Approfondimento

PIR alternativi 2026: soglie

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 5 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

Il PIR alternativo è uno strumento di investimento fiscalmente agevolato pensato per veicolare risparmio privato verso l’economia reale italiana, in particolare PMI quotate e non quotate, debito privato e fondi di venture capital. A differenza del PIR ordinario, le soglie sono significativamente più alte (300.000 € annui e 1,5 milioni lifetime) e il perimetro investibile è più ampio. Per patrimoni nella fascia 100-300k euro, comprenderne logica e vincoli è essenziale prima di allocarvi una quota.

Cornice normativa e ratio del PIR alternativo

Il PIR alternativo è stato introdotto dall’art. 13-bis del D.L. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 157/2019) e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 commi 219-226) e dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 c. 27). La disciplina di riferimento è inoltre integrata dalla Circolare Agenzia delle Entrate 19/E del 2021.

L’obiettivo dichiarato del legislatore è canalizzare il risparmio delle famiglie verso strumenti meno liquidi ma strategici per l’economia reale, riconoscendo in cambio l’esenzione totale da imposta sui redditi di capitale e diversi, a condizione che siano rispettati composizione di portafoglio, holding period minimo e limiti quantitativi.

Soglie di investimento 2026

Il PIR alternativo presenta due limiti distinti:

  • Versamento annuo massimo: 300.000 euro per anno solare e per persona fisica.
  • Plafond cumulativo lifetime: 1.500.000 euro, calcolato come somma di tutti i versamenti effettuati nel corso della vita su PIR alternativi.

Il PIR ordinario, viceversa, ha tetti notevolmente più contenuti: 40.000 € annui e 200.000 € lifetime (art. 1 c. 100-114 L. 232/2016, come modificato dalla L. 178/2020).

Importante: PIR ordinario e PIR alternativo sono cumulabili: una stessa persona fisica può detenere contemporaneamente un PIR ordinario e un PIR alternativo, con i rispettivi plafond. Non si possono però detenere due PIR ordinari o due PIR alternativi contemporanei.

Composizione qualificata del portafoglio

Per accedere all’esenzione, il PIR alternativo deve rispettare una composizione vincolata. Almeno il 70% del valore complessivo deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap (o equivalenti). Si tratta quindi tipicamente di:

  • Azioni e obbligazioni di small e mid cap quotate AIM Italia / EGM;
  • Quote di fondi di private equity, private debt, venture capital;
  • Crediti commerciali (factoring);
  • Strumenti emessi da PMI non quotate residenti in Italia o in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.

Esiste inoltre un vincolo di concentrazione: non più del 20% del valore complessivo può essere investito in strumenti emessi dallo stesso emittente o da società appartenenti al medesimo gruppo. Nel PIR ordinario il limite è del 10%, recentemente innalzato al 20% per i soli emittenti quotati a partire dalla L. 178/2020.

Holding period e conseguenze della violazione

Il vincolo temporale per beneficiare dell’esenzione è di 5 anni minimi di detenzione di ciascun investimento. Se lo strumento viene ceduto prima del compimento del quinquennio, i proventi maturati su quello specifico investimento perdono l’esenzione e sono tassati ordinariamente al 26%, con applicazione di interessi.

Il vincolo si applica al singolo strumento: si possono effettuare switch interni al PIR (vendita di uno strumento conforme e acquisto di un altro conforme) senza far decorrere un nuovo holding period sull’intero PIR, purché la vendita avvenga dopo il quinto anno dall’acquisto. È necessario però che il gestore monitori puntualmente le date.

Tipologia di esenzione fiscale

L’esenzione del PIR alternativo copre, in caso di rispetto delle condizioni:

  • Redditi di capitale (dividendi, interessi cedolari, proventi da fondi);
  • Redditi diversi (plusvalenze da cessione, differenziali su derivati);
  • Imposta sulle successioni e donazioni sul valore degli strumenti detenuti nel PIR (art. 1 c. 114 L. 232/2016 e art. 13-bis comma 2-bis D.L. 124/2019). Beneficio rilevante per la pianificazione successoria.

Restano dovuti: bollo titoli (0,20% annuo sul valore di mercato) e IVAFE qualora applicabile per quote estere ammesse nel PIR.

Esempio pratico

Sara, 52 anni, alloca 100.000 € su un PIR alternativo nel marzo 2026 attraverso un fondo chiuso che investe in PMI italiane EGM e private debt. Dopo 5 anni e 3 mesi (giugno 2031) riscatta la quota a un valore di 138.000 €, con plusvalenza 38.000 €. In assenza di PIR pagherebbe imposta 26% = 9.880 €. Con PIR alternativo conforme: tassazione zero, risparmio fiscale netto 9.880 €. Se invece avesse riscattato dopo 4 anni con plusvalenza 28.000 €, avrebbe pagato 7.280 € (26% sul gain effettivo a quella data) più sanzioni e interessi per perdita del beneficio.

Confronto operativo PIR ordinario vs PIR alternativo

Caratteristica PIR ordinario PIR alternativo
Versamento massimo annuo 40.000 € 300.000 €
Plafond lifetime 200.000 € 1.500.000 €
Holding period 5 anni 5 anni
Quota qualificata minima 70% 70%
Limite concentrazione singolo emittente 10-20% 20%
Universo investibile Azioni e bond UE/SEE PMI non FTSE MIB / Mid Cap, illiquidi, debito privato
Esenzione successioni
Liquidità tipica Quotidiana (fondi UCITS o gestione) Bassa (fondi chiusi)
Profilo di rischio Medio Medio-alto

Costi e liquidità: i due elementi spesso sottostimati

Il PIR alternativo è frequentemente veicolato tramite fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi o ELTIF (European Long Term Investment Funds). Le commissioni complessive (gestione + performance + sottoscrizione) si attestano spesso fra 1,5% e 3% annui, sensibilmente più alte di un PIR ordinario realizzato con ETF. Questo costo può erodere parte del vantaggio fiscale: occorre verificare il TER atteso e il break-even rispetto a soluzioni tradizionali.

Sul versante liquidità, i FIA chiusi tipicamente non consentono il riscatto prima della scadenza naturale del fondo (5-10 anni), salvo finestre periodiche. Un PIR alternativo va quindi dimensionato come quota non vincolante del patrimonio, escludendo la riserva di emergenza e fondi necessari nel breve periodo.

A chi conviene davvero

Il PIR alternativo è strumento appropriato per:

  • Patrimoni mobiliari sopra i 200.000 € in grado di accantonare 50-150k senza fabbisogno di liquidità a 5 anni;
  • Investitori con orizzonte temporale lungo (10+ anni) e tolleranza al rischio almeno medio-alta;
  • Profili che integrano pianificazione successoria, dato il beneficio sull’imposta di successione.

È invece poco indicato per chi necessita di liquidità rapida, ha avversione marcata al rischio di illiquidità, oppure non riesce a saturare prima i tetti del PIR ordinario (più semplice ed economico da gestire con ETF).

Come si apre operativamente un PIR alternativo

L’apertura passa quasi sempre attraverso un intermediario qualificato (banca, SIM o società di gestione del risparmio) che propone uno o più FIA chiusi o ELTIF con regolamento conforme alla disciplina PIR alternativo. La sottoscrizione richiede:

  • Profilatura MiFID coerente con il rischio dello strumento (tipicamente profilo 5 o 6 su 7);
  • Compilazione del documento di sottoscrizione con dichiarazione di esercizio dell’opzione PIR alternativo;
  • Versamento iniziale (di norma 25.000-100.000 € a seconda del FIA);
  • Conferimento del mandato di custodia all’intermediario depositario.

Diversamente dal PIR ordinario, in cui esistono soluzioni in fondi UCITS aperti con liquidità giornaliera, il PIR alternativo è quasi sempre veicolato tramite strumenti chiusi con finestre di sottoscrizione limitate e periodi di lock-up. Le quote di FIA conformi possono essere detenute anche al di fuori di un PIR, ma in tal caso si perdono i benefici fiscali.

Possibili evoluzioni normative

La disciplina PIR è stata oggetto di numerose modifiche dal 2017 ad oggi, con un’oscillazione fra incentivi più o meno generosi. Andamento storico dei principali parametri: tetti annui aumentati (40k confermato per PIR ordinario, introdotti i 300k per PIR alternativo), perimetro investibile esteso ai mercati EGM, ampliato l’universo qualificato includendo private debt e venture capital. Le ultime Leggi di Bilancio hanno mantenuto invariati i benefici core. È comunque opportuno verificare lo stato della normativa al momento della sottoscrizione, poiché eventuali modifiche valgono di regola per i versamenti successivi e non in via retroattiva sui PIR già aperti, ma il dettaglio dipende dal testo di legge di volta in volta approvato.

Domande frequenti

Posso trasferire un PIR alternativo da un intermediario a un altro?

Sì, è previsto il trasferimento dell’intero PIR tra intermediari abilitati senza perdita del beneficio fiscale, a condizione che il trasferimento sia comunicato e gestito secondo le regole tecniche concordate. Il computo del quinquennio prosegue senza soluzione di continuità.

Cosa succede al PIR alternativo in caso di decesso del titolare?

Gli strumenti detenuti nel PIR alternativo sono esenti da imposta di successione (art. 1 c. 114 L. 232/2016 esteso al PIR alternativo). Gli eredi possono mantenere il PIR completando il quinquennio o, in alternativa, chiuderlo: in caso di chiusura prima del quinquennio, l’esenzione sui redditi maturati viene meno.

Le minusvalenze realizzate dentro un PIR alternativo si possono compensare con plusvalenze fuori PIR?

No. Le minusvalenze maturate all’interno del PIR non sono utilizzabili in altri regimi (amministrato, dichiarativo) né riportabili. Si esauriscono nel PIR e possono compensare solo plusvalenze tassabili maturate nel PIR stesso, in caso di violazione del vincolo.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.

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