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Ordinario vs forfettario 2026: confronto numerico

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Ordinario vs forfettario 2026: confronto numerico
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 18 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 21 Maggio 2026

Ordinario vs forfettario 2026: confronto numerico e quando passare

La scelta tra regime forfettario e ordinario semplificato nel 2026 non è meccanica: dipende da ricavi previsti, costi reali, età, familiari a carico, detrazioni IRPEF disponibili. In media, sotto 40.000 euro di compensi e con costi reali bassi conviene quasi sempre il forfettario. Sopra 60.000 euro con costi reali oltre il 30%, il semplificato può offrire vantaggi netti di 2.000-5.000 euro l’anno.

  • Forfettario: tassazione fissa 15% (o 5% startup) su reddito forfetario
  • Semplificato/ordinario: IRPEF progressiva 23-43% su reddito reale
  • Break-even mediamente intorno a 50-60k euro per professionisti
  • Variabili decisive: costi reali, detrazioni, familiari a carico

1. I due regimi a confronto: caratteristiche di base

Il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) e il regime ordinario semplificato (artt. 18 D.P.R. 600/73 e 66 TUIR) sono i due regimi principali per persone fisiche con partita IVA in Italia. Hanno logiche profondamente diverse:

CaratteristicaForfettarioSemplificato
Soglia ricavi85.000 €500k servizi / 700k beni
ImpostaSostitutiva 15% (5% startup)IRPEF progressiva 23-43%
IVANon applicataApplicata e detraibile
Costi deducibiliForfetari (coeff. ATECO)Reali e documentati
Ritenuta accontoNoSi (20% professionisti)
Detrazioni IRPEFNoSi (mutuo, sanitarie, ecc.)
ContabilitàMinima (registro)Cronologica cassa

2. Tassazione e contribuzione

Nel forfettario la base imponibile è ricavi/compensi × coefficiente di redditività (40-86%) meno i contributi previdenziali versati nell’anno. Su questa base si applica 15% (o 5% startup). Non si applicano IRPEF, addizionali, IRAP.

Nel semplificato la base imponibile è (ricavi – costi documentati – contributi versati). Su questa base si applica:

  • IRPEF progressiva: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (scaglioni 2026);
  • Addizionale regionale: 1,23%-3,33% (varia);
  • Addizionale comunale: 0-0,9%;
  • IRAP: 3,9% sulla base imponibile depurata costi del personale, ma con esonero per professionisti senza autonoma organizzazione (Cass. SU 7291/2016).

La contribuzione INPS è uguale tra i due regimi nominalmente, ma il forfettario gode di sconto 35% se artigiano/commerciante. La gestione separata è uguale (26,07% sul reddito al netto delle deduzioni).

3. Detrazioni e deduzioni: il “buco nero” del forfettario

Nel regime forfettario non si applicano le detrazioni IRPEF perchè non c’è IRPEF da abbattere. Le uniche deduzioni ammesse sono i contributi previdenziali e assistenziali (art. 1, comma 64 L. 190/2014).

Ciò significa che chi ha forfettario perde:

  • detrazione 19% spese sanitarie (max 760 euro/anno);
  • detrazione 19% interessi mutuo prima casa (max 760 euro);
  • detrazione 50% ristrutturazioni (max 48.000 euro distribuiti in 10 anni);
  • detrazione 65% ecobonus;
  • detrazione 19% spese scolastiche/universitarie;
  • detrazione 19% premi assicurazione vita/infortuni;
  • deduzioni per familiari a carico (a livello di scaglione IRPEF);
  • detrazione lavoro autonomo art. 13 TUIR.

Nel semplificato tutte queste detrazioni sono fruibili nei limiti generali del TUIR. Per una famiglia con mutuo, spese sanitarie, ristrutturazione in corso e figli a carico, si parla facilmente di 3.000-5.000 euro/anno di IRPEF azzerata. Tale risparmio va confrontato con il delta di tassazione tra i due regimi.

Attenzione. Le detrazioni si “perdono” solo limitatamente al reddito da P.IVA. Se il forfettario ha anche redditi soggetti a IRPEF (es. fabbricati, lavoro dipendente part-time, pensione), le detrazioni IRPEF restano fruibili su quei redditi. La perdita è quindi parziale, non totale.

4. Quando conviene il forfettario

Il forfettario conviene quasi sempre quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

  • Ricavi/compensi previsti sotto 50.000 euro;
  • Costi reali bassi (sotto il 20% dei ricavi): es. consulenti puri, freelance digitali, traduttori, web designer senza grandi investimenti;
  • Coefficiente di redditività favorevole (40% commercio, 54% ambulante: il forfettario “taglia” già il 46-60% dei ricavi);
  • Nessuna detrazione IRPEF significativa da perdere (no mutuo, no spese sanitarie ingenti, no famiglia a carico);
  • Nuova attività nei primi 5 anni con possibilità del 5% startup;
  • Artigiano/commerciante che usufruisce dello sconto 35% INPS.

In questi casi, il forfettario combina bassa tassazione, semplificazione amministrativa e contributi ridotti. Il vantaggio annuale tipico è 2.000-6.000 euro rispetto al semplificato.

5. Quando conviene il semplificato

Il semplificato (e ancor più l’ordinario) può diventare conveniente quando:

  • Ricavi/compensi vicini o sopra 60-70.000 euro con costi reali oltre il 30% dei ricavi;
  • Investimenti significativi: auto strumentale, leasing, immobile strumentale, attrezzature professionali (deducibili in semplificato, non in forfettario);
  • Detrazioni IRPEF rilevanti: mutuo prima casa, ristrutturazione 50%, spese sanitarie di familiari a carico, figli con bisogni speciali (deducibili);
  • Possibilità di assumere dipendenti o collaboratori (il forfettario perde il regime se spende oltre 20.000 euro in personale);
  • Esercizio in forma associata (studio professionale, società tra professionisti) o societaria: il forfettario non si applica;
  • Necessità di rivalsa IVA su clienti privati (es. dentista che fattura a privati e vuole detrarre IVA su acquisti).

6. Esempi numerici comparativi

Esempio 1 – Consulente IT 35.000 euro, costi minimi

Forfettario 5%: 35.000 × 78% = 27.300 – 7.121 INPS = 20.179 base × 5% = 1.009 euro imposta + 7.121 INPS = 8.130 euro carico totale.
Semplificato: 35.000 – 3.000 costi reali – 7.121 INPS = 24.879 base IRPEF. IRPEF: 23% × 24.879 = 5.722. Addizionali ~600 euro. Detrazione lavoro autonomo art. 13 = ~1.200 euro. IRPEF netta ~5.122 + INPS 7.121 = 12.243 euro. Differenza 4.113 euro a favore del forfettario.

Esempio 2 – Architetto 65.000 euro, costi reali 18.000 euro, mutuo 4.000 euro interessi

Forfettario 15%: 65.000 × 78% = 50.700 – 8.000 Cassa = 42.700 base × 15% = 6.405 imposta + 8.000 Cassa = 14.405. Nessuna detrazione mutuo.
Semplificato: 65.000 – 18.000 costi – 8.000 Cassa = 39.000 base IRPEF. IRPEF: 23% × 28.000 + 35% × 11.000 = 10.290 euro. Detrazione mutuo: 4.000 × 19% = 760 euro. Detrazione lavoro autonomo ~600. IRPEF netta 8.930 + addizionali 800 + Cassa 8.000 = 17.730. Forfettario meglio di 3.325 euro.

Esempio 3 – Commerciante 80.000 euro, costi reali 35.000 euro

Forfettario 15%: 80.000 × 40% = 32.000 – 2.795 INPS (-35%) = 29.205 base × 15% = 4.380. Totale 4.380 + 2.795 = 7.175 euro.
Semplificato: 80.000 – 35.000 – 4.300 INPS = 40.700 base IRPEF. IRPEF: 23% × 28.000 + 35% × 12.700 = 10.885. Addizionali 900. Detrazione = 500. IRPEF netta 11.285 + INPS 4.300 = 15.585. Forfettario meglio di 8.410 euro. Il coefficiente 40% rende il forfettario imbattibile nel commercio.

7. Adempimenti e burocrazia

L’aspetto operativo non è marginale. Il forfettario ha adempimenti ridotti:

  • Registro fatture/incassi (anche solo file Excel ordinato);
  • Fattura elettronica con dicitura RF19 (obbligatoria dal 2024);
  • Versamento imposta sostitutiva 30 giugno + acconto novembre;
  • Versamento INPS in 4 rate annue;
  • Dichiarazione Redditi PF (quadro LM);
  • Esonero da IVA, IRAP, spesometro, ISA, intrastat.

Il semplificato aggiunge:

  • Tenuta cronologica costi/ricavi su registri (anche elettronici);
  • Liquidazione IVA mensile/trimestrale + dichiarazione IVA annuale (LIPE);
  • Calcolo ammortamenti beni strumentali;
  • Eventuale IRAP (esonero solo per professionisti senza autonoma organizzazione);
  • ISA (Indici Sintetici di Affidabilita) per i settori applicabili;
  • Studi di settore residuali in alcuni casi;
  • Esterometro per operazioni con esteri (anche se attenuato).

Il costo del consulente per il semplificato è tipicamente 1.500-3.000 euro/anno, contro 500-1.000 euro per il forfettario. Va incluso nel calcolo.

8. Come passare e quando passare

Il passaggio dal forfettario al semplificato avviene:

  • Obbligatoriamente dall’anno successivo al superamento di 85.000 euro o per cause di esclusione sopravvenute;
  • Immediatamente con IVA dovuta in corso d’anno se si superano 100.000 euro;
  • Per opzione volontaria in dichiarazione, vincolante per 3 anni (art. 1, comma 70, L. 190/2014).

Il rientro dal semplificato al forfettario è possibile dall’anno successivo a quello in cui non ci sono più cause di esclusione, salvo che l’opzione per il semplificato sia ancora vincolante (3 anni minimo).

Per decidere il momento giusto, considerare: 1) costi reali stimati per i prossimi 24 mesi; 2) detrazioni IRPEF previste (mutuo, ristrutturazione, spese sanitarie); 3) eventuali assunzioni di personale; 4) traiettoria di crescita ricavi (vicini alla soglia 85k); 5) cambio del modello operativo (es. apertura ufficio, leasing auto). Una proiezione triennale conviene sempre.

Attenzione. Il passaggio dal forfettario al semplificato comporta la rettifica IVA sui beni strumentali ammortizzabili (art. 19-bis2 D.P.R. 633/72): l’IVA pagata in regime forfettario su beni acquistati è detraibile pro-quota nel semplificato. Va calcolata con attenzione perchè può generare un credito IVA significativo nel primo anno semplificato.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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