Approfondimento

Costituzione associazione e fondazione notarile 2026

in
Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 18 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Costituzione associazione e fondazione notarile 2026

La costituzione di un’associazione riconosciuta o di una fondazione richiede un atto pubblico notarile e il successivo riconoscimento da parte della Prefettura o della Regione. Questa guida illustra la procedura, i requisiti patrimoniali, le agevolazioni fiscali del Terzo Settore e i costi dell’atto nel 2026.

  • Associazione riconosciuta vs. non riconosciuta: differenze
  • Fondazione: patrimonio minimo e atto costitutivo
  • Procedura di riconoscimento presso la Prefettura
  • Regime fiscale degli enti del Terzo Settore (ETS)

1. Associazioni e fondazioni: quadro normativo

Il codice civile disciplina le persone giuridiche private agli artt. 11-35 c.c., distinguendo tra:

  • Associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.): enti a base personale, costituiti da una pluralità di soggetti che perseguono uno scopo comune non lucrativo. Il patrimonio è formato dai contributi dei soci e da donazioni.
  • Fondazioni (artt. 14-35 c.c.): enti a base patrimoniale, costituiti da uno o più fondatori che destinano un patrimonio a uno scopo determinato, senza necessità di una compagine associativa.
  • Associazioni non riconosciute (artt. 36-42 c.c.): prive di personalità giuridica, i soci rispondono personalmente delle obbligazioni assunte. Non richiedono atto notarile né riconoscimento.

Con la riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore), le associazioni e fondazioni che svolgono attività di interesse generale sono qualificate come Enti del Terzo Settore (ETS) e possono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), accedendo a specifiche agevolazioni fiscali. La piena operatività del RUNTS è divenuta effettiva nel 2022.

Personalità giuridica. Solo le associazioni e le fondazioni riconosciute hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell’ente è separato da quello dei fondatori e dei soci, che non rispondono delle obbligazioni sociali.

2. L’atto costitutivo notarile: contenuto e forma

Per ottenere il riconoscimento, l’atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico (art. 14 c.c.), ossia davanti a un notaio. Il notaio redige l’atto e lo registra. Lo statuto, che può essere contenuto nell’atto costitutivo o in un documento separato, deve indicare:

Per le associazioni

  • Denominazione e sede;
  • Scopo dell’ente (deve essere non lucrativo e di interesse collettivo);
  • Patrimonio iniziale (non è previsto un minimo legale per le associazioni, ma la Prefettura valuta la congruità);
  • Criteri di ammissione e recesso dei soci;
  • Organi dell’ente (assemblea, consiglio direttivo, presidente, collegio dei revisori se richiesto);
  • Modalità di modifica dello statuto;
  • Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento (per gli ETS: obbligo di devoluzione ad altri ETS o al Fondo per il Terzo Settore).

Per le fondazioni

  • Denominazione e sede;
  • Scopo della fondazione (determinato e non lucrativo);
  • Patrimonio: il DPR 361/2000 indica un patrimonio minimo di 30.000 € per le fondazioni ordinarie, ma molte Prefetture richiedono importi superiori (spesso 50.000-100.000 €) in funzione dello scopo;
  • Organi di gestione e di controllo;
  • Norme sull’amministrazione del patrimonio e sull’uso dei redditi;
  • Clausola di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.

3. Il riconoscimento giuridico e il Registro ETS

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso con decreto della Prefettura (per enti con attività limitata a una sola provincia) o della Regione (per enti con attività su più province). L’istruttoria verifica:

  • La legittimità dello statuto;
  • La congruità del patrimonio rispetto allo scopo;
  • La serietà e la fattibilità del programma di attività.

I tempi dell’istruttoria variano da 30 a 120 giorni. Dopo il riconoscimento, l’ente deve essere iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura e, se intende qualificarsi come ETS, nel RUNTS.

Iscrizione al RUNTS

L’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è facoltativa per le associazioni ordinarie ma necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali del D.Lgs. 117/2017. L’iscrizione avviene tramite il portale del Ministero del Lavoro. Il notaio può assistere nell’iter, ma la domanda è presentata direttamente dall’ente.

4. Regime fiscale e agevolazioni 2026

Il regime fiscale dipende dall’iscrizione o meno al RUNTS e dalla tipologia di attività svolta.

Tipologia ente Regime IRES IVA Agevolazioni principali
Associazione non ETS IRES 24% (de-commercializzazione parziale) Ordinario Nessuna specifica
Associazione ETS (APS/ODV) Regime forfettario ETS (5%) Esenzione attività istituzionale Deduzioni donazioni, 5×1000
Fondazione ETS Regime forfettario ETS (5%) Esenzione attività istituzionale Accesso a bandi pubblici, deduzioni
Fondazione bancaria (L. 461/1998) IRES 24% con deduzioni specifiche Esente (istituzionale) Regime speciale

Le liberalità (donazioni) agli ETS iscritti al RUNTS sono deducibili dal reddito del donante per un importo fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 D.Lgs. 117/2017), con riporto dell’eccedenza nei tre periodi successivi. Le donazioni in denaro o in natura consentono anche una detrazione del 30% per le persone fisiche (35% per le ODV).

5. Costi e tempi: esempi pratici

Esempio 1 — Costituzione di un’associazione culturale riconosciuta

Cinque persone fondano un’associazione culturale per promuovere la musica classica nella propria città. Intendono ottenere il riconoscimento e iscriversi al RUNTS come APS (Associazione di Promozione Sociale).

Costo atto notarile (atto costitutivo + statuto): circa 800-1.500 €.
Imposta di registro sull’atto: 200 €.
Patrimonio iniziale versato dai soci fondatori: 5.000 € (congruo per lo scopo proposto).
Tempi istruttoria Prefettura: 45-90 giorni.
Costo complessivo della fase notarile e di riconoscimento: circa 1.500-2.500 €.

Esempio 2 — Costituzione di una fondazione familiare

La famiglia Bianchi intende costituire una fondazione per erogare borse di studio in memoria del proprio capostipite. Il patrimonio iniziale è di 200.000 €, conferito da tre fondatori in parti uguali.

Costo atto notarile di fondazione: circa 2.500-4.000 €.
Imposta sulle donazioni al momento del conferimento patrimoniale: le donazioni ai fondatori ai fini della costituzione del patrimonio possono godere di agevolazioni se l’ente ottiene il riconoscimento.
Imposta di registro sull’atto: 200 €.
Tempi di riconoscimento: 60-120 giorni dalla presentazione dell’istanza alla Prefettura.
Costo totale fase costitutiva: circa 4.000-7.000 €.

Confronta con un notaio del marketplace

La struttura giuridica dell’ente, il regime fiscale applicabile e l’accesso alle agevolazioni ETS dipendono da scelte iniziali difficilmente correggibili. Un notaio del marketplace ti assiste nella redazione dello statuto più adatto ai tuoi obiettivi.

Trova notaio

Domande frequenti

È possibile costituire un’associazione senza notaio?

Sì, ma solo se non si intende ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Le associazioni non riconosciute possono essere costituite con una semplice scrittura privata. Tuttavia, in assenza di personalità giuridica, i soggetti che agiscono in nome dell’associazione rispondono personalmente delle obbligazioni assunte. Il notaio è obbligatorio per le associazioni che chiedono il riconoscimento e per le fondazioni.

Qual è il patrimonio minimo per costituire una fondazione?

Non esiste un minimo legale tassativo per legge, ma il DPR 361/2000 indica 30.000 € come soglia orientativa. In pratica, molte Prefetture richiedono patrimoni superiori (da 50.000 a 200.000 €) in funzione della complessità dello scopo e delle attività programmate. È sempre opportuno verificare le prassi amministrative locali prima di determinare l’entità del conferimento patrimoniale.

Cosa cambia tra associazione ETS e associazione ordinaria sul piano fiscale?

Un’associazione iscritta al RUNTS come ETS accede al regime forfettario (con imposta sostitutiva sul reddito delle attività commerciali secondarie al 5%), può ricevere donazioni fiscalmente deducibili o detraibili dai donanti, accede al 5×1000 e beneficia di agevolazioni IVA sulle attività istituzionali. Un’associazione non iscritta al RUNTS applica le regole ordinarie del TUIR per gli enti non commerciali.

Quanto tempo richiede il riconoscimento di un’associazione dalla Prefettura?

L’istruttoria prefettizia richiede mediamente tra 45 e 90 giorni dal deposito dell’istanza completa. I tempi si allungano se la documentazione è incompleta o se la Prefettura richiede integrazioni. Alcune Prefetture con elevato carico di lavoro possono impiegare fino a 120 giorni. Nel frattempo, l’ente può operare come associazione non riconosciuta, con le relative limitazioni di responsabilità.

Una fondazione può svolgere attività commerciali?

Sì, ma entro i limiti imposti dallo scopo istituzionale. Le fondazioni ETS possono svolgere attività di interesse generale in forma imprenditoriale (attività commerciali strumentali allo scopo) senza perdere le agevolazioni fiscali, a condizione che i proventi siano destinati allo scopo istituzionale e che l’attività commerciale non prevalga su quella istituzionale.

Approfondisci

Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.

Hai bisogno di un esperto
Trova notaio ›

Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

AM
Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

Scopri di più → · LinkedIn

Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.