Approfondimento

Dichiarazione di successione 2026: soglie

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 9 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

La dichiarazione di successione è l’adempimento fiscale che gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dal decesso. Il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha riformato significativamente la disciplina dell’imposta di successione già prevista dal D.Lgs. 346/1990, semplificando il calcolo, aggiornando le soglie di esonero e modificando le modalità di liquidazione. Capire franchigie, aliquote e tempistiche è essenziale per chi eredita un patrimonio nella fascia 100–300 mila euro, oggi tipica delle famiglie italiane.

Quadro normativo 2026: il D.Lgs. 139/2024

L’imposta di successione e donazione in Italia è oggi regolata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni, TUS), profondamente innovato dal D.Lgs. 139/2024 che ha attuato la legge delega fiscale 111/2023. Le modifiche applicabili dal 2026 riguardano principalmente:

  • l’autoliquidazione dell’imposta da parte degli eredi (prima era liquidata dall’Agenzia delle Entrate);
  • la conferma delle franchigie storiche per coniuge e parenti in linea retta;
  • l’esonero dalla presentazione per eredità di modesto valore senza immobili;
  • l’invio esclusivamente telematico tramite il software SuccessioniOnline o intermediari abilitati.

Franchigie e aliquote dell’imposta di successione

L’imposta si calcola sul valore globale netto dell’asse ereditario, con aliquote progressive in funzione del grado di parentela e con franchigie individuali che riducono la base imponibile.

Soglie di esenzione per categoria di erede

Erede Franchigia Aliquota oltre franchigia
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti diretti) 1.000.000 € per beneficiario 4%
Fratelli e sorelle 100.000 € per beneficiario 6%
Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta Nessuna franchigia 6%
Altri soggetti (estranei) Nessuna franchigia 8%
Beneficiario con disabilità grave (L. 104/1992) 1.500.000 € Variabile in base al grado di parentela

Imposte ipotecarie e catastali sugli immobili

Quando nel patrimonio ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari, si applicano in aggiunta all’imposta di successione le imposte ipotecaria e catastale, dovute a prescindere dal grado di parentela e dalle franchigie:

  • imposta ipotecaria — 2% del valore catastale rivalutato;
  • imposta catastale — 1% del valore catastale rivalutato;
  • complessivamente 3% sul valore catastale degli immobili ereditati.

Se l’erede dichiara di voler destinare l’immobile a prima casa e ne sussistono i requisiti (art. 69 L. 342/2000), le due imposte sono dovute in misura fissa di 200 euro ciascuna.

Quando la dichiarazione non è obbligatoria

L’art. 28 del D.Lgs. 346/1990, come modificato dalla riforma, prevede l’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione quando ricorrono congiuntamente queste tre condizioni:

  1. l’eredità è devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto;
  2. il valore globale dell’asse ereditario non supera 100.000 euro;
  3. nell’eredità non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

Anche un solo metro quadro di immobile fa scattare l’obbligo di presentazione, indipendentemente dal valore complessivo.

Tempistiche, sanzioni e modalità di pagamento

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data del decesso (art. 31 D.Lgs. 346/1990). Il termine può essere prorogato in casi specifici (eredità giacente, accettazione con beneficio di inventario).

Sanzioni in caso di omissione o ritardo

  • Omessa presentazione — sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro;
  • Tardiva presentazione (entro 30 giorni) — sanzione dal 60% al 120% dell’imposta;
  • Infedele dichiarazione — sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata;
  • Ravvedimento operoso — consente di ridurre significativamente le sanzioni se si regolarizza prima dell’accertamento.

Rateazione dell’imposta

L’imposta autoliquidata può essere pagata in un’unica soluzione oppure rateizzata: 20% entro il termine di presentazione e il restante 80% in massimo 8 rate trimestrali (12 per importi superiori a 20.000 euro), con interessi al tasso legale.

Esempio pratico

Marco decede a maggio 2026 lasciando come unica erede la figlia Sara. Il patrimonio è così composto: un appartamento a Milano con valore catastale rivalutato 300.000 €, un portafoglio titoli del valore di 250.000 €, liquidità su conti correnti per 150.000 €. Asse ereditario complessivo: 700.000 €.

Calcolo imposta di successione: Sara è figlia, beneficia della franchigia di 1.000.000 €. Essendo il patrimonio inferiore alla franchigia, l’imposta di successione è pari a zero.

Calcolo imposte ipotecaria e catastale sull’immobile:

  • Ipotecaria 2% di 300.000 € = 6.000 €
  • Catastale 1% di 300.000 € = 3.000 €
  • Totale dovuto: 9.000 € (oltre tributi minori per circa 200 € di bolli e tasse ipotecarie)

Se Sara dichiara la prima casa e ne ha i requisiti, paga solo 400 € di imposte fisse, riducendo il carico complessivo a circa 600 €. La dichiarazione va presentata entro maggio 2027.

Beni esclusi dall’attivo ereditario

Non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario, e quindi non vanno dichiarati ai fini dell’imposta di successione (art. 12 D.Lgs. 346/1990):

  • i titoli di Stato italiani e gli equipollenti emessi da Stati UE (BOT, BTP, CCT, CTZ);
  • le polizze vita stipulate dal defunto a favore di soggetti determinati (art. 1920 c.c.);
  • i TFR e le indennità di fine rapporto erogati agli eredi;
  • i beni culturali sottoposti a vincolo prima dell’apertura della successione;
  • i veicoli iscritti al PRA (soggetti a IPT separata).

Il portafoglio titoli dell’esempio pratico include quindi solo strumenti diversi dai titoli di Stato; un’allocazione prevalente in BTP avrebbe ridotto la base imponibile.

Coacervo e cumulo donazioni-successione

Una delle questioni più delicate riguarda il coacervo, ossia il cumulo delle donazioni effettuate in vita dal defunto al valore dell’eredità ai fini del calcolo della franchigia. Il dibattito interpretativo, dopo varie pronunce della Cassazione (sentenze n. 11677/2017 e 727/2021), ha portato a queste linee guida applicate dall’Agenzia delle Entrate:

  • il coacervo opera esclusivamente per verificare l’erosione della franchigia, non per modificare le aliquote applicabili;
  • le donazioni fatte ai medesimi eredi vanno cumulate al valore della loro quota ereditaria;
  • se la somma supera la franchigia, sull’eccedenza si applica l’aliquota relativa al grado di parentela;
  • il valore delle donazioni rilevanti è quello dichiarato all’epoca della donazione, non rivalutato.

Per un patrimonio nella fascia 100–300 mila euro, il coacervo raramente determina pagamento di imposta verso eredi in linea retta, vista la franchigia di un milione. Diventa però rilevante quando le donazioni sono state fatte a fratelli (franchigia 100.000 €) o ad estranei (nessuna franchigia).

Polizze vita, TFR e altri beni non tassati

Un aspetto sottovalutato della pianificazione successoria riguarda gli strumenti che, per espressa previsione di legge, non concorrono all’attivo ereditario. Tra questi vanno ricordati:

  • polizze vita a favore di terzi — l’art. 1920 c.c. e l’art. 12 D.Lgs. 346/1990 escludono dall’attivo ereditario gli importi corrisposti agli eredi designati come beneficiari. Le polizze vita possono quindi essere un valido strumento per trasferire liquidità fuori asse;
  • titoli di Stato e obbligazioni statali UE — BOT, BTP, CCT, CTZ e analoghi titoli emessi da Stati membri dell’Unione Europea non concorrono alla base imponibile;
  • TFR e indennità di fine rapporto — le somme erogate agli eredi a titolo di TFR sono escluse dall’attivo;
  • fondi pensione complementari — la prestazione erogata al beneficiario designato non concorre all’attivo ereditario;
  • beni culturali vincolati — gli immobili sottoposti a vincolo dei beni culturali prima dell’apertura della successione godono di un’esenzione totale.

Trasferimento di aziende e quote: l’esenzione per il passaggio generazionale

L’art. 3 c. 4-ter del D.Lgs. 346/1990 prevede un’esenzione totale dall’imposta di successione per il trasferimento di aziende, rami d’azienda o partecipazioni di controllo, quando ricorrono congiuntamente queste condizioni:

  1. i beneficiari sono il coniuge o i discendenti del de cuius;
  2. gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa (o mantengono il controllo della società) per almeno 5 anni dal trasferimento;
  3. gli eredi rendono apposita dichiarazione nella dichiarazione di successione.

L’esenzione si applica anche all’imposta di successione su quote di SRL purché conferiscano il controllo della società (oltre il 50% dei voti in assemblea ordinaria, art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.). Si tratta di uno strumento strategico per il passaggio generazionale di imprese familiari.

Documenti necessari per la presentazione

Per compilare la dichiarazione tramite il modello telematico SuccessioniOnline servono:

  • certificato di morte e stato di famiglia storico;
  • codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi;
  • visure catastali di tutti gli immobili;
  • estratti conto bancari alla data del decesso;
  • dossier titoli con valorizzazione al giorno del decesso;
  • eventuale testamento pubblicato dal notaio;
  • atti di donazione effettuati in vita dal defunto (per il coacervo, dove ancora rilevante).

Domande frequenti

La dichiarazione di successione va presentata anche se non si paga imposta?

Sì, salvo i casi di esonero (eredi in linea retta, patrimonio sotto 100.000 euro e assenza di immobili). Quando è presente anche un solo immobile, la dichiarazione è sempre dovuta perché serve per la voltura catastale e per il pagamento delle imposte ipocatastali, indipendentemente dalla capienza nelle franchigie.

Quanto tempo c’è per pagare l’imposta di successione?

Dal 2025 vige il regime di autoliquidazione: il versamento dell’imposta autoliquidata avviene entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, oppure in 8 rate trimestrali (12 per importi sopra 20.000 euro) con il 20% iniziale alla scadenza dei 90 giorni.

Il coniuge superstite paga l’imposta di successione?

Solo se la quota ereditata supera 1.000.000 di euro. Sotto questa soglia il coniuge non paga imposta di successione, ma deve comunque versare imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sugli immobili, salvo l’agevolazione prima casa che le riduce a 200 euro fisse ciascuna.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.

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