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Regime forfettario 2026: soglia 85k, requisiti, coefficienti

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Regime forfettario 2026: soglia 85k, requisiti, coefficienti
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 17 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 21 Maggio 2026

Regime forfettario 2026: soglia 85.000 euro, requisiti e coefficienti

Nel 2026 il regime forfettario per le partite IVA mantiene la soglia di ricavi e compensi a 85.000 euro/anno, con tassazione sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni di nuova attività). Il reddito imponibile non si calcola sui costi reali ma applicando un coefficiente di redditività che varia dal 40% al 86% in base al codice ATECO. Niente IVA, niente ritenuta, contributi INPS riducibili del 35% per artigiani/commercianti.

  • Soglia ricavi/compensi: 85.000 €/anno
  • Aliquota: 15% (5% startup primi 5 anni)
  • 9 coefficienti di redditività: 40%, 54%, 62%, 67%, 78%, 86%, 86%, 78%, 67%
  • Esonero IVA, ritenute, ISA, studi di settore

1. Cos’è il regime forfettario nel 2026

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e profondamente modificato dalla Legge 197/2022 e dalla Legge 207/2024, è il regime naturale per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente. Nel 2026 il regime resta confermato senza modifiche sostanziali alla soglia, dopo le verifiche in Legge di Bilancio.

La logica del regime è radicalmente diversa dall’ordinario: il reddito imponibile non si determina sottraendo i costi reali dai ricavi, ma applicando un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO dell’attività. Su questo reddito imponibile teorico, dedotti i contributi previdenziali, si applica un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi 5 anni di nuova attività). Non si applicano IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali.

L’adesione è automatica per chi ne ha i requisiti, salvo opzione contraria per il regime ordinario. L’opzione per ordinario vincola per 3 anni.

2. Requisiti di accesso e soglia 85.000 euro

Per accedere al regime forfettario nel 2026 occorre rispettare contemporaneamente, nell’anno di riferimento:

  • Ricavi o compensi nell’anno precedente non superiori a 85.000 euro (ragguagliati ad anno se attività avviata in corso d’anno);
  • Spese per personale dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi annui;
  • Nessuna delle cause di esclusione previste dalla legge.
Soglia 85.000 € / 365 × giorni di attivita = limite ragguagliato

Esempio: chi apre partita IVA il 1 luglio 2026 ha soglia ragguagliata = 85.000 / 365 × 184 = 42.849 euro. La soglia si verifica al lordo dell’IVA solo se non addebitata in fattura: per il forfettario, che non addebita IVA, il “compenso” è direttamente la base.

Importante: per chi già opera in forfettario, il superamento della soglia di 85.000 euro fa uscire dal regime dall’anno successivo; il superamento dei 100.000 euro fa uscire immediatamente nel corso dell’anno con obbligo di IVA da subito sulle fatture eccedenti la soglia di 100k (clausola flat tax incrementale 2023 modificata nel 2025).

3. Cause di esclusione 2026

Sono esclusi dal regime forfettario, anche se rispettano la soglia:

  • contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito (es. agricoltura, agriturismo, vendita di sali e tabacchi);
  • soggetti non residenti, salvo residenti in altro Stato UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • chi svolge in via prevalente attività di cessione di fabbricati o terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi UE;
  • soci di SRL trasparenti, partecipanti a SAS, SAR, associazioni professionali, qualora controllino direttamente o indirettamente l’ente e l’attività della società sia riconducibile a quella del socio;
  • contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti i 30.000 euro. Soglia che non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato (in tal caso il forfettario è compatibile con il TFR percepito);
  • chi esercita prevalentemente l’attività nei confronti di datori di lavoro con cui esiste un rapporto in corso o sciolto nei 2 anni precedenti (clausola anti-abuso “finto autonomo”).
Attenzione. La causa di esclusione “lavoratore dipendente con reddito > 30.000 euro” si verifica con riferimento all’anno PRECEDENTE: chi nel 2025 ha avuto reddito da lavoro dipendente > 30.000 euro non può applicare il forfettario nel 2026 (salvo cessazione del rapporto). La verifica è anno per anno.

4. Coefficienti di redditività per codice ATECO

Il reddito imponibile forfettario si calcola applicando ai ricavi/compensi il coefficiente di redditività fissato dall’allegato 4 alla Legge 190/2014, in base al codice ATECO dell’attività:

SettoreCoefficiente
Industrie alimentari e bevande (ATECO 10-11)40%
Commercio all’ingrosso e dettaglio (45-46-47)40%
Commercio ambulante alimentari40%
Commercio ambulante altri prodotti54%
Costruzioni e attività immobiliari (41-43, 68)86%
Intermediari del commercio (46.1)62%
Servizi di alloggio e ristorazione (55-56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche (64-66, 69-75, 85, 86-88)78%
Altre attività economiche67%

I professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, consulenti) applicano il 78%, che significa: su 50.000 euro di compensi, il reddito imponibile è 39.000 euro. I commercianti applicano il 40%: su 50.000 euro di ricavi, reddito imponibile 20.000 euro. La differenza è notevole e premia attività con maggior incidenza di costi reali (commercio, ristorazione).

5. Aliquota 15% e startup al 5%

Sul reddito imponibile (dedotti i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno) si applica un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% nei primi 5 anni di attività se si rispettano queste condizioni cumulative:

  • non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata, nei 3 anni precedenti;
  • se l’attività non è nuova, non costituire mera prosecuzione di precedente attività svolta come lavoro dipendente o autonomo (escluso periodo di praticantato obbligatorio);
  • se subentra ad altra attività precedente, i ricavi dell’anno precedente non devono superare 85.000 euro.

Esempio 1 – Professionista al 5% startup

Sara avvocato apre partita IVA forfettaria nel 2024 dopo aver completato la pratica. Compensi 2026: 45.000 euro. Coefficiente 78% → reddito imponibile 35.100 euro. Contributi Cassa Forense versati 5.500 euro → base imponibile finale 29.600 euro. Imposta = 29.600 × 5% = 1.480 euro. Sara è al terzo anno: residuano 2 anni di tassazione al 5%, poi passera’ al 15%.

Esempio 2 – Commerciante al 15%

Marco ha negozio di abbigliamento al dettaglio (ATECO 47.71) in forfettario da 8 anni. Ricavi 2026: 80.000 euro. Coefficiente 40% → reddito imponibile 32.000 euro. Contributi INPS commercianti versati 7.000 euro → base finale 25.000 euro. Imposta = 25.000 × 15% = 3.750 euro. Niente IRPEF, niente addizionali. Solo l’imposta sostitutiva.

Esempio 3 – Soglia superata

Luca, web designer in forfettario al 15%, nel 2026 fattura 92.000 euro. Supera 85.000 euro ma resta sotto 100.000 euro: applica il forfettario per l’intero 2026, ma dal 2027 esce e va in ordinario o semplificato. Se fatturera’ anche solo 1 euro oltre 100.000 euro, IVA dovuta già dal momento del superamento (clausola anti-pianificazione).

6. Contributi INPS: gestione separata e artigiani/commercianti

I forfettari restano iscritti alla gestione INPS competente in base all’attività. Per il 2026:

  • Professionisti senza cassa: gestione separata INPS, aliquota 26,07% sui compensi, con massimale annuo 119.650 euro (valore 2025, rivalutato nel 2026 dall’ISTAT);
  • Artigiani e commercianti: contributi fissi sul minimale 18.555 euro + aliquota progressiva sul reddito eccedente. I forfettari possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi (art. 1, comma 77 L. 190/2014);
  • Iscritti a Cassa professionale (avvocati, ingegneri, commercialisti, medici): regole della propria Cassa, di solito contributo minimo + percentuale sul reddito netto.

La riduzione del 35% per artigiani e commercianti è particolarmente vantaggiosa: su contributi minimali di circa 4.300 euro/anno, il forfettario paga circa 2.795 euro. Va richiesta esplicitamente all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per cui si chiede. Non scatta automaticamente.

7. Vantaggi e limiti del forfettario 2026

I principali vantaggi del regime forfettario sono:

  • tassazione sostitutiva 15% (o 5%) molto bassa rispetto a IRPEF progressiva 23-43%;
  • nessun obbligo IVA (no liquidazioni, no dichiarazione IVA, no spesometri);
  • nessuna ritenuta d’acconto in fattura;
  • nessuna applicazione ISA, studi di settore, esterometro;
  • contabilità super-semplificata (registro fatture/incassi);
  • esonero da split payment, reverse charge interno;
  • riduzione contributi INPS artigiani/commercianti del 35%.

I principali limiti:

  • impossibilità di dedurre costi reali (auto, affitto studio, attrezzature): il forfait dei coefficienti può essere svantaggioso per attività ad alta intensità di costi;
  • nessuna detrazione IRPEF (es. mutuo prima casa, spese sanitarie, ristrutturazioni): il forfettario “non ha IRPEF” da detrarre. Solo i contributi INPS sono deducibili dalla base imponibile;
  • nessuna capacità di credito IVA su acquisti (es. auto strumentale: 22% IVA persa);
  • obbligo fattura elettronica dal 2024 per tutti i forfettari (anche sotto 25k);
  • perdita di reputazione bancaria: alcune banche valutano il forfettario meno favorevolmente nelle richieste di credito.

8. Quando uscire dal forfettario

L’uscita dal forfettario può avvenire per:

  • Superamento soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo;
  • Superamento 100.000 euro: uscita immediata con IVA dovuta sulle fatture eccedenti;
  • Cause di esclusione sopravvenute (es. lavoro dipendente > 30.000 euro): uscita dall’anno successivo;
  • Opzione volontaria per il regime ordinario o semplificato, vincolante per 3 anni.

Conviene uscire volontariamente quando i costi reali superano sostanzialmente l’abbattimento forfettario. Esempio: un consulente al 78% di coefficiente con 50.000 euro di compensi ha reddito imponibile forfettario di 39.000 euro. Se ha costi reali per 20.000 euro (auto, affitto studio, formazione, software), in regime semplificato avrebbe reddito 30.000 euro: la differenza di 9.000 euro × IRPEF media 30% ≈ 2.700 euro di risparmio, contro 15% forfettario su 39.000 = 5.850 euro. Il semplificato conviene? Dipende dalla curva IRPEF: a redditi bassi conviene sempre il forfettario, sopra 40-50.000 euro di compensi va fatto il calcolo. Per professionisti con ricavi vicini alla soglia 85.000 e costi reali alti (>30% dei compensi), il passaggio può essere conveniente.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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