Approfondimento

Contratto di affitto 2026: tipi

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 19 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

Contratto di affitto residenziale 2026: la guida da leggere prima di firmare

Il contratto di affitto residenziale è tra gli atti più sottoscritti in Italia e, al tempo stesso, tra i meno letti con attenzione. Ogni anno centinaia di migliaia di famiglie firmano accordi che contengono clausole nulle, rinunce tacite a diritti inderogabili o scelte fiscali svantaggiose per migliaia di euro. Nel 2026 il quadro normativo è stabile — la legge 9 dicembre 1998, n. 431 rimane il testo di riferimento — ma i margini di ottimizzazione, soprattutto sul versante fiscale, restano ampi sia per il locatore sia per il conduttore.

Questa guida copre tutto ciò che serve sapere: le quattro tipologie contrattuali previste dalla legge, le clausole critiche da negoziare prima di firmare, le garanzie alternative alla semplice caparra e un confronto fiscale completo — con calcoli passo per passo — tra cedolare secca al 21%, cedolare al 10% e IRPEF ordinaria.

I quattro tipi di contratto di locazione residenziale

La L. 431/1998 prevede quattro schemi contrattuali principali, ciascuno con durata minima vincolante, regime del canone e aliquota di cedolare secca diversi. La scelta del tipo contrattuale è la prima decisione strategica: determina durata, flessibilità e carico fiscale per tutta la vita del rapporto.

Tipo Durata Canone Cedolare secca Quando usarlo
Libero 4+4 4 anni + rinnovo automatico 4 Libero tra le parti 21% Locazione ordinaria a lungo termine
Concordato 3+2 3 anni + rinnovo 2 Tabelle locali (fascia min-max) 10% Zone ad alta tensione abitativa, canone agevolato
Transitorio Da 1 a 18 mesi Libero (o concordato in alcune città) 21% Esigenza temporanea documentata del locatore o conduttore
Studenti universitari Da 6 a 36 mesi Concordato da tabelle 10% Studenti fuori sede in comuni con ateneo

Il contratto 4+4 libero

È il tipo più diffuso. La durata minima di quattro anni si rinnova automaticamente per altri quattro, salvo disdetta motivata inviata con almeno sei mesi di preavviso. Il locatore può recedere alla prima scadenza solo per i motivi tassativi elencati all’art. 3 della L. 431/1998:

  • Uso personale o di familiari entro il secondo grado
  • Vendita dell’immobile a terzi (con obbligo di offrire prelazione al conduttore, art. 38 L. 392/1978)
  • Ristrutturazione integrale che richiede lo sgombero
  • Destinazione a uso non abitativo già autorizzato

Alla seconda scadenza (dopo 8 anni totali) il recesso è libero, con preavviso minimo di 6 mesi. Il conduttore può invece recedere in qualsiasi momento per gravi motivi sopravvenuti, con preavviso di 6 mesi (art. 4, co. 1, L. 431/1998): la giurisprudenza ha ricondotto a questa fattispecie il trasferimento lavorativo in altra città, la perdita del lavoro e la necessità di assistere un familiare non autosufficiente.

Il contratto 3+2 concordato

Il canone è determinato dalle tabelle concordate tra le principali associazioni di categoria dei proprietari (Confedilizia, UPPI) e dei conduttori (Sunia, Sicet, Uniat), specifiche per comune e zona omogenea, aggiornate periodicamente ai sensi del D.M. 30 dicembre 2002. Le tabelle definiscono una fascia di oscillazione minimo-massimo: le parti scelgono liberamente all’interno di quell’intervallo.

In cambio del canone più basso rispetto al libero mercato, il locatore ottiene tre benefici fiscali:

  • Cedolare secca al 10% invece del 21% (art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 9 D.L. 47/2014)
  • Riduzione IMU in molti comuni: aliquota ridotta per le locazioni a canone concordato (la delibera comunale fissa la misura, in genere 0,25-0,50 punti percentuali in meno rispetto all’aliquota standard)
  • Deduzione IRPEF del 30% sul canone percepito, qualora si rinunci alla cedolare secca (art. 37, co. 4-bis, TUIR — DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

Il risparmio fiscale netto può compensare ampiamente la riduzione del canone rispetto al libero mercato. Lo dimostriamo nella sezione di confronto fiscale con esempi numerici.

Il contratto transitorio

Dura da un minimo di 1 mese a un massimo di 18 mesi e richiede che nel contratto sia indicata la specifica esigenza transitoria del locatore o del conduttore (trasferimento lavorativo temporaneo, lavori in corso sull’immobile principale, corso di specializzazione, ecc.). L’esigenza deve essere documentata: la sola indicazione generica nel contratto non è sufficiente in caso di contestazione. Se l’esigenza viene meno prima della scadenza o non era reale, il contratto si converte in 4+4 libero con decorrenza dalla stipula originaria.

Per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e i comuni ad alta tensione abitativa, alcune tabelle locali impongono il canone concordato anche per i transitori. Puoi approfondire tutti i requisiti di forma nella guida sul contratto di affitto transitorio: durata, requisiti e documenti da controllare.

Il contratto per studenti universitari

Riservato a studenti iscritti a un corso universitario in un comune diverso da quello di residenza anagrafica. Il comune dove è situato l’immobile deve avere un ateneo o una sede universitaria distaccata. La durata va da 6 a 36 mesi, è rinnovabile e il canone è concordato secondo le tabelle locali. La cedolare secca si applica al 10%. Possono beneficiarne anche i genitori che affittano per conto del figlio, purché la destinazione universitaria sia chiaramente indicata nel contratto.

Le clausole critiche da negoziare prima di firmare

Il deposito cauzionale

L’art. 11 della L. 27 luglio 1978, n. 392 fissa il deposito cauzionale massimo a tre mensilità di canone. La norma è imperativa e inderogabile: qualsiasi clausola che preveda un importo superiore è nulla di diritto. Il locatore che incassa più di tre mesi è esposto all’azione del conduttore per restituzione immediata dell’eccedenza.

Il deposito deve essere restituito al termine della locazione con gli interessi legali maturati sull’intero periodo. Il locatore può trattenerlo, in tutto o in parte, solo se vanta crediti documentati: canoni non pagati, danni all’immobile eccedenti il normale deterioramento da uso. La trattenuta arbitraria senza documentazione espone il locatore all’azione risarcitoria ex art. 1591 c.c. e al rischio di soccombenza in giudizio.

Clausole nulle da eliminare prima di firmare:

  • Deposito superiore a tre mensilità
  • Rinuncia agli interessi legali sul deposito
  • Possibilità di integrazione del deposito durante la locazione senza limite massimo
  • Presunzione di danno senza inventario iniziale firmato da entrambe le parti

L’aggiornamento ISTAT del canone

L’aggiornamento al tasso ISTAT (indice FOI — Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi) è facoltativo e deve essere espressamente pattuito nel contratto. Se previsto:

  • Nei contratti liberi: si applica al 100% della variazione FOI annuale
  • Nei contratti concordati: si applica al 75% della variazione FOI

L’aggiornamento non opera automaticamente: va richiesto con comunicazione scritta al conduttore e non è retroattivo. Il locatore che non lo richiede entro l’anno perde l’aggiornamento per quell’annualità. Attenzione: chi ha optato per la cedolare secca non può applicare aggiornamenti ISTAT per tutta la durata dell’opzione, come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011. Questa limitazione è un elemento da valutare attentamente: in periodi di inflazione alta, come il 2022-2023, la rinuncia all’ISTAT ha significato perdere incrementi cumulati dell’ordine del 15-18% in tre anni.

Manutenzione e riparazioni

La legge distingue nettamente le responsabilità:

  • Piccola manutenzione (art. 1609 c.c.): a carico del conduttore. Comprende riparazioni di modesta entità derivanti dall’uso ordinario: sostituzione guarnizioni, lampadine, rubinetti che gocciolano, piccoli guasti non imputabili a difetti strutturali o vetustà dell’impianto.
  • Manutenzione straordinaria: a carico del locatore. Comprende impianti idraulico, elettrico, termico, struttura dell’immobile, sostituzione di caldaie, serramenti, tubature, ogni guasto non causato da negligenza del conduttore.

I modelli di contratto predisposti da locatori o agenzie immobiliari contengono spesso clausole che trasferiscono al conduttore oneri legalmente a carico del proprietario (es. “il conduttore si fa carico di qualsiasi riparazione inferiore a 500 euro”). Queste clausole sono nulle per contrasto con norma imperativa (art. 1609 c.c. in combinato con art. 6 L. 431/1998): producono effetti come se non fossero scritte, e il conduttore può rifiutarsi di pagare senza incorrere in inadempimento.

Divieto di sublocazione e affitti brevi

Senza espressa autorizzazione scritta del locatore, il conduttore non può sublocare l’immobile, né in tutto né in parte (art. 1594 c.c.). Il divieto si estende all’uso delle piattaforme di affitto breve: pubblicare l’immobile condotto in locazione su Airbnb o Booking senza consenso del locatore configura inadempimento grave e legittima la risoluzione del contratto con addebito al conduttore. Per chi invece è proprietario e vuole affittare con modalità breve, la disciplina fiscale e gli obblighi del CIN sono illustrati nella guida sull’affitto breve 2026: cedolare secca, CIN obbligatorio e obblighi fiscali per Airbnb e Booking.

Le clausole nulle per legge

L’art. 13 della L. 431/1998 sancisce la nullità di tutte le clausole che attribuiscono al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni di legge. La nullità è parziale: travolge la singola clausola, non l’intero contratto. Al posto della clausola nulla si applica la norma di legge corrispondente.

Sono nulle in particolare le clausole che:

  • Fissano un canone superiore a quello concordato nei contratti 3+2
  • Escludono il rinnovo automatico alla scadenza del primo periodo contrattuale
  • Attribuiscono al locatore il diritto di recesso senza i motivi tassativamente previsti dalla legge
  • Obbligano il conduttore a sostenere spese di manutenzione straordinaria
  • Prevedono la restituzione dell’immobile in condizioni migliori rispetto alla consegna (il normale deterioramento da uso è a carico del locatore)
  • Escludono o limitano il diritto agli interessi legali sul deposito cauzionale
  • Prevedono penali per il recesso esercitato nei modi e nei termini di legge
  • Impongono al conduttore il pagamento dell’imposta di registro, del bollo o dell’IVA in sostituzione del locatore

Le garanzie alternative alla semplice caparra

Garanzia Come funziona Pro Contro
Deposito cauzionale Il conduttore versa 1-3 mensilità al locatore alla firma Semplice, immediato, nessun costo aggiuntivo Immobilizza liquidità; dispute frequenti sulla restituzione
Fideiussione bancaria Una banca garantisce fino a un importo predefinito per conto del conduttore Non blocca liquidità; rassicura il locatore; escutibile a prima richiesta Costo annuo 1-3% del garantito; non sempre accettata da locatori privati
Assicurazione affitti Una compagnia copre i canoni non pagati (fino a 12 mesi) e i danni all’immobile Tutela continuativa; copre sia morosità sia danni materiali Premio annuo 3-5% del canone; franchigie e massimali variabili per compagnia
Garante personale Un terzo si obbliga in solido con il conduttore per tutti i debiti del contratto Nessun costo diretto; flessibile nell’importo massimo garantito Rischio patrimoniale per il garante; recupero complesso in caso di insolvenza

La fideiussione bancaria è la soluzione preferita per i conduttori con reddito irregolare — lavoratori autonomi, liberi professionisti, stranieri senza storia creditizia italiana — perché supera il problema della valutazione soggettiva del rischio da parte del locatore. Il costo si aggira tra l’1% e il 3% annuo del massimale garantito. Per una garanzia di 6.000 euro (sei mesi di canone a 1.000 euro mensili), il conduttore paga tra 60 e 180 euro l’anno: spesso meno del costo-opportunità di immobilizzare la stessa somma.

Confronto fiscale: cedolare secca 21% vs 10% vs IRPEF ordinaria

La scelta del regime fiscale è tra le decisioni più impattanti per il locatore. L’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto la cedolare secca come imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e imposta di registro. La base imponibile è il canone lordo percepito, senza deduzioni forfettarie. Conviene quasi sempre per chi ha aliquota IRPEF marginale uguale o superiore al 23%, ma i calcoli cambiano significativamente tra un caso e l’altro.

Esempio 1 — Cedolare 21% vs IRPEF ordinaria: contratto libero, canone 12.000 euro/anno

Ipotesi: locatore con reddito imponibile complessivo 35.000 euro (incluso il canone), aliquota IRPEF marginale 35%, addizionale regionale media 1,73%, addizionale comunale media 0,50%.

Regime IRPEF ordinario:

  • Canone annuo: 12.000 €
  • Deduzione forfettaria 5% (art. 37, co. 4-bis, TUIR): −600 €
  • Base imponibile IRPEF: 11.400 €
  • IRPEF (35%): 3.990 €
  • Addizionale regionale (1,73% su 11.400 €): 197 €
  • Addizionale comunale (0,50% su 11.400 €): 57 €
  • Imposta di registro (2% del canone annuo): 240 €
  • Totale imposte: 4.484 €
  • Canone netto: 7.516 € — aliquota effettiva 37,4%

Cedolare secca 21%:

  • Canone annuo: 12.000 €
  • Cedolare (21% sull’intero canone): 2.520 €
  • Imposta di registro: 0 € (sostituita dalla cedolare)
  • Addizionali: 0 € (sostituite)
  • Totale imposte: 2.520 €
  • Canone netto: 9.480 € — aliquota effettiva 21,0%

Il risparmio con la cedolare secca è di 1.964 euro l’anno, pari al 16,4% del canone lordo. Per i locatori con aliquota marginale IRPEF al 43% (reddito imponibile oltre 50.000 euro), il vantaggio sale a oltre 2.500 euro annui sullo stesso canone.

Esempio 2 — Concordato 3+2 con cedolare al 10%: conviene davvero rispetto al libero?

Ipotesi: immobile in comune ad alta tensione abitativa. Canone libero di mercato: 12.000 euro/anno. Canone concordato (zona omogenea B, tabella locale vigente): 9.000 euro/anno. Locatore in fascia IRPEF 35%.

Scenario A — Canone libero con cedolare 21%:

  • Canone: 12.000 €
  • Cedolare (21%): −2.520 €
  • IMU (aliquota standard 1,06% su base catastale, supposta 800 €/anno): −800 €
  • Reddito netto annuo: 8.680 €

Scenario B — Canone concordato con cedolare 10%:

  • Canone: 9.000 €
  • Cedolare (10%): −900 €
  • IMU (aliquota ridotta concordati, es. 0,76% in molti comuni, supposta 570 €/anno): −570 €
  • Reddito netto annuo: 7.530 €

In questo scenario specifico, il contratto libero è più conveniente di 1.150 euro. Il calcolo si ribalta però quando:

  • Il canone concordato supera il 75% del canone libero (frequente in aree di mercato stagnante)
  • Il comune applica una riduzione IMU significativa, ad esempio 0,4-0,5 punti percentuali in meno rispetto all’aliquota base
  • Il locatore rinuncia alla cedolare e usa la deduzione IRPEF del 30% (non cumulabile con cedolare), che su 9.000 euro produce una base imponibile IRPEF di 6.300 euro e un’imposta di 2.205 euro — meno della cedolare al 10% su 12.000 euro (1.200 euro) solo se il canone concordato è molto basso

Esempio 3 — Imposta di registro vs cedolare secca su contratto transitorio annuale

Contratto transitorio, canone mensile 800 euro, durata 12 mesi. Canone annuo: 9.600 euro. Locatore con aliquota IRPEF marginale 35%.

Regime ordinario con imposta di registro:

  • Imposta di registro (2% × 9.600 €): 192 € (sopra il minimo di 67 €)
  • Imposta di bollo: 16 € circa
  • Base imponibile IRPEF (con deduzione 5%): 9.120 €
  • IRPEF (35% × 9.120 €): 3.192 €
  • Addizionali (2,23%): 203 €
  • Totale imposte: 3.603 €
  • Canone netto annuo: 5.997 €

Cedolare secca 21%:

  • Cedolare (21% × 9.600 €): 2.016 €
  • Registro, bollo, addizionali: 0 €
  • Totale imposte: 2.016 €
  • Canone netto annuo: 7.584 €
  • Risparmio rispetto al regime ordinario: 1.587 €

La convenienza della cedolare secca è pressochè sempre verificata per chi ha aliquota marginale uguale o superiore al 23%. Chi ha redditi molto bassi, con IRPEF marginale al 23%, deve confrontare caso per caso tenendo conto che la cedolare blocca anche l’aggiornamento ISTAT per tutta la durata dell’opzione.

Per un quadro completo delle aliquote e degli scaglioni IRPEF applicabili nel 2026, consulta la guida su IRPEF 2026: aliquote, scaglioni, calcolo passo per passo e addizionali regionali.

Casi particolari ed eccezioni

Locazione a canone parzialmente simulato (il “nero”)

L’art. 13, co. 1, L. 431/1998 sancisce la nullità dei patti in deroga peggiorativi per il conduttore. In passato era diffusa la prassi di indicare nel contratto registrato un canone inferiore a quello effettivo, con l’integrazione pattuita verbalmente. Dal 2011, il conduttore che ha pagato una parte del canone in nero ha diritto di azione per far dichiarare la nullità della clausola e richiedere la restituzione dell’eccedenza versata negli ultimi dieci anni (art. 13, co. 2, L. 431/1998). Il locatore rischia contemporaneamente sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi e interessi su quanto non dichiarato.

Recesso anticipato del locatore: l’uso personale poi non avvenuto

Il locatore che ha disdettato alla prima scadenza adducendo la necessità di uso personale e poi non utilizza l’immobile entro 12 mesi dalla disponibilità, o lo concede a terzi, è tenuto a risarcire il conduttore con un’indennità pari a 36 mensilità del canone (art. 3, co. 5, L. 431/1998). La norma è sanzionatoria e inderogabile. Il conduttore può, alternativamente al risarcimento, richiedere la riconsegna dell’immobile e la restituzione nei diritti contrattuali originari.

Locazione di immobile di pregio o vincolato

Gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali) possono essere soggetti a limiti nella libertà di fissazione del canone e richiedono autorizzazione ministeriale per lavori. Gli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili) possono presentare profili applicativi particolari della cedolare secca: la questione sull’applicabilità dell’aliquota ridotta concordati è stata oggetto di contenzioso e l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità della cedolare standard al 21% nella generalità dei casi.

Locazione a persona giuridica

La L. 431/1998 si applica solo ai conduttori persone fisiche che adibiscono l’immobile a propria abitazione. Se il conduttore è una società — anche per alloggiare un proprio dipendente — il contratto è di natura commerciale e si applica la L. 392/1978 per la parte non abrogata, con durata minima di sei anni. La cedolare secca non è applicabile. Il locatore deve valutare con attenzione questa distinzione: un contratto formalmente intestato alla società ma con uso abitativo accertato può essere riqualificato dall’Agenzia delle Entrate.

Decesso del conduttore: la successione nel contratto

In caso di decesso del conduttore, il contratto non si estingue automaticamente: vi subentra il coniuge superstite, il convivente more uxorio (purché la convivenza fosse preesistente e documentabile), i figli o i parenti entro il terzo grado che coabitavano con il defunto (art. 6 L. 392/1978, ancora applicabile in virtù del rinvio della L. 431/1998). Il locatore non può rifiutare la successione contrattuale ai soggetti legittimati: il rifiuto configura comportamento illegittimo e il locatore è tenuto a continuare il rapporto alle medesime condizioni.

Clausola di prelazione in caso di vendita

Se il locatore intende vendere l’immobile durante la locazione, il conduttore ha diritto di prelazione ex art. 38 L. 392/1978: deve essere informato con comunicazione scritta indicante prezzo, condizioni e modalità di pagamento, con un termine di 60 giorni per esercitare il diritto alla stessa condizioni offerte al terzo. In caso di violazione della prelazione, il conduttore può riscattare l’immobile dal terzo acquirente entro 6 mesi dalla trascrizione dell’atto nei registri immobiliari (art. 39 L. 392/1978). Il diritto di riscatto opera anche nei confronti dei successivi aventi causa.

FAQ — Domande frequenti sul contratto di affitto 2026

Posso stipulare un contratto di affitto senza registrarlo?

No. L’art. 1, co. 346, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 sancisce la nullità del contratto di locazione non registrato. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla stipula tramite il modello RLI all’Agenzia delle Entrate. Si può scegliere tra imposta di registro ordinaria (2% del canone annuo, minimo 67 euro) e cedolare secca (che sostituisce registro, bollo e addizionali). Il conduttore che scopre un contratto non registrato può adire il Tribunale per ottenere un canone ridotto al minimo tabellare concordato, anche se aveva pattuito un canone libero, ai sensi dell’art. 13, co. 5, L. 431/1998.

Il locatore può aumentare il canone durante il contratto?

Il canone può essere aumentato solo se il contratto prevede espressamente la clausola di aggiornamento ISTAT (indice FOI). L’aumento va richiesto per iscritto e non è retroattivo: si applica dalla mensilità successiva alla comunicazione. Chi ha optato per la cedolare secca non può applicare alcun aggiornamento per tutta la durata dell’opzione, come chiarito dalla Circolare AdE n. 26/E del 2011. Aumenti unilaterali senza base contrattuale sono nulli: il conduttore può rifiutare il pagamento dell’eccedenza senza incorrere in inadempimento.

Cosa succede se il conduttore smette di pagare il canone?

Il mancato pagamento di anche una sola mensilità (scaduta da oltre 20 giorni) legittima il locatore a intimare sfratto per morosità ai sensi dell’art. 658 c.p.c. Il procedimento è abbreviato: udienza in camera di consiglio, convalida dello sfratto se il conduttore non si oppone o non sana la morosità. I tempi medi di recupero effettivo della disponibilità dell’immobile variano da 6 a 24 mesi a seconda del tribunale competente. Il locatore in cedolare secca può sospendere il versamento della cedolare sulle quote non percepite con comunicazione all’AdE tramite modello specifico, evitando di anticipare imposta su redditi non incassati.

È possibile subaffittare una stanza dell’immobile condotto in locazione?

La sublocazione parziale (di una stanza) è vietata senza consenso scritto del locatore. Se però il conduttore convive stabilmente con un coinquilino senza percepire un corrispettivo da quest’ultimo, si tratta di mera coabitazione, non di sublocazione, e non richiede autorizzazione. La distinzione pratica è che nella coabitazione il coinquilino non paga un canone al conduttore-sublocatore. In caso di contestazione, il giudice valuta la natura del rapporto sulla base del comportamento delle parti e dell’eventuale flusso di denaro tra conduttore e coinquilino.

Il conduttore può trattenere il deposito cauzionale per pagare l’ultimo mese?

No. Il deposito cauzionale ha funzione di garanzia, non di anticipazione del canone. Non può essere compensato con le ultime mensilità senza accordo esplicito del locatore. Il conduttore che smette di pagare l’ultimo mese per “scalare la caparra” risulta inadempiente: perde il diritto alla restituzione del deposito e il locatore può agire per il risarcimento dell’eventuale eccedenza, oltre a segnalare il mancato pagamento ai fini della valutazione del credito. Un accordo scritto tra le parti che autorizza la compensazione è valido, purché sia esplicito e non contrasti con la norma sul limite massimo di tre mensilità.

Come funziona il rinnovo alla prima scadenza?

Il rinnovo è automatico alla prima scadenza (4 anni nel libero, 3 nel concordato) se nessuna delle parti invia disdetta nei termini. Il locatore deve spedire la disdetta con raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza, indicando il motivo specifico tra quelli ammessi dalla L. 431/1998. La disdetta priva di motivazione o con motivazione generica è inefficace: il contratto si rinnova automaticamente per il secondo periodo. Il conduttore può invece recedere senza motivazione alla prima scadenza con preavviso di 6 mesi, oppure per gravi motivi sopravvenuti in qualsiasi momento con lo stesso preavviso.

La cedolare secca si può scegliere anche per un contratto già in corso?

Sì. L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per i contratti già in essere, in occasione del rinnovo annuale o biennale dell’imposta di registro, con il modello RLI. Il locatore deve contestualmente inviare al conduttore una raccomandata con cui rinuncia all’aggiornamento ISTAT per la durata dell’opzione. L’opzione è revocabile al momento del rinnovo successivo. La Circolare AdE n. 26/E del 2011 ha chiarito che il vincolo opera per tutto il periodo di opzione e non solo per l’anno in cui è esercitata: non è possibile revocare l’opzione a metà anno per richiedere l’aggiornamento ISTAT.

Cosa verificare prima di firmare come conduttore?

Prima di firmare, verificare: (1) che il locatore sia il proprietario o abbia titolo a locare (visura ipotecaria catastale); (2) assenza di ipoteche pregiudizievoli o pignoramenti sull’immobile; (3) corrispondenza del canone concordato alle tabelle locali vigenti; (4) assenza di clausole che scaricano sul conduttore spese di manutenzione straordinaria; (5) presenza dell’attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità; (6) redazione di un verbale di consegna con inventario fotografico firmato da entrambe le parti, che tutela il conduttore dalla contestazione di danni preesistenti al termine della locazione.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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