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Riconoscimento di figlio notarile 2026: procedura

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 11 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Riconoscimento di figlio notarile 2026: procedura e documenti

Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio è l’atto con cui uno o entrambi i genitori stabiliscono il legame di filiazione. Può avvenire davanti al notaio (con atto pubblico), all’ufficio dello stato civile o al giudice tutelare. Questa guida illustra la procedura notarile, i casi in cui è necessaria e la normativa di riferimento (artt. 250-254 c.c.) aggiornata al 2026.

  • Quando il riconoscimento avviene davanti al notaio
  • Procedura e documenti richiesti (artt. 250-254 c.c.)
  • Riconoscimento postumo e riconoscimento del figlio già maggiorenne
  • Effetti giuridici: cognome, successione, mantenimento

1. Filiazione fuori dal matrimonio: quadro normativo

La riforma della filiazione del 2012 (D.Lgs. 154/2013) ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio. Oggi tutti i figli, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati, hanno gli stessi diritti nei confronti di entrambi i genitori (art. 315 c.c.).

Il figlio nato da genitori non uniti in matrimonio (o unione civile) acquisisce automaticamente lo stato di figlio rispetto alla madre, poiché il parto è fatto notorio. Rispetto al padre, invece, il legame di filiazione si stabilisce solo con il riconoscimento volontario (artt. 250-256 c.c.) o con la dichiarazione giudiziale di paternità (artt. 269-279 c.c.).

Il riconoscimento volontario può essere fatto:

  • davanti all’ufficiale dello stato civile, contestualmente alla dichiarazione di nascita o in un momento successivo;
  • con atto pubblico notarile, in qualsiasi momento successivo alla nascita;
  • con testamento, sia pubblico sia olografo (anche se questa forma è discussa in dottrina per i suoi effetti processuali);
  • con dichiarazione resa al giudice tutelare nei casi in cui il riconoscimento richieda l’autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Forma del riconoscimento. L’art. 254 c.c. richiede che il riconoscimento avvenga con atto pubblico o con dichiarazione all’ufficio dello stato civile. Il notaio redige l’atto pubblico e lo trasmette all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni nei registri di nascita.

2. Procedura notarile: atto pubblico e documenti

Il genitore che intende riconoscere il figlio si presenta dal notaio con i seguenti documenti:

  • documento di identità in corso di validità e codice fiscale del genitore riconoscente;
  • certificato di nascita del figlio (o estratto dell’atto di nascita);
  • se il figlio è minore di 14 anni e già riconosciuto dall’altro genitore: consenso scritto dell’altro genitore (o autorizzazione del giudice tutelare in caso di rifiuto ingiustificato);
  • se il figlio ha già compiuto 14 anni: consenso scritto del figlio stesso (art. 250, comma 2, c.c.).

Il notaio redige l’atto pubblico di riconoscimento, lo legge al disponente e lo fa sottoscrivere. L’atto è poi registrato e trasmesso all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato trascritto l’atto di nascita del figlio, che provvede alle annotazioni nei registri.

Riconoscimento contestuale alla nascita

Il riconoscimento più comune avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita davanti all’ufficiale dello stato civile: entrambi i genitori si presentano allo sportello del Comune entro 10 giorni dalla nascita (art. 30 D.P.R. 396/2000) e il riconoscimento del padre viene trascritto direttamente. In questo caso non è necessario l’intervento del notaio.

Quando è necessario il notaio

Il notaio interviene principalmente nei casi in cui:

  • il riconoscimento avviene a distanza di anni dalla nascita e si preferisce la forma dell’atto pubblico notarile per maggiore certezza giuridica;
  • il riconoscimento è postumo, cioè avviene dopo la morte del figlio (ammesso solo se il figlio ha lasciato discendenti, ai sensi dell’art. 255 c.c.);
  • si tratta di riconoscimento di figlio maggiorenne, che richiede il consenso del figlio;
  • il riconoscimento è parte di un atto più complesso (testamento pubblico, atto di donazione, dichiarazione di successione).
Tipo riconoscimento Sede Documenti chiave Consensi necessari
Contestuale alla nascita Stato civile Atto di nascita
Successivo, figlio < 14 anni, non riconosciuto dall’altro Stato civile / Notaio Atto nascita Nessuno
Successivo, figlio < 14 anni, già riconosciuto dall’altro Notaio / Giudice tutelare Atto nascita + consenso altro genitore Altro genitore o Tribunale minorenni
Figlio tra 14 e 18 anni Notaio / Stato civile Atto nascita Figlio stesso + eventuale altro genitore
Figlio maggiorenne Notaio / Stato civile Atto nascita Figlio stesso (art. 250, comma 2)
Postumo (figlio morto) Notaio / Stato civile Atto nascita + atto di morte figlio Discendenti del figlio (art. 255)

3. Casi particolari: minorenne, postumo, genitore incapace

Figlio minorenne con un genitore che rifiuta il consenso

Se il figlio è minore di 14 anni e già riconosciuto da un genitore, il secondo genitore che intende riconoscerlo deve ottenere il consenso del primo. In caso di rifiuto ingiustificato, può ricorrere al Tribunale per i Minorenni, che valuta se il riconoscimento corrisponde all’interesse del minore (art. 250, comma 4, c.c.). Il tribunale può autorizzare il riconoscimento anche senza il consenso dell’altro genitore.

Riconoscimento postumo

L’art. 255 c.c. ammette il riconoscimento di un figlio già deceduto solo se questi ha lasciato discendenti: in tal caso occorre il consenso di tutti i discendenti. L’utilità pratica è principalmente successoria: il riconoscimento postumo consente al genitore riconoscente di far valere diritti successori nei confronti del figlio (o dei suoi discendenti) retroattivamente alla nascita.

Genitore incapace di intendere e volere

Se il genitore che vuole riconoscere il figlio è temporaneamente o permanentemente incapace, il riconoscimento non è possibile in sua vece da parte del tutore o di un terzo: si tratta di un atto personalissimo. Nei casi di incapacità sopravvenuta, occorre aspettare un eventuale recupero della capacità o, in alternativa, procedere con la dichiarazione giudiziale di paternità/maternità.

Impugnazione del riconoscimento. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) entro 5 anni dalla conoscenza del riconoscimento (per il figlio, entro 5 anni dalla maggiore età o dalla conoscenza del difetto). Il termine è decadenziale.

4. Effetti del riconoscimento: cognome, eredità, mantenimento

Il riconoscimento produce effetti giuridici di rilievo in più ambiti:

Cognome

Con la riforma del 2022 (D.Lgs. 154/2013 e successive modifiche, con applicazione della sentenza Corte Cost. 286/2016 e del D.Lgs. 154/2022) i genitori possono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine liberamente scelto. In mancanza di accordo, il giudice decide. Per il riconoscimento successivo alla nascita, se il figlio ha già un cognome, si valuta l’interesse del minore a mantenere o modificare il cognome.

Diritti successori

Il figlio riconosciuto acquista i pieni diritti di erede nei confronti del genitore riconoscente e dei suoi parenti, con effetto retroattivo dalla nascita. Ha diritto alla quota di legittima (art. 536 e ss. c.c.) e concorre con gli altri figli in parti uguali nella successione legittima e testamentaria. Prima della riforma del 2012, i figli naturali avevano diritti ridotti; oggi sono pienamente equiparati.

Obbligo di mantenimento

Il riconoscimento fa sorgere l’obbligo di mantenimento del figlio (art. 315-bis c.c.) a carico del genitore riconoscente, anche retroattivamente dalla nascita (obbligo di rimborso delle spese sostenute dall’altro genitore). L’entità del mantenimento si stabilisce per accordo tra i genitori o, in caso di disaccordo, dal Tribunale ordinario.

Responsabilità genitoriale

Con il riconoscimento nasce la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.), che comprende il diritto-dovere di cura, educazione e istruzione del figlio. Se entrambi i genitori riconoscono il figlio, la responsabilità è esercitata congiuntamente.

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Il riconoscimento di figlio è un atto con conseguenze durature sul piano successorio, del mantenimento e della responsabilità genitoriale. Un notaio esperto accompagna le parti in ogni passaggio della procedura.

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Domande frequenti

È possibile riconoscere un figlio senza il consenso della madre?

Se il figlio non è stato riconosciuto da nessun genitore, il padre può riconoscerlo autonomamente. Se la madre ha già riconosciuto il figlio e questi ha meno di 14 anni, occorre il consenso della madre o, in caso di rifiuto ingiustificato, l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni (art. 250, comma 4, c.c.).

Il riconoscimento notarile è diverso da quello allo stato civile?

In termini di effetti giuridici sono equivalenti: entrambi producono lo stato di figlio. L’atto pubblico notarile offre una forma più solenne e adatta ai casi complessi (riconoscimento postumo, figlio maggiorenne, contestualità con altri atti notarili). Lo stato civile è la sede più comune per il riconoscimento contestuale alla nascita.

Cosa succede al cognome del figlio con il riconoscimento tardivo del padre?

Con il riconoscimento successivo del padre, il figlio può aggiungere o sostituire il cognome del padre a quello materno, previo accordo tra i genitori. Se il figlio ha già compiuto 14 anni, è richiesto il suo consenso. In assenza di accordo, decide il giudice nell’interesse del minore.

Il figlio riconosciuto ha diritti sull’eredità dei nonni?

Sì. Il riconoscimento produce effetti nei confronti di tutti i parenti del genitore riconoscente, inclusi i nonni. Il figlio riconosciuto è nipote a tutti gli effetti e concorre nella successione dei nonni con gli altri nipoti in uguale misura.

Quanto costa il riconoscimento davanti al notaio?

L’atto pubblico notarile di riconoscimento è soggetto a imposta di registro fissa (200 euro nel 2026). L’onorario notarile, libero dal 2006, è generalmente contenuto per atti di stato civile: indicativamente 200-400 euro. Lo stesso atto reso all’ufficiale dello stato civile è gratuito.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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