Flat tax 5% e 15% nel forfettario 2026: quando si applica
La flat tax al 5% è riservata alle nuove attività nei primi 5 anni di apertura della partita IVA forfettaria, con tre condizioni cumulative. Dal sesto anno l’aliquota passa al 15%. Su 30.000 euro di reddito imponibile la differenza tra le due aliquote vale 3.000 euro/anno. Conoscere le regole significa risparmiare migliaia di euro nei primi anni di attività.
- Aliquota 5%: primi 5 anni nuova attività
- Aliquota 15%: regime ordinario forfettario
- 3 condizioni cumulative per il 5%
- Risparmio max 10% su reddito imponibile annuo
1. Le due aliquote del forfettario nel 2026
Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali, IRAP e con due aliquote alternative:
- 15%: aliquota “a regime” applicabile a tutti i forfettari che non rispettano le condizioni per l’aliquota ridotta;
- 5%: aliquota agevolata applicabile esclusivamente nei primi 5 anni di nuova attività, se sussistono cumulativamente le condizioni dell’art. 1, comma 65, Legge 190/2014.
L’imposta si calcola sul reddito imponibile forfettario (ricavi/compensi × coefficiente di redditività) al netto dei contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno. Non si applicano IRPEF progressiva, addizionali regionali e comunali. Il risparmio del 5% rispetto al 15% è di 10 punti percentuali della base imponibile: su 30.000 euro di reddito imponibile, la differenza è 3.000 euro/anno (1.500 vs 4.500 euro).
2. Condizioni per applicare l’aliquota 5%
L’aliquota agevolata del 5% spetta quando ricorrono tutte e tre le seguenti condizioni:
- a) Mai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’apertura della partita IVA. Si guarda al triennio antecedente. Es: per apertura partita IVA 2026, vanno verificati 2023-2024-2025;
- b) Nuova attività: l’attività aperta non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. La giurisprudenza (Cass. ord. 27987/2018, Cass. 26988/2022) considera “mera prosecuzione” l’attività che ha sostanziale identità di codice ATECO, modalità operative e clientela rispetto al precedente lavoro;
- c) Subentro a terzi: nel caso di subentro in un’attività altrui (es. acquisizione studio, cessione d’azienda), i ricavi/compensi del soggetto cedente nell’anno precedente non devono superare la soglia di 85.000 euro.
L’esclusione per “mera prosecuzione” non si applica al periodo di praticantato obbligatorio (es. avvocato che apre P.IVA dopo i 18 mesi di pratica; commercialista dopo il tirocinio); in tal caso il 5% spetta.
3. Casi pratici di applicazione
Esempio 1 – Avvocato post-pratica
Marco completa la pratica forense nel 2025 e apre partita IVA forfettaria nel 2026. Non ha mai esercitato professione precedentemente. Il periodo di praticantato non è considerato esercizio di attività professionale ai fini del comma 65. Marco applica il 5% per i primi 5 anni (2026-2030). Compensi 2026: 35.000 euro × 78% = 27.300 euro – contributi 4.000 = 23.300 euro × 5% = 1.165 euro di imposta sostitutiva.
Esempio 2 – Mera prosecuzione
Giulia lavora 10 anni come web designer dipendente in agenzia. Nel 2026 si licenzia e apre partita IVA con stesso codice ATECO 73.11, stesso tipo di clienti (PMI), stesso lavoro. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’applicazione del 5% qualificando l’attività come mera prosecuzione (Cass. 26988/2022): se la contestazione regge, recupero del 10% di differenza aliquota + sanzione 90% imposta + interessi. Conviene aprire al 15% e valutare se l’attività “si differenzia” effettivamente.
4. Passaggio dal 5% al 15%
Il passaggio dal 5% al 15% è automatico dal sesto anno solare di attività. Si conta dall’anno di apertura della partita IVA, non dal primo anno di applicazione del forfettario. Esempio: partita IVA aperta a luglio 2024 in regime ordinario, opzione per forfettario dal 2025: il primo anno di forfettario è il 2025 ma il primo anno di attività resta il 2024. Il quinquennio agevolato è 2024-2028, quindi nel 2025 si applica già il 5% (se condizioni rispettate).
Importante: se in uno dei 5 anni il forfettario decade (es. superamento soglia 85k euro o causa di esclusione), il quinquennio non si “sospende”. Se il contribuente rientra nel forfettario dopo, riprende a contare dal punto in cui aveva interrotto, ma SOLO se la nuova attività rispetta ancora le condizioni a-b-c. Spesso il rientro richiede di applicare direttamente il 15%.
5. Errori frequenti e contestazioni dell’Agenzia delle Entrate
Gli accertamenti AdE sull’aliquota 5% sono in crescita. Le contestazioni più frequenti riguardano:
- Mera prosecuzione: chi apre P.IVA con stesso ATECO o stessa clientela del precedente lavoro dipendente vede contestare la “novità” dell’attività. Servono prove documentali di differenziazione (clientela nuova, sede diversa, modalità operative diverse);
- Triennio precedente: chi ha avuto P.IVA chiusa anche per poche settimane nei 3 anni precedenti (per piccole prestazioni occasionali, eventi straordinari) può essere escluso. La verifica AdE si basa sui dati di Anagrafe Tributaria;
- Quinquennio scaduto: errore comune è continuare ad applicare 5% nel sesto anno per dimenticanza o errore software. L’AdE recupera in automatico la differenza.
Sul fronte amministrativo, in dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro LM) è obbligatorio indicare se si applica il 5% o il 15%. L’opzione errata in dichiarazione è rilevante: l’AdE verifica in fase di controllo automatico ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
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