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Atto pubblico vs scrittura privata autenticata 2026

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 5 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Atto pubblico vs scrittura privata autenticata 2026

Atto pubblico e scrittura privata autenticata sono entrambi strumenti notarili, ma differiscono per valore probatorio, forma di redazione e ambiti di applicazione. Conoscere la differenza consente di scegliere lo strumento corretto per ogni operazione — dalla vendita immobiliare alla procura, dall’atto societario al testamento — e di valutare i relativi costi.

  • Definizioni e base normativa (artt. 2699-2703 c.c.)
  • Differenze di valore probatorio e opponibilità ai terzi
  • Tabella: quale forma è obbligatoria per ciascun atto
  • Esempi pratici di scelta tra le due forme

1. L’atto pubblico: definizione e valore probatorio

L’atto pubblico è definito dall’art. 2699 c.c. come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. L’elemento caratterizzante è che il pubblico ufficiale — nella pratica quasi sempre il notaio — non si limita ad autenticare le firme delle parti, ma redige l’intero documento, ne attesta il contenuto e certifica che tutto quanto in esso affermato è avvenuto in sua presenza.

Il valore probatorio dell’atto pubblico è il più elevato previsto dall’ordinamento. L’art. 2700 c.c. dispone che esso faccia piena prova, fino a querela di falso, di quanto il notaio certifica di avere compiuto o di avere constatato direttamente. La querela di falso è un’impugnazione di natura penale-civile, onerosa e complessa, che raramente viene intentata: nella pratica, l’atto pubblico ha una forza probatoria quasi assoluta.

La pubblica fede del notaio

La pubblica fede attribuita al notaio deriva dalla sua qualità di pubblico ufficiale, disciplinata dalla L. 89/1913 (legge notarile). Il notaio è nominato dallo Stato, esercita in un distretto determinato, è sottoposto alla vigilanza del Consiglio Notarile e del Ministero della Giustizia. L’atto pubblico notarile è conservato nell’archivio del notaio e, dopo 100 anni, nell’Archivio Notarile Distrettuale.

Effetto esecutivo. L’atto pubblico notarile che contiene la promessa di pagare una somma di denaro o di consegnare beni fungibili costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. Il creditore può procedere direttamente all’esecuzione forzata senza passare per un giudizio di cognizione.

2. La scrittura privata autenticata: come funziona

La scrittura privata autenticata è un documento redatto dalle parti stesse (o da un loro incaricato), la cui sottoscrizione viene successivamente autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale abilitato. L’autenticazione della firma è disciplinata dall’art. 2703 c.c.: il notaio attesta che la firma è stata apposta in sua presenza e che ha previamente accertato l’identità del sottoscrittore.

Ciò che l’autenticazione certifica è quindi solo la provenienza della sottoscrizione — l’identità del firmatario e il momento della firma — non il contenuto del documento né la sua rispondenza al vero. Il valore probatorio della scrittura privata autenticata è pertanto inferiore a quello dell’atto pubblico: essa fa piena prova della provenienza (art. 2702 c.c.) ma non del contenuto, che può essere contestato senza querela di falso.

Data certa

Un effetto importante dell’autenticazione notarile è quello di attribuire data certa alla scrittura (art. 2704 c.c.). La data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi fino al momento in cui non si verifichi un fatto che renda impossibile la formazione anteriore del documento (es. morte del sottoscrittore, trascrizione pubblica). L’autenticazione notarile conferisce invece data certa immediata, opponibile a tutti.

Distinzione pratica. Nella scrittura privata autenticata il notaio non redige il documento, lo riceve già predisposto. Nell’atto pubblico il notaio redige tutto. Questa distinzione ha riflessi sui costi (la scrittura privata autenticata ha onorari inferiori) e sull’utilizzo in giudizio.

3. Tabella comparativa: quando usare quale forma

Tipo di atto Forma richiesta dalla legge Forma raccomandata
Compravendita immobiliare Atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 1350 c.c.) Atto pubblico
Donazione di beni immobili o mobili di valore Atto pubblico obbligatorio (art. 782 c.c.) Atto pubblico
Costituzione di SRL/SpA Atto pubblico (art. 2463 c.c.) Atto pubblico
Patto di famiglia Atto pubblico con testimoni (art. 768-ter c.c.) Atto pubblico
Trust (atto istitutivo) Nessuna forma imposta (L. 364/1989) Atto pubblico
Procura notarile generale Atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 1392 c.c.) Atto pubblico
Procura speciale per atti immobiliari Stessa forma dell’atto (art. 1392 c.c.) Atto pubblico
Cessione quote SRL Scrittura privata autenticata (art. 2470 c.c.) Scrittura privata autenticata
Testamento pubblico Atto pubblico (art. 603 c.c.) Atto pubblico
Autenticazione firma per trascrizione Scrittura privata autenticata Scrittura privata autenticata

Per la compravendita immobiliare, la legge consente sia l’atto pubblico che la scrittura privata autenticata, ma nella pratica il 95% delle compravendite avviene con atto pubblico, perché il notaio può garantire il deposito prezzo e la responsabilità sui controlli eseguiti è più ampia.

4. Esempi pratici e differenze di costo

Esempio 1 — Cessione quote SRL: scrittura privata autenticata

Un socio cede la propria quota del 30% di una SRL al valore di 50.000 euro. La forma legalmente richiesta è la scrittura privata autenticata (art. 2470 c.c.), depositata presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.

  • L’atto è redatto dalle parti (o dai rispettivi avvocati)
  • Il notaio autentica le firme: onorario indicativo 400–700 euro + IVA
  • Diritti di segreteria CCIAA per iscrizione: circa 90 euro
  • Imposta di registro in misura fissa: 200 euro
  • Totale stimato: circa 1.000–1.200 euro

Se l’atto fosse redatto come atto pubblico, l’onorario sarebbe più elevato (800–1.200 euro + IVA) senza vantaggi sostanziali per questa tipologia di operazione. La scrittura privata autenticata è quindi la scelta efficiente per le cessioni quote.

Esempio 2 — Compravendita immobiliare: atto pubblico vs scrittura privata autenticata

Due privati vogliono trasferire la proprietà di un appartamento. Tecnicamente entrambe le forme sono ammesse dall’art. 1350 c.c., ma vi sono differenze operative rilevanti:

  • Atto pubblico: il notaio redige l’atto, lo legge alle parti, ne certifica integralmente il contenuto. Può gestire il deposito prezzo ex L. 147/2013. Ha piena responsabilità sui controlli. Onorario: 1.500–2.500 euro + IVA (su appartamento da 200.000 euro).
  • Scrittura privata autenticata: le parti o un avvocato redigono il contratto; il notaio autentica le firme. Il notaio non ha l’obbligo di verificare la conformità catastale o urbanistica nella stessa misura. Onorario: 800–1.500 euro + IVA. Il deposito prezzo non è disponibile.

Per un acquirente che vuole la massima tutela — e nella prassi bancaria il mutuo richiede quasi sempre atto pubblico — la differenza di costo non giustifica il minor livello di protezione della scrittura privata autenticata.

Per approfondire i costi del rogito, si rimanda alla guida Costi notaio compravendita 2026: tariffe e onorari.

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Domande frequenti

Una scrittura privata autenticata può diventare titolo esecutivo?

Si. La scrittura privata autenticata che contiene la promessa di pagare una somma di denaro è titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., esattamente come l’atto pubblico. La differenza è che per le altre obbligazioni (consegna beni, facere) solo l’atto pubblico notarile consente l’esecuzione diretta.

Cosa si intende per data certa e perché è importante?

La data certa è la prova legale che un documento esisteva in una determinata data, opponibile ai terzi. Una scrittura privata non autenticata non ha data certa: se firmata in data antecedente ma prodotta in giudizio successivamente, la controparte può contestarne la data. L’autenticazione notarile conferisce data certa immediata (art. 2704 c.c.), fondamentale nelle cessioni quote, nelle locazioni registrate e negli atti soggetti a trascrizione.

La donazione può essere fatta con scrittura privata autenticata?

No. L’art. 782 c.c. impone per la donazione la forma dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni, a pena di nullità. Non è sufficiente la scrittura privata autenticata, neppure per le donazioni di modico valore di beni immobili. Solo per le donazioni manuali di beni mobili (consegna diretta senza accordo scritto) la forma non è richiesta.

Qual è la differenza di costo tra atto pubblico e autenticazione firma?

L’autenticazione della singola firma (scrittura privata autenticata semplice) ha un onorario notarile indicativo di 100–300 euro + IVA per atto. Un atto pubblico complesso (compravendita immobiliare) ha onorari da 1.000 a 3.000 euro + IVA a seconda del valore. Per atti societari come cessioni quote, la scrittura privata autenticata costa indicativamente la metà rispetto all’atto pubblico.

Il testamento può essere fatto con scrittura privata autenticata?

No. Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) deve essere redatto per atto pubblico notarile. Il testamento olografo (scritto, datato e firmato a mano dal testatore, art. 602 c.c.) non richiede notaio ma non equivale a una scrittura privata autenticata: è valido senza autenticazione, purché interamente autografo.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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