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SRL tassazione 2026: IRES, IRAP, dividendi soci

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SRL tassazione 2026: IRES, IRAP, dividendi soci
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 23 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 21 Maggio 2026

Tassazione SRL 2026: IRES, IRAP, dividendi ai soci e pianificazione

Una SRL nel 2026 paga IRES al 24% sull’utile fiscale, IRAP al 3,9% (con varianti regionali fino a +0,92%) sul valore della produzione, e in caso di distribuzione i soci scontano 26% di imposta sostitutiva sui dividendi. Il prelievo complessivo per un utile di 100.000 € interamente distribuito a soci persone fisiche è di circa 47-49%.

  • IRES 24% confermata dalla L. 207/2024
  • IRAP 3,9% base + maggiorazione regionale
  • Dividendi 26% imposta sostitutiva
  • Compenso amministratore deducibile
  • ACE abrogata dal 2024, super-deduzione personale rafforzata

1. Quadro fiscale della SRL nel 2026

La società a responsabilità limitata, disciplinata dagli artt. 2462-2483 c.c., è un soggetto passivo IRES (art. 73 c. 1 lett. a TUIR). Subisce inoltre l’IRAP (D.Lgs. 446/97). Sui dividendi distribuiti ai soci persone fisiche si applica l’imposta sostitutiva del 26% (art. 27 D.P.R. 600/73 dopo le modifiche L. 205/2017).

Per il 2026 le aliquote e i meccanismi restano confermati dalla L. 207/2024 (bilancio 2026):

ImpostaAliquota 2026
IRES (ordinaria)24,00%
IRES “premiale” (con condizioni)20,00%
IRAP base nazionale3,90%
IRAP maggiorazione regionale max+0,92%
Imposta sostitutiva dividendi soci PF26,00%

La IRES premiale 20% introdotta dalla L. 207/2024 si applica alle SRL che destinano almeno l’80% dell’utile a riserva e investono in beni 4.0/transizione 5.0, mantenendo l’occupazione (vedere § 8).

2. IRES: base imponibile e aliquota

L’IRES si calcola applicando il 24% al reddito d’impresa, determinato secondo gli artt. 81-142 TUIR. Si parte dall’utile civilistico di bilancio e si applicano variazioni in aumento e in diminuzione per le differenze tra normativa civilistica e fiscale (cd. “doppio binario”):

  • Variazioni in aumento: spese non deducibili (es. 60% spese auto aziendale, art. 164 TUIR), interessi passivi eccedenti (ROL test art. 96 TUIR), accantonamenti non deducibili (es. fondo rischi), costi non inerenti;
  • Variazioni in diminuzione: dividendi ricevuti (esclusione 95% art. 89 TUIR), super-ammortamenti e iperammortamenti residui, plusvalenze rateizzate (art. 86 TUIR).

Le perdite fiscali sono riportabili senza limite di tempo, utilizzabili nell’80% del reddito imponibile dei successivi anni (art. 84 TUIR), salvo perdite dei primi tre periodi d’imposta utilizzabili al 100%.

Attenzione. L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stato abrogato dal D.Lgs. 216/2023 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024. Resta possibile utilizzare il “residuo ACE” maturato fino al 2023 per ridurre il reddito imponibile dei successivi 5 esercizi.

3. IRAP: valore della produzione e variazioni regionali

L’IRAP, disciplinata dal D.Lgs. 446/97, ha come base imponibile il “valore della produzione netta”, calcolato come differenza tra valore della produzione (A) e costi della produzione (B), entrambi del conto economico, con esclusione delle voci finanziarie e straordinarie, e specifici aggiustamenti:

Valore produzione netta = ricavi + variazioni rimanenze − materie prime − servizi (75% deducibili) − ammortamenti − accantonamenti deducibili

Esclusioni dalla base IRAP:

  • Costi del personale dipendente a tempo indeterminato (dedotti al 100% dal 2022 ex art. 1 c. 1054 L. 145/2018);
  • Costi dei collaboratori coordinati;
  • Interessi passivi e proventi finanziari.

Aliquota base 3,90%, con variazioni regionali che possono arrivare al 4,82%:

RegioneAliquota IRAP 2026
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana3,90%
Lazio4,82%
Campania, Calabria, Molise4,82%
Liguria, Marche3,90%

4. Tassazione dividendi: persone fisiche e partecipazioni qualificate

Dal 2018 (L. 205/2017) il regime di tassazione dei dividendi distribuiti a persone fisiche è stato uniformato: imposta sostitutiva del 26% sia per partecipazioni qualificate (quote > 25% capitale sociale, salvo SRL non quotate dove la soglia è 20% o 25% diritti di voto) sia per non qualificate. La sostitutiva è applicata direttamente dalla SRL come sostituto d’imposta, con codice tributo 1086.

Netto socio = Dividendo lordo × (1 − 26%)

Esempio 1 — Dividendo 30.000 € a socio PF

Dividendo lordo: 30.000 €.
Imposta sostitutiva 26%: 7.800 €.
Netto al socio: 30.000 − 7.800 = 22.200 €.
La SRL versa i 7.800 € entro il 16 del mese successivo alla distribuzione con codice 1086.

Per i dividendi a soci società di capitali (es. holding SRL), si applica l’esclusione del 95% prevista dall’art. 89 c. 2 TUIR: la holding assoggetta a IRES solo il 5% del dividendo (4,80% × 5% = 1,20% effettivo). Questo è il fondamento fiscale delle strutture holding.

5. Compenso amministratore vs dividendi

L’amministratore di SRL può remunerarsi tramite:

  • Compenso amministratore: deducibile per la SRL (art. 95 TUIR), tassato in capo all’amministratore come reddito assimilato al lavoro dipendente (aliquote IRPEF progressive 23-43%) + contributi Gestione Separata 26,07% (o 24% se già pensionato/coperto);
  • Dividendi: NON deducibili per la SRL (sono distribuzione di utile), tassati al 26% in capo al socio.

Il break-even point dipende dall’aliquota IRPEF marginale e dalla situazione contributiva. In sintesi:

ScenarioConviene
Amministratore senza altra previdenza, IRPEF marginale 23%Compenso fino a 28-29 k €
Amministratore con altra previdenza/pensionatoCompenso fino a 40-50 k €
Amministratore IRPEF marginale 43%Dividendi tipicamente più convenienti
Attenzione. Per ottenere la deducibilità, il compenso amministratore deve essere deliberato in assemblea (o nello statuto), e versato per cassa nell’esercizio (principio di cassa allargato art. 95 TUIR). I compensi solo “contabilizzati” senza erogazione non sono deducibili.

6. Esempio integrato: utile 100k €

Esempio 2 — SRL servizi, utile lordo 100.000 €, distribuzione totale

Calcolo IRES: 100.000 × 24% = 24.000 €.
Calcolo IRAP (ipotesi valore produzione netta = 110.000 € visto il taglio costo personale, Lombardia 3,9%): 110.000 × 3,9% = 4.290 €.
Utile netto post-imposte: 100.000 − 24.000 − 4.290 = 71.710 €.
Distribuzione totale a socio PF: 71.710 × 26% = 18.645 € di sostitutiva → netto socio: 53.065 €.
Carico fiscale complessivo: (24.000 + 4.290 + 18.645) / 100.000 = 46,9%.

Esempio 3 — Stessa SRL ma con compenso amministratore 40.000 €

Compenso amministratore deducibile: 40.000 €.
Utile residuo fiscale: 60.000 €.
IRES: 60.000 × 24% = 14.400 €.
IRAP (compenso ammin. resta indeducibile IRAP): 110.000 × 3,9% = 4.290 €.
Utile netto post-imposte distribuibile: 60.000 − 14.400 − 4.290 = 41.310 €.
Sostitutiva dividendo: 41.310 × 26% = 10.741 €.
Sull’amministratore: IRPEF (scaglioni 23/35/43%) su 40.000 ≈ 11.000 € + Gestione Sep. 26,07% ≈ 10.428 € → netto compenso ≈ 18.572 €.
Netto socio dividendo: 30.569 €.
Totale netto amministratore-socio: 49.141 €. Carico fiscale: 50,9%. Conviene scegliere caso per caso in base ad altri redditi e copertura previdenziale.

7. Acconti, saldo e codici F24

Le SRL versano IRES e IRAP secondo lo stesso calendario IRPEF, con metodo storico al 100% dell’imposta dell’anno precedente:

AdempimentoScadenza 2026
Saldo IRES/IRAP 2025 + 1° acconto 2026 (40%)30 giugno 2026
+0,40% maggiorazione31 luglio 2026
2° acconto 2026 (60%)30 novembre 2026

Codici tributo F24: 2003 (saldo IRES), 2001 (1° acconto IRES), 2002 (2° acconto IRES), 3800 (saldo IRAP), 3812 (1° acconto IRAP), 3813 (2° acconto IRAP). Per la sostitutiva dividendi codice 1086 entro il 16 del mese successivo alla distribuzione.

8. Ottimizzazioni lecite di tassazione

Strumenti agevolativi e ottimizzazioni vigenti per il 2026:

  • IRES premiale 20%: ridotta di 4 punti per le SRL che (i) destinano almeno l’80% degli utili 2024 a riserva, (ii) investono almeno il 30% di tale riserva (o 24.000 €) in beni 4.0/Transizione 5.0 entro il termine di presentazione della dichiarazione 2025, (iii) incrementano l’occupazione di almeno 1% rispetto al 2024;
  • Super-deduzione personale (D.Lgs. 216/2023): maggiorazione 120% (130% per categorie protette) del costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato che incrementano l’organico stabile;
  • Credito d’imposta beni 4.0 e R&S: variabili 5-50% del costo agevolato per investimenti in macchinari interconnessi, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (L. 160/2019 e succ. mod.);
  • Holding SRL: la creazione di una holding sopra la operativa consente di non subire il 26% di sostitutiva sui dividendi distribuiti dalla operativa, ma solo lo 1,2% effettivo (esclusione 95% art. 89 TUIR); utile per accumulare riserve da reinvestire o per gestire più partecipazioni.
Attenzione. Ogni operazione di pianificazione fiscale deve rispettare le regole anti-abuso (art. 10-bis L. 212/2000, statuto del contribuente). La creazione di strutture holding solo per ridurre la tassazione, senza sostanza economica, può configurare “abuso del diritto” e portare alla disconoscibilità del beneficio fiscale.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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