Approfondimento

Conto deposito 2026: tassazione, bollo e confronto BTP

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 4 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026
Guida pilastro — per il quadro completo: Investimenti e fiscalita 2026 – guida completa.

Cos’è il conto deposito: struttura e quadro normativo

Il conto deposito è un contratto bancario disciplinato dall’art. 1834 del Codice Civile, che lo qualifica come deposito irregolare di somme di denaro: la banca acquisisce la proprietà delle somme versate con l’obbligo di restituirle alla scadenza maggiorate degli interessi pattuiti. Non si tratta di un investimento in senso tecnico, ma di un rapporto creditizio in cui il depositante è il creditore e la banca il debitore. Questa qualificazione ha conseguenze fiscali dirette: gli interessi generati sono classificati come redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), che include espressamente «gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti».

Le due forme principali sul mercato nel 2026 sono:

  • Conto deposito vincolato: il capitale è immobilizzato per un periodo prefissato (3, 6, 12, 18 o 24 mesi), a fronte di un tasso fisso garantito contrattualmente. Il prelievo anticipato è escluso o comporta la perdita parziale o totale degli interessi maturati;
  • Conto deposito libero (o a vista): il capitale è disponibile in qualsiasi momento senza penali, ma il tasso di rendimento è sensibilmente più basso e spesso variabile, agganciato all’Euribor o alle politiche commerciali della singola banca.

Entrambe le tipologie beneficiano della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) fino a 100.000 € per depositante per banca, ai sensi del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 (che recepisce la Direttiva europea 2014/49/UE). La copertura è individuale per istituto: due conti deposito presso la stessa banca non raddoppiano la tutela, mentre conti in banche diverse sono protetti separatamente. Chi supera i 100.000 € in un unico istituto espone la parte eccedente al rischio di bail-in.

La tassazione degli interessi: l’aliquota del 26% e il suo fondamento normativo

Gli interessi corrisposti dal conto deposito sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%, applicata automaticamente dalla banca al momento dell’accredito. Il meccanismo è disciplinato da due disposizioni coordinate:

  • Art. 26, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600: impone alle banche l’obbligo di operare la ritenuta sugli interessi corrisposti ai depositanti persone fisiche residenti, salvo esenzioni specifiche previste dalla legge;
  • Art. 3, DL 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89): ha elevato l’aliquota dal 20% al 26% con effetto dal 1° luglio 2014, unificando la tassazione della maggior parte dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. La Circolare AdE n. 19/E del 27 giugno 2014 ha fornito i chiarimenti operativi per i sostituti d’imposta sull’applicazione della nuova misura.

Poiché la ritenuta è a titolo d’imposta (non d’acconto), il contribuente persona fisica non deve inserire questi interessi nella propria dichiarazione dei redditi: la tassazione è definitiva con il prelievo bancario, senza ulteriori adempimenti. Questo semplifica la vita al risparmiatore ma impedisce qualsiasi forma di recupero, detrazione o compensazione successiva.

Il numero che conta per valutare il conto deposito non è mai il tasso lordo nominale comunicato dalla banca, bensì il rendimento netto dopo la ritenuta del 26%. Solo questo parametro va confrontato con i rendimenti netti degli strumenti alternativi: BTP, obbligazioni, fondi monetari, ETF.

Esempio 1: impatto della ritenuta del 26% su diverse capitali e tassi

Confronto su tre scenari con capitali e tassi diversi, tutti su conti deposito vincolati a 12 mesi:

Capitale Tasso lordo Interessi lordi Ritenuta 26% Interessi netti Tasso netto
20.000 € 3,50% 700,00 € –182,00 € 518,00 € 2,590%
50.000 € 4,00% 2.000,00 € –520,00 € 1.480,00 € 2,960%
80.000 € 4,50% 3.600,00 € –936,00 € 2.664,00 € 3,330%

Lo scarto tra tasso lordo e tasso netto è costante in termini percentuali (la ritenuta riduce sempre il tasso lordo del 26%), ma cresce in valore assoluto all’aumentare del capitale: su 80.000 € al 4,50%, la sola ritenuta annuale ammonta a 936 €. A questi importi si deve aggiungere l’imposta di bollo, come mostrato nell’esempio successivo.

L’imposta di bollo: 0,20% annuo e meccanismo applicativo

Oltre alla ritenuta sugli interessi, il conto deposito è soggetto all’imposta di bollo nella misura dello 0,20% annuo, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. «decreto Salva Italia»), convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214. L’aliquota è rimasta invariata nel 2026, senza alcuna modifica nella Legge di Bilancio 2026.

Il meccanismo applicativo si articola come segue:

  • Base imponibile: il valore del deposito risultante dal rendiconto periodico, o la giacenza media comunicata, calcolata secondo le modalità stabilite dalla singola banca nella documentazione contrattuale. Le banche possono adottare metodologie di calcolo differenti (saldo puntuale, media aritmetica, ecc.);
  • Calcolo pro-rata temporis: se il conto viene aperto o chiuso nel corso dell’anno, l’imposta si calcola in proporzione ai giorni effettivi di esistenza del rapporto rispetto ai giorni totali dell’anno (365 o 366 negli anni bisestili);
  • Addebito e versamento: la banca addebita l’importo sul conto corrente collegato e provvede al versamento all’Erario come sostituto d’imposta, in base a quanto chiarito dalla Circolare AdE n. 11/E del 28 marzo 2012;
  • Nessun massimale per le persone fisiche: a differenza del conto corrente ordinario (bollo fisso di 34,20 € annui, solo se il saldo medio supera 5.000 €), per i conti deposito delle persone fisiche non esiste un tetto massimo. Chi deposita 300.000 € paga 600 € di solo bollo annuo, indipendentemente dal tasso di interesse ottenuto.

Esempio 2: rendimento netto reale con imposta di bollo inclusa

Scenario: conto deposito vincolato 12 mesi, capitale 60.000 €, tasso lordo nominale 3,80%.

  • Interessi lordi: 60.000 × 3,80% = 2.280,00 €
  • Ritenuta del 26%: 2.280 × 0,26 = –592,80 €
  • Interessi netti dopo ritenuta: 2.280 – 592,80 = 1.687,20 €
  • Tasso netto dopo ritenuta: 1.687,20 / 60.000 = 2,812%
  • Imposta di bollo: 60.000 × 0,20% = –120,00 €
  • Netto reale finale: 1.567,20 €
  • Rendimento netto effettivo: 1.567,20 / 60.000 = 2,612%

Il gap tra il tasso lordo nominale (3,80%) e il rendimento netto reale (2,61%) è di 119 punti base. Questo è il costo fiscale effettivo del conto deposito nel 2026 e deve essere il punto di partenza di qualsiasi analisi comparativa: mai confrontare un tasso lordo di un conto deposito con il rendimento netto di un BTP, o viceversa.

Perché le minusvalenze pregresse non compensano gli interessi del conto deposito

Il sistema tributario italiano classifica i redditi finanziari in due categorie impermeabili tra loro, come stabilito dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e dall’assetto attuale del TUIR:

  • Redditi di capitale (artt. 44–48 TUIR): dividendi azionari, interessi su depositi e conti correnti, cedole obbligazionarie incassate, proventi di OICR. Tassati per cassa al momento dell’incasso, con ritenuta a titolo definitivo. Nessuna possibilità di compensazione con perdite di qualsiasi natura;
  • Redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR): plusvalenze e minusvalenze da cessione di azioni, quote di fondi, ETF, obbligazioni, derivati e altri strumenti. Le minusvalenze realizzate si compensano con le plusvalenze future nell’arco di quattro anni solari.

Gli interessi del conto deposito sono redditi di capitale: anche un investitore con 40.000 € di minusvalenze non recuperate da vendite in perdita vede questi interessi tassati integralmente al 26%, senza possibilità di scomputo. La Circolare AdE n. 165/E del 24 giugno 1998 aveva già fissato questo principio di incomunicabilità tra le due categorie, mai derogato nelle successive riforme.

La conseguenza pratica per chi gestisce un portafoglio con minusvalenze da recuperare: il conto deposito non è lo strumento corretto. Sono più efficaci gli strumenti che generano redditi diversi, come ETF venduti in plusvalenza, obbligazioni individuali cedute sul mercato secondario, o certificati di investimento strutturati. Per approfondire la distinzione fiscale tra le diverse categorie di reddito finanziario, è utile la guida sulla tassazione italiana degli ETF nel 2026 e l’utilizzo delle minusvalenze, che illustra in dettaglio quali strumenti permettono di sfruttare le perdite pregresse.

BTP vs conto deposito: il confronto fiscale corretto

I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) e gli altri titoli di Stato italiani (BOT, BTP Italia, BTP Valore, CCT) godono di un regime fiscale privilegiato: le cedole sono tassate al 12,5% anziché al 26%, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. La medesima aliquota agevolata si applica alle plusvalenze da vendita nel mercato secondario, e le eventuali minusvalenze sono redditi diversi compensabili con future plusvalenze entro quattro anni.

Il divario di aliquota (12,5% contro 26%) è sufficiente a ribaltare il confronto anche quando il conto deposito offre un tasso lordo nominalmente superiore. Ecco la tabella riepilogativa delle principali differenze:

Strumento Aliquota cedole/interessi Imposta di bollo Minusvalenze compensabili? Liquidità Garanzia capitale
Conto deposito 26% 0,20% sul saldo (no massimale) No (redditi di capitale) Solo libero; penali sul vincolato FITD fino a 100.000 €
BTP / titoli di Stato IT 12,5% sulle cedole 0,20% sul valore Sì (redditi diversi, 4 anni) Alta (mercato secondario) No (rischio emittente sovrano)
BOT 12,5% sullo scarto di emissione 0,20% sul valore Alta No
Conto corrente ordinario 26% 34,20 € fisso (saldo > 5.000 €) No Totale FITD fino a 100.000 €
ETF obbligazionario su gov. IT 12,5% (componente gov.) 0,20% Sì (dalla vendita delle quote) Alta (borsa) No

Esempio 3: analisi del break-even BTP vs conto deposito

Capitale di riferimento: 50.000 €. Obiettivo: trovare il tasso lordo del BTP che pareggia esattamente il rendimento netto di un conto deposito al 4,20% lordo.

Passo 1 — Calcolo del netto del conto deposito al 4,20%:

  • Interessi lordi: 50.000 × 4,20% = 2.100,00 €
  • Ritenuta 26%: –546,00 €
  • Imposta di bollo: –100,00 €
  • Netto: 1.454,00 € → rendimento netto 2,908%

Passo 2 — Formula del break-even rate del BTP:

La formula che restituisce il tasso lordo del BTP equivalente è:

Tasso BTP lordo (break-even) = Tasso CD lordo × (1 – 0,26) / (1 – 0,125)

Applicando: Tasso BTP = 4,20% × (0,74 / 0,875) = 4,20% × 0,8457 = 3,552% lordo

Passo 3 — Verifica con BTP al 3,55%:

  • Cedola lorda: 50.000 × 3,55% = 1.775,00 €
  • Ritenuta 12,5%: –221,88 €
  • Imposta di bollo: –100,00 €
  • Netto: 1.453,13 € → rendimento netto 2,906%

Il risultato conferma: un BTP con cedola lorda del 3,55% e un conto deposito al 4,20% lordo offrono lo stesso rendimento netto dopo entrambe le imposte (circa 2,91%). Qualsiasi BTP con cedola superiore al 3,55% lordo è fiscalmente più conveniente del conto deposito al 4,20% lordo, a parità di imposta di bollo. Con i BTP a medio termine che nel 2026 offrono cedole spesso tra il 3,00% e il 4,00%, il confronto si chiude frequentemente a favore dei titoli di Stato. Per chi sta costruendo un portafoglio diversificato, la guida su come investire nel 2026 tra ETF, BTP e conto deposito offre un quadro completo delle scelte disponibili in base al profilo di rischio.

Conto deposito vincolato vs libero: differenze pratiche nel 2026

Dal punto di vista fiscale, la distinzione tra vincolato e libero è irrilevante: in entrambi i casi si applica la ritenuta del 26% sugli interessi e l’imposta di bollo dello 0,20%. Le differenze che contano per il pianificatore finanziario sono di natura economica e contrattuale:

Caratteristica Conto deposito vincolato Conto deposito libero
Tasso indicativo 2026 3,00% – 4,50% lordo 0,80% – 2,50% lordo
Liquidità Assente o penalizzata fino a scadenza Totale, senza penali
Tasso fisso/variabile Fisso (garantito contrattualmente) Variabile o revocabile unilateralmente
Durata minima 3 – 24 mesi tipicamente Nessuna (a vista)
Aliquota fiscale sugli interessi 26% 26%
Imposta di bollo 0,20% annuo 0,20% annuo
Rischio di reinvestimento Presente alla scadenza (tasso futuro incerto) Basso (si adatta al mercato)
Uso ottimale Parcheggio a tasso garantito su orizzonte definito Liquidità operativa e di riserva

Nel 2026, con i tassi in graduale discesa dopo i picchi del ciclo restrittivo 2022-2023, il vincolato a lungo termine (12-24 mesi) offre ancora l’opportunità di bloccare rendimenti relativamente elevati prima che la normalizzazione della politica monetaria BCE li comprima ulteriormente. Il libero resta lo strumento preferibile per la liquidità operativa o come parcheggio temporaneo in attesa di opportunità di investimento più strutturate. Per chi vuole costruire un portafoglio efficiente che includa anche strumenti azionari globali, è utile confrontare il conto deposito con un portafoglio ETF a tre fondi per investitori italiani, che offre una diversificazione globale con costi bassi e ottimizzazione fiscale.

Casi particolari ed eccezioni

1. Conto deposito intestato a minori

Se il conto deposito è intestato a un minore, il trattamento fiscale non cambia: la ritenuta del 26% si applica ugualmente sugli interessi accreditati. I genitori o i tutori che gestiscono il conto come rappresentanti legali non acquisiscono alcun vantaggio fiscale aggiuntivo. Gli interessi del minore non si cumulano al reddito imponibile dei genitori ai fini IRPEF. Il conto resta soggetto all’imposta di bollo dello 0,20% sul saldo, senza deroghe legate all’età del titolare. L’unico aspetto peculiare riguarda la gestione amministrativa: per i conti intestati a minori, alcune operazioni straordinarie (chiusura, smobilizzo anticipato del vincolato) possono richiedere l’autorizzazione del giudice tutelare.

2. Conto deposito aziendale (soggetti IRES)

Per le società di capitali e gli altri soggetti IRES, il regime differisce radicalmente: la ritenuta sugli interessi bancari è applicata a titolo d’acconto (non d’imposta definitiva) e si recupera nella dichiarazione dei redditi (modello SC). In alternativa, alcune banche non applicano affatto la ritenuta se il cliente è un soggetto IRES che dichiara di non essere residente in un paradiso fiscale, ai sensi dell’art. 26, comma 5-bis, DPR 600/1973. Gli interessi attivi confluiscono nel reddito d’impresa e sono tassati all’aliquota IRES del 24% (più IRAP dove applicabile, nel limite della deducibilità degli interessi passivi). Il confronto fiscale tra conto deposito e BTP cambia dunque completamente per le società: l’aliquota effettiva sugli interessi è quella IRES del 24%, non quella del 26%.

3. Conto deposito in valuta estera

Se il conto deposito è denominato in valuta estera (ad esempio USD, CHF o GBP), il risparmiatore subisce anche il rischio di cambio: una variazione sfavorevole del tasso di cambio può azzerare o amplificare il rendimento netto in euro. Dal punto di vista fiscale, la ritenuta del 26% si applica sugli interessi convertiti in euro al cambio della data di accredito. La perdita da oscillazione valutaria non è fiscalmente deducibile né genera un reddito diverso compensabile: è una perdita economica senza riconoscimento tributario. Il rischio di cambio deve essere considerato nella valutazione del rendimento reale atteso.

4. Conto deposito estero: IVAFE e obblighi dichiarativi

I conti deposito detenuti presso banche estere sono soggetti all’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero) nella misura dello 0,20% annuo, esattamente equivalente all’imposta di bollo italiana. L’obbligo è però dichiarativo: il contribuente deve indicare il conto nel Quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi (730 o PF), a pena di sanzioni per omessa segnalazione delle attività estere. Gli interessi percepiti vanno dichiarati nel Quadro RM con la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 26% o di tassarli in modo ordinario IRPEF, tenendo conto delle eventuali ritenute subite all’estero e delle Convenzioni contro la doppia imposizione vigenti tra l’Italia e il paese della banca estera.

5. Conto deposito cointestato e successione

In caso di cointestazione, gli interessi si presumono ripartiti in parti uguali tra i titolari (presunzione di parità delle quote), salvo diversa indicazione contrattuale. La banca applica la ritenuta del 26% sull’intera somma degli interessi maturati, indipendentemente dalla quota di ciascun cointestatario. In caso di decesso di uno dei cointestatari, la sua quota del deposito entra nell’asse ereditario ed è soggetta all’imposta di successione secondo le aliquote e franchigie ordinarie (art. 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346). Il cointestatario superstite mantiene la titolarità della propria quota senza interruzione.

6. Saldo superiore a 100.000 €: il problema della garanzia FITD

Il FITD garantisce i depositi fino a 100.000 € per depositante per banca. La parte eccedente non è coperta e, in caso di crisi dell’istituto e applicazione del bail-in ai sensi del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (recepimento della Direttiva BRRD), potrebbe essere intaccata per assorbire le perdite dell’istituto. Chi ha capitali superiori a 100.000 € dovrebbe distribuirli su più istituti, mantenendo in ciascuno una giacenza al di sotto della soglia di garanzia, oppure valutare strumenti alternativi come i titoli di Stato (che non presentano rischio di bail-in bancario e garantiscono la restituzione del capitale a scadenza, salvo default sovrano).

7. Interessi da conti deposito nel regime forfettario

I contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54 e seguenti, L. 23 dicembre 2014, n. 190) non possono fruire di alcun vantaggio fiscale aggiuntivo per gli interessi del conto deposito: la ritenuta del 26% è definitiva e non interferisce con l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up nei primi cinque anni) che si applica al solo reddito d’impresa o di lavoro autonomo forfettizzato. Non esistono meccanismi di compensazione, rimborso o riduzione dell’aliquota per questa categoria di contribuenti. Il conto deposito è fiscalmente neutro rispetto al regime forfettario: la ritenuta è comunque la stessa del 26% e non vi è alcuna interazione con l’imposta sostitutiva sul reddito professionale.

FAQ – Domande frequenti sul conto deposito nel 2026

Il tasso comunicato dalla banca è lordo o netto?

Le banche sono obbligate a comunicare il tasso nominale lordo nella documentazione precontrattuale (scheda prodotto, foglio informativo). Il tasso netto non è quasi mai indicato in modo esplicito e deve essere calcolato autonomamente dal risparmiatore. La formula è immediata: Tasso netto = Tasso lordo × (1 – 0,26). Su un tasso lordo del 4,00%, il netto è 2,96%. A questo va poi detratto l’impatto dell’imposta di bollo dello 0,20% sul saldo, che riduce ulteriormente il rendimento effettivo. In fase di confronto tra offerte diverse, il criterio corretto è sempre il rendimento netto effettivo dopo entrambe le imposte: confrontare tassi lordi di prodotti con aliquote differenti porta a conclusioni distorte e spesso fuorvianti.

Devo dichiarare gli interessi del conto deposito nella dichiarazione dei redditi?

No, non per i conti deposito detenuti presso banche italiane. La ritenuta del 26% applicata dalla banca è a titolo d’imposta definitivo: l’adempimento fiscale è esaurito con il prelievo automatico al momento dell’accredito degli interessi. Il contribuente persona fisica non deve inserire questi interessi nel modello 730 o nel modello PF. Fanno eccezione i conti deposito detenuti presso banche estere, per i quali occorre compilare il Quadro RW (monitoraggio delle attività estere) e il Quadro RM (liquidazione dell’imposta sostitutiva o ordinaria). I soggetti IRES, invece, ricevono la ritenuta a titolo d’acconto e devono indicare gli interessi nel proprio modello redditi societario per il conguaglio.

L’imposta di bollo si applica anche se il tasso del conto deposito è zero o quasi zero?

Sì. L’imposta di bollo dello 0,20% annuo è dovuta sul saldo del conto deposito indipendentemente dal tasso di interesse applicato. Se la banca offre un tasso promozionale dello 0% o un tasso talmente basso da essere irrisorio, l’imposta di bollo resta dovuta per l’intero importo. In questo caso il saldo del conto si riduce dello 0,20% ogni anno per effetto della sola imposta di bollo, trasformando il conto in uno strumento con rendimento negativo. Un conto deposito a tasso zero su 50.000 € genera 100 € di solo imposta di bollo annua, erodendo il capitale. Chi parcheggia liquidità su un conto deposito a tasso molto basso deve valutare attentamente se l’imposta di bollo non azzeri o superi il rendimento.

Posso usare le minusvalenze da ETF per compensare gli interessi del conto deposito?

No, non è possibile. Le minusvalenze da cessione di ETF, azioni o altri strumenti finanziari generano redditi diversi ai sensi dell’art. 67 TUIR, che possono essere compensati solo con plusvalenze della stessa categoria. Gli interessi del conto deposito sono redditi di capitale (art. 44 TUIR) e sono categoricamente esclusi dalla compensazione. Questo vale anche se si detiene un ingente zainetto fiscale con migliaia di euro di minusvalenze: la banca applica la ritenuta del 26% sugli interessi in ogni caso. La separazione è strutturale e non aggirabile scegliendo il regime di risparmio amministrato o gestito. Chi vuole sfruttare le minusvalenze deve orientarsi su strumenti che generano redditi diversi, non sul conto deposito.

Se vendo un BTP prima della scadenza, il vantaggio fiscale vale ancora?

Sì. Le plusvalenze realizzate dalla vendita di BTP nel mercato secondario prima della scadenza sono tassate al 12,5%, non al 26%: il vantaggio fiscale si applica sia alle cedole incassate durante il possesso che alle plusvalenze da vendita. Questa è un’ulteriore componente del vantaggio fiscale dei titoli di Stato rispetto al conto deposito. In più, se la vendita genera una minusvalenza (prezzo di vendita inferiore al prezzo di acquisto più il rateo maturato), questa è un reddito diverso compensabile con future plusvalenze finanziarie nell’arco di quattro anni. Il conto deposito, al contrario, non genera mai minusvalenze fiscalmente rilevanti: il capitale è garantito alla scadenza contrattuale e il concetto di perdita non si applica.

Come si calcola il bollo su un conto deposito aperto a metà anno?

L’imposta di bollo si calcola pro-rata temporis in base ai giorni effettivi di esistenza del rapporto nell’anno solare. La formula è: Bollo = Saldo × 0,20% × (giorni di esistenza / 365). Esempio: conto deposito aperto il 1° giugno 2026 con saldo costante di 40.000 €. Giorni dal 1° giugno al 31 dicembre 2026: 214 giorni. Bollo 2026 = 40.000 × 0,20% × (214 / 365) = 80 × 0,5863 = 46,90 €. Dal 2027 in poi, se il conto resta aperto per tutto l’anno: 40.000 × 0,20% = 80 € annui. La banca calcola automaticamente il pro-rata e addebita l’imposta al momento del rendiconto periodico o alla chiusura del conto.

Il conto deposito conviene ancora nel 2026 con i tassi in discesa?

Dipende dall’alternativa di confronto e dall’orizzonte temporale. Nel 2026, con i tassi BCE in progressivo calo rispetto ai picchi 2023-2024, le offerte sui conti deposito vincolati si trovano prevalentemente nella fascia 3,00%-4,50% lordo. A questi livelli il conto deposito mantiene una sua utilità come componente della liquidità difensiva del portafoglio, per chi valorizza la certezza assoluta del rendimento (tasso fisso contrattuale), la garanzia FITD e l’assenza totale di volatilità. Non è lo strumento corretto per chi ha orizzonti oltre i 24 mesi, chi ha minusvalenze da recuperare, o chi vuole massimizzare l’efficienza fiscale. Il confronto con il BTP equivalente per scadenza è sempre il punto di riferimento: con la formula di break-even, si determina in pochi secondi quale dei due strumenti offre il rendimento netto migliore a parità di imposte.

Cosa succede se la banca fallisce con i miei soldi nel conto deposito?

In caso di crisi bancaria entra in gioco il meccanismo di risoluzione disciplinato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (Direttiva BRRD). I depositi fino a 100.000 € per depositante per banca sono protetti dal FITD e rimborsati entro 7 giorni lavorativi dall’intervento di risoluzione o liquidazione. La parte superiore ai 100.000 € non è coperta e può essere coinvolta nel bail-in: in caso di risoluzione, i creditori chirografari (inclusi i depositanti oltre soglia) partecipano all’assorbimento delle perdite prima che intervengano fondi pubblici. Distribuire i depositi su più istituti mantenendo ciascun conto sotto la soglia di 100.000 € è la strategia corretta. Non esiste protezione per le perdite su conti deposito esteri non coperti da schema equivalente al FITD europeo.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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