Zainetto fiscale: il simulatore per recuperare le minusvalenze

Scadenziario delle tue minusvalenze anno per anno, quanto risparmio puoi attivare vendendo cosa, la trappola degli ETF e le minus che stanno per scadere. Tutto nel browser: nessun dato viene inviato o salvato.

Le minusvalenze hanno una vita di quattro anni: ogni 31 dicembre una parte dello zainetto fiscale scade e va persa per sempre — chi ha realizzato perdite nel 2022 ha tempo solo fino a fine 2026 per usarle. Il recupero però non è automatico né banale: le plusvalenze di ETF e fondi non possono compensare nulla (sono redditi da capitale), i titoli di Stato contano solo per il 48,08%, le cripto fanno bucket a sé e, in regime amministrato, ogni banca tiene il suo zainetto separato. Questo simulatore mette in fila le regole e ti dice, in euro, quanto puoi risparmiare e cosa conviene realizzare entro fine anno.

I tuoi dati

Minusvalenze pregresse (per anno di realizzo)

Plusvalenze latenti in portafoglio (se vendessi oggi)

Stima orientativa a fini informativi, non è consulenza fiscale o finanziaria personalizzata. Il simulatore ipotizza il regime amministrato/dichiarativo standard per persone fisiche residenti; il regime del risparmio gestito segue regole diverse (compensazione interna al risultato di gestione).

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Come calcola il simulatore: regole e fonti

Le minusvalenze da cessione di attività finanziarie sono redditi diversi (art. 67 TUIR) e possono essere dedotte dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nello stesso periodo o nei quattro successivi (art. 68, c. 5 TUIR; art. 6 D.Lgs. 461/1997 per il regime amministrato), usando prima le più vecchie. Compensano al 100% le plusvalenze di azioni, obbligazioni, certificati, ETC/ETN e derivati (imposta sostitutiva 26%, D.L. 66/2014); le plusvalenze di titoli di Stato ed equiparati, tassate al 12,5%, rilevano nella compensazione per il 48,08% dell’importo. I proventi positivi di ETF e fondi comuni (OICR) sono invece redditi da capitale (art. 44 TUIR) e non sono compensabili con i redditi diversi, mentre le perdite sugli stessi strumenti generano minusvalenze utilizzabili. Le cripto-attività seguono il regime dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies TUIR: plusvalenze tassate al 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 207/2024), compensabili solo con minusvalenze della stessa natura, riportabili anch’esse nei quattro anni successivi. Il simulatore non applica alcuna franchigia cripto, abolita dal 2025.

Domande frequenti

Il simulatore invia o salva i miei dati?

No: tutti i calcoli avvengono nel tuo browser. Nessun importo viene trasmesso, salvato o tracciato.

Dove trovo l’importo esatto del mio zainetto fiscale?

Nel regime amministrato lo comunica l’intermediario: cerca nel dossier titoli la sezione «minusvalenze» o «zainetto fiscale», di solito suddivisa per anno di realizzo. In regime dichiarativo è nel quadro RT dell’ultima dichiarazione (eccedenze riportabili).

Perché le plusvalenze degli ETF non si compensano con le minusvalenze?

Perché per gli OICR (ETF e fondi) i guadagni sono redditi da capitale, mentre le minusvalenze rientrano nei redditi diversi: due categorie che la legge non permette di sommare. Il paradosso è che le perdite su ETF generano zainetto, ma i guadagni su ETF non possono usarlo. Per assorbire lo zainetto servono plusvalenze da azioni, obbligazioni, certificati o ETC/ETN.

Posso vendere un titolo in utile e ricomprarlo subito per usare lo zainetto?

La normativa italiana non prevede un divieto generale di riacquisto immediato per i titoli quotati (a differenza della «wash sale rule» americana). Resta il costo delle commissioni e dello spread, e il prezzo di carico riparte da quello di riacquisto. Su operazioni rilevanti conviene comunque una verifica professionale.

Le minusvalenze presso una banca compensano le plusvalenze presso un’altra?

In regime amministrato no: ogni intermediario gestisce il proprio zainetto separatamente. Le strade per consolidare sono il regime dichiarativo (compensi tutto nel quadro RT) oppure la chiusura o il trasferimento del dossier: l’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze utilizzabile presso il nuovo, entro le stesse scadenze.