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Ravvedimento operoso ritenute d’acconto 2026

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 6 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 29 Maggio 2026

Ravvedimento operoso ritenute d’acconto 2026

Il sostituto d’imposta che omette o ritarda il versamento delle ritenute d’acconto può regolarizzarsi tramite ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Nel 2026, con la sanzione base al 25% post-riforma D.Lgs. 87/2024, il calcolo coinvolge anche il corretto inserimento nel Modello 770 e l’utilizzo dei codici tributo specifici per le ritenute su lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi.

  • Sanzioni ridotte dall’1/10 all’1/6 secondo la finestra temporale
  • Codici tributo specifici per ritenute lavoro dipendente e autonomo
  • Impatto sul Modello 770: come gestire le ritenute in ritardo
  • Esempi con calcolo completo per datori di lavoro e committenti

1. Le ritenute d’acconto: obblighi del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta — imprenditore, società, professionista o ente che eroga compensi a lavoratori dipendenti, autonomi o a titolari di redditi diversi — è obbligato a operare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento e a versarla all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata (art. 13 DPR 600/1973).

Le principali tipologie di ritenute soggette a questo obbligo mensile sono:

  • Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (codice tributo 1001): aliquota variabile per scaglioni IRPEF
  • Ritenute su redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040): aliquota del 20% sui compensi lordi
  • Ritenute su provvigioni (codice tributo 1038): aliquota del 23% sul 50% delle provvigioni (effettiva 11,5%)
  • Ritenute su redditi da locazione di immobili non residenziali e altre categorie specifiche

L’omissione o il ritardo nel versamento delle ritenute espone il sostituto d’imposta alla sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997: il 25% dell’importo non versato (dopo la riforma D.Lgs. 87/2024). La sanzione si applica a carico del sostituto anche se le ritenute sono state regolarmente operate e certificate al percipiente.

Distinzione fondamentale. L’omissione di ritenuta (mancata operazione della ritenuta al momento del pagamento) è una violazione diversa e più grave rispetto all’omesso versamento della ritenuta correttamente operata. Questa guida tratta esclusivamente l’omesso versamento di ritenute già operate.

2. Calcolo del ravvedimento per ritenute omesse

Il ravvedimento per omesso versamento di ritenute segue esattamente le stesse regole delle altre imposte erariali, con la stessa progressione di finestre temporali e riduzioni. La formula è:

Totale = Ritenuta + (Ritenuta x 25% x riduzione) + (Ritenuta x 2,5% x giorni/365)
Finestra temporale Riduzione Sanzione effettiva Codice sanzione F24
Fino a 14 giorni (sprint) 1/10 prop. 0,08%-0,35% 8906
15-30 giorni 1/10 2,50% 8906
31-90 giorni 1/9 2,78% 8906
91 giorni – 1 anno 1/8 3,13% 8906
1-2 anni 1/7 3,57% 8906
Oltre 2 anni 1/6 4,17% 8906

Il codice tributo 8906 è utilizzato per le sanzioni relative a ritenute su lavoro dipendente e autonomo nei modelli F24. Gli interessi si versano separatamente con il codice tributo 1990. La ritenuta omessa si versa con il codice tributo specifico della categoria (1001 per lavoro dipendente, 1040 per lavoro autonomo).

3. Esempi pratici 2026

Esempio 1 — Datore di lavoro: ritenute dipendenti non versate

Una Srl dimentica di versare le ritenute IRPEF di febbraio 2026 sui propri dipendenti, scadute il 16 marzo 2026. Se ne accorge il 30 maggio 2026, con 75 giorni di ritardo (finestra 31-90 giorni, riduzione 1/9).

Ritenute omesse (codice 1001): 3.600 euro

Sanzione 1/9 del 25% (codice 8906): 3.600 x 2,778% = 100,00 euro

Interessi (codice 1990, 75 giorni al 2,5%): 3.600 x 2,5% x 75/365 = 18,49 euro

Totale da versare: 3.600 + 100,00 + 18,49 = 3.718,49 euro

Il modello F24 deve riportare tre righe distinte: codice 1001 (ritenuta, anno 2026, mese febbraio), codice 8906 (sanzione) e codice 1990 (interessi). In tutti e tre i casi, l’anno di riferimento è 2026.

Esempio 2 — Committente: ritenute autonomo non versate per sei mesi

Uno studio professionale ha erogato compensi a un collaboratore autonomo da gennaio a giugno 2025 senza versare le relative ritenute (20%). Le ritenute accumulate ammontano a 2.800 euro, relative a versamenti scaduti tra il 16 febbraio e il 16 luglio 2025. Il ravvedimento avviene il 15 gennaio 2026.

Le ritenute di periodi diversi richiedono versamenti separati per ciascun mese, con il conteggio dei giorni specifico. A titolo esemplificativo, per le ritenute di gennaio 2025 (scadute il 16 febbraio 2025, 333 giorni di ritardo al 15 gennaio 2026):

Ritenuta omessa (codice 1040): 480 euro (un mese)

Sanzione 1/8 del 25% (codice 8906): 480 x 3,125% = 15,00 euro

Interessi (codice 1990, 333 giorni al 2,5%): 480 x 2,5% x 333/365 = 10,97 euro

Totale per questo mese: 480 + 15,00 + 10,97 = 505,97 euro

Il ravvedimento per più mesi richiede altrettanti versamenti F24 distinti per ciascun mese, con i rispettivi codici e importi. Non è possibile cumulare le ritenute di mesi diversi in un unico versamento.

4. Modello 770 e ritenute in ravvedimento

Il Modello 770, che i sostituti d’imposta presentano annualmente per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate e versate, deve riflettere fedelmente la situazione delle ritenute, incluse quelle versate in ritardo tramite ravvedimento.

Compilazione del Modello 770 in presenza di ravvedimento

Le ritenute versate in ritardo tramite ravvedimento devono essere indicate nel Modello 770 dell’anno in cui sono state operate (non dell’anno in cui sono state versate in ravvedimento). Il sostituto deve compilare i righi del quadro ST indicando l’importo delle ritenute operate, la data di versamento effettiva (quella del ravvedimento) e il codice tributo utilizzato. La sanzione e gli interessi versati non figurano nel Modello 770, che riguarda esclusivamente le ritenute.

Scadenza del Modello 770 e ravvedimento

Il Modello 770 relativo all’anno 2025 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2026. Se le ritenute 2025 non versate vengono regolarizzate prima di questa data, il Modello 770 può essere compilato indicando i dati corretti senza necessità di ulteriori correzioni. Se il ravvedimento avviene dopo la presentazione del Modello 770, potrebbe rendersi necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Ritenute non versate e Certificazione Unica

La Certificazione Unica (CU), che il sostituto rilascia ai percipienti entro il 16 marzo dell’anno successivo, deve indicare le ritenute operate anche se non ancora versate. Il mancato versamento non esonera dal rilascio della CU e non autorizza il percipiente a non indicare le ritenute nella propria dichiarazione dei redditi.

Attenzione alla coerenza. La CU rilasciata al percipiente, il Modello 770 e i versamenti F24 devono essere tra loro coerenti. Discrepanze tra questi tre elementi sono tra le principali cause di contestazione in sede di controllo formale ex art. 36-bis DPR 600/1973.

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Il ravvedimento per ritenute omesse richiede la corretta compilazione di modelli F24 multipli e la coerenza con il Modello 770. Un professionista verifica tutti gli adempimenti e previene contestazioni future.

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Domande frequenti

Il datore di lavoro può fare il ravvedimento per ritenute non versate su più mesi in un unico F24?

No. Le ritenute di mesi diversi devono essere versate con F24 distinti per ciascun mese, indicando il corretto periodo di riferimento. Questo perché il calcolo delle sanzioni e degli interessi dipende dal numero di giorni di ritardo specifico per ciascun mese. Un versamento cumulativo senza la corretta indicazione dei periodi potrebbe essere imputato in modo errato dall’Agenzia delle Entrate.

Qual è la sanzione per omesso versamento di ritenute nel 2026?

La sanzione ordinaria per omesso versamento di ritenute è il 25% dell’importo non versato (art. 13, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024). Con il ravvedimento operoso, la sanzione si riduce proporzionalmente alla tempestività: dal 2,78% (entro 90 giorni) al 4,17% (oltre 2 anni).

Le ritenute versate in ritardo devono essere indicate nel Modello 770?

Sì. Le ritenute operate devono sempre essere dichiarate nel Modello 770 dell’anno di riferimento, anche se versate in ritardo tramite ravvedimento. Il modello deve indicare la data effettiva del versamento (quella del ravvedimento) e l’importo della ritenuta, escludendo la sanzione e gli interessi che non rientrano nel modello.

Se le ritenute non sono state versate ma la CU è già stata rilasciata, cosa succede?

La CU rilasciata è valida anche se le ritenute non sono ancora state versate: il percipiente può utilizzarla per la propria dichiarazione dei redditi e il credito d’imposta indicato è riconosciuto. Il datore di lavoro rimane obbligato al versamento in ravvedimento e risponde della sanzione per l’omesso versamento, indipendentemente dalla CU già rilasciata.

Il collaboratore autonomo a cui non sono state versate le ritenute ha tutele?

Il percipiente non è responsabile per il mancato versamento delle ritenute operate dal sostituto: la responsabilità è esclusivamente del sostituto d’imposta. Il percipiente può e deve indicare le ritenute nella propria dichiarazione e riceverà il credito d’imposta corrispondente. Per recuperare il credito eventualmente non riconosciuto, può presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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