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Trust 2026: cos’è, costi e quando è utile

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 24 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Trust 2026: cos’è, costi e quando è davvero utile

Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone, riconosciuto in Italia dalla Legge 364/1989 (Convenzione dell’Aia), che consente di segregare patrimoni per finalità di protezione, pianificazione successoria e gestione di beni familiari. La Circolare AdE 34/E del 2022 ha chiarito il regime fiscale “in entrata” e “in uscita”. Guida ai costi, ai vantaggi e ai limiti del trust nel 2026.

  • Riconoscimento in Italia: L. 364/1989 (Convenzione dell’Aia del 1985)
  • Fiscalità: regime “in entrata” (al conferimento) o “in uscita” (alla distribuzione)
  • Costi reali: 5.000-15.000 euro di set-up + gestione annua 2.000-5.000 euro
  • Utile per patrimoni familiari complessi, successioni e protezione da creditori

1. Cos’è il trust: struttura e tipologie

Il trust è un istituto giuridico in cui un soggetto (disponente o settlor) trasferisce la proprietà di beni o diritti a un altro soggetto (trustee), che li gestisce nell’interesse di uno o più beneficiari oppure per uno scopo determinato, secondo le istruzioni contenute nell’atto istitutivo (deed of trust). La caratteristica fondamentale è la segregazione patrimoniale: i beni in trust formano un patrimonio separato, distinto dal patrimonio personale del trustee e del disponente.

L’Italia non ha una legislazione domestica sul trust, ma ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 con la Legge 364/1989. Questo riconoscimento consente di istituire trust regolati da leggi straniere (tipicamente la legge di Jersey, di Malta, di San Marino, del Liechtenstein o di Cipro) con effetti giuridici riconosciuti in Italia.

Tipologie principali di trust

Le distinzioni rilevanti ai fini pratici e fiscali sono:

  • Trust discrezionale vs. trust fisso. Nel trust discrezionale il trustee ha discrezionalità nella scelta dei beneficiari e delle quote di distribuzione. Nel trust fisso le quote sono predeterminate nell’atto.
  • Trust revocabile vs. irrevocabile. Nel trust revocabile il disponente può revocare il trust e riottenere i beni. Nel trust irrevocabile la separazione patrimoniale è definitiva: i beni escono dal patrimonio del disponente.
  • Trust di scopo vs. trust a beneficiari. Il trust di scopo ha come obiettivo uno scopo determinato (es. mantenimento di un’opera d’arte familiare, gestione di una fondazione); il trust a beneficiari distribuisce infine i beni a soggetti identificati.
  • Trust “nudo” (bare trust). Una forma semplificata in cui il beneficiario è unico e ha diritto immediato ai beni: assimilato a una delega gestoria più che a un vero trust.
Trust e intestazione fiduciaria. Il trust non va confuso con l’intestazione fiduciaria a una società fiduciaria italiana, che è una struttura diversa (mandato senza rappresentanza) disciplinata dalla L. 1966/1939. La fiduciaria offre riservatezza sull’intestazione dei beni ma non la segregazione patrimoniale piena del trust.

La figura del trust è distinta anche dal fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), che opera solo tra coniugi, è limitato ai beni destinati ai bisogni familiari e ha effetti meno potenti in termini di protezione dai creditori. Rispetto al fondo patrimoniale, il trust offre maggiore flessibilità, può operare tra soggetti non coniugati e consente una pianificazione successoria più articolata.

2. Fiscalità del trust in Italia: Circolare AdE 34/E/2022

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 ha introdotto una svolta significativa nella tassazione dei trust in Italia, superando l’approccio precedente fondato sulla Circ. 48/E/2007. Il nuovo sistema distingue due momenti impositivi alternativi.

Tassazione “in entrata” (regime opzionale)

Con il regime “in entrata”, l’imposta di successione e donazione (D.Lgs. 346/1990) si applica al momento del conferimento dei beni nel trust, anziché alla distribuzione ai beneficiari. Il vantaggio è la certezza fiscale: una volta pagata l’imposta al conferimento, le distribuzioni successive sono esenti. L’aliquota e la franchigia variano in base al rapporto tra disponente e beneficiari (es. 4% con franchigia 1 milione tra coniugi/figli, 6% tra fratelli con franchigia 100.000 euro, 6% tra altri parenti, 8% senza franchigia tra estranei).

Tassazione “in uscita” (regime ordinario)

Con il regime ordinario “in uscita”, nessuna imposta si applica al conferimento. L’imposta di successione e donazione è dovuta al momento della distribuzione dei beni ai beneficiari. L’aliquota è la stessa del conferimento ma si applica al valore delle attribuzioni effettuate. Questo regime è più adatto ai trust discrezionali dove la distribuzione avverrà in un momento futuro incerto.

Rapporto disponente-beneficiario Aliquota imposta donazioni/successioni Franchigia
Coniuge o figli 4% 1.000.000 euro per beneficiario
Fratelli e sorelle 6% 100.000 euro per beneficiario
Altri parenti fino al 4° grado 6% Nessuna
Altri soggetti (estranei) 8% Nessuna
Beneficiari portatori di handicap grave 4% 1.500.000 euro

Redditi prodotti dal trust

I redditi prodotti dai beni in trust (affitti, dividendi, interessi, plusvalenze) sono tassati in capo al trust se questo è un soggetto IRES autonomo (trust “opaco”), o in capo ai beneficiari se il trust è “trasparente” (beneficiari identificati con diritto certo all’attribuzione). L’aliquota IRES per il trust opaco è del 24%. Per il trust trasparente, i redditi confluiscono in capo ai beneficiari con le aliquote ordinarie IRPEF o le imposte sostitutive applicabili.

Trust “esterovestito”. Un trust istituito all’estero ma con disponente italiano, beni situati in Italia e trustee di comodo è considerato “residente” in Italia ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate contesta spesso i trust esteri con evidenti collegamenti italiani, riqualificandoli come strutture elusive. La consulenza di un avvocato tributarista specializzato è indispensabile prima di istituire un trust estero.

3. Costi reali e analisi di convenienza

Il trust è uno strumento costoso da istituire e mantenere. I costi dipendono dalla complessità del patrimonio, dalla giurisdizione scelta per la legge regolatrice e dai professionisti coinvolti.

Costi di set-up (una tantum)

  • Consulenza legale-fiscale per la redazione dell’atto istitutivo e del regolamento: 3.000-8.000 euro (avvocato e commercialista specializzati);
  • Atto notarile per il trasferimento dei beni al trustee: 1.000-3.000 euro per beni immobili; 500-1.500 euro per beni mobili;
  • Imposta di successione/donazione al conferimento (se si sceglie il regime “in entrata”): calcolata in base al valore dei beni e al rapporto familiare (vedi tabella);
  • Imposta ipotecaria e catastale per il conferimento di immobili nel trust: 2% + 1% = 3% del valore catastale.

Costi di gestione (annuali)

  • Compenso del trustee professionale: 2.000-5.000 euro/anno per trust di media complessità con patrimonio 500.000-2.000.000 euro;
  • Consulenza fiscale annuale per la dichiarazione dei redditi del trust (modello Redditi ENC o SC): 1.000-2.500 euro/anno;
  • Eventuale revisione contabile se il trust supera determinate soglie patrimoniali: 1.500-4.000 euro/anno.

Esempio — Costo totale trust familiare con patrimonio 1.500.000 euro

Il sig. Rossi (60 anni) vuole conferire nel trust immobili per 1.000.000 euro e un portafoglio finanziario di 500.000 euro, a beneficio dei due figli. Sceglie il regime “in entrata”.

Imposta donazioni al conferimento: 1.500.000 euro totali, franchigia 1.000.000 per figlio = 2.000.000 di franchigie totali. Poiché i beni (1.500.000) rientrano nelle franchigie complessive, l’imposta è zero (purché ogni figlio riceva meno di 1.000.000).
Imposta ipotecaria e catastale sugli immobili: Valore catastale 800.000 euro → 3% = 24.000 euro.
Onorari set-up: ca. 8.000 euro (legale + notarile).
Costo annuo gestione: ca. 4.000 euro/anno (trustee + commercialista).
Costo totale anno 1: 32.000 euro. Costo dal 2° anno in poi: 4.000 euro/anno.
Breakeven rispetto alla successione ordinaria: il risparmio fiscale in sede di successione per un patrimonio da 1.500.000 euro (con imposta successione stimata 20.000-50.000 euro) ammortizza i costi in 5-12 anni.

Esempio — Trust per persona con disabilità (dopo di noi)

La sig.ra Bianchi vuole istituire un trust a beneficio del figlio con disabilità grave (L. 112/2016 — “dopo di noi”), conferendo un appartamento del valore di 250.000 euro e titoli per 150.000 euro, totale 400.000 euro.

Aliquota agevolata per beneficiario con disabilità grave: 4% con franchigia 1.500.000 euro. Il patrimonio conferito (400.000 euro) è ben al di sotto della franchigia: imposta di donazione/successione = zero.
Agevolazione L. 112/2016: Le somme conferite in trust “dopo di noi” beneficiano di deduzioni IRPEF dal reddito del conferente fino a 750 euro/anno. Regime fiscale agevolato specifico.
Costo stimato set-up: 5.000-7.000 euro (consulenza specializzata + notaio).
Costo annuo: 2.000-3.000 euro. In questo caso il trust è quasi sempre conveniente per la protezione patrimoniale e la continuità della cura.

4. Quando il trust è utile e quando non lo è

Situazioni in cui il trust è uno strumento appropriato

Pianificazione successoria complessa. Famiglie con patrimoni rilevanti, più generazioni di beneficiari, immobili in più Paesi o attività d’impresa trovano nel trust uno strumento più flessibile rispetto al testamento. Il trust consente di evitare il conflitto tra eredi durante la successione e di gestire beni illiquidi nel tempo.

Protezione patrimoniale da creditori. I beni conferiti in un trust irrevocabile e correttamente istituito (non in periodo sospetto rispetto all’insorgere dei debiti) non sono aggredibili dai creditori personali del disponente. Questo li protegge in caso di rischio professionale elevato (es. imprenditore, professionista con responsabilità patrimoniale). La protezione non opera retroattivamente: il trust non “salva” beni già sotto pignorabilità.

Persone con disabilità (trust “dopo di noi”). La L. 112/2016 ha introdotto un regime agevolato per i trust a beneficio di persone con disabilità grave: agevolazioni fiscali e certezza della continuità della cura dopo la morte del genitore.

Strutturazione di partecipazioni societarie familiari. Il trust consente di mantenere unita una partecipazione in un’azienda familiare, evitando la frammentazione tra eredi, pur garantendo ai singoli beneficiari i frutti economici (dividendi) senza il diritto di voto.

Quando il trust non è la soluzione adatta

Patrimoni sotto 500.000 euro. I costi di set-up e gestione rendono il trust non conveniente per patrimoni modesti. Per un patrimonio di 200.000 euro, i costi fissi annui di gestione (3.000-4.000 euro) inciderebbero per 1,5-2% del patrimonio ogni anno.

Obiettivo di risparmio fiscale a breve termine. Il trust non è uno strumento di risparmio fiscale immediato: le imposte all’entrata o all’uscita, i costi di gestione e la complessità lo rendono inadatto per chi cerca una riduzione del carico fiscale nel breve periodo.

Beni già soggetti a contenziosi o pignoramenti. La costituzione di trust in presenza di creditori esistenti configura un atto in frode ai creditori (art. 2901 c.c.), revocabile e privo di effetti protettivi.

Per una valutazione generale degli strumenti di pianificazione patrimoniale, incluse le donazioni di immobili, si veda la guida Donazione di immobili in famiglia: imposte, rischi, documenti. Per le implicazioni del trust sull’imposta di successione, si rimanda all’approfondimento specifico Trust in Italia 2026: guida completa.

Trust e separazione dei coniugi. Un trust istituito durante il matrimonio per proteggere beni dal futuro coniuge può essere contestato come elusivo dei diritti del coniuge in sede di separazione. I giudici italiani hanno più volte disapplicato trust costituiti poco prima o durante la crisi coniugale.

Valuta il caso con un avvocato tributarista

L’istituzione di un trust richiede un’analisi personalizzata del patrimonio, degli obiettivi familiari e delle implicazioni fiscali nel lungo periodo. Un avvocato tributarista specializzato può valutare se il trust è lo strumento più adatto alla tua situazione.

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Domande frequenti

Il trust può essere usato per evitare le imposte di successione?

Il trust non elimina l’imposta di successione: la sposta nel tempo (dal decesso al conferimento, con il regime “in entrata”) o la posticipa alla distribuzione (regime “in uscita”). Se i beni rientrano nelle franchigie disponibili (1.000.000 euro per coniuge/figli), l’imposta può essere zero sia in successione ordinaria sia in trust. Il vantaggio del trust non è quindi fiscale in senso stretto, ma di pianificazione, protezione e flessibilità gestionale.

Il disponente può essere anche beneficiario del proprio trust?

Sì, ma con limitazioni. Il disponente può essere beneficiario del trust (es. in un trust revocabile o in un trust per la propria vecchiaia). Tuttavia, se il disponente mantiene il controllo dei beni attraverso il trust o vi è confusione tra patrimonio personale e trust fund, l’Agenzia delle Entrate e i creditori possono considerare il trust come simulato o interposto, disconoscendone gli effetti di segregazione. La separazione tra disponente e gestione del trust deve essere genuina.

Qual è la legge regolatrice del trust più utilizzata per residenti italiani?

Le leggi regolatrici più diffuse per i trust con disponenti italiani sono quelle di San Marino, Jersey, Malta, Liechtenstein e Cipro. La scelta dipende dai costi dei trustee professionali in quella giurisdizione, dalla stabilità del sistema giuridico e dalla compatibilità con gli obiettivi del trust. La legge di San Marino è spesso preferita per la vicinanza geografica e culturale; quella di Jersey per la maggiore sofisticazione giuridica.

Cosa succede se il trustee muore o rinuncia all’incarico?

L’atto istitutivo del trust deve sempre prevedere una procedura di sostituzione del trustee, per evitare che la morte o la rinuncia del trustee blocchi la gestione del patrimonio. Generalmente si nomina un trustee sostituto (successor trustee) o si attribuisce a un soggetto (protector) il potere di nominare il nuovo trustee. Il trust non si estingue per il venir meno del trustee: è un patrimonio separato che sopravvive al singolo trustee.

Un trust estero che detiene immobili in Italia è soggetto all’IVIE?

No. L’IVIE si applica agli immobili situati all’estero detenuti da persone fisiche residenti in Italia. Un trust estero che detiene immobili in Italia non è soggetto all’IVIE (che riguarda gli immobili esteri). Gli immobili italiani detenuti dal trust estero sono soggetti all’IMU ordinaria italiana, se il trustee è soggetto passivo IMU. La fiscalità del trust estero con beni italiani è particolarmente complessa e richiede analisi caso per caso.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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