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Ferie e permessi ROL 2026: accantonamento

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 22 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Ferie e permessi ROL 2026: accantonamento

Le ferie e i Riposi Operai e Lavoratori (ROL) sono istituti contrattuali che spettano a tutti i lavoratori dipendenti. La legge fissa un minimo di 4 settimane di ferie annue, ma i CCNL integrano spesso questo monte con permessi aggiuntivi. Questa guida spiega come si calcolano, come si accantonano e cosa succede in caso di mancato godimento.

  • Ferie: minimo legale 4 settimane (art. 2109 c.c., D.Lgs. 66/2003)
  • ROL e permessi ex festività: variabili per CCNL
  • Calcolo del rateo mensile per nuove assunzioni
  • Mancato godimento: monetizzazione vietata, indennità sostitutiva solo a fine rapporto

1. Ferie annuali: base legale e integrazione contrattuale

L’art. 2109 c.c. e il D.Lgs. 66/2003 (che recepisce la Direttiva 93/104/CE) garantiscono a ogni lavoratore dipendente un periodo minimo di 4 settimane di ferie annue retribuite, delle quali almeno 2 consecutive devono essere fruite entro l’anno di maturazione e le restanti 2 entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

I CCNL ampliano generalmente questo minimo. I contratti più diffusi prevedono:

CCNL Ferie annuali (giorni lavorativi) Note
Commercio e Terziario 26 Aumenta con anzianità in alcuni inquadramenti
Metalmeccanici Industria 24–32 Progressione per anzianità aziendale
Edilizia Industria 24 Più ROL variabili
Bancari (ABI) 28 Plus permessi aggiuntivi per anzianità
Chimici Industria 26 Aumentano a 28 dopo 5 anni

Le ferie si maturano in proporzione al servizio prestato: il lavoratore che inizia a marzo matura 10/12 delle ferie annue previste (dal mese di assunzione a dicembre), arrotondando al mese.

2. ROL, permessi e riduzione orario

I ROL (Riposi Operai Lavoratori) o permessi contrattualmente denominati in modo diverso (ex festività, PAR, permessi retribuiti aggiuntivi) sono ore o giorni di riposo aggiuntivi rispetto alle ferie, previsti quasi universalmente dai CCNL come misura di riduzione dell’orario di lavoro effettivo.

Il monte ore ROL varia molto tra i contratti:

CCNL Monte ROL/permessi annui Maturazione
Metalmeccanici Industria 40–104 ore Mensile proporzionale
Commercio 16–32 ore Mensile proporzionale
Chimici Industria 88 ore Mensile proporzionale
Bancari (ABI) 24 ore Annuale anticipata

I ROL sono accantonati mensilmente e devono essere goduti entro l’anno successivo alla maturazione, salvo accordo individuale o collettivo diverso. L’accantonamento mensile compare nella busta paga come voce separata (saldo ROL o permessi non goduti).

Differenza tra ferie e ROL. Le ferie devono essere godute come periodo continuativo (almeno 2 settimane), tutelano la salute e il recupero del lavoratore (art. 2109 c.c.) e sono inderogabili. I ROL sono invece istituto contrattuale di riduzione dell’orario, più flessibili nella fruizione e nella gestione aziendale.

3. Calcolo ratei e accantonamento mensile

Rateo mensile ferie = Giorni ferie annui ÷ 12

Per un lavoratore del CCNL Commercio con 26 giorni di ferie, il rateo mensile è 26 ÷ 12 = 2,17 giorni al mese. Ogni mese lavorato (anche parzialmente, di norma con almeno 15 giorni lavorati secondo la maggior parte dei CCNL) matura questo rateo.

Esempio 1 — Dipendente assunto il 1° aprile 2026, CCNL Commercio (26 giorni ferie + 32 ore ROL)

Mesi lavorati nel 2026: 9 (aprile-dicembre).
Ferie maturate 2026: 26 ÷ 12 × 9 = 19,5 giorni (arrotondati a 20).
ROL maturati 2026: 32 ore ÷ 12 × 9 = 24 ore.
Se non gode di ferie nel 2026, ha 20 giorni da godere obbligatoriamente entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dalla fine 2026 per almeno 2 settimane).

Esempio 2 — Dipendente che cessa il rapporto il 31 luglio 2026, CCNL Metalmeccanici (24 giorni ferie)

Mesi lavorati nel 2026: 7 (gennaio-luglio).
Ferie maturate nel 2026: 24 ÷ 12 × 7 = 14 giorni.
Ferie residue dall’anno precedente eventualmente non godute si sommano.
Indennità sostitutiva alla cessazione: (Retribuzione giornaliera) × giorni ferie non goduti. Con RAL 28.000 euro → retribuzione giornaliera ≈ 107,69 euro (28.000 ÷ 260 giorni lavorativi); indennità per 10 giorni residui = 1.076,90 euro.

4. Mancato godimento e indennità sostitutiva

La normativa italiana, recependo la Direttiva europea 2003/88/CE, vieta la monetizzazione delle ferie durante il corso del rapporto di lavoro. Il datore non può sostituire le ferie con un pagamento in denaro mentre il rapporto è in essere: deve garantire il godimento effettivo.

La Corte di Giustizia UE ha più volte ribadito (sentenze Schultz-Hoff C-350/06 e successive) che il diritto alle ferie è fondamentale e non può essere forfettizzato o monetizzato nel corso del rapporto. Il datore che impedisce o ostacola il godimento delle ferie risponde in via risarcitoria.

L’indennità sostitutiva delle ferie è invece legittima esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro: il datore corrisponde al lavoratore un importo pari alla retribuzione che avrebbe percepito durante le ferie non godute. Questa indennità è soggetta a contributi previdenziali e a tassazione IRPEF ordinaria, a differenza di quanto avviene nei sistemi di altri Paesi europei.

Per i ROL e i permessi non goduti alla scadenza del periodo contrattuale, il trattamento varia: alcuni CCNL consentono un ulteriore rinvio per accordo individuale, altri prevedono la monetizzazione. In assenza di accordo, i permessi scaduti sono persi (principio del use it or lose it) oppure danno diritto a indennità sostitutiva secondo la disciplina contrattuale applicata.

5. Gestione delle ferie nelle aziende: obblighi, piani ferie e contenziosi

La gestione aziendale delle ferie è un’area ad alto rischio di contenzioso, sia con i dipendenti che con gli organi ispettivi. La legge e la giurisprudenza hanno definito un quadro chiaro di obblighi e responsabilità.

Il piano ferie aziendale

Il datore di lavoro ha il diritto di stabilire il periodo delle ferie (art. 2109 c.c.), tenendo conto delle esigenze del lavoratore ma anche delle necessità organizzative aziendali. È prassi comune nelle aziende strutturate predisporre un piano ferie entro il primo trimestre dell’anno, raccogliendo le preferenze dei dipendenti e organizzando la copertura dei ruoli durante i periodi di assenza. Il lavoratore deve essere informato del periodo di ferie con un preavviso adeguato, stabilito dalla legge o dal CCNL (generalmente almeno 15-30 giorni prima).

Ferie non godute per cause aziendali

Se il datore impedisce al lavoratore di godere delle ferie (es. chiamata in servizio durante le ferie programmate, diniego sistematico delle richieste di ferie) è tenuto a risarcire il danno causato. Secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza Kreuziger, C-619/16), il datore che non ha messo il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie non può opporre la prescrizione o la decadenza: le ferie non godute per fatto del datore rimangono un credito vivo del lavoratore.

Ferie e assenza per malattia

Se il lavoratore si ammala durante le ferie già programmate e l’evento morboso è documentato con certificato medico, le ferie si interrompono e si trasformano in assenza per malattia. Il periodo di ferie non goduto per malattia deve essere riprogrammato. Questo principio, consolidato dalla Corte di Giustizia UE (sentenze Schultz-Hoff e successive), è ormai riconosciuto anche dalla giurisprudenza italiana e da molti CCNL che lo recepiscono espressamente.

La corretta gestione dei piani ferie, del monitoraggio dei ROL accantonati e della documentazione delle assenze è fondamentale per evitare contestazioni in sede ispettiva. Un consulente del lavoro supporta l’azienda nell’impostare procedure interne conformi alla normativa e ai CCNL applicati.

Hai dubbi sulla gestione di ferie e permessi in azienda?

Un consulente del lavoro può verificare la corretta applicazione del CCNL, impostare il piano ferie aziendale e assisterti in caso di contestazioni da parte dei dipendenti o degli ispettori del lavoro.

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Domande frequenti

Quante ferie minime spettano per legge nel 2026?

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce almeno 4 settimane di ferie retribuite annue. Di queste, almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nell’anno di maturazione e le restanti 2 entro i 18 mesi successivi. I CCNL spesso ampliano questo minimo: il Commercio prevede 26 giorni, i Metalmeccanici 24–32 giorni a seconda dell’anzianità.

Il datore può pagare le ferie invece di farle godere?

No, durante il corso del rapporto di lavoro la monetizzazione delle ferie è vietata dalla normativa europea recepita in Italia dal D.Lgs. 66/2003 e confermata dalla Corte di Giustizia UE. L’indennità sostitutiva è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto, quando le ferie maturate non godute vengono liquidate come parte della busta paga di fine rapporto.

Cosa sono i ROL e come si differenziano dalle ferie?

I ROL (Riposi Operai Lavoratori) sono ore o giorni di riposo aggiuntivi previsti dai CCNL come strumento di riduzione dell’orario contrattuale. A differenza delle ferie — che tutelano il diritto alla salute e al recupero psicofisico — i ROL hanno natura contrattuale e la loro gestione è più flessibile. Devono comunque essere goduti entro i termini stabiliti dal contratto collettivo, pena la perdita o la monetizzazione a seconda delle previsioni del CCNL.

Come si calcola l’indennità sostitutiva delle ferie alla cessazione del rapporto?

Si moltiplica la retribuzione giornaliera per il numero di giorni di ferie non goduti. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la RAL per i giorni lavorativi annui convenzionali (tipicamente 260). Su 10 giorni di ferie non goduti con RAL di 28.000 euro, l’indennità è circa 1.077 euro, soggetta a contributi INPS e IRPEF ordinaria.

Cosa succede ai ROL non goduti entro fine anno?

Dipende dal CCNL applicato. Alcuni contratti prevedono la perdita dei ROL non fruiti entro la scadenza (principio use it or lose it), altri consentono il riporto all’anno successivo per accordo individuale o aziendale, altri ancora prevedono la liquidazione monetaria. In caso di cessazione del rapporto, i ROL non goduti sono quasi sempre liquidati come indennità sostitutiva nella busta paga finale.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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