Ravvedimento entro 90 giorni 2026: come si calcola
Chi non versa un tributo entro la scadenza ordinaria dispone di una finestra di 90 giorni per regolarizzarsi con sanzione ridotta a 1/9 del minimo. Con la riforma delle sanzioni tributarie introdotta dal D.Lgs. 87/2024, la sanzione base per omesso versamento sale al 25%, ma la riduzione a 1/9 porta l’onere effettivo a meno del 3%. Ecco come calcolare con precisione importo dovuto, interessi e codici tributo F24.
- Sanzione ridotta al 2,78% (1/9 del 25%) per ravvedimento fino al 90° giorno
- Interessi legali al 2,5% annuo pro rata temporis
- Esempi numerici con importi 2026 reali
- Differenze rispetto al ravvedimento entro 30 giorni e oltre 1 anno
1. La finestra dei 90 giorni: quando si applica
Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente al contribuente di sanare spontaneamente omissioni e irregolarità tributarie prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo formale. La norma prevede diverse finestre temporali, ognuna con una sanzione progressivamente meno conveniente al crescere del ritardo.
La finestra dei 90 giorni decorre dalla scadenza originaria del versamento o dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. Rientra in questa fascia, ad esempio, chi non versa l’acconto IRPEF del 30 novembre entro la fine di febbraio successivo, oppure chi dimentica una rata IVA trimestrale e si accorge dell’omissione entro tre mesi.
La riforma delle sanzioni tributarie attuata con il D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024, ha modificato la sanzione base per omesso versamento, portandola dal 30% al 25%. Le riduzioni per ravvedimento rimangono invariate nelle frazioni (1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6), ma si applicano ora a una base più bassa. Per la finestra 31-90 giorni la riduzione applicabile è 1/9.
Il ravvedimento con sanzione 1/9 si colloca temporalmente dopo quello entro 30 giorni (sanzione 1/10, pari al 2,5%) e prima di quello entro un anno (sanzione 1/8, pari al 3,125%). La progressione premia chi si regolarizza rapidamente: ogni settimana di ritardo aggiuntiva aumenta sia la sanzione che gli interessi maturati.
2. Come si calcola la sanzione ridotta 1/9
Il calcolo del ravvedimento nella finestra 31-90 giorni si articola in tre componenti: imposta non versata, sanzione ridotta e interessi legali. La formula generale è la seguente.
Dove:
- Imposta: l’importo originariamente dovuto e non versato
- 25% x 1/9 = 2,778%: aliquota della sanzione ridotta per ravvedimento 31-90 giorni
- 2,5%: tasso degli interessi legali vigente nel 2026 (D.M. 10 dicembre 2024)
- Giorni: numero di giorni dalla scadenza originaria alla data effettiva del versamento in ravvedimento
La tabella seguente riepiloga le aliquote delle sanzioni ridotte per le principali finestre di ravvedimento, a confronto, in vigore dopo la riforma D.Lgs. 87/2024.
| Finestra temporale | Riduzione | Sanzione base (25%) | Aliquota effettiva |
|---|---|---|---|
| Fino a 14 giorni (sprint) | 1/10 proporzionale | 25% | Da 0,08% a 0,35% |
| 15-30 giorni | 1/10 | 25% | 2,50% |
| 31-90 giorni | 1/9 | 25% | 2,78% |
| 91 giorni – 1 anno | 1/8 | 25% | 3,13% |
| 1 anno – 2 anni | 1/7 | 25% | 3,57% |
| Oltre 2 anni | 1/6 | 25% | 4,17% |
3. Esempi numerici 2026
Esempio 1 — IVA trimestrale dimenticata
Un professionista con regime ordinario IVA dimentica di versare l’IVA del primo trimestre 2026, scaduta il 16 maggio 2026. Si accorge dell’omissione il 10 luglio 2026, quando sono trascorsi 55 giorni dalla scadenza.
Imposta omessa: 4.200 euro
Sanzione ridotta (1/9 del 25%): 4.200 x 2,778% = 116,67 euro
Interessi legali (55 giorni al 2,5%): 4.200 x 2,5% x 55/365 = 15,82 euro
Totale da versare in ravvedimento: 4.200 + 116,67 + 15,82 = 4.332,49 euro
Il costo del ritardo (sanzione + interessi) ammonta a 132,49 euro, pari al 3,15% dell’imposta omessa. Senza ravvedimento, la sanzione ordinaria sarebbe stata 4.200 x 25% = 1.050 euro, oltre interessi e spese di procedimento.
Esempio 2 — Acconto IRPEF non versato
Un lavoratore autonomo non versa il secondo acconto IRPEF scaduto il 2 dicembre 2025 (importo 3.800 euro). Si decide per il ravvedimento il 28 febbraio 2026: sono trascorsi 88 giorni, ancora all’interno della finestra dei 90 giorni.
Imposta omessa: 3.800 euro
Sanzione ridotta (1/9 del 25%): 3.800 x 2,778% = 105,56 euro
Interessi legali (88 giorni al 2,5%): 3.800 x 2,5% x 88/365 = 22,90 euro
Totale da versare in ravvedimento: 3.800 + 105,56 + 22,90 = 3.928,46 euro
Se il contribuente avesse aspettato ancora tre giorni (1° marzo 2026, 91° giorno), sarebbe entrato nella finestra successiva con sanzione 1/8 del 25% = 3,125%, con un aggravio di circa 13 euro di sanzione in più, oltre agli interessi aggiuntivi. Conviene sempre calcolare la scadenza della finestra con precisione.
Per approfondire il ravvedimento nella finestra immediatamente precedente, si veda la guida sul ravvedimento entro 30 giorni con sanzione 1/10. Per chi invece ha superato i 90 giorni, il riferimento è l’articolo sul ravvedimento entro un anno con sanzione 1/8.
4. Come si paga: F24 e codici tributo
Il versamento in ravvedimento avviene esclusivamente tramite modello F24, compilando tre righe distinte per imposta, sanzione e interessi. Non esiste un unico codice tributo “ravvedimento”: ogni voce utilizza il proprio codice specifico.
Struttura del modello F24
La compilazione del modello F24 per il ravvedimento segue uno schema preciso. L’imposta omessa si versa con il codice tributo ordinario della voce originaria (ad esempio 6031 per IVA del primo trimestre, 4001 per IRPEF saldo). La sanzione si versa con il codice tributo specifico per le sanzioni della stessa imposta. Gli interessi si versano con il codice tributo 1990 per le imposte erariali dirette, oppure con i codici specifici per tributi locali e contributi.
Anno di riferimento
Un errore frequente riguarda l’anno di riferimento da indicare in F24. Occorre indicare l’anno d’imposta dell’omissione, non l’anno in cui si effettua il ravvedimento. Se si regolarizza un’IVA del 2025 nel 2026, l’anno di riferimento nel modello F24 sarà 2025.
Compensazione e divieti
L’importo del ravvedimento può essere compensato in F24 con crediti disponibili, a condizione che non vi siano blocchi alla compensazione (ad esempio, ruoli scaduti superiori a 1.500 euro ai sensi dell’art. 31, D.L. 78/2010). Per i versamenti IVA, è necessario verificare preventivamente l’assenza di blocchi tramite il cassetto fiscale o il proprio intermediario abilitato.
Per una panoramica completa sulle modalità di utilizzo del modello F24 e sulle compensazioni, si rimanda alla guida generale sul ravvedimento operoso 2026.
Valuta il caso con un avvocato tributarista
Calcolare correttamente il ravvedimento evita contestazioni successive. Un avvocato tributarista verifica la finestra applicabile, i codici tributo corretti e l’assenza di cause ostative prima del versamento.
Domande frequenti
Qual è esattamente la sanzione per il ravvedimento entro 90 giorni nel 2026?
Con la riforma D.Lgs. 87/2024, la sanzione base per omesso versamento è il 25%. Per il ravvedimento tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza, la riduzione è pari a 1/9, quindi la sanzione effettiva è il 2,778% dell’importo non versato. A questa si aggiungono gli interessi legali al 2,5% annuo calcolati pro rata sui giorni di ritardo.
Il ravvedimento entro 90 giorni vale anche per l’IVA mensile?
Sì. Il ravvedimento con riduzione 1/9 si applica a qualsiasi tributo erariale, inclusa l’IVA liquidata mensilmente. Se la scadenza era il 16 del mese e il versamento avviene tra il 17° e il 90° giorno successivo, si applica la finestra 31-90 giorni (dal 31° al 90° giorno dalla scadenza). Per i versamenti entro il 30° giorno, la riduzione è invece 1/10.
Come si contano i 90 giorni: dalla scadenza ordinaria o da quella prorogata?
I giorni si contano dalla scadenza ordinaria del versamento o, se vi è stata una proroga ufficiale disposta con provvedimento normativo, dalla scadenza prorogata. Non rilevano le scadenze rinviate per causa del contribuente: se la scadenza era il 16 giugno e il contribuente non ha versato, il computo parte dal 16 giugno indipendentemente da proroghe generali non applicabili al caso.
Se il 90° giorno cade di domenica o in un giorno festivo, si sposta?
Sì. In base alle norme generali sui termini tributari (art. 7 del D.L. 70/2011 e art. 18 D.Lgs. 472/1997), se il termine cade in un giorno festivo o non lavorativo, viene prorogato al primo giorno lavorativo utile. Pertanto, se il 90° giorno è domenica, il contribuente può versare il lunedì successivo rimanendo nella finestra 1/9 senza applicazione di maggiorazioni.
Posso fare il ravvedimento entro 90 giorni anche se ho già ricevuto un avviso bonario?
No. L’avviso bonario (comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973 o art. 54-bis DPR 633/1972) è un atto dell’amministrazione che preclude il ravvedimento per la specifica violazione contestata. Il contribuente che riceve l’avviso bonario può tuttavia aderire alla riduzione a 1/3 della sanzione prevista dall’avviso stesso (sanzione ridotta al 10%) pagando entro 30 giorni dalla notifica.
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