Trasferire un portafoglio di azioni o ETF a un figlio può avvenire per donazione diretta dei titoli o tramite vendita seguita da donazione della liquidità. Le due strade hanno conseguenze fiscali molto diverse: la donazione di titoli traslate il costo storico al donatario evitando l’immediata tassazione della plusvalenza, mentre la vendita cristallizza il capital gain al 26%. Confronto numerico al 2026 su un portafoglio da 200.000 euro con plusvalenza latente di 60.000 euro.
Le due alternative: cornice giuridica
Il trasferimento gratuito di strumenti finanziari ad un familiare configura sempre una donazione, disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni, TUS) e dall’art. 769 c.c. Le due modalità differiscono per oggetto:
- Donazione diretta dei titoli: trasferimento della titolarità degli strumenti finanziari dal dossier del donante al dossier del donatario;
- Vendita + donazione di liquidità: il donante vende i titoli in regime dichiarativo o amministrato, paga la tassazione sui capital gain e poi dona la liquidità.
Tassazione della donazione di titoli (TUS)
Ai sensi dell’art. 2, c. 49 del D.L. 262/2006 e degli artt. 56-57 del TUS, la donazione di azioni, obbligazioni e quote di OICR a familiari in linea retta gode di una franchigia di 1.000.000 euro per beneficiario (cumulabile con eventuali donazioni precedenti dello stesso donante negli ultimi anni, in ottica antielusiva).
Sul valore eccedente la franchigia si applica l’aliquota del 4%. La base imponibile è il valore di mercato dei titoli al momento della donazione (per azioni quotate: media dell’ultimo trimestre; per OICR: NAV; per titoli non quotati: valore nominale o patrimoniale).
Franchigie per altri beneficiari
| Beneficiario | Franchigia | Aliquota oltre |
|---|---|---|
| Coniuge, parenti linea retta | 1.000.000€ | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000€ | 6% |
| Altri parenti fino al 4° | Nessuna | 6% |
| Estranei | Nessuna | 8% |
| Disabili gravi (L. 104) | 1.500.000€ | Variabile |
Il principio del costo storico traslato
Punto chiave: la donazione di titoli non realizza plusvalenza per il donante. Lo stabilisce l’art. 68, c. 6 del TUIR, che disciplina il passaggio del costo fiscalmente riconosciuto: il donatario subentra nel costo storico originario del donante, e la plusvalenza latente viene traslata in capo al beneficiario.
Quando il donatario deciderà di vendere i titoli, la plusvalenza sarà calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donante (non il valore di mercato alla donazione). La tassazione al 26% (o 12,5% per titoli di Stato e equiparati) sarà quindi sostenuta dal donatario al momento della cessione.
Tassazione della vendita + donazione di liquidità
Se il donante vende prima di donare, scatta la tassazione delle plusvalenze ex art. 67 c. 1 lett. c-bis) TUIR:
- Aliquota 26% su azioni, obbligazioni private, ETF;
- Aliquota 12,5% su titoli di Stato italiani ed equiparati (white list);
- Possibilità di compensare minusvalenze pregresse (entro 4 anni in regime dichiarativo, entro l’esercizio in regime amministrato).
La donazione successiva di denaro sconta poi le stesse franchigie e aliquote viste sopra (1M€ per linea retta, 4% oltre). Il donatario riceve liquidità netta, già tassata.
Confronto fiscale tra le due strade
La donazione diretta dei titoli è quasi sempre fiscalmente più efficiente quando esiste una plusvalenza latente significativa, perché:
- Si evita l’immediata tassazione del 26% sulla plusvalenza realizzata;
- La franchigia di 1M€ copre integralmente la maggior parte dei trasferimenti familiari;
- La tassazione futura del capital gain in capo al donatario può essere differita, dilazionata o ottimizzata su strumenti più favorevoli (es. PIR, accumulazione).
Per contro, la vendita anticipata può convenire quando: (a) il donante ha minusvalenze pregresse da compensare; (b) il donatario non ha capacità di gestire il portafoglio; (c) si desidera consegnare liquidità netta già affrancata dal rischio fiscale.
Esempio pratico
Marco possiede un portafoglio azioni del valore di mercato 200.000€, costo storico 140.000€, plusvalenza latente 60.000€. Vuole trasferirlo al figlio Andrea.
Scenario A — Donazione diretta dei titoli:
• Imposta donazione: 0€ (sotto franchigia 1M€);
• Imposta plusvalenza Marco: 0€ (no realizzo);
• Totale tasse oggi: 0€;
• Andrea eredita costo storico 140k€: se venderà a 200k€, pagherà 26% × 60.000 = 15.600€ (eventualmente differibili o compensabili).
Scenario B — Vendita + donazione liquidità:
• Imposta plusvalenza Marco: 60.000 × 26% = 15.600€;
• Liquidità netta donata: 200.000 − 15.600 = 184.400€;
• Imposta donazione: 0€ (sotto franchigia);
• Totale tasse oggi: 15.600€; Andrea riceve 184.400€ cash.
Risparmio scenario A vs B: 15.600€ subito (la tassa è differita al momento in cui Andrea venderà, e potrà essere ridotta con minusvalenze compensabili o ottimizzata nel tempo).
Adempimenti pratici per la donazione di titoli
La donazione di strumenti finanziari oltre soglie modeste (orientativamente 5.000–10.000€) richiede atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 c.c.), con presenza di due testimoni. Il notaio liquiderà eventuale imposta di donazione (4% oltre franchigia), imposta di registro fissa (200€), imposta ipotecaria e catastale (se nel patrimonio donato sono inclusi immobili).
Per il trasferimento operativo dei titoli si presenta alla banca depositaria copia dell’atto di donazione: il dossier viene trasferito conservando il costo fiscale storico, che la banca registra nel regime amministrato del donatario.
Coacervo donazioni e successione
Attenzione: le donazioni effettuate in vita al beneficiario concorrono al calcolo della franchigia disponibile per la futura imposta di successione (coacervo donativo, art. 8, c. 4 TUS). Donare 1M€ in vita esaurisce la franchigia: l’eventuale eredità eccedente sarà tassata al 4% senza ulteriore esenzione.
Coordinamento con il regime amministrato e dichiarativo
La banca depositaria deve essere informata della donazione. In regime amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/1997), il dossier viene trasferito al donatario conservando i costi storici; la banca emette certificazione per il notaio e successivamente prende in carico la fiscalità del nuovo intestatario. Eventuali minusvalenze maturate dal donante non si trasferiscono: restano in capo al donante e si perdono se non utilizzate entro 4 anni.
In regime dichiarativo l’operazione è più semplice tecnicamente ma richiede maggiore attenzione: il donatario deve indicare nel quadro RT del modello Redditi PF il costo storico ricevuto in donazione al momento della futura cessione, conservando la documentazione probatoria (atto di donazione + estratti conto titoli del donante).
Strategie ibride: donazione parziale
Una pianificazione finanziariamente efficiente prevede spesso donazioni frazionate nel tempo. Esempio: portafoglio da 400k€ donato in 4 tranche da 100k€ in 4 anni consecutivi. I vantaggi:
- Distribuzione del costo notarile in più atti (anche se la stima complessiva è superiore alla donazione unica);
- Possibilità di adeguare le quote in funzione delle dinamiche familiari (matrimoni, nuovi nipoti);
- Monitoraggio della franchigia residua;
- Continuità gestionale: il donatario impara a gestire portafogli progressivamente più ampi.
Va però ricordato che tutte le donazioni precedenti dello stesso donante allo stesso beneficiario si sommano per esaurire la franchigia: la frammentazione non moltiplica la soglia, solo distribuisce nel tempo i costi notarili.
Aspetti civilistici: collazione e legittima
La donazione di titoli a un figlio entra a far parte del patrimonio del donante ai fini del calcolo della legittima alla sua morte (art. 556 c.c.). I co-eredi possono chiedere la collazione (art. 737 c.c.) o, se lesi nella loro quota di legittima, l’azione di riduzione (art. 553 c.c., prescrizione 10 anni dall’apertura della successione). Per i titoli, la collazione avviene per imputazione sul valore al momento dell’apertura della successione (Cass. SS.UU. 5226/2002), non al momento della donazione.
Per mettere al riparo la donazione si può ricorrere al patto di famiglia (artt. 768-bis c.c.) quando l’oggetto sono partecipazioni di controllo, o si possono ottenere rinunce espresse dei co-legittimari (efficaci ma non sempre opportune nella dinamica familiare).
La pianificazione efficace richiede simulazione preventiva su più scenari: orizzonte temporale del donatario, sua aliquota marginale futura, possibilità di compensare minusvalenze in capo al donante, opportunità di combinare donazione di titoli con trasferimenti di liquidità complementari. Una decisione informata può far risparmiare decine di migliaia di euro nell’arco di una generazione.
Domande frequenti
La donazione di ETF segue le stesse regole delle azioni?
Sì. Gli OICR (fondi e ETF) sono strumenti finanziari ex art. 67 TUIR: la donazione è soggetta a TUS (4% oltre 1M€ per linea retta), il costo storico si trasla al donatario e la tassazione del 26% sulla plusvalenza si applica solo alla futura cessione.
Posso donare titoli che si trovano in un PIR?
La donazione interrompe l’efficacia fiscale del PIR (decadenza requisito holding 5 anni in capo al donante). Il donatario riceve titoli con costo storico ma fuori dal regime PIR, perdendo l’esenzione futura sulle plusvalenze.
La donazione di titoli è revocabile?
Sì, in casi tassativi previsti dal Codice civile: ingratitudine grave del donatario (art. 801 c.c.) o sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). Revoche per altre cause non sono ammesse, quindi la donazione è un atto sostanzialmente definitivo.
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