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Lavoro a chiamata 2026: regole, paghe

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 4 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Lavoro a chiamata 2026: regole, paghe

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) consente al datore di richiedere la prestazione in modo discontinuo o a chiamata. Nel 2026 la disciplina è contenuta negli artt. 13-17 del D.Lgs. 81/2015. Il limite dei 400 giorni di effettiva prestazione nel triennio, la comunicazione preventiva all’INPS e l’indennità di disponibilità sono i tre pilastri da conoscere prima di attivare questo contratto.

  • Limite 400 giorni nel triennio (tranne settori specifici)
  • Comunicazione preventiva INPS prima di ogni chiamata
  • Indennità di disponibilità: quando è obbligatoria
  • Retribuzione e contributi: calcolo proporzionale

1. Cos’è il contratto intermittente e quando si può usare

Il contratto di lavoro intermittente (art. 13 D.Lgs. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato in base al quale il lavoratore si mette a disposizione del datore per rispondere alle chiamate, senza obbligo di presenza continuativa. La prestazione è resa solo quando il datore ne fa richiesta; nei periodi di «mancata chiamata», il lavoratore non ha diritto alla retribuzione (salvo che sia stata pattuita l’indennità di disponibilità) e il rapporto rimane sospeso.

Il ricorso al contratto intermittente è ammesso in due casi alternativi (art. 13 co. 1 D.Lgs. 81/2015):

  • Esigenze individuate dai CCNL: il contratto collettivo nazionale o aziendale può individuare le ipotesi oggettive (es. settore turistico, ristorazione, spettacolo) in cui il lavoro è per natura discontinuo;
  • Caratteristiche soggettive del lavoratore: lavoratori di età inferiore a 25 anni o superiore a 55 anni (anche se pensionati), indipendentemente dal settore.
Attenzione. Il contratto intermittente non può essere utilizzato in sostituzione di lavoratori in sciopero o nelle unità produttive in cui, nei sei mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti collettivi o siano in corso riduzioni di orario con cassa integrazione (art. 14 D.Lgs. 81/2015).

2. Limite dei 400 giorni e comunicazione INPS

L’art. 13, co. 3 del D.Lgs. 81/2015 (introdotto dal DL 76/2013) pone un limite quantitativo: il lavoratore non può svolgere più di 400 giornate di effettiva prestazione nel corso di un triennio solare con lo stesso datore di lavoro, pena la trasformazione automatica del contratto intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Il computo è per giornate di effettiva prestazione, non per ore. Una giornata parziale vale come una giornata intera ai fini del conteggio. Il limite non si applica al settore del turismo, della ristorazione e dello spettacolo, per i quali la discontinuità è strutturale e i CCNL di settore prevedono deroghe specifiche.

Comunicazione preventiva INPS

Prima di ogni chiamata, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione preventiva all’INPS tramite il portale cliclavoro.gov.it o tramite SMS al numero dedicato, indicando il nominativo del lavoratore, la data di inizio e la presunta durata della prestazione. La comunicazione deve avvenire almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (art. 15 D.Lgs. 81/2015). La mancata comunicazione preventiva è soggetta a sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa.

Adempimento Scadenza Sanzione per omissione
Comunicazione preventiva INPS/cliclavoro Almeno 1 ora prima 400-2.400 euro/lavoratore
Limite 400 gg nel triennio Monitoraggio continuo Trasformazione T.I. full-time
Contratto scritto Prima dell’inizio rapporto Nullità del contratto
Comunicazione proroga (se > durata prevista) Prima della proroga 400-2.400 euro/lavoratore

3. Retribuzione, indennità e contributi

La retribuzione del lavoratore a chiamata non può essere inferiore a quella prevista dal CCNL applicabile per lavoratori di pari livello e qualifica, in proporzione alle ore effettivamente lavorate. Non esiste un minimo garantito di chiamate o di ore: il datore può anche non chiamare mai il lavoratore (nella versione senza indennità di disponibilità), senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale.

Indennità di disponibilità

Se il contratto prevede l’obbligo di risposta alla chiamata (disponibilità vincolante), il lavoratore ha diritto a un’indennità mensile di disponibilità per i periodi di mancata prestazione. L’indennità è determinata dal CCNL e non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo per il livello di inquadramento (circolare Min. Lavoro n. 27/2004). L’indennità di disponibilità è soggetta a IRPEF ma esclusa dalla base imponibile contributiva fino al limite del 20% della retribuzione contrattuale.

Esempio 1 — Lavoratore intermittente con disponibilità vincolante

Un cameriere di 23 anni viene assunto con contratto intermittente nel settore ristorazione. Il CCNL turismo prevede una retribuzione di 9,80 euro/ora per il suo livello. L’indennità di disponibilità mensile è del 20%: 9,80 euro × 20% × 40 ore settimanali × 4,33 = circa 339 euro/mese. Nei mesi in cui non viene chiamato, riceve 339 euro. Nei mesi in cui lavora, percepisce la retribuzione oraria per le ore effettive (minimo 9,80 euro/ora) senza diritto anche all’indennità per le giornate lavorate.

Esempio 2 — Lavoratore intermittente senza disponibilità vincolante

Un’azienda turistica assume un lavoratore over-55 con contratto intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata. Il lavoratore lavora 60 giornate in estate (giugno-agosto) con paga di 90 euro netti/giorno. Nei mesi senza chiamate non percepisce nulla. I contributi INPS vengono versati solo sulle retribuzioni effettivamente erogate, in proporzione alle giornate lavorate. Il lavoratore non supera il limite dei 400 giorni nel triennio e il rapporto rimane intermittente.

4. Rischi e sanzioni

Il contratto intermittente, se non gestito correttamente, espone il datore a rischi significativi. Oltre alla trasformazione in rapporto a tempo pieno per superamento del limite dei 400 giorni, i rischi principali riguardano:

Mancata comunicazione preventiva

Come illustrato, la sanzione è da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per ogni omissione. In caso di ispezione, la mancata comunicazione per chiamate effettuate può essere rilevata attraverso i tabulati di presenze e la busta paga, generando contestazioni per ogni singola chiamata non comunicata.

Utilizzo fuori dai casi consentiti

Se il lavoratore non ha i requisiti anagrafici (under 25 o over 55) e il CCNL non prevede ipotesi oggettive per quella tipologia di lavoro, il contratto intermittente è nullo. La nullità comporta la riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato con recupero integrale di retribuzioni e contributi dovuti. L’Ispettorato del Lavoro può procedere d’ufficio in caso di accertamento.

Per una panoramica delle tipologie contrattuali flessibili e delle relative implicazioni contributive, si rimanda alla guida sul contratto a termine 2026.

Stai valutando il contratto a chiamata? Verifica prima i requisiti

Un consulente del lavoro verifica che le condizioni per l’utilizzo del contratto intermittente siano soddisfatte, redige il contratto conforme al CCNL e gestisce le comunicazioni preventive all’INPS.

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Domande frequenti

Quanti giorni può lavorare un dipendente a chiamata nello stesso anno?

Il limite è di 400 giornate di effettiva prestazione nel triennio solare (non nel singolo anno) con lo stesso datore di lavoro. Non si tratta di un limite annuo ma triennale: teoricamente, un lavoratore potrebbe lavorare anche 300 giorni in un anno e 100 nel biennio successivo, purché il totale triennale non superi 400. Il superamento del limite comporta la trasformazione automatica in rapporto a tempo pieno indeterminato.

Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie e alla tredicesima?

Si, in proporzione alle giornate effettivamente lavorate. Ferie, tredicesima, TFR e tutti gli istituti retributivi previsti dal CCNL maturano proporzionalmente alle ore prestate. La normativa non prevede un diritto minimo garantito: se il lavoratore non viene mai chiamato (contratto senza disponibilità), non matura ferie né altri istituti per i periodi di inattività.

Come si comunica la chiamata all’INPS?

La comunicazione preventiva va effettuata tramite il portale cliclavoro.gov.it (sezione lavoro intermittente) o tramite SMS al numero 339-9942256. La comunicazione deve contenere il codice fiscale del lavoratore, la data di inizio e la presunta durata della prestazione, e deve essere inviata almeno un’ora prima dell’inizio. Per chiamate ripetute (es. stessa fascia oraria per più giorni consecutivi), è sufficiente una comunicazione unica che copra l’intero periodo.

Il contratto intermittente può essere a tempo indeterminato?

Si. Il contratto intermittente può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. La forma più comune è a tempo indeterminato senza fissare un numero minimo di chiamate. La distinzione tra tempo determinato e indeterminato ha rilevanza per la disciplina del recesso: nel contratto a tempo indeterminato si applicano le regole generali sui licenziamenti (D.Lgs. 23/2015 o art. 18 L. 300/1970, a seconda delle dimensioni aziendali).

Un pensionato over-55 può lavorare con contratto a chiamata?

Si. I lavoratori di età superiore a 55 anni (inclusi i pensionati) rientrano nella categoria soggettiva per cui il contratto intermittente è sempre ammissibile, indipendentemente dal settore e dalle previsioni del CCNL. Il pensionato che lavora con contratto intermittente versa contributi alla Gestione Separata sulla quota di retribuzione percepita, con possibilità di incremento della pensione tramite supplemento.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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