuncio
Dove va esposto
- In tutti gli annunci pubblicati su piattaforme online (Airbnb, Booking.com, Vrbo, Idealista, ecc.)
- All’ingresso fisico dell’immobile, in modo visibile (targa o cartello)
- Nei contratti di locazione breve
Sanzioni per mancato adempimento
| Soggetto | Violazione | Sanzione amministrativa |
|---|---|---|
| Proprietario o gestore | Mancata acquisizione del CIN | Da € 800 a € 8.000 per immobile |
| Proprietario o gestore | Mancata esposizione del CIN | Da € 500 a € 5.000 |
| Piattaforma digitale | Pubblicazione annuncio senza CIN | Da € 500 a € 5.000 per annuncio |
Le principali piattaforme (Airbnb, Booking.com, Expedia) hanno integrato nei loro sistemi il campo obbligatorio per il CIN. Un annuncio privo di CIN valido può essere rimosso d’ufficio dalla piattaforma, oltre ad attrarre la sanzione amministrativa. Chi gestisce immobili altrui come property manager deve verificare che il CIN sia già stato ottenuto dal proprietario prima di procedere alla pubblicazione. Per approfondire i tipi di accordi contrattuali tra proprietario e gestore, consulta la nostra guida al contratto di affitto residenziale 2026.
Airbnb e Booking come sostituto d’imposta: la ritenuta del 21%
Le piattaforme digitali che intermediano il pagamento dei canoni hanno assunto il ruolo di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis, D.L. 50/2017. Questo obbligo riguarda le piattaforme che non si limitano a mettere in contatto le parti, ma gestiscono direttamente il flusso di pagamento. Airbnb, Booking.com e Vrbo rientrano in questa categoria; le piattaforme che si limitano all’intermediazione senza toccare i pagamenti non sono tenute alla ritenuta.
Meccanismo della ritenuta
- La piattaforma applica una ritenuta del 21% sul canone lordo al momento dell’accredito al proprietario
- Versa la ritenuta all’Erario entro il 16 del mese successivo all’accredito
- Rilascia al proprietario una Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo, con l’indicazione dei canoni lordi e delle ritenute operate
La ritenuta del 21% è sempre un acconto sull’imposta finale, mai un saldo definitivo. In dichiarazione il contribuente calcola l’imposta dovuta (cedolare al 21% o al 26%, oppure IRPEF ordinaria) e detrae le ritenute già subite nel quadro CR del Modello 730 o del Modello Redditi PF:
- Immobile tassato al 21%: ritenuta = imposta → saldo zero
- Immobile tassato al 26%: la ritenuta copre il 21%, restano da versare il 5% residuo
- Contribuente in regime IRPEF ordinaria con aliquota marginale superiore al 21%: saldo a debito
Dichiarazione dei redditi: quadri e adempimenti
I canoni da affitto breve vanno dichiarati nel quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi Persone Fisiche. In questo quadro il contribuente indica i dati catastali di ciascun immobile, il canone lordo percepito nell’anno, il codice utilizzo (3 per locazione breve con cedolare secca) e l’aliquota cedolare applicata. Le ritenute subite dalle piattaforme vengono inserite nel quadro CR sulla base della CU ricevuta a marzo. Il saldo emerge automaticamente nel calcolo finale dell’imposta.
Se un proprietario affida la gestione a un property manager che gestisce anche gli incassi, la responsabilità fiscale per la dichiarazione resta in capo al proprietario dell’immobile. I canoni percepiti tramite terzi si imputano al proprietario secondo il principio di cassa, nell’anno in cui il terzo li ha effettivamente riscossi, ai sensi dell’art. 26 TUIR.
Cedolare secca o IRPEF ordinaria: quando conviene cosa
L’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 consente di non esercitare l’opzione cedolare secca e tassare i canoni come reddito fondiario ordinario con IRPEF. La scelta è raramente conveniente per i redditi da affitto breve per due motivi principali:
- Le aliquote IRPEF 2026 vanno dal 23% al 43%, superiori o uguali alla cedolare in quasi tutti gli scaglioni (per un approfondimento sugli scaglioni, vedi la guida all’IRPEF 2026)
- Con il reddito fondiario ordinario non è possibile dedurre le spese di gestione, manutenzione o provvigioni di piattaforma
L’unico scenario in cui l’IRPEF ordinaria può risultare conveniente è il contribuente con reddito complessivo molto basso, la cui IRPEF netta sia già azzerata da detrazioni significative, rendendo l’aliquota effettiva inferiore al 21%.
Altri obblighi: comunicazione alle autorità e tassa di soggiorno
Oltre agli obblighi fiscali, chi affitta brevemente deve rispettare due ulteriori adempimenti:
- Comunicazione alla questura (Alloggiati Web): entro 24 ore dall’arrivo di ciascun ospite, il proprietario o il gestore delegato deve trasmettere i dati degli alloggiati tramite il portale Alloggiati Web del Ministero dell’Interno. L’obbligo si applica a tutte le locazioni brevi, inclusi gli ospiti italiani.
- Tassa di soggiorno: i Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno l’hanno estesa anche agli affitti brevi. Dal 2024 le piattaforme intermediarie possono essere delegate dai Comuni a raccogliere e versare l’imposta per conto degli host.
Casi particolari ed eccezioni
Servizi aggiuntivi e confine con l’attività ricettiva
La fornitura di biancheria e le pulizie a fine soggiorno non alterano la natura della locazione breve. Diventano invece indici di attività imprenditoriale: servizi di portineria continuativa, pulizie giornaliere, prima colazione, noleggio di attrezzature o altri servizi analoghi a quelli alberghieri. Secondo la Circolare AdE n. 24/E del 12 ottobre 2017, in presenza di tali servizi il reddito è d’impresa indipendentemente dal numero di immobili gestiti.
Sublocazione breve da parte del conduttore
L’art. 4 D.L. 50/2017 si applica anche alle sublocazioni del conduttore, a condizione che il contratto principale lo consenta. Tuttavia, il sublocatore non ha diritto alla cedolare secca perché non è proprietario del bene: la cedolare è riservata al proprietario (o all’usufruttuario) ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 23/2011. I canoni di sublocazione generano invece redditi diversi ex art. 67 TUIR, tassati con IRPEF ordinaria senza possibilità di opzione per la cedolare.
Immobile in comproprietà
Quando l’immobile è di proprietà di più soggetti, ciascun comproprietario dichiara il canone in proporzione alla propria quota. Ai fini del conteggio degli immobili per l’applicazione dell’aliquota al 26%, ogni comproprietario conta l’immobile condiviso come un immobile nel proprio limite personale, anche se la quota posseduta è inferiore al 50%.
Immobile in usufrutto
Il diritto di concedere in locazione breve spetta all’usufruttuario, non al nudo proprietario. L’usufruttuario dichiara il reddito e può optare per la cedolare secca. La rendita catastale dell’immobile continua a essere imputata all’usufruttuario ai sensi dell’art. 26 TUIR, anche nei periodi non locati.
Piattaforme che non gestiscono il pagamento
Le piattaforme che si limitano all’intermediazione pubblicitaria senza gestire i flussi di pagamento non sono sostituto d’imposta e non applicano la ritenuta del 21%. In questo caso l’intero carico fiscale ricade sul proprietario in sede di dichiarazione, senza alcun anticipo già versato: il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento dell’acconto e del saldo cedolare.
IRAP e affitti brevi
La persona fisica che affitta brevemente uno o più immobili al di fuori dell’attività d’impresa non è soggetta a IRAP. L’assoggettamento IRAP scatta solo in presenza di autonoma organizzazione, che le locazioni brevi private normalmente non integrano. Se l’attività è invece configurata come imprenditoriale (cinque o più immobili, oppure servizi para-alberghieri), l’IRAP si applica con la base imponibile propria del reddito d’impresa.
Bonus ristrutturazione e destinazione ad affitto breve
Chi ristruttura un immobile poi destinato ad affitto breve può fruire delle detrazioni per recupero edilizio (50%, Ecobonus, Sismabonus) senza preclusioni legate alla destinazione locativa. La detraibilità non è condizionata dalla modalità di utilizzo dell’immobile, purché rimanga un’abitazione. Per un quadro aggiornato delle detrazioni disponibili, consulta la guida al bonus ristrutturazione 2026.
FAQ — Domande frequenti sugli affitti brevi 2026
1. Se affitto lo stesso immobile a più ospiti in periodi diversi, supero il limite dei 30 giorni?
No. Il limite di 30 giorni si applica a ogni singolo contratto, non alla somma dei contratti stipulati nell’anno. Puoi stipulare dieci contratti da 25 giorni ciascuno con ospiti diversi: tutti sono affitti brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/2017. Non esiste un tetto annuale di giorni oltre il quale scatta automaticamente la qualificazione imprenditoriale. Alcune normative regionali impongono limiti di giorni annui per finalità urbanistiche o di ordine pubblico (es. Venezia, Milano), ma questi non incidono sulla qualificazione fiscale federale dell’attività.
2. Il CIN nazionale ha sostituito il CIR regionale?
In linea di principio sì. Dal settembre 2024 il CIN nazionale (D.L. 145/2023) ha sostituito i codici identificativi regionali (CIR) ai fini degli obblighi di pubblicazione sulle piattaforme nazionali e internazionali. Tuttavia alcune Regioni (Lombardia, Toscana, Campania) mantengono obblighi paralleli di iscrizione nei propri registri regionali. È quindi necessario verificare la normativa specifica della Regione in cui si trova l’immobile: in molti casi occorre sia il CIN nazionale che il CIR regionale per essere pienamente in regola.
3. Devo iscrivermi al Registro delle Imprese o aprire la partita IVA se affitto brevemente due appartamenti?
No. Per le locazioni brevi di natura privata — fino a quattro immobili, senza servizi para-alberghieri — non è necessaria alcuna iscrizione al Registro delle Imprese, al REA o alla Camera di Commercio, né l’apertura di partita IVA. L’attività rimane nella sfera della gestione del patrimonio personale. L’obbligo di apertura della partita IVA scatta esclusivamente al quinto immobile (presunzione di impresa ex art. 4 D.L. 50/2017) o se l’attività prevede servizi qualificanti di natura ricettiva.
4. Cosa fare se la piattaforma non mi ha inviato la Certificazione Unica?
Le piattaforme residenti o con stabile organizzazione in Italia sono obbligate a rilasciare la CU entro il 16 marzo dell’anno successivo. Se non la ricevi entro quella data, contatta il supporto della piattaforma e scarica dal portale host il riepilogo annuale dei pagamenti: quei dati sono sufficienti per compilare la dichiarazione. Le ritenute applicate risultano comunque già versate all’Erario e recuperabili nel quadro CR. Se la piattaforma è estera senza stabile organizzazione in Italia, non ha l’obbligo di emettere la CU italiana, ma deve comunque applicare e versare la ritenuta.
5. Posso dedurre la commissione di Airbnb dal reddito da cedolare secca?
No. Con la cedolare secca la base imponibile coincide con il canone lordo percepito, senza possibilità di dedurre commissioni di piattaforma, spese di pulizia, utenze, ammortamenti o qualsiasi altra voce di costo. Questo è il principale limite strutturale della cedolare secca rispetto al regime d’impresa, in cui le commissioni e le spese direttamente connesse all’attività sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile. È un trade-off deliberato: aliquota flat bassa in cambio di nessuna deduzione.
6. Se supero i 30 giorni con lo stesso inquilino, l’intero contratto diventa locazione ordinaria?
Sì. Se un singolo contratto ha durata superiore a 30 giorni, non rientra nell’art. 4 D.L. 50/2017 ed è assoggettato alle regole ordinarie delle locazioni abitative (L. 431/1998). Non si può aggirare il limite stipulando contratti consecutivi con lo stesso inquilino: l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E/2017, ha chiarito che contratti frazionati artificialmente con lo stesso soggetto che superano complessivamente i 30 giorni possono essere riqualificati come locazione ordinaria.
7. Come tratto i rimborsi spese (pulizie, biancheria) ricevuti dagli ospiti?
I rimborsi spese che transitano attraverso la piattaforma sono inclusi nel canone lordo su cui la piattaforma applica la ritenuta del 21% e concorrono alla base imponibile cedolare. La Circolare AdE n. 24/E/2017 ha chiarito che il canone oggetto di tassazione coincide con quanto riscosso dalla piattaforma per conto del locatore. Se i rimborsi sono invece fatturati separatamente da un fornitore esterno e pagati direttamente dall’ospite senza transitare per la piattaforma, non concorrono al reddito del proprietario e non sono soggetti a ritenuta.
8. Posso affittare brevemente un immobile di classe energetica F o G?
Sì. Per le locazioni brevi non vi è alcun divieto esplicito di affittare immobili in classe energetica F o G nel 2026, a differenza di quanto previsto per le locazioni di lunga durata nel progetto europeo Case Green (direttiva EPBD). L’APE non è un requisito abilitante per la pubblicazione di annunci né per la stipula del contratto, ma deve essere messo a disposizione dell’ospite in sede di trattativa. La situazione potrebbe evolvere con il recepimento della direttiva EPBD, atteso tra il 2027 e il 2030, che potrebbe introdurre limiti energetici anche per le locazioni brevi.
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