Dal 1° marzo 2022 il sistema di sostegno ai figli a carico ha subito una trasformazione strutturale: il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, attuativo della delega conferita dalla L. 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito l’assegno unico e universale erogato dall’INPS, sostituendo le detrazioni IRPEF per i figli minorenni e, al ricorrere di determinate condizioni, per quelli fino a 21 anni. Le detrazioni fiscali previste dall’art. 12 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) sopravvivono oggi esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Capire dove passa il confine, come si calcola la detrazione effettiva e quali documenti occorre verificare prima di presentare il 730 o il modello Redditi è il punto di partenza per non lasciare crediti fiscali inutilizzati.
Il confine dei 21 anni: assegno unico o detrazione IRPEF
La riforma del 2022 ha separato in modo netto i due strumenti:
- Figli da 0 a 20 anni: la misura di sostegno è l’assegno unico e universale, erogato dall’INPS previa domanda annuale. L’importo varia in base all’ISEE e all’età del figlio. Non genera alcuna detrazione nella dichiarazione dei redditi.
- Figli di età pari o superiore a 21 anni: spetta la detrazione IRPEF di cui all’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR, nella misura massima teorica di 950,00 euro per ciascun figlio, rapportata al reddito del genitore secondo una formula proporzionale.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022 ha chiarito che la detrazione decorre dal mese in cui il figlio compie 21 anni, non dall’inizio dell’anno. Fino al mese precedente il compimento del 21° anno, il sostegno transita attraverso l’assegno unico — ammesso che ne sia stata presentata domanda all’INPS — e non attraverso il modello dichiarativo. Questo significa che per un figlio nato il 10 settembre 2004 e che nel 2025 compie 21 anni, la detrazione IRPEF compete solo per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 (4 mesi su 12).
Chi è «figlio a carico»: il limite reddituale di 2.840,51 euro
Un figlio si considera fiscalmente a carico quando il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro nell’anno di riferimento. La soglia è nominale e non è indicizzata all’inflazione. Superarla anche di un solo euro comporta la perdita dello status per l’intero anno, con conseguente decadenza della detrazione.
Nel reddito complessivo del figlio rientrano tutte le seguenti voci:
- Redditi da lavoro dipendente, borse di studio tassabili, compensi occasionali
- Redditi da lavoro autonomo, inclusi quelli prodotti in regime forfetario: pur non essendo imponibili ai fini IRPEF, concorrono comunque alla verifica del limite di 2.840,51 euro
- Redditi da locazione soggetti a cedolare secca
- Redditi da partecipazione in società di persone
Sono invece esclusi dal reddito complessivo: il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, comma 3-bis TUIR), i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta come gli interessi su conto deposito (tassati al 26%), e i capital gain su titoli assoggettati a imposta sostitutiva. La detrazione compete anche se il figlio è coniugato, purché non risulti a carico del proprio coniuge (circ. CM 12.5.2000 n. 95/E), e indipendentemente dal fatto che sia dedito agli studi, svolga un tirocinio gratuito o sia inoccupato.
L’assegno unico nel 2026: importi e struttura
L’assegno unico è una prestazione mensile INPS riconosciuta per ciascun figlio a carico. Nel 2026 gli importi base sono: fino a 199,40 euro mensili per figlio minorenne con ISEE fino a 17.090,61 euro; 54,98 euro mensili (importo minimo) per nuclei senza ISEE o con ISEE oltre la soglia massima. Sono previste maggiorazioni per figli disabili, famiglie con quattro o più figli e nuclei con madri under 21.
Un dettaglio fiscalmente rilevante: l’art. 8 del D.Lgs. 230/2021 stabilisce che l’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore. Non va quindi inserito nella dichiarazione dei redditi e non influenza il calcolo del «reddito per detrazioni» utilizzato nella formula per i figli over 21. Per chi ha contemporaneamente figli under 21 (assegno unico) e over 21 (detrazione IRPEF), i due strumenti convivono senza interferenze. Per un quadro completo del funzionamento dell’IRPEF e delle detrazioni familiari, si veda la guida su IRPEF 2026: aliquote, scaglioni e calcolo passo per passo.
Le detrazioni IRPEF per figli a carico over 21: la formula ufficiale
L’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR stabilisce che la detrazione teorica è di 950,00 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni. Questo è però il valore massimo, spettante solo ai contribuenti con redditi molto contenuti. La detrazione effettivamente spettante si calcola con la seguente formula:
Detrazione effettiva = 950,00 × [(95.000 + incremento – reddito per detrazioni) ÷ (95.000 + incremento)]
I parametri della formula sono:
- 95.000 euro: soglia base al di sopra della quale, con un solo figlio, la detrazione si azzera completamente
- Incremento: pari a 0 con un solo figlio; aumenta di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo (15.000 per il secondo, 30.000 per il terzo, e così via); l’incremento agisce sia al numeratore sia al denominatore
- Reddito per detrazioni: è il reddito complessivo del genitore, ma comprende anche i redditi soggetti a cedolare secca e quelli prodotti in regime forfetario, anche se non imponibili IRPEF
Se il risultato del rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Per valori intermedi, il risultato si tronca alle prime quattro cifre decimali senza arrotondamento (circ. Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007). Un errore frequente è sommare prima le detrazioni e poi applicare il coefficiente: la formula va applicata individualmente per ciascun figlio, con lo stesso coefficiente.
Tre esempi numerici completi con calcolo passo per passo
Esempio 1 – Un figlio a carico, reddito del genitore 32.000 euro
Marco è un lavoratore dipendente con reddito complessivo di 32.000 euro (esclusivamente da lavoro dipendente; nessun reddito da affitti o forfetario). Ha un figlio di 24 anni, studente universitario, con reddito zero. L’altro genitore rinuncia alla detrazione in favore di Marco.
- Detrazione teorica: 950,00 €
- Incremento (1 figlio): 0 €
- Denominatore: 95.000 €
- Coefficiente: (95.000 – 32.000) ÷ 95.000 = 63.000 ÷ 95.000 = 0,6631 (troncato)
- Detrazione effettiva annua: 950 × 0,6631 = 629,94 €
Se il figlio avesse compiuto 21 anni a luglio 2025, la detrazione per il 2025 sarebbe: 629,94 ÷ 12 × 6 (mesi da luglio a dicembre) = 314,97 €. Dal 2026, con il figlio che ha già 22 anni per tutto l’anno, la detrazione compete per i 12 mesi interi: 629,94 €.
Esempio 2 – Due figli a carico, reddito del genitore 48.000 euro
Luisa ha due figli: uno di 22 anni e uno di 25 anni, entrambi con reddito inferiore a 2.840,51 euro. Il suo reddito per detrazioni è 48.000 euro, di cui 38.000 da lavoro dipendente e 10.000 da un bilocale affittato con cedolare secca. Il reddito da cedolare entra nel calcolo anche se non è imponibile IRPEF ordinaria.
- Detrazione teorica per figlio: 950,00 €
- Incremento (2 figli: 1 figlio oltre il primo): 15.000 €
- Denominatore: 95.000 + 15.000 = 110.000 €
- Coefficiente: (110.000 – 48.000) ÷ 110.000 = 62.000 ÷ 110.000 = 0,5636 (troncato)
- Detrazione per ciascun figlio: 950 × 0,5636 = 535,42 €
- Detrazione totale (2 figli): 1.070,84 €
Se Luisa avesse ignorato il reddito da cedolare e usato solo i 38.000 euro da lavoro dipendente, il coefficiente sarebbe stato (110.000 – 38.000) ÷ 110.000 = 0,6545, con una detrazione di 622,77 € per figlio, pari a 1.245,54 € totali. La differenza di 174,70 € su base annua sarebbe oggetto di recupero in sede di liquidazione automatica.
Esempio 3 – Tre figli a carico, reddito del genitore 60.000 euro
Roberto ha tre figli di 22, 25 e 28 anni, tutti a carico. Il reddito complessivo è 60.000 euro, interamente da lavoro dipendente.
- Detrazione teorica per figlio: 950,00 €
- Incremento (3 figli: 2 figli oltre il primo): 2 × 15.000 = 30.000 €
- Denominatore: 95.000 + 30.000 = 125.000 €
- Coefficiente: (125.000 – 60.000) ÷ 125.000 = 65.000 ÷ 125.000 = 0,5200
- Detrazione per ciascun figlio: 950 × 0,5200 = 494,00 €
- Detrazione totale (3 figli): 1.482,00 €
Con un reddito di 125.001 euro il coefficiente diventerebbe negativo e la detrazione si azzerebbe per tutti e tre i figli. La famiglia numerosa beneficia dell’incremento di 30.000 euro sul denominatore, che sposta la soglia di azzeramento da 95.000 a 125.000 euro: un vantaggio concreto per i genitori con redditi tra 95.000 e 125.000 euro.
Tabella riepilogativa: detrazioni effettive al variare del reddito e del numero di figli
| Reddito per detrazioni | 1 figlio (denom. 95.000) | 2 figli – totale (denom. 110.000) | 3 figli – totale (denom. 125.000) |
|---|---|---|---|
| 20.000 € | 749,93 € | 1.554,36 € | 2.394,00 € |
| 40.000 € | 549,96 € | 1.208,96 € | 1.938,00 € |
| 60.000 € | 349,98 € | 863,54 € | 1.482,00 € |
| 80.000 € | 149,91 € | 517,92 € | 1.026,00 € |
| 95.000 € | 0,00 € | 258,96 € | 684,00 € |
| 110.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 380,00 € |
| 125.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
I valori sono calcolati applicando la formula dell’art. 12 TUIR con troncamento a 4 decimali. Per 2 figli il denominatore è 110.000; per 3 figli è 125.000. Le detrazioni si riferiscono all’importo annuo lordo ante quota mensile.
La ripartizione della detrazione tra i genitori
Quando entrambi i genitori convivono o sono separati consensualmente, la detrazione si divide ordinariamente al 50% tra ciascun genitore. Tuttavia, i genitori possono concordare di attribuire l’intera detrazione (100%) al genitore con il reddito più elevato. Questa scelta è conveniente quando uno dei due ha un’IRPEF lorda troppo bassa per sfruttare l’intera quota di sua competenza — ad esempio perché ha molte detrazioni o un reddito molto contenuto. La scelta si formalizza in sede di dichiarazione: è sufficiente che le rispettive dichiarazioni siano coerenti (uno indica 100%, l’altro indica 0%). Non sono richieste formalità notarili o comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
In caso di separazione legale o divorzio, il genitore affidatario può fruire dell’intera detrazione, salvo diverso accordo risultante dall’atto di separazione o dalla sentenza del tribunale. La norma non richiede la residenza del figlio presso il genitore che detrae: il criterio è l’essere a carico, non la convivenza.
Casi particolari ed eccezioni
Assenza dell’altro genitore: le detrazioni per coniuge a carico sul primo figlio
L’art. 12, comma 1, lett. d) del TUIR (come modificato dal D.L. n. 4/2022) prevede un’eccezione importante per i genitori soli: se per il primo figlio (quello di età maggiore) le condizioni della lett. c) non sono soddisfatte, il genitore può applicare — se più favorevole — la detrazione prevista per il coniuge a carico. Questa ipotesi si verifica nelle seguenti situazioni tassative:
- L’altro genitore manca (deceduto) o non ha riconosciuto i figli naturali, e il contribuente non è coniugato oppure, se lo era, si è successivamente separato legalmente ed effettivamente;
- Vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, che non è coniugato o si è successivamente separato.
La detrazione per coniuge a carico (art. 12, comma 1, lett. b) TUIR) è pari a 800,00 euro per redditi fino a 15.000 euro, con una formula decrescente analoga. Per i redditi tra 15.001 e 40.000 euro, l’importo varia da 690 a 800 euro a seconda di specifiche fasce. Questa alternativa può risultare più vantaggiosa per i genitori con redditi medio-bassi, ed è espressamente confermata anche nella nuova disciplina post-assegno unico (circ. Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022).
Figli disabili
Per i figli con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, non vi sono limiti di età per l’assegno unico. Sul versante delle detrazioni IRPEF, spettano le ordinarie detrazioni per figli a carico over 21 senza ulteriori maggiorazioni specifiche nell’art. 12 TUIR, ma si possono cumulare con le detrazioni per spese mediche e di assistenza disciplinate dall’art. 15 TUIR.
Figlio coniugato ma non a carico del proprio coniuge
Il matrimonio del figlio non preclude al genitore la detrazione, a condizione che il figlio non risulti a carico del proprio coniuge. In pratica, se il figlio è sposato ma ha reddito inferiore a 2.840,51 euro e il coniuge del figlio non lo ha indicato come «a carico» nella propria dichiarazione, il genitore mantiene il diritto pieno alla detrazione (circ. CM 12.5.2000 n. 95/E). È consigliabile raccogliere la dichiarazione del figlio e del coniuge del figlio prima di compilare il 730.
Il genitore in regime forfetario
Chi opera esclusivamente in regime forfetario non è soggetto all’IRPEF ordinaria e, in linea di principio, non può fruire delle detrazioni che operano a riduzione dell’imposta lorda IRPEF. Se però il genitore ha anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (pensione, lavoro dipendente part-time, locazioni in regime ordinario), la detrazione opera fino a concorrenza di quell’imposta. In quel caso il reddito forfetario concorre al «reddito per detrazioni», riducendo il coefficiente e quindi la detrazione effettiva. Per una valutazione completa del regime agevolato, si rimanda alla guida completa al regime forfetario 2026.
Figli residenti all’estero
I figli residenti in un altro paese possono essere indicati come a carico se il loro reddito complessivo — inclusi i redditi esteri — non supera 2.840,51 euro. Il contribuente ha l’onere della prova: occorre conservare le buste paga estere, le dichiarazioni fiscali del paese di residenza del figlio o una dichiarazione sostitutiva. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può richiedere tutta la documentazione a supporto.
Documenti da controllare prima della dichiarazione
Per dichiarare correttamente le detrazioni per figli a carico, è necessario avere a disposizione i seguenti documenti prima di aprire il 730 precompilato o di consegnare i dati al CAF:
- Codice fiscale del figlio: obbligatorio per l’inserimento nel quadro familiare
- Documentazione del reddito del figlio: CU (Certificazione Unica) se ha avuto redditi da lavoro dipendente o assimilati; copia della dichiarazione dei redditi del figlio se autonomo; attestazione del reddito forfetario conseguito
- Data di nascita del figlio: per il calcolo dei mesi di spettanza nell’anno in cui compie 21 anni
- Accordo tra genitori sulla ripartizione: se si sceglie il 100% a uno solo, è bene formalizzare la scelta per evitare incoerenze
- Atto di separazione o sentenza di divorzio: se applicabile, per verificare le disposizioni sulla detrazione
- Reddito complessivo del genitore: includendo cedolare secca e forfetario, anche se non imponibili IRPEF
- Certificazione L. 104/1992: se il figlio è disabile, per eventuali detrazioni aggiuntive
Un controllo particolarmente importante riguarda il 730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente i figli a carico risultanti dai dati in suo possesso, ma non sempre i coefficienti sono calcolati correttamente quando ci sono redditi soggetti a cedolare secca o forfetario del genitore. Prima di accettare il precompilato senza modifiche, verificare il «reddito per detrazioni» indicato e confrontarlo con il reddito effettivo. Le stesse verifiche valgono per le detrazioni del coniuge: si rimanda all’articolo su coniuge a carico: detrazione, redditi e documenti da verificare.
FAQ – Domande frequenti sulle detrazioni per figli a carico
1. Mio figlio ha 23 anni e lavora part-time guadagnando 2.600 euro l’anno. Posso portarlo a carico?
Sì. Il reddito di 2.600 euro è inferiore alla soglia di 2.840,51 euro, quindi il figlio è fiscalmente a carico e hai diritto alla detrazione ex art. 12, comma 1, lett. c) TUIR. Verifica che nel reddito del figlio siano incluse tutte le fonti: borse di studio tassabili, compensi occasionali, redditi da piccole locazioni. Se il figlio ha svolto attività come libero professionista in regime forfetario, anche quel reddito ante-forfait concorre alla verifica del limite. Conserva la CU e qualsiasi documentazione relativa a redditi accessori prima di compilare la dichiarazione.
2. Mia figlia ha compiuto 21 anni l’8 novembre 2025. Per quanti mesi posso detrarre nel 730/2026?
La detrazione compete a partire dal mese di novembre 2025, incluso, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022. Per il 2025 hai quindi diritto a 2 mesi di detrazione (novembre e dicembre). Il calcolo è: detrazione annua ÷ 12 × 2. Se il tuo reddito è 40.000 euro e hai un solo figlio, la detrazione annua è 950 × (95.000 – 40.000) ÷ 95.000 = 949 × 0,5789 = 549,96 €; per 2 mesi spettano 91,66 €. Dal 2026 in poi la detrazione compete per l’intero anno.
3. Posso attribuire il 100% della detrazione a me, rinunciando alla ripartizione al 50% con l’ex coniuge?
Sì, i genitori possono accordarsi per attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito più elevato. È una scelta conveniente quando l’altro genitore ha poca IRPEF lorda da cui detrarre — ad esempio perché ha redditi bassi o numerose altre detrazioni. L’accordo non richiede formalità: è sufficiente che le rispettive dichiarazioni siano coerenti (uno indica 100%, l’altro 0%). In caso di separazione, verificare se l’atto di separazione contiene disposizioni specifiche che potrebbero prevalere sull’accordo informale tra le parti.
4. Ho il regime forfetario come unica fonte di reddito: posso usufruire delle detrazioni per il figlio?
No, se il regime forfetario è l’unica fonte di reddito. Le detrazioni operano sull’IRPEF lorda: chi è esclusivamente forfetario non paga IRPEF ordinaria e non ha quindi imposta da cui detrarre. Se però hai anche altri redditi soggetti a IRPEF (pensione, lavoro dipendente part-time, locazione ordinaria), la detrazione opera fino a concorrenza di quell’imposta. In quel caso il reddito forfetario entra nel «reddito per detrazioni», riducendo il coefficiente applicabile alla detrazione. Questo schema genera spesso sopravalutazioni della detrazione nel 730 precompilato.
5. Mio figlio vive in Germania e guadagna 3.100 euro l’anno. Posso indicarlo come a carico?
No. Il limite di 2.840,51 euro si applica al reddito complessivo del figlio comprensivo dei redditi esteri, anche se non soggetti a tassazione italiana per effetto della Convenzione contro le doppie imposizioni con la Germania. Poiché 3.100 euro supera la soglia, il figlio non è a carico. In caso di contestazione, l’onere della prova spetta al contribuente: conserva le buste paga tedesche, le Lohnsteuerbescheinigung o le dichiarazioni fiscali estere del figlio per dimostrare l’ammontare effettivo del reddito.
6. Ho tre figli a carico. L’incremento di 15.000 euro si applica solo al terzo figlio o a tutti?
L’incremento agisce su tutti i figli in modo uniforme. Con tre figli l’incremento totale è 30.000 euro e modifica sia il numeratore sia il denominatore della formula per tutti e tre. Ciò significa che tutti i figli beneficiano dello stesso coefficiente maggiorato, non solo il terzo. La circ. Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007 ha confermato che l’incremento si applica simmetricamente a tutti i figli che danno diritto alla detrazione: il risultato pratico è una detrazione più alta per ciascun figlio rispetto a quanto otterrebbero con un denominatore base di 95.000 euro.
7. Gli interessi del conto deposito di mio figlio rientrano nel limite di 2.840,51 euro?
No. Gli interessi da conto deposito sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non entrano nel reddito complessivo del figlio. Lo stesso vale per i dividendi soggetti a ritenuta definitiva e per i capital gain su titoli assoggettati a imposta sostitutiva (regime dichiarativo o amministrato). Rientrano invece nel reddito complessivo — e quindi nel conteggio ai fini del limite — i redditi da locazione tassati ordinariamente, i redditi da lavoro autonomo (anche forfetario), i compensi occasionali e i redditi da partecipazione in società di persone. Un figlio con un conto deposito da 50.000 euro ma senza altri redditi può tranquillamente essere dichiarato a carico.
8. L’assegno unico INPS che ricevo per un figlio di 18 anni influenza il mio reddito per detrazioni?
No. L’art. 8 del D.Lgs. 230/2021 stabilisce espressamente che l’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore. Non va inserito nella dichiarazione dei redditi e non incide sul calcolo del «reddito per detrazioni» usato per le detrazioni degli eventuali figli over 21. È una prestazione INPS del tutto separata dal sistema IRPEF. Pertanto, chi riceve l’assegno unico per un figlio minorenne e contemporaneamente detrae un secondo figlio over 21 non deve sommare l’assegno al proprio reddito nel calcolo del coefficiente.
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