
Spese di istruzione
Spese di istruzione universitaria
a cura di Stefano Setti – Dottore commercialista in Milano
È possibile fruire della detrazione in riferimento alle spese sostenute per la frequenza di corsi di
istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di
specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’ iscrizione fuori corso e, per le università non
statali, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria
con decreto del Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi
medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
La detrazione – prevista dalla lettera e) dell’ art. 15, comma 1, del Tuir – spetta in relazione alle spese
per la frequenza di corsi di:
istruzione universitaria;
perfezionamento e/o specializzazione universitaria;
in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali (con
decorrenza 16.7.2015).
Le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria sono ora oggetto di una specifica
detrazione (più avanti illustrata) separatamente dalla detrazione per spese di istruzione universitaria
La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall’ imposta lorda
sui redditi, è individuata per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di
studio nell’ importo massimo indicato per ciascun periodo di imposta; per il periodo di imposta 2024 la
detrazione si applica nella misura indicata nella tabella di cui al D.M. 20 dicembre 2024:
Area disciplinare corsi
istruzione
NORD CENTRO
SUD E
ISOLE
Medica
€
3.900
€ 3.100 € 2.900
Sanitaria
€
3.900
€ 2.900 € 2.700
Scientifico-Tecnologica € 3.700 € 2.900 € 2.600
Umanistico-sociale € 3.200 € 2.800 € 2.500
In allegato al decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a
ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle
regioni.
Ai predetti importi va sommato l’ importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui
all’ art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
Si evidenzia che le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università Telematiche possono
essere detratte al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali.
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Preme evidenziare che le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria rientrano,
come scritto in precedenza, tra gli oneri detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lett. e), del TUIR. Tuttavia, su tale detrazione incidono, negli ultimi anni, diverse disposizioni
normative che ne limitano l’ammontare in presenza di determinati livelli di reddito complessivo.
In primo luogo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, trova applicazione l’art. 16-ter, comma 5-bis, del TUIR,
introdotto dall’ art. 1, comma 4, della Legge n. 199/2025 , il quale prevede una riduzione forfetaria pari
a 440 euro dell’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti con riferimento a specifici oneri, tra
cui quelli per i quali la detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni, ad
esclusione delle spese sanitarie. Tale riduzione opera nei confronti dei contribuenti titolari di un
reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
Già dal 1° gennaio 2025 è operativo l’ art. 16-ter del TUIR, che introduce un limite massimo di
detraibilità per la generalità delle detrazioni d’ imposta, fatte salve alcune eccezioni espressamente
previste, applicabile alle persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Anche le
spese universitarie detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e), rientrano nell’ambito applicativo di tale
meccanismo limitativo.
Inoltre, dal 1° gennaio 2020 continua a trovare applicazione l’ art. 1, comma 629, della Legge n.
160/2019, che ha introdotto la cd. “parametrazione” delle detrazioni al reddito complessivo superiore a
120.000 euro. In base a tale disposizione, l’ammontare delle detrazioni del 19% si riduce
progressivamente all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 240.000
euro, con esclusione anche in questo caso delle spese sanitarie.
Con specifico riferimento al periodo d’ imposta 2024, è intervenuto l’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 216, che ha previsto una riduzione di 260 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti per taluni
oneri, tra cui quelli con aliquota del 19%, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000
euro, sempre con esclusione delle spese sanitarie.
Ne consegue che, pur restando formalmente invariata la misura della detrazione del 19% prevista
dall’ art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR per le spese universitarie, l’effettivo beneficio fiscale risulta oggi
condizionato e progressivamente ridotto in funzione del livello di reddito complessivo del
contribuente, in applicazione delle citate disposizioni normative.
Corsi universitari all’estero
Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare
riferimento all’ importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla
medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono
detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico –
sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione,
che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui
il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18/E).
Sono detraibili anche le spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca presso le Università (cfr. ris.
Agenzia delle Entrate 17.2.2010 n. 11).
Dottorato di ricerca e master universitari di primo e secondo livello
Il dottorato di ricerca, infatti, rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto
dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione
necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione.
I suddetti corsi possono essere tenuti presso università o istituti:
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sia pubblici che privati;
sia italiani che stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione ad anni fuori corso.
La detrazione spetta anche in relazione ai costi sostenuti per la frequentazione di master, a condizione
che:
per durata e struttura dell’ insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di
specializzazione;
siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.
Inoltre, possono essere detratte le spese relative:
alla frequenza di Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali
o paritarie (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.3.2008 n. 77);
alla partecipazione a prove di preselezione necessarie per l’accesso a determinati corsi
universitari, in particolare il contributo per l’ iscrizione alla prova (cfr. ris. Agenzia delle Entrate
11.3.2008 n. 87);
all’ iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8.7.2005 n. 212 presso i Conservatori di Musica
e gli Istituti musicali pareggiati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2011 n. 20).
Per quanto riguarda i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non
superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti
statali (cfr. CM 19.5.2000 n. 101/E).
La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di
primo e secondo livello è indicata per il periodo di imposta 2024 nella seguente tabella contenuta nel
citato DM 20.12.2024 :
Spesa massima detraibile Nord Centro Sud
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di
secondo livello
€
3.900
€
3.100
€
2.900
Ai predetti importi va sommato l’ importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui
all’ art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
Attenzione
La detrazione, invece, non spetta:
per ogni altro onere sostenuto per il compimento degli studi, quale l’acquisto di testi scolastici,
strumenti musicali, materiale di cancelleria, ecc. (cfr. CM 19.5.2000 n. 101/E);
in relazione ai contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio
(laurea) conseguito all’estero (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.7.2010 n. 39).
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Questo contenuto ha finalita informativa e serve a preparare una richiesta piu precisa. Per applicare regole fiscali, societarie o patrimoniali serve sempre verificare documenti, periodo e caso concreto.
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