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Voucher lavoro occasionale 2026: PrestO

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 28 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Voucher lavoro occasionale 2026: PrestO

Il PrestO (Prestazione Occasionale) è lo strumento INPS per retribuire lavoro accessorio in modo semplice e rapido, con copertura assicurativa e previdenziale inclusa. Disciplinato dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (convertito L. 96/2017) e dal D.Lgs. 81/2015, consente ai committenti di pagare prestatori occasionali entro il limite di 10.000 euro annui per prestatore, con comunicazione obbligatoria preventiva all’INPS.

  • PrestO: strumento INPS per lavoro occasionale semplificato
  • Tetto 10.000 euro/anno per prestatore (5.000 euro per singolo committente)
  • Obbligo di comunicazione preventiva INPS prima della prestazione
  • Contributi INPS e INAIL inclusi nel compenso lordo

1. Cos’è il PrestO e quando si usa

Il PrestO è il sistema di gestione delle prestazioni di lavoro occasionale introdotto dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione dei vecchi voucher lavoro (aboliti nel 2017). Opera attraverso la piattaforma telematica INPS ed è utilizzabile da persone fisiche (committenti privati) e da imprenditori, professionisti ed enti non commerciali.

Si tratta di un contratto atipico finalizzato a regolarizzare prestazioni lavorative di carattere accessorio, sporadico e non continuativo. Non crea un rapporto di lavoro subordinato né parasubordinato: il prestatore è una persona fisica che svolge attività lavorativa in modo autonomo e saltuario.

I casi di utilizzo tipici includono: baby-sitting e assistenza anziani occasionale, lezioni private, piccoli lavori domestici, assistenza a eventi privati (feste, catering amatoriale), collaborazioni occasionali in piccole aziende per periodi di picco.

Libretto Famiglia vs PrestO. Esistono due modalità operative: il Libretto Famiglia per i soli committenti persone fisiche non esercenti attività d’impresa, con limite di 10.000 euro per prestatore e compenso orario minimo di 9 euro; il PrestO vero e proprio per committenti imprenditori, professionisti ed enti, con regole parzialmente diverse. Questa guida tratta prevalentemente il PrestO nella sua accezione più comune.

2. Limiti, soggetti ammessi e settori

La normativa vigente prevede limiti di importo su più livelli, pensati per garantire il carattere occasionale delle prestazioni.

Tipo di limite Importo 2026 Riferimento
Compensi massimi per prestatore (tutti i committenti) 10.000 euro/anno Art. 54-bis D.L. 50/2017
Compensi massimi da singolo committente (imprese) 5.000 euro/anno Per ciascun committente imprenditore
Compensi massimi da singolo committente (privati) 10.000 euro/anno Libretto Famiglia
Compenso minimo orario 9 euro Minimo legale 2026
Limite dimensionale committente impresa 5 dip. T.I. Solo imprese fino a 5 T.I. possono usare PrestO

Soggetti che possono fare il prestatore: qualsiasi persona fisica che non sia titolare di partita IVA attiva nel settore di attività per cui rende la prestazione (incompatibilità parziale); disoccupati; studenti; pensionati; percettori di ammortizzatori sociali (con comunicazione obbligatoria all’INPS); dipendenti pubblici (con autorizzazione preventiva dell’ente).

Settori esclusi: l’agricoltura (salvo specifiche deroghe per aziende fino a 3 dipendenti in periodi di raccolta) e l’edilizia sono generalmente esclusi o soggetti a restrizioni specifiche. Per l’agricoltura esiste un separato contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata che offre maggiore tutela.

3. Come funziona: compensi, contributi e procedura

Ripartizione del compenso

Il compenso del PrestO è versato in parte al prestatore e in parte all’INPS a titolo di contributi previdenziali e assicurativi. La struttura per ogni ora di prestazione è:

Compenso lordo = Netto prestatore (75%) + Contributi INPS IVS (13%) + Premio INAIL (7%) + Gestione INPS (5%)

In concreto, per un compenso lordo di 12 euro/ora: al prestatore vanno 9 euro netti (75%); 1,56 euro vanno all’INPS come contributi IVS; 0,84 euro come premio INAIL; 0,60 euro come quota gestione INPS. Il committente versa il lordo, il prestatore riceve il netto accreditato sul proprio portafoglio INPS.

Procedura operativa

1. Registrazione: sia committente che prestatore devono registrarsi sulla piattaforma telematica INPS (INPS.it > PrestO).

2. Comunicazione preventiva: il committente deve inviare la comunicazione obbligatoria all’INPS prima dell’inizio della prestazione, con indicazione dei dati del prestatore, del tipo di attività, della durata presunta e del compenso. L’omissione della comunicazione preventiva è sanzionata pesantemente (da 500 a 2.500 euro per ogni prestatore non comunicato).

3. Versamento: il committente versa i fondi tramite F24 o altri metodi abilitati; i compensi sono erogati al prestatore mensilmente dall’INPS.

4. Gestione delle variazioni: se la prestazione viene annullata, il committente può revocarla entro le ore 3 del giorno successivo alla comunicazione.

4. Esempi pratici e confronto con altre forme di lavoro

Esempio 1 — Committente privato, assistenza anziano (Libretto Famiglia)

Attività: assistenza domiciliare anziano per 5 ore/settimana.
Compenso concordato: 10 euro/ora netti al prestatore.
Compenso lordo versato dal committente: 10 ÷ 0,75 = 13,33 euro/ora.
Costo mensile committente: 5 ore × 4 settimane × 13,33 = 266,60 euro.
Costo annuo: 266,60 × 12 = 3.199,20 euro — entro il limite di 10.000 euro annui del Libretto Famiglia.
Il prestatore riceve 10 euro/ora netti; matura contribuzione IVS e copertura INAIL per infortuni.

Esempio 2 — Committente impresa (PrestO): piccola palestra, 3 dipendenti, istruttore occasionale per corsi estivi

Attività: istruttore yoga per 2 mesi estivi, 10 ore/settimana.
Compenso concordato: 12 euro/ora lordi.
Totale ore: 80 ore (2 mesi × 4 sett × 10 ore).
Compenso lordo totale: 80 × 12 = 960 euro — entro il limite di 5.000 euro per singolo committente.
Netto al prestatore: 960 × 75% = 720 euro; contributi INPS 124,80 euro; INAIL 67,20 euro; gestione 48 euro.
La palestra può usare il PrestO in quanto ha 3 dipendenti T.I. (sotto il limite di 5). La comunicazione preventiva all’INPS deve avvenire prima di ogni sessione di lavoro.

Il PrestO si distingue dalla partita IVA occasionale (art. 67 TUIR, fino a 5.000 euro senza P.IVA) per la semplicità della procedura e la copertura assicurativa automatica; dalla collaborazione coordinata e continuativa per l’assenza di coordinamento con il committente e per il carattere estemporaneo. Per chi supera i 10.000 euro annui, l’apertura della partita IVA o un contratto di collaborazione diventa obbligatoria.

5. Utilizzo del PrestO nei settori più comuni e alternativa alla partita IVA

Il PrestO trova applicazione in una varietà di settori, ma presenta anche limiti che in alcuni contesti lo rendono inadeguato o inapplicabile. Conoscere le alternative è fondamentale per scegliere la forma contrattuale più corretta.

Settori di utilizzo più frequente

I settori in cui il PrestO è più utilizzato includono i servizi alla persona (baby-sitting, assistenza anziani, pulizie domestiche), l’istruzione privata (lezioni private di musica, lingue, materie scolastiche), la ristorazione e gli eventi (camerieri per banchetti privati, assistenti per fiere), il commercio al dettaglio (assistenza nei periodi di picco stagionale per piccole imprese sotto la soglia dei 5 T.I.) e il turismo (guide turistiche occasionali, trasportatori per piccole strutture).

Quando il PrestO non è applicabile

Il PrestO non può essere usato per mascherare rapporti di lavoro continuativi e sistematici. Se il committente utilizza lo stesso prestatore con regolarità e per un numero elevato di ore nel corso dell’anno, l’Ispettorato del Lavoro può riqualificare il rapporto come lavoro subordinato (con tutti gli oneri contributivi e retributivi arretrati). I segnali di allerta includono: stesso orario fisso ogni settimana, direttive del committente sulle modalità di svolgimento, messa a disposizione di strumenti e attrezzature, assenza di autonomia organizzativa del prestatore.

Alternativa: lavoro autonomo occasionale ex art. 67 TUIR

Chi svolge prestazioni intellettuali occasionali (es. traduttore, grafico, consulente) con reddito fino a 5.000 euro annui può invece optare per il lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, senza aprire partita IVA. In questo caso: non si versano contributi INPS (no copertura previdenziale); il committente applica una ritenuta a titolo d’acconto del 20% sul compenso lordo; il prestatore deve dichiarare il compenso nel 730 o nel modello Redditi. Questo regime è più semplice del PrestO ma non offre copertura INAIL né contributi previdenziali: conviene per prestazioni veramente episodiche di chi ha già una copertura previdenziale primaria altrove (dipendente con altra azienda, pensionato).

La scelta tra PrestO, lavoro autonomo occasionale e partita IVA dipende dalla frequenza delle prestazioni, dalla natura dell’attività, dall’importo atteso e dalla situazione contributiva complessiva del prestatore. Un consulente del lavoro può orientare nella scelta più conveniente ed evitare sanzioni per uso improprio degli istituti.

Hai bisogno di gestire prestazioni occasionali in modo corretto?

Un consulente del lavoro verifica se il PrestO è lo strumento adatto alla tua situazione, gestisce le comunicazioni obbligatorie INPS e ti protegge da sanzioni per utilizzo improprio.

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Domande frequenti

Qual è il limite di reddito annuo per usare il PrestO nel 2026?

Il prestatore non può percepire più di 10.000 euro annui complessivi da tutti i committenti tramite PrestO. Da ciascun committente imprenditore il limite è ulteriormente ridotto a 5.000 euro. Il Libretto Famiglia per i committenti privati prevede un limite di 10.000 euro per prestatore. Il superamento dei limiti comporta la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato.

Il PrestO è compatibile con il percepire la disoccupazione (NASpI)?

Sì, con alcune condizioni. Il percettore di NASpI può svolgere prestazioni occasionali tramite PrestO comunicando i compensi all’INPS. Se il reddito da PrestO supera i 5.500 euro annui, la NASpI può essere sospesa o ridotta. In ogni caso è fondamentale comunicare l’attività all’INPS preventivamente per evitare la revoca del sussidio.

Quante ore prima si deve fare la comunicazione preventiva all’INPS?

La comunicazione al sistema INPS (piattaforma PrestO) deve avvenire prima dell’inizio della prestazione, senza un termine minimo di anticipo espressamente indicato dalla norma, ma nella prassi applicativa si raccomanda di effettuarla almeno 60 minuti prima. La revoca è possibile entro le ore 3 del giorno successivo alla comunicazione originale. L’omissione è sanzionata da 500 a 2.500 euro per ogni prestatore non comunicato.

Il PrestO copre assicurazione contro gli infortuni?

Sì. Nella struttura del compenso lordo è incluso il premio INAIL (7% del lordo), che copre il prestatore contro gli infortuni sul lavoro durante lo svolgimento della prestazione. Questa copertura automatica è uno dei principali vantaggi del PrestO rispetto a rapporti non regolarizzati o rispetto alle prestazioni occasionali ex art. 67 TUIR con partita IVA, che non prevedono copertura INAIL automatica.

Un’azienda con 10 dipendenti può usare il PrestO?

No. Le imprese con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato non possono ricorrere al PrestO (con alcune eccezioni per settori specifici previste da circolari INPS). Per queste aziende le alternative sono il contratto a tempo determinato breve, il contratto intermittente (lavoro a chiamata) o la somministrazione di lavoro tramite agenzia. Un consulente del lavoro può indicare la soluzione più adatta alle esigenze operative.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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