Approfondimento

Figli a carico: detrazioni, assegno unico e documenti da controllare

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti

Sintesi

l’importo delle detrazioni dipende da quanto sia il reddito del genitore di cui sono a carico. Per il reddito del genitore ovviamente non si intende solo lo stipendio ma tutti gli altri tipi di reddito compresi quelli come quello da affitti con cedolare secca e quelli da regime forfetario che non facendo imponibile IRPEF potrebbero portare a pensare erroneamente che siano esclusi. Mentre sono esclusi dal reddito complessivo, il reddito dell’abitazione principale con relative pertinenze, esclusivamente quella principale non seconde case.

La detrazione spetta indipendentemente dal fatto che il figlio a carico sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito. La detrazione per il figlio titolare di un reddito non superiore a 2.840,51 euro spetta anche qualora quest’ultimo sia coniugato ovviamente sempreché non sia a carico del proprio coniuge (cfr. CM 12.5.2000 n. 95/E). Misura della detrazione Con il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, è stata data attuazione alla delega, con l’ istituzione, a decorrere dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico ed universale per i figli a carico. A norma dell’art. 8, del citato D.Lgs. 230/2021 l’assegno non concorre in capo al percettore alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 230/2021, viene disposta la revisione delle detrazioni fiscali per i figli a carico; considerato che l’assegno unico ed universale è riservato ai figli minorenni ed, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento del 21° anno di età, le detrazioni fiscali di cui all’ art. 12 del Tuir sono ora riconosciute, a decorrere dal 1° marzo 2022, “solamente” con riferimento ai figli di età pari o superiore ai 21 anni.

Per i figli a carico spettano le seguenti detrazioni “teoriche” dall’IRPEF lorda: 950,00 euro, per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a 21 anni. Attenzione Con la L. 1° aprile 2021, n. 46 è stata conferita delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Nell’ambito della delega è previsto il graduale superamento o la soppressione, di altri incentivi nonché, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali previste per i figli a carico dall’.art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR In ogni caso, la detrazione effettivamente spettante per i figli a carico è correlata all’ammontare del reddito per detrazioni del contribuente. Nello specifico la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ importo di 95.000,00 euro, diminuito del reddito per detrazioni , e 95.000,00 euro. Se il suddetto rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno , la detrazione non compete mentre negli altri casi (cioè per valori compresi tra zero e uno) il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).

In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’ importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Il suddetto importo aggiuntivo di 15.000,00 euro (o suoi multipli, in presenza di più di due figli a carico) deve essere considerato sia al numeratore sia al denominatore del rapporto in esame (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15). In pratica, si deve applicare la seguente formula: 950,00 x (95.000 + incremento) – Reddito per detrazioni 95.000 + incremento Inoltre, considerato che secondo i criteri generali, le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui all’art. 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta a decorrere dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio ( vd. circ. Ag. Entrate n. 4 /E del 18 febbraio 2022). Va segnalato che in caso di assenza dell’altro genitore per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico. Tale evenienza ricorre nelle seguenti situazioni: se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, e si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Tale disposizione è espressamente prevista anche nella nuova formulazione e quindi trova applicazione anche in relazione alla nuova disciplina (vd. circ. Ag. Entrate n. 4 /E del 18 febbraio 2022). Con una modifica all’ art. 12, comma 1 , lett. d) del Tuir, ad opera del D.L. n. 4/2022 viene stabilito che non è possibile avvalersi – per i figli, compresi quelli che non danno diritto alla detrazione di cui alla precedente lett. c) – della detrazione residuale di cui alla medesima lett. d), riservata alle altre persone indicate nell’art. 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La citata circ. n. 4/E del 2022 illustra infine la disciplina transitoria, considerato che con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere, ossia, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose di cui al citato art. 12 del TUIR. Ripartizione della detrazione d’imposta tra i genitori La detrazione d’imposta per i figli a carico va ripartita tra i genitori che hanno il carico dei figli.

Genitori non separati

La detrazione d’ imposta per i figli a carico va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato che comporterà però la riduzione della detrazione effettivamente spettante, poiché tutta la detrazione “teorica” viene, parametrata al maggior reddito. È escluso che l’accordo “di trasferimento” possa riguardare solo una parte della detrazione ed essa deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. In ogni caso, solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori , la detrazione può essere applicata in misura diversa. Di regola, pertanto, l’ammontare della detrazione “teorica”, eventualmente maggiorato in ragione delle condizioni di handicap e del numero dei figli, parametrato con riferimento ai mesi in cui il figlio è stato a carico, deve essere ripartito al 50% tra i genitori.

Genitori separati o non coniugati

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione d’ imposta spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario ; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione d’ imposta è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’ intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a questo ultimo per l’ intero importo. Oneri ed altre disposizioni relative a figli a carico Con un’altra modifica ad opera del D.L. n. 4/2022 è stato aggiunto all’ art. 12 del Tuir, un nuovo comma 4-ter con il quale viene stabilito che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo art. 12, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

La norma prevede, in sintesi, che ai fini delle altre disposizioni del Tuir che fanno riferimento ai figli a carico, non si tiene conto del fatto che per i figli spetti o non spetti la detrazione, essendo i figli per i quali non spetta la detrazione considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. In altri termini, chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circ. n. 4 /E del 18 febbraio 2022, che: le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’ interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR, continuano a spettare per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo art. 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se per detti figli non spettano più le detrazioni per figli a carico, le disposizioni di cui all’art. 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare continuano ad applicarsi per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico.

Nota di lettura

Questo contenuto ha finalita informativa e serve a preparare una richiesta piu precisa. Per applicare regole fiscali, societarie o patrimoniali serve sempre verificare documenti, periodo e caso concreto.

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