Ordinario vs forfettario 2026: confronto numerico e quando passare
La scelta tra regime forfettario e ordinario semplificato nel 2026 non è meccanica: dipende da ricavi previsti, costi reali, età, familiari a carico, detrazioni IRPEF disponibili. In media, sotto 40.000 euro di compensi e con costi reali bassi conviene quasi sempre il forfettario. Sopra 60.000 euro con costi reali oltre il 30%, il semplificato può offrire vantaggi netti di 2.000-5.000 euro l’anno.
- Forfettario: tassazione fissa 15% (o 5% startup) su reddito forfetario
- Semplificato/ordinario: IRPEF progressiva 23-43% su reddito reale
- Break-even mediamente intorno a 50-60k euro per professionisti
- Variabili decisive: costi reali, detrazioni, familiari a carico
1. I due regimi a confronto: caratteristiche di base
Il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) e il regime ordinario semplificato (artt. 18 D.P.R. 600/73 e 66 TUIR) sono i due regimi principali per persone fisiche con partita IVA in Italia. Hanno logiche profondamente diverse:
| Caratteristica | Forfettario | Semplificato |
|---|---|---|
| Soglia ricavi | 85.000 € | 500k servizi / 700k beni |
| Imposta | Sostitutiva 15% (5% startup) | IRPEF progressiva 23-43% |
| IVA | Non applicata | Applicata e detraibile |
| Costi deducibili | Forfetari (coeff. ATECO) | Reali e documentati |
| Ritenuta acconto | No | Si (20% professionisti) |
| Detrazioni IRPEF | No | Si (mutuo, sanitarie, ecc.) |
| Contabilità | Minima (registro) | Cronologica cassa |
2. Tassazione e contribuzione
Nel forfettario la base imponibile è ricavi/compensi × coefficiente di redditività (40-86%) meno i contributi previdenziali versati nell’anno. Su questa base si applica 15% (o 5% startup). Non si applicano IRPEF, addizionali, IRAP.
Nel semplificato la base imponibile è (ricavi – costi documentati – contributi versati). Su questa base si applica:
- IRPEF progressiva: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (scaglioni 2026);
- Addizionale regionale: 1,23%-3,33% (varia);
- Addizionale comunale: 0-0,9%;
- IRAP: 3,9% sulla base imponibile depurata costi del personale, ma con esonero per professionisti senza autonoma organizzazione (Cass. SU 7291/2016).
La contribuzione INPS è uguale tra i due regimi nominalmente, ma il forfettario gode di sconto 35% se artigiano/commerciante. La gestione separata è uguale (26,07% sul reddito al netto delle deduzioni).
3. Detrazioni e deduzioni: il “buco nero” del forfettario
Nel regime forfettario non si applicano le detrazioni IRPEF perchè non c’è IRPEF da abbattere. Le uniche deduzioni ammesse sono i contributi previdenziali e assistenziali (art. 1, comma 64 L. 190/2014).
Ciò significa che chi ha forfettario perde:
- detrazione 19% spese sanitarie (max 760 euro/anno);
- detrazione 19% interessi mutuo prima casa (max 760 euro);
- detrazione 50% ristrutturazioni (max 48.000 euro distribuiti in 10 anni);
- detrazione 65% ecobonus;
- detrazione 19% spese scolastiche/universitarie;
- detrazione 19% premi assicurazione vita/infortuni;
- deduzioni per familiari a carico (a livello di scaglione IRPEF);
- detrazione lavoro autonomo art. 13 TUIR.
Nel semplificato tutte queste detrazioni sono fruibili nei limiti generali del TUIR. Per una famiglia con mutuo, spese sanitarie, ristrutturazione in corso e figli a carico, si parla facilmente di 3.000-5.000 euro/anno di IRPEF azzerata. Tale risparmio va confrontato con il delta di tassazione tra i due regimi.
4. Quando conviene il forfettario
Il forfettario conviene quasi sempre quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- Ricavi/compensi previsti sotto 50.000 euro;
- Costi reali bassi (sotto il 20% dei ricavi): es. consulenti puri, freelance digitali, traduttori, web designer senza grandi investimenti;
- Coefficiente di redditività favorevole (40% commercio, 54% ambulante: il forfettario “taglia” già il 46-60% dei ricavi);
- Nessuna detrazione IRPEF significativa da perdere (no mutuo, no spese sanitarie ingenti, no famiglia a carico);
- Nuova attività nei primi 5 anni con possibilità del 5% startup;
- Artigiano/commerciante che usufruisce dello sconto 35% INPS.
In questi casi, il forfettario combina bassa tassazione, semplificazione amministrativa e contributi ridotti. Il vantaggio annuale tipico è 2.000-6.000 euro rispetto al semplificato.
5. Quando conviene il semplificato
Il semplificato (e ancor più l’ordinario) può diventare conveniente quando:
- Ricavi/compensi vicini o sopra 60-70.000 euro con costi reali oltre il 30% dei ricavi;
- Investimenti significativi: auto strumentale, leasing, immobile strumentale, attrezzature professionali (deducibili in semplificato, non in forfettario);
- Detrazioni IRPEF rilevanti: mutuo prima casa, ristrutturazione 50%, spese sanitarie di familiari a carico, figli con bisogni speciali (deducibili);
- Possibilità di assumere dipendenti o collaboratori (il forfettario perde il regime se spende oltre 20.000 euro in personale);
- Esercizio in forma associata (studio professionale, società tra professionisti) o societaria: il forfettario non si applica;
- Necessità di rivalsa IVA su clienti privati (es. dentista che fattura a privati e vuole detrarre IVA su acquisti).
6. Esempi numerici comparativi
Esempio 1 – Consulente IT 35.000 euro, costi minimi
Forfettario 5%: 35.000 × 78% = 27.300 – 7.121 INPS = 20.179 base × 5% = 1.009 euro imposta + 7.121 INPS = 8.130 euro carico totale.
Semplificato: 35.000 – 3.000 costi reali – 7.121 INPS = 24.879 base IRPEF. IRPEF: 23% × 24.879 = 5.722. Addizionali ~600 euro. Detrazione lavoro autonomo art. 13 = ~1.200 euro. IRPEF netta ~5.122 + INPS 7.121 = 12.243 euro. Differenza 4.113 euro a favore del forfettario.
Esempio 2 – Architetto 65.000 euro, costi reali 18.000 euro, mutuo 4.000 euro interessi
Forfettario 15%: 65.000 × 78% = 50.700 – 8.000 Cassa = 42.700 base × 15% = 6.405 imposta + 8.000 Cassa = 14.405. Nessuna detrazione mutuo.
Semplificato: 65.000 – 18.000 costi – 8.000 Cassa = 39.000 base IRPEF. IRPEF: 23% × 28.000 + 35% × 11.000 = 10.290 euro. Detrazione mutuo: 4.000 × 19% = 760 euro. Detrazione lavoro autonomo ~600. IRPEF netta 8.930 + addizionali 800 + Cassa 8.000 = 17.730. Forfettario meglio di 3.325 euro.
Esempio 3 – Commerciante 80.000 euro, costi reali 35.000 euro
Forfettario 15%: 80.000 × 40% = 32.000 – 2.795 INPS (-35%) = 29.205 base × 15% = 4.380. Totale 4.380 + 2.795 = 7.175 euro.
Semplificato: 80.000 – 35.000 – 4.300 INPS = 40.700 base IRPEF. IRPEF: 23% × 28.000 + 35% × 12.700 = 10.885. Addizionali 900. Detrazione = 500. IRPEF netta 11.285 + INPS 4.300 = 15.585. Forfettario meglio di 8.410 euro. Il coefficiente 40% rende il forfettario imbattibile nel commercio.
7. Adempimenti e burocrazia
L’aspetto operativo non è marginale. Il forfettario ha adempimenti ridotti:
- Registro fatture/incassi (anche solo file Excel ordinato);
- Fattura elettronica con dicitura RF19 (obbligatoria dal 2024);
- Versamento imposta sostitutiva 30 giugno + acconto novembre;
- Versamento INPS in 4 rate annue;
- Dichiarazione Redditi PF (quadro LM);
- Esonero da IVA, IRAP, spesometro, ISA, intrastat.
Il semplificato aggiunge:
- Tenuta cronologica costi/ricavi su registri (anche elettronici);
- Liquidazione IVA mensile/trimestrale + dichiarazione IVA annuale (LIPE);
- Calcolo ammortamenti beni strumentali;
- Eventuale IRAP (esonero solo per professionisti senza autonoma organizzazione);
- ISA (Indici Sintetici di Affidabilita) per i settori applicabili;
- Studi di settore residuali in alcuni casi;
- Esterometro per operazioni con esteri (anche se attenuato).
Il costo del consulente per il semplificato è tipicamente 1.500-3.000 euro/anno, contro 500-1.000 euro per il forfettario. Va incluso nel calcolo.
8. Come passare e quando passare
Il passaggio dal forfettario al semplificato avviene:
- Obbligatoriamente dall’anno successivo al superamento di 85.000 euro o per cause di esclusione sopravvenute;
- Immediatamente con IVA dovuta in corso d’anno se si superano 100.000 euro;
- Per opzione volontaria in dichiarazione, vincolante per 3 anni (art. 1, comma 70, L. 190/2014).
Il rientro dal semplificato al forfettario è possibile dall’anno successivo a quello in cui non ci sono più cause di esclusione, salvo che l’opzione per il semplificato sia ancora vincolante (3 anni minimo).
Per decidere il momento giusto, considerare: 1) costi reali stimati per i prossimi 24 mesi; 2) detrazioni IRPEF previste (mutuo, ristrutturazione, spese sanitarie); 3) eventuali assunzioni di personale; 4) traiettoria di crescita ricavi (vicini alla soglia 85k); 5) cambio del modello operativo (es. apertura ufficio, leasing auto). Una proiezione triennale conviene sempre.
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