La fiscalità delle criptovalute in Italia ha cambiato pelle in due passaggi. Prima la legge di bilancio 2025 ha eliminato la franchigia di 2.000 euro che metteva al riparo i piccoli realizzi; poi è stato confermato l’aumento dell’aliquota sostitutiva al 33% a partire dal 1° gennaio 2026, contro il 26% applicato fino al 2025.
Per chi detiene cripto-attività non è un dettaglio: significa che ogni guadagno realizzato dal 2026 in poi pesa un terzo, e che anche pochi euro di plusvalenza vanno ora dichiarati. Vediamo cosa è cambiato, quali sono le eccezioni e quali mosse legittime restano per gestire il carico fiscale.
- Dal 2026 le plusvalenze su cripto-attività si tassano con imposta sostitutiva del 33% (era 26% nel 2025).
- La franchigia di 2.000 euro annui è stata abolita dal 2025: anche i piccoli guadagni sono imponibili.
- Eccezione: gli e-money token (stablecoin di moneta elettronica in euro) restano al 26%.
- Restano fermi gli obblighi di monitoraggio (quadro RW) e l’IVAFE sulle cripto detenute tramite intermediari esteri.
Il nuovo quadro in tre numeri
Per orientarsi bastano tre cifre. La prima è l’aliquota: l’imposta sostitutiva sui redditi diversi da cripto-attività (art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR) sale al 33% per i realizzi dal 1° gennaio 2026. La seconda è la soglia: la vecchia franchigia di 2.000 euro, che fino al 2024 esentava i guadagni sotto quella cifra, non esiste più dal 2025. La terza è l’eccezione: i token di moneta elettronica restano tassati al 26%.
| Periodo | Aliquota plusvalenze cripto | Franchigia |
|---|---|---|
| Fino al 2024 | 26% | 2.000 € esenti |
| 2025 | 26% | Abolita |
| Dal 2026 | 33% | Abolita |
| E-money token (dal 2026) | 26% | Abolita |
Il salto dal 26% al 33% avvicina l’imposta sulle cripto a quella, più alta, prevista per alcuni redditi finanziari di natura speculativa. Per l’investitore conta soprattutto una cosa: il momento in cui si realizza il guadagno determina l’aliquota applicabile.
Quando scatta davvero il realizzo
L’imposta non si paga sul valore del portafoglio, ma solo quando si realizza una plusvalenza. Il realizzo scatta quando converti cripto-attività in valuta avente corso legale (euro, dollari) oppure quando le usi per acquistare beni, servizi o per pagamenti. Anche la conversione in e-money token è un evento fiscalmente rilevante.
- La permuta tra cripto-attività con le medesime caratteristiche e funzioni (per esempio scambiare un token per un altro analogo) non genera materia imponibile.
- Il semplice trasferimento tra wallet propri non è una vendita.
- Detenere cripto in guadagno latente non fa scattare l’imposta: conta solo il realizzo.
Questa distinzione è cruciale nel passaggio d’anno: una vendita in euro effettuata il 31 dicembre 2025 sconta il 26%, la stessa vendita il 2 gennaio 2026 sconta il 33%. Approfondiamo il tema delle conversioni nell’articolo dedicato alle permute.
Cosa puoi ancora fare, legittimamente
L’aumento dell’aliquota non lascia molti margini, ma alcuni strumenti restano. Le minusvalenze realizzate su cripto-attività compensano le plusvalenze della stessa natura e si riportano negli anni successivi entro i termini di legge: tenere traccia delle perdite è ancora più importante con un’aliquota al 33%. Chi ha forti plusvalenze latenti può inoltre valutare l’affrancamento (rivalutazione del costo di carico pagando un’imposta sostitutiva ridotta), quando la legge lo rende disponibile.
Resta poi la scelta dell’esposizione indiretta: chi non vuole gestire wallet e adempimenti può guardare a strumenti quotati che replicano il settore, con una fiscalità diversa. Ne parliamo nella scheda dell’ETF dedicato alla blockchain, raggiungibile dall’hub Criptovalute.
Cosa conviene verificare a cavallo d'anno
Il salto di aliquota tra il 2025 e il 2026 rende il timing dei realizzi un fattore concreto. Una vendita in euro perfezionata entro il 31 dicembre 2025 sconta il 26%; la stessa operazione a gennaio 2026 sconta il 33%. Chi aveva comunque in programma di disinvestire ha potuto valutare se anticipare il realizzo per beneficiare dell’aliquota più bassa: una scelta legittima, da pesare però insieme alle prospettive di mercato e non solo sulla base del risparmio fiscale.
Specularmente, chi ha posizioni in perdita può aver interesse a realizzarle per generare minusvalenze utilizzabili negli anni successivi, quando varranno fino al 33%. In entrambi i casi la regola d’oro è la stessa: la decisione fiscale non deve guidare da sola la strategia d’investimento, ma può ottimizzarla quando una vendita è già nei piani.
- Plusvalenze: imposta sostitutiva, dichiarazione nell’anno del realizzo.
- Quadro RW: monitoraggio delle cripto detenute, anche senza vendite.
- IVAFE: dove dovuta, sul valore delle cripto detenute tramite intermediari esteri.
Errori da evitare
- Pensare che sotto una certa cifra non si dichiari: la franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 2025.
- Confondere l’aliquota del 26% (ancora valida nel 2025) con quella del 33% in vigore dal 2026.
- Dimenticare che, oltre alle plusvalenze, esistono gli obblighi di monitoraggio (quadro RW) e l’IVAFE, indipendenti dal fatto di aver venduto.
- Non tenere lo storico di acquisti e vendite: senza il costo di carico documentato la plusvalenza imponibile rischia di essere calcolata per intero.
Quando conviene farsi seguire
Se hai operato su più exchange, fatto staking o permute, ricostruire la base imponibile corretta è complesso: un errore in eccesso ti fa pagare più del dovuto, uno in difetto espone a sanzioni.
Un professionista può aiutarti a impostare la dichiarazione, valutare l’affrancamento e pianificare il timing dei realizzi a cavallo d’anno.
La fiscalità degli investimenti si gioca sui dettagli: aliquote, compensazioni, adempimenti esteri e scadenze si sommano in modo poco visibile. Un professionista può leggere la tua situazione e dirti cosa ottimizzare.
Domande frequenti
Qual è l'aliquota sulle plusvalenze cripto nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva sale al 33%. Nel 2025 era ancora il 26%. Fa fede il momento del realizzo.
È vero che non c'è più la soglia di 2.000 euro?
Sì. La franchigia che esentava i guadagni fino a 2.000 euro annui è stata abolita dal 2025: ora ogni plusvalenza è imponibile.
Gli stablecoin sono tassati al 33%?
No. Gli e-money token, cioè i token di moneta elettronica, restano tassati al 26% anche dal 2026. Le altre cripto-attività vanno al 33%.
Pago l'imposta se non ho venduto?
No, sulle plusvalenze paghi solo al realizzo. Ma il possesso può comunque far scattare gli obblighi di quadro RW e IVAFE se detieni tramite intermediari esteri.
Fonti ufficiali
Le regole fiscali cambiano con le leggi di bilancio: verifica sempre la norma vigente nell’anno d’imposta che ti interessa sulle fonti ufficiali.
- Agenzia delle Entrate — cripto-attività (circolare 30/E 2023)
- Normattiva — TUIR (D.P.R. 917/1986)
- Agenzia delle Entrate — dichiarazione e quadri RT/RW
Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato sul tuo caso concreto.
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