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Auto promiscua professionista 2026: 20% deducibile con limite 18.075,99 euro

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 12 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Auto promiscua professionista 2026: il 20% con limite 18.075,99 euro

Il professionista con partita IVA che utilizza l’auto sia per l’attività professionale sia per uso personale può dedurre il 20% delle spese, su un costo massimo di 18.075,99 euro. Il regime è fissato dall’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR e non è stato modificato dalla legge di bilancio 2026. Questa guida spiega come calcolare la deduzione, quali spese rientrano e le differenze rispetto alle imprese.

  • La soglia di 18.075,99 euro: come funziona il tetto fiscale
  • Quali spese rientrano nel 20% (carburante, manutenzione, assicurazione)
  • Differenza tra professionista in contabilità semplificata e ordinaria
  • Esempi numerici con auto sotto e sopra il limite fiscale

1. La nozione di “uso promiscuo” e il suo rilievo fiscale

Un veicolo si definisce a “uso promiscuo” quando è impiegato sia per l’attività professionale sia per scopi personali o familiari del titolare. Questa categoria è distinta dai veicoli strumentali all’attività (100% deducibili) e dai veicoli concessi ai dipendenti (disciplinati dalle norme sul fringe benefit).

Per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti a ordini o casse (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, ecc.), il regime di riferimento è l’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, che prevede una deduzione forfettaria del 20% su un costo massimo di 18.075,99 euro. La percentuale del 20% è invariata dal 2007 e non è stata toccata dalla legge di bilancio 2026.

La ratio della norma è quella di presupporre che l’auto del professionista abbia un utilizzo misto per definizione, senza richiedere al contribuente la prova del chilometraggio professionale. Il 20% è una presunzione assoluta: non è possibile dedurre di più anche documentando un utilizzo professionale superiore. Al contrario, non è nemmeno possibile dedurre di meno se l’uso professionale è scarso.

Il 20% è un tetto massimo e un minimo allo stesso tempo. La deduzione del 20% si applica automaticamente, senza obbligo di dimostrare la quota di utilizzo professionale. Non è possibile dedurre una percentuale maggiore anche con documentazione chilometrica completa.

Fanno eccezione i veicoli strumentali all’attività: per un fisioterapista che utilizza il veicolo esclusivamente per visite a domicilio, o per un agente di commercio con il veicolo esclusivamente per i clienti, la deducibilità può essere diversa. Tuttavia, la prova dell’uso esclusivamente professionale è particolarmente rigorosa e raramente sostenibile in sede di verifica per le autovetture ordinarie.

2. Il limite di 18.075,99 euro e il calcolo del 20%

Il limite di costo di 18.075,99 euro (IVA esclusa) opera come tetto alla base di calcolo dell’ammortamento. Se il veicolo costa più di 18.075,99 euro, la base ammortizzabile è comunque 18.075,99 euro. Se costa meno, la base è il costo reale. Il coefficiente di ammortamento fiscale per le autovetture è il 25% annuo (D.M. 31/12/1988), con la regola della mezza quota nel primo anno di utilizzo (12,5%).

Costo auto (IVA esclusa) Base ammortizzabile Quota annua 25% Deducibile 20%
12.000 € 12.000 € 3.000 € 600 €/anno
18.075,99 € (limite) 18.075,99 € 4.519 € 904 €/anno
25.000 € 18.075,99 € 4.519 € 904 €/anno
40.000 € 18.075,99 € 4.519 € 904 €/anno
60.000 € 18.075,99 € 4.519 € 904 €/anno

Il calcolo chiarisce che oltre i 18.075,99 euro il risparmio fiscale aggiuntivo sull’ammortamento è zero: comprare un’auto da 60.000 euro invece di una da 18.000 euro non produce nessun vantaggio fiscale aggiuntivo in termini di ammortamento. La deduzione massima annua sull’ammortamento, a regime (dal secondo anno), è fissa a 904 euro circa.

Deduzione ammortamento = min(costo; 18.075,99) × 25% × 20%
La deduzione annua massima è circa 904 euro. Per un’auto da 18.075,99 euro o più: 18.075,99 × 25% × 20% = 903,80 euro/anno a partire dal secondo anno. Nel primo anno la mezza quota dimezza questo importo a 451,90 euro.

3. Esempi pratici di deduzione 2026

Esempio 1 — Commercialista, auto da 28.000 euro

Una commercialista acquista nel 2026 un’auto da 28.000 euro (IVA esclusa). Il limite fiscale è 18.075,99 euro.

Primo anno (mezza quota): 18.075,99 × 12,5% × 20% = 451,90 euro
Anni 2-4 (quota piena): 18.075,99 × 25% × 20% = 903,80 euro/anno
Quinto anno (residuo): 18.075,99 × 12,5% × 20% = 451,90 euro

Spese di gestione annue: carburante 1.800 + assicurazione 900 + manutenzione 600 = 3.300 euro
Deducibili: 3.300 × 20% = 660 euro/anno

Totale deduzione annua (anni 2-4): 903,80 + 660 = 1.563,80 euro
Con IRPEF al 35%: risparmio fiscale annuo circa 547 euro.

Esempio 2 — Avvocato, auto da 14.000 euro (sotto limite)

Un avvocato acquista nel 2026 un’auto usata a 14.000 euro (IVA esclusa). Poiché il costo è inferiore al limite fiscale, la base è il costo reale.

Primo anno: 14.000 × 12,5% × 20% = 350 euro
Anni 2-4: 14.000 × 25% × 20% = 700 euro/anno

Spese di gestione annue stimate (auto utilitaria):
Carburante 1.400 + assicurazione 700 + manutenzione 400 = 2.500 euro
Deducibili: 2.500 × 20% = 500 euro/anno

Totale deduzione annua (anni 2-4): 700 + 500 = 1.200 euro
Con IRPEF al 35%: risparmio fiscale annuo circa 420 euro.

4. Spese accessorie, IVA e documentazione

Spese deducibili al 20%

Oltre all’ammortamento, rientrano nel 20% le seguenti spese di utilizzo del veicolo, purché documentate da fattura o scontrino intestato al professionista (o pagamento tracciabile dal 2020 per i carburanti):

  • Carburanti e lubrificanti (benzina, gasolio, GPL, metano, energia elettrica per le auto elettriche)
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria (officina, pneumatici, revisioni)
  • Assicurazione RC auto e polizze kasko/furto
  • Tassa di circolazione (bollo auto) — nota: il bollo è una tassa e non è soggetto a IVA
  • Parcheggi a pagamento (con documentazione)
  • Pedaggi autostradali (con pagamento tracciabile via Telepass o carta)

Le spese di carburante, dal 2020, devono essere pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, app) per essere deducibili. Il pagamento in contanti non è ammesso.

IVA sull’auto e sulle spese

L’IVA sull’acquisto del veicolo e sulle spese di gestione è detraibile nella misura del 40% (art. 19-bis1 lett. c) DPR 633/1972) per il professionista che usa il veicolo in modo promiscuo. Si veda la guida IVA auto aziendale 2026 per il dettaglio delle aliquote e dei casi di detrazione integrale.

Documentazione per la deduzione

In caso di verifica fiscale, il professionista deve essere in grado di esibire: fattura di acquisto con IVA separata, libro cespiti o prospetto ammortamenti, fatture e ricevute per le spese di gestione, estratti conto o scontrini per i carburanti. Non è richiesta la tenuta di un registro chilometrico specifico, poiché il 20% è una deduzione forfettaria che non dipende dall’utilizzo effettivo.

Confronto con il regime degli agenti

Per un approfondimento sulla percentuale dell’80% riservata agli agenti di commercio, si veda la guida su detrazione auto agenti di commercio 2026. La differenza sostanziale è che il professionista “ordinario” è bloccato al 20%, mentre l’agente di commercio iscritto al RARC accede all’80% sulla stessa base di costo.

Confronta il tuo regime con un commercialista

La deduzione del 20% per l’auto del professionista sembra semplice, ma interagisce con il regime IVA, l’eventuale forfettario e la scelta tra contabilità semplificata e ordinaria. Un commercialista può ottimizzare la posizione complessiva.

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Domande frequenti

Un professionista può dedurre più del 20% se dimostra un utilizzo prevalentemente professionale?

No. La percentuale del 20% prevista dall’art. 164 TUIR per i lavoratori autonomi con veicolo a uso promiscuo è una presunzione assoluta che non ammette prova contraria. Non è possibile dedurre una quota maggiore anche documentando un utilizzo professionale del 70% o del 90%. L’unica eccezione riguarda i veicoli strumentali all’attività (100% deducibili), ma la prova dell’uso esclusivo è molto rigorosa.

Cosa succede se il professionista acquista due auto?

L’art. 164 TUIR non limita esplicitamente il numero di veicoli per i professionisti, a differenza degli agenti di commercio (che hanno diritto all’80% su una sola auto). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità di più veicoli se ritiene che il numero non sia giustificato dall’attività professionale. Il limite di 18.075,99 euro si applica separatamente per ciascun veicolo.

Il bollo auto è deducibile al 20%?

Sì. Il bollo auto rientra tra le spese di impiego del veicolo ed è deducibile nella misura del 20% per il professionista con uso promiscuo. Non essendo soggetto a IVA, non si pone il problema della detrazione IVA. La deduzione del 20% si applica sull’importo del bollo pagato nell’anno di competenza.

Per i carburanti pagati in contanti c’è qualche rimedio?

No. Dal 2020, il D.L. 124/2019 (collegato fiscale) ha reso obbligatorio il pagamento tracciabile per i carburanti destinati a veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, come condizione di deducibilità delle spese e detraibilità dell’IVA. I pagamenti in contanti non consentono la deduzione, indipendentemente dall’esistenza di uno scontrino.

Come cambia la deduzione se il professionista passa al forfettario a metà anno?

Se il professionista è in regime ordinario per parte dell’anno e passa al forfettario a metà anno (caso raro, poiché il forfettario opera per anni solari interi), le spese auto maturate nel periodo ordinario sono deducibili al 20%. Dal momento di ingresso nel forfettario, non sono più deducibili separatamente. In pratica, il cambio di regime avviene sempre al 1° gennaio, quindi non si creano periodi misti nello stesso anno fiscale.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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