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Reclamo e mediazione tributaria: cosa e cambiato con l’abrogazione del 2024

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Reclamo e mediazione tributaria: cosa e cambiato con l’abrogazione del 2024
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 31 Maggio 2026


Per anni, chi voleva contestare una pretesa fiscale fino a 50.000 euro doveva passare da una fase preventiva obbligatoria: il reclamo-mediazione. Molte guide lo citano ancora, ma e’ un’informazione superata: la riforma del processo tributario lo ha abrogato per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024.

Sapere che questa fase non esiste piu evita errori procedurali e cambia il modo di impostare la difesa nelle liti di valore contenuto.

In sintesi

  • Il reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) e abrogato per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024.
  • Per quelle liti non c’e piu una fase amministrativa obbligatoria: si propone direttamente il ricorso.
  • Resta la conciliazione giudiziale, in udienza o fuori udienza, con sanzioni ridotte.
  • Per gli atti notificati prima del 2024 valgono ancora le vecchie regole.

Cosa prevedeva il reclamo-mediazione

Fino al 2023, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro il ricorso produceva automaticamente anche gli effetti di un reclamo: si apriva una fase di 90 giorni in cui l’ufficio poteva accogliere, rigettare o proporre una mediazione, prima che la lite arrivasse davanti al giudice. Era un filtro obbligatorio: saltarlo rendeva il ricorso improcedibile.

Questo meccanismo e’ stato eliminato per snellire il processo. Oggi, per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024, quella fase non c’e piu.

Come si procede oggi

Per gli atti recenti si propone direttamente il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, senza passaggi preventivi obbligatori. Restano comunque disponibili, fuori dal giudizio, gli strumenti deflativi come l’accertamento con adesione e l’autotutela.

Attenzione alla data dell'atto

La regola da applicare dipende dalla data di notifica dell’atto: dal 4 gennaio 2024 niente reclamo; per atti precedenti possono valere ancora le vecchie regole. Verifica sempre la data prima di impostare la difesa.

La conciliazione giudiziale resta

Anche senza il reclamo, si puo chiudere la lite con un accordo: la conciliazione giudiziale, possibile in udienza o fuori udienza durante il processo. Comporta una riduzione delle sanzioni (piu favorevole se la conciliazione avviene in primo grado rispetto all’appello) ed evita l’incertezza e i tempi di una sentenza.

E’ lo strumento che, di fatto, ha assorbito la funzione transattiva un tempo svolta dalla mediazione, ma all’interno del giudizio anziche prima di esso.

Atti ancora soggetti alle vecchie regole

L’abrogazione vale per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024. Per gli atti notificati prima di quella data, e per i giudizi gia avviati, possono ancora rilevare le regole previgenti sul reclamo-mediazione. E’ il motivo per cui la prima verifica, di fronte a una vecchia notifica, e sempre la data: da li dipende se quella fase era obbligatoria o meno e, di conseguenza, la procedibilita di un eventuale ricorso.

In ogni caso, indipendentemente dal regime, restano percorribili le vie deflative extragiudiziali – accertamento con adesione e autotutela – che operano su un piano diverso dal reclamo e non sono toccate dalla riforma. Per le liti minori, dove un tempo il reclamo imponeva un confronto preventivo, oggi quel confronto si puo comunque cercare con l’adesione prima del ricorso o con la conciliazione una volta in giudizio.

Errori da evitare

  • Seguire guide datate e tentare un reclamo-mediazione ormai abrogato per gli atti dal 2024.
  • Non verificare la data di notifica dell’atto, da cui dipende la disciplina applicabile.
  • Dimenticare che la conciliazione giudiziale e ancora possibile e conviene di piu in primo grado.
  • Rinunciare alle vie deflative (adesione, autotutela) solo perche il reclamo non esiste piu.

Quando rivolgersi a un professionista

Capire quale regime si applica a seconda della data dell’atto evita errori che possono rendere il ricorso inefficace.

Un professionista valuta se puntare alla conciliazione e in quale fase del giudizio conviene chiuderla.

Hai ricevuto un atto e i giorni corrono?

I termini per difendersi dal fisco sono brevi e perentori. Far valutare l’atto da un professionista nei primi giorni e spesso cio che fa la differenza tra pagare e annullare.

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Domande frequenti

Il reclamo-mediazione esiste ancora?

No, e stato abrogato per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024. Si propone direttamente il ricorso.

Vale per tutte le liti?

L’abrogazione riguarda gli atti notificati dal 2024. Per atti precedenti possono applicarsi ancora le vecchie regole sul reclamo.

Come si chiude oggi una lite con un accordo?

Con la conciliazione giudiziale, in udienza o fuori udienza, che riduce le sanzioni ed evita la sentenza.

La conciliazione conviene di piu in primo grado?

Si: la riduzione delle sanzioni e generalmente piu favorevole se la conciliazione si perfeziona in primo grado anziche in appello.

Fonti ufficiali

Le regole su riscossione, definizioni agevolate e processo tributario cambiano spesso. Verifica sempre termini e importi vigenti sulle fonti ufficiali e sull’atto che hai ricevuto.

Contenuto informativo, non sostituisce l’assistenza di un professionista abilitato sul tuo caso concreto. I termini di impugnazione sono perentori: non lasciarli scadere.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.