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Dividendi svizzeri: ritenuta 35% e come recuperarla

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Dividendi svizzeri: ritenuta 35% e come recuperarla
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 3 Agosto 2026
Dividendi esteri

Dividendi svizzeri: il 35% alla fonte e il rimborso che pochi chiedono

Nestlé, Novartis, Roche, Zurich: mezza Europa da dividendo è svizzera, e ogni stacco perde il 35% prima di arrivare in Italia. Venti punti su trentacinque sono però recuperabili — se sai a chi chiederli e se il gioco vale la burocrazia.

In sintesi: la Svizzera applica ai dividendi la sua imposta preventiva del 35%. La convenzione Italia-Svizzera fissa la ritenuta convenzionale al 15%: i 20 punti eccedenti si recuperano solo con istanza di rimborso all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), da presentare entro la fine del terzo anno successivo a quello dello stacco. In Italia paghi comunque il 26% sul netto ricevuto; col rimborso incassato, il carico complessivo dell’operazione scende da oltre il 50% a circa un terzo del dividendo.

1. Il percorso del dividendo, coi numeri

Dividendo Nestlé da 1.000 CHFImporto
Imposta preventiva svizzera 35%−350
Arriva sul conto (netto frontiera)650
Imposta italiana 26% sul netto frontiera−169
Netto immediato481 (48,1%)
Rimborso AFC dei 20 punti (350 − 150)+200
Netto finale681 (68,1%)

Senza istanza, il dividendo svizzero è il peggiore d’Europa (51,9% di prelievo); con l’istanza diventa competitivo (~31,9%), meglio perfino del dividendo USA — perché l’imposta italiana è stata calcolata sul netto del 35%, e il rimborso arriva dopo, senza ulteriore tassazione italiana (è restituzione di imposta estera, non nuovo reddito).

2. Come si chiede il rimborso: modulo 60

Lo strumento è il modulo n. 60 dell’AFC (istanza di rimborso per residenti in Italia), oggi gestibile anche in via telematica sul portale dell’amministrazione svizzera. Servono:

  • i giustificativi degli stacchi: la banca rilascia le distinte/tax voucher con data, lordo e imposta trattenuta (alcune fanno pagare l’emissione: chiedila insieme all’accredito, costa meno);
  • l’attestazione di residenza fiscale italiana: l’istanza passa per la certificazione dell’ufficio italiano competente, che conferma la tua residenza convenzionale;
  • le coordinate per l’accredito.

Si possono cumulare più anni in un’unica istanza (nel limite dei tre anni di decadenza): è la prassi più efficiente per i portafogli da dividendo, una pratica ogni 2-3 anni invece che una l’anno. I tempi di lavorazione dell’AFC si misurano in mesi: non è denaro rapido, ma arriva.

3. Quando conviene (e quando no)

Il rimborso è il 20% del lordo: su 1.000 € l’anno di dividendi svizzeri sono 200 € — l’istanza si ripaga già ampiamente. Sotto i 200-300 € di dividendi annui (rimborso 40-60 €), tra voucher bancari a pagamento e tempo, il gioco rischia di non valere la candela: in quel caso valuta se l’esposizione svizzera non sia più efficiente via ETF, dove il fondo gestisce le ritenute secondo il proprio regime e a te resta il solo 26% sul provento. Chi invece detiene le blue chip svizzere direttamente per importi seri dovrebbe considerare l’istanza parte integrante del rendimento: non è un bonus, è denaro tuo parcheggiato a Berna.

4. Il caso tipo: tre anni di Nestlé in un’unica istanza

Portafoglio con 40.000 € in blue chip svizzere, dividendi ~1.200 CHF l’anno. Strategia efficiente: accumulare i tax voucher per il 2026, 2027 e 2028 e presentare un’unica istanza a inizio 2029 per ~720 CHF complessivi di rimborso (20% di 3.600). Una pratica sola, tre anni recuperati, nessuna decadenza. Nota valutaria: se incassi i dividendi su un conto in franchi e li converti in seguito, entra in gioco anche la disciplina delle plusvalenze su valute (rilevante solo sopra la soglia dei 51.645,69 € di giacenza); chi si fa accreditare direttamente in euro la evita alla radice.

5. Gli errori tipici

  • Lasciar decadere i termini: tre anni passano in fretta; lo stacco 2026 si recupera entro fine 2029;
  • buttare i voucher: ricostruirli anni dopo costa più del rimborso;
  • confondere il rimborso col credito d’imposta italiano: sono partite diverse — il rimborso lo paga la Svizzera per la parte oltre-convenzione; il credito ex art. 165 sui dividendi in amministrato non spetta (vale il netto frontiera, come per gli USA);
  • aspettarsi il «relief at source»: a differenza degli USA con la W-8BEN, per il privato italiano la Svizzera non riduce la ritenuta alla fonte — trattiene il 35% e restituisce dopo, sempre.

6. Nota per chi ha conti o fondi svizzeri

Il tema qui è il dividendo di azioni svizzere su dossier italiano. Chi detiene un conto in Svizzera aggiunge il monitoraggio RW e l’IVAFE; chi compra fondi svizzeri incrocia il problema ben peggiore dei fondi non armonizzati (Svizzera = extra-UE: IRPEF ordinaria sui proventi). Le azioni dirette restano il modo più pulito di possedere Svizzera da un conto italiano.

Domande frequenti

La mia banca può fare l’istanza per me?

Alcune banche e fiduciarie offrono il servizio di recupero ritenute estere, a parcella o in percentuale sul recuperato. Per portafogli grandi è comodo; per importi medi la pratica fai-da-te (o col proprio commercialista) costa meno.

Il rimborso svizzero va dichiarato in Italia?

No: è la restituzione di un’imposta estera prelevata in eccesso rispetto alla convenzione, non un reddito nuovo. Resta tutto documentato nei tuoi archivi insieme ai voucher.

Vale lo stesso meccanismo per le azioni tedesche o francesi?

Il principio sì (ritenuta interna > convenzionale → rimborso su istanza al fisco estero), ma moduli, portali e tempi sono diversi per ogni paese. La Svizzera resta il caso con più punti da recuperare (20) e quindi con la convenienza più netta.

E se le azioni svizzere sono dentro un ETF?

Il fondo subisce le ritenute secondo il suo domicilio e i suoi accordi, e tu non hai nulla da recuperare: il tuo rapporto fiscale è solo col provento dell’ETF, tassato al 26%. Semplicità contro controllo: la solita scelta.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.