Approfondimento

Donazione casa ai figli: usufrutto vs nuda proprietà

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 17 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

Donare la casa ai figli mantenendo la riserva di usufrutto è una delle pianificazioni patrimoniali più usate dai genitori italiani: consente di trasferire ai figli la proprietà con risparmio fiscale rispetto alla successione, continuando a vivere nell’immobile fino alla morte. Capire come si calcola il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà secondo l’art. 16 del DPR 642/1972, quale franchigia si applica e quali sono le imposte concrete sulla donazione è fondamentale per una scelta consapevole, soprattutto su immobili nella fascia 100–300 mila euro.

Donazione con riserva di usufrutto: come funziona

La donazione con riserva di usufrutto (art. 796 c.c.) consiste nel trasferimento della nuda proprietà di un immobile dal donante (genitore) al donatario (figlio), trattenendo il diritto di usufrutto vitalizio in capo al donante stesso. Al decesso del donante, l’usufrutto si estingue automaticamente e si consolida sulla nuda proprietà del figlio, che diventa pieno proprietario senza ulteriori imposte di successione: il fenomeno è noto come consolidamento automatico ed è il principale vantaggio fiscale della formula.

Calcolo del valore di usufrutto e nuda proprietà

L’art. 16 del DPR 642/1972, integrato dall’art. 14 del DPR 131/1986 e aggiornato annualmente con decreto MEF, fissa le percentuali di calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio in funzione dell’età del beneficiario (ossia dell’usufruttuario), assumendo un tasso legale di capitalizzazione. Le percentuali vigenti al 2026, sulla base del tasso legale del 2,5%:

Età usufruttuario Valore usufrutto (% piena proprietà) Valore nuda proprietà (%)
fino a 20 anni 95% 5%
21–30 90% 10%
31–40 85% 15%
41–45 80% 20%
46–50 75% 25%
51–53 70% 30%
54–56 65% 35%
57–60 60% 40%
61–63 55% 45%
64–66 50% 50%
67–69 45% 55%
70–72 40% 60%
73–75 35% 65%
76–78 30% 70%
79–82 25% 75%
83–86 20% 80%
87–92 15% 85%
93–99 10% 90%

Più il donante è anziano, più il valore dell’usufrutto si riduce e quello della nuda proprietà aumenta. Donare presto significa trasferire una nuda proprietà di basso valore, riducendo il consumo di franchigia.

Base imponibile: il valore catastale

L’imposta di donazione sugli immobili si calcola applicando le aliquote al valore catastale rivalutato dell’immobile, non al valore di mercato (art. 34 D.Lgs. 346/1990). La rendita catastale viene rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

  • 110 se il donatario richiede l’agevolazione prima casa;
  • 120 per gli altri fabbricati abitativi (categorie A, esclusi A/10);
  • 40,8 per uffici e categoria A/10 e C/1 (negozi).

Franchigie e aliquote sulla donazione

Le franchigie e le aliquote dell’imposta di donazione coincidono con quelle dell’imposta di successione (art. 56 e 57 D.Lgs. 346/1990):

  • 1.000.000 € per coniuge e parenti in linea retta — aliquota 4% oltre franchigia;
  • 100.000 € per fratelli e sorelle — aliquota 6%;
  • nessuna franchigia per altri parenti fino al 4° grado — aliquota 6%;
  • nessuna franchigia per estranei — aliquota 8%.

Sui trasferimenti immobiliari si aggiungono comunque l’imposta ipotecaria 2% e l’imposta catastale 1%, ridotte a 200 euro ciascuna in caso di prima casa.

Vantaggi e limiti della riserva di usufrutto

I vantaggi principali

  • Base imponibile ridotta: si dona solo la nuda proprietà, il cui valore in età matura del donante è tipicamente 55–80% del valore catastale.
  • Consolidamento esentasse: alla morte del donante, l’usufrutto si riunisce alla nuda proprietà senza ulteriori imposte (art. 11 D.Lgs. 346/1990 esclude l’estinzione dell’usufrutto dalla base imponibile della successione).
  • Diritto di abitazione garantito: il donante continua a vivere nell’immobile e a percepirne i frutti (es. canoni di locazione, se non abita).
  • Protezione patrimoniale: il figlio nudo proprietario non può vendere senza il consenso del genitore usufruttuario.

I limiti da considerare

  • la donazione è soggetta a collazione in sede di successione tra coeredi (artt. 737 e ss. c.c.): il figlio donatario dovrà conferire il bene alla massa ereditaria;
  • la donazione può essere impugnata per riduzione dagli altri legittimari se lede la loro quota di legittima (art. 553 c.c.);
  • vendere l’immobile in vita richiede il consenso di entrambi (usufruttuario e nudo proprietario);
  • l’IMU sull’immobile resta a carico dell’usufruttuario (art. 1 c. 743 L. 160/2019), che la paga finché in vita.

Esempio pratico

Giovanni, 70 anni, possiede un appartamento a Milano con rendita catastale di 1.500 € e vuole donarlo alla figlia Laura mantenendo la riserva di usufrutto. La donazione non riguarda la prima casa di Laura, che vive altrove.

Calcolo valore catastale: 1.500 € × 1,05 × 120 = 189.000 € (base imponibile piena proprietà).

Valore della nuda proprietà (Giovanni 70 anni → nuda 60%): 189.000 × 60% = 113.400 €.

Imposta di donazione: Laura è figlia, franchigia 1.000.000 €. Imposta = 0 € (nessuna erosione significativa della franchigia).

Imposta ipotecaria 2%: 113.400 × 2% = 2.268 €.
Imposta catastale 1%: 113.400 × 1% = 1.134 €.
Totale imposte: 3.402 € (oltre a onorario notarile e bolli per circa 2.000–2.500 €).

Al decesso di Giovanni, l’usufrutto si estingue: Laura diventa piena proprietaria senza ulteriori imposte. Se invece Giovanni avesse mantenuto la piena proprietà e Laura avesse ereditato per successione, l’imposta complessiva sarebbe stata analoga ma su un valore catastale pieno (189.000 €) e l’immobile sarebbe rimasto vincolato al patrimonio fino al decesso.

Donazione indiretta e donazioni dissimulate

Oltre alla donazione formale presso il notaio, la prassi familiare conosce anche la donazione indiretta (art. 809 c.c.), ossia il trasferimento di ricchezza realizzato attraverso un negozio diverso dalla donazione tipica. Esempi classici:

  • il genitore paga il prezzo dell’immobile che il figlio acquista a proprio nome;
  • il genitore versa al figlio la liquidità per la sottoscrizione di quote societarie;
  • il genitore garantisce il mutuo del figlio assumendone successivamente il pagamento.

La Cassazione SU n. 18725/2017 ha chiarito che la donazione indiretta non richiede l’atto pubblico, ma resta soggetta alle stesse regole di collazione e riduzione di quella formale. Sul piano fiscale, la donazione indiretta non è assoggettata all’imposta di donazione se non viene esplicitata nell’atto di compravendita (Risoluzione AE 234/E del 2009); resta però rilevante in sede di accertamento patrimoniale e di calcolo dei legittimari.

Donazione di immobile e ipoteche

Quando l’immobile da donare è gravato da ipoteca (tipicamente per mutuo residuo), occorre considerare due aspetti:

  • l’ipoteca segue il bene: il donatario (figlio) diventa proprietario di un bene gravato, e in caso di mancato pagamento del mutuo da parte del genitore, il creditore ipotecario può agire sull’immobile donato;
  • il debito residuo del mutuo non si deduce dalla base imponibile dell’imposta di donazione, salvo che il donatario si accolli espressamente il debito con liberazione del debitore originario (in tal caso si applica anche l’imposta di registro al 3% sull’importo accollato);
  • se il mutuo è stato contratto per l’acquisto della prima casa del donante, il trasferimento al figlio comporta la decadenza dei benefici prima casa originari se il genitore non rispetta i requisiti previsti.

Tutela dei legittimari e patto di famiglia

La donazione, anche se valida fra le parti, può essere impugnata dai legittimari (coniuge, figli, ascendenti) che si vedano lesi nella quota di legittima. L’azione di riduzione (artt. 553–564 c.c.) può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione e comporta la restituzione del bene o del controvalore. Per superare questo rischio, soprattutto quando si vuole donare l’intera casa a un solo figlio o si vuole favorire il passaggio aziendale, esiste il patto di famiglia (artt. 768-bis e ss. c.c.):

  • contratto a partecipazione obbligatoria di tutti i potenziali legittimari (coniuge e figli);
  • consente di assegnare l’azienda o partecipazioni a uno solo dei discendenti con liquidazione contestuale dei diritti degli altri legittimari;
  • quanto ricevuto dai legittimari non assegnatari non è più oggetto di collazione o riduzione futura;
  • l’atto richiede forma pubblica notarile a pena di nullità.

Donazione vs successione: quando conviene anticipare

La donazione con riserva di usufrutto risulta vantaggiosa rispetto alla successione quando:

  • il donante ha più di 60–65 anni, età in cui il valore della nuda proprietà (55–65%) genera una base imponibile inferiore al valore pieno;
  • il patrimonio complessivo del donante eccede o si avvicina alla franchigia di 1 milione di euro per figlio, e si vuole programmare il consumo della franchigia tra immobili e altri beni;
  • esistono più figli e si vuole già oggi pianificare la futura ripartizione patrimoniale, evitando conflitti successori;
  • il donante vuole assicurarsi che l’immobile non sia disponibile per vendita unilaterale del figlio (utile in età avanzata).

Domande frequenti

Si può vendere la casa donata in nuda proprietà?

Sì, ma serve il consenso sia del nudo proprietario sia dell’usufruttuario, in quanto la vendita riguarda diritti reali diversi sullo stesso bene. Il ricavato viene poi ripartito in base ai valori percentuali del DPR 642/1972 in funzione dell’età dell’usufruttuario al momento della vendita.

L’IMU chi la paga dopo la donazione con usufrutto?

L’IMU resta a carico dell’usufruttuario, cioè del genitore donante, finché resta in vita (art. 1 c. 743 L. 160/2019). Il nudo proprietario figlio non paga IMU sull’immobile donato fino al consolidamento dell’usufrutto per decesso del genitore.

La donazione conta nella futura successione?

Sì: l’art. 8 c. 4 del D.Lgs. 346/1990 prevede il coacervo, ovvero la somma delle donazioni già effettuate in vita al valore dell’eredità per verificare l’erosione della franchigia di 1 milione di euro. Se la donazione attuale è molto inferiore alla franchigia, il coacervo non genera alcuna imposta successiva, ma va comunque dichiarato.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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