Approfondimento

Distribuzione utili SRL al socio persona fisica nel 2026

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 28 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

La distribuzione di utili dalla SRL al socio persona fisica è cambiata in modo strutturale dal 2018: la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha eliminato la distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate uniformando la tassazione al 26% di imposta sostitutiva. Al 2026 la disciplina è consolidata, ma restano dettagli rilevanti su tempistiche, riserve utilizzate, e confronto con strategie alternative come il compenso amministratore. Vediamo cosa succede in pratica con €100.000 di utile distribuito a un socio al 50%.

L’art. 47 TUIR dopo la L. 205/2017: regime uniforme 26%

L’art. 47 TUIR, riformato dalla L. 205/2017 art. 1 commi 999-1006, stabilisce che gli utili distribuiti a persone fisiche al di fuori del regime d’impresa sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero ammontare, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione. Quindi:

  • vecchia distinzione qualificata vs non qualificata abolita per le distribuzioni dal 2018 in poi (utili prodotti dal 2018);
  • regime transitorio per utili prodotti fino al 2017: si applicano le vecchie regole (concorso al reddito con quota imponibile 49,72% o 58,14%) se distribuiti entro il 31/12/2022; oltre, regime uniforme 26%;
  • la SRL applica la ritenuta in qualità di sostituto d’imposta (art. 27 DPR 600/73) e versa entro il 16 del mese successivo.

La ritenuta è a titolo d’imposta: il dividendo non concorre al reddito complessivo del socio e non va inserito in dichiarazione (salvo casi particolari di scelta tassazione ordinaria, opzione rara e generalmente svantaggiosa).

Le riserve disponibili: ordine di utilizzo

Quando la SRL delibera una distribuzione, deve specificare da quali riserve attinge. L’ordine è importante perché le riserve hanno regimi fiscali diversi:

  • Utile dell’esercizio (delibera contestuale a bilancio): tassazione 26% piena;
  • Utili accantonati a riserva straordinaria da esercizi 2018+: tassazione 26%;
  • Utili accantonati a riserva straordinaria da esercizi ante-2018: regime vecchio se distribuiti entro tempi previsti dal regime transitorio;
  • Riserve di capitale (es. sovrapprezzo azioni, versamenti soci in c/capitale): in caso di rimborso ai soci, non costituiscono reddito; restano da considerare riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

L’art. 47 c. 1 TUIR stabilisce la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili: in caso di dubbio, si presume che siano distribuiti prima gli utili tassabili e solo per ultimo il capitale.

Niente “tax shielding” sulle perdite di partecipazione

Una differenza spesso ignorata rispetto al sistema persona fisica imprenditore: il socio persona fisica non può compensare la ritenuta 26% sui dividendi con eventuali perdite di partecipazione (es. svalutazione quote, liquidazione SRL in perdita). Le perdite generate da partecipazioni qualificate o non qualificate sono inquadrate come redditi diversi (art. 67 TUIR) e compensabili solo con analoghi redditi diversi (altre plusvalenze su partecipazioni), nei 4 anni successivi.

Questo significa: se in un anno il socio incassa €30.000 di dividendi (ritenuta 7.800€) e in un altro perde 20.000€ dalla cessione di un’altra partecipazione, la perdita non riduce la tassazione dei dividendi. Va programmato a parte.

Compenso amministratore vs dividendo: il trade-off cuneo

La domanda strategica più frequente è: conviene farsi pagare come amministratore (con cuneo fiscale e contributivo) o come socio (con ritenuta 26% sui dividendi)?

Il confronto va fatto sul flusso netto in mano al socio, considerando:

  • la SRL paga 24% IRES sull’utile lordo prima di poter distribuire dividendi;
  • sul dividendo netto post-IRES si applica 26% di ritenuta;
  • tassazione complessiva del dividendo: 24% + 26% × 76% = 43,76% circa;
  • al netto dei contributi, un compenso amministratore deducibile riduce l’IRES SRL ma sconta IRPEF + INPS gestione separata.

La soglia di indifferenza dipende fortemente dallo scaglione IRPEF del socio. Sotto i €50.000 di reddito personale, il compenso amministratore tende a convenire; sopra €75.000 di reddito personale, il dividendo diventa generalmente più efficiente.

Tabella riepilogativa: tassazione utili e alternative

Tipologia Tassazione SRL Tassazione persona fisica Totale cumulato
Utile distribuito come dividendo (post 2018) 24% IRES 26% ritenuta secca c.a. 43,8%
Utile distribuito da riserva ante-2018 24% IRES IRPEF su 49,72% del dividendo variabile, generalmente più alto
Restituzione riserve di capitale Non reddito (riduce costo quota) 0% (rinviato a futura cessione quota)
Compenso amministratore Deducibile IRPEF a scaglioni + INPS gestione separata variabile 30-55%

Esempio pratico

Scenario: Elena è socia al 50% di una SRL di e-commerce, l’altro 50% è del fratello. La SRL chiude il 2025 con utile ante-imposte di 100.000€. IRES 24% = 24.000€. Utile netto distribuibile: 76.000€ totali. Quota Elena (50%): 38.000€.

Ipotesi A — Distribuzione integrale dell’utile 2025:

  • Dividendo lordo Elena: 38.000€
  • Ritenuta 26%: 9.880€ trattenuti dalla SRL e versati con F24 (codice tributo 1035)
  • Netto in mano a Elena: 28.120€
  • Tax rate complessivo: 24% (IRES) + 26% sul 76% = c.a. 43,8%

Ipotesi B — Distribuzione parziale di 50.000€ (25k per socio):

  • Dividendo Elena: 25.000€
  • Ritenuta 26%: 6.500€
  • Netto Elena: 18.500€
  • Utile residuo SRL accantonato a riserva straordinaria: 13.000€ per la SRL (26.000€ totali), incrementa il patrimonio netto e potrà essere distribuito in anni futuri con stessa aliquota 26%

Ipotesi C — Nessuna distribuzione, utile accantonato a riserva:

  • SRL paga solo IRES 24%: 24.000€
  • Patrimonio netto SRL aumenta di 76.000€
  • Elena non percepisce nulla nel 2026 ma rinvia la tassazione personale ad anni futuri. Vantaggio: differimento d’imposta e capitalizzazione del valore della partecipazione

Sintesi strategica: se Elena non ha bisogno di liquidità immediata, l’ipotesi C (accantonare a riserva) le permette di pagare solo IRES e differire la ritenuta 26%. In futuro potrà valutare distribuzione, cessione quote (potenziale PEX se ha holding) o uscita con plusvalenza. Se invece deve coprire spese personali, l’ipotesi A o B sono inevitabili.

Tempistiche e adempimenti pratici

La distribuzione richiede:

  1. Delibera dell’assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio e dispone la distribuzione (entro 120 o 180 giorni dalla chiusura esercizio, art. 2364-bis c.c.);
  2. Verbale assembleare trascritto nel libro decisioni soci, con indicazione importo, riserva utilizzata, data di pagamento;
  3. Versamento ritenuta 26% da parte della SRL con F24 codice 1035 entro il 16 del mese successivo al pagamento;
  4. Certificazione Unica al socio entro 16 marzo anno successivo (campo dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta);
  5. Modello 770 dichiarazione del sostituto d’imposta entro il 31 ottobre.

Il socio non deve dichiarare il dividendo in Modello Redditi PF: la ritenuta è definitiva.

Domande frequenti

Il dividendo SRL incide sull’ISEE familiare?

Sì, il dividendo concorre alla determinazione del reddito ai fini ISEE come reddito da capitale, anche se è soggetto a ritenuta a titolo d’imposta e non concorre al reddito complessivo IRPEF. Va dichiarato nel quadro reddituale della DSU.

Posso restituirmi versamenti soci senza tassazione?

Sì, se ci sono riserve di capitale (es. sovrapprezzo o versamenti in c/capitale): la restituzione non costituisce reddito ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto della quota. Va deliberato espressamente quale riserva si distribuisce, altrimenti scatta la presunzione di prioritaria distribuzione di utili.

Se la SRL è in perdita posso comunque distribuire dividendi?

Solo se ci sono riserve di utili accantonate da esercizi precedenti. Non si possono distribuire utili “inesistenti”. Una distribuzione in violazione dell’art. 2433 c.c. è soggetta a obbligo di restituzione e responsabilità verso i creditori. La presenza di utili distribuibili va certificata in bilancio.

AM
Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.

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