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Credito d’imposta beni strumentali 4.0 nel 2026: aliquote e adempimenti

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 7 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Credito d’imposta beni strumentali 4.0 nel 2026: aliquote e adempimenti

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, disciplinato dall’art. 1, commi 1057-bis e seguenti, della L. 178/2020, riconosce alle imprese un beneficio fiscale proporzionale agli investimenti in macchinari, software e sistemi interconnessi al sistema aziendale. Nel 2026 le aliquote sono ridotte rispetto agli anni precedenti, ma il meccanismo rimane uno strumento di pianificazione fiscale rilevante per le imprese industriali e manifatturiere.

  • Aliquote 2026: 20% (prima fascia), 10% (seconda), 5% (terza)
  • Beni materiali Allegato A e immateriali Allegato B della L. 232/2016
  • Obbligo di interconnessione al sistema aziendale
  • Utilizzo in tre quote annuali tramite compensazione F24

1. Base normativa e soggetti beneficiari

Il credito d’imposta per beni strumentali nuovi è disciplinato dall’art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), con successive modifiche apportate dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). La norma si è evoluta nel tempo e nel 2026 le aliquote applicabili sono quelle previste per il triennio 2023-2025 o per eventuali proroghe decise dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2025).

Possono beneficiare del credito tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale. Sono espressamente escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale. Non è previsto alcun limite dimensionale: possono accedervi le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese.

Professionisti. Gli esercenti arti e professioni, a differenza delle imprese, non accedono al credito d’imposta per beni strumentali 4.0 nella versione disciplinata dalla L. 178/2020. Il credito è riservato ai soggetti che esercitano attività d’impresa in senso tecnico.

2. Aliquote 2026, beni ammissibili e massimali

I beni agevolabili si dividono in due categorie principali, ciascuna con le proprie aliquote e massimali:

Beni materiali 4.0 (Allegato A, L. 232/2016)

Fascia di investimento Aliquota 2026 Massimale investimento
Fino a 2,5 milioni di euro 20% 2.500.000 €
Da 2,5 a 10 milioni di euro 10% 10.000.000 €
Da 10 a 20 milioni di euro 5% 20.000.000 €

Beni immateriali 4.0 (Allegato B, L. 232/2016)

Per i beni immateriali (software, sistemi e piattaforme IT, soluzioni di intelligenza artificiale, IoT, cloud computing, ecc.) l’aliquota nel 2026 è del 15% su un massimale di investimento di 1 milione di euro. Il credito massimo ottenibile è quindi di 150.000 euro per i beni immateriali.

I beni materiali 4.0 (Allegato A) comprendono macchine utensili ad alta automazione, sistemi di visione artificiale, robot collaborativi, sistemi di accumulo di energia, veicoli a guida autonoma per uso interno, stampanti 3D industriali e altri beni tecnologicamente avanzati. Elemento imprescindibile è l’interconnessione al sistema informativo aziendale (ERP, MES, SCADA) secondo le caratteristiche tecniche previste dalla circolare del MISE n. 177355/2018.

Il requisito dell’interconnessione. Il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. L’interconnessione deve essere reale, documentata e verificabile. Non basta che il bene sia semplicemente controllabile da remoto: deve scambiare dati con il sistema ERP o analogo in modo bidirezionale.

3. Esempi pratici di calcolo

Esempio 1 — Centro di lavoro a cinque assi, investimento 800.000 euro

La Torneria Verdi Srl acquista nel 2026 un centro di lavoro a cinque assi con controllo numerico avanzato, interconnesso al sistema MES aziendale, per 800.000 euro. Il bene è incluso nell’Allegato A. Aliquota applicabile: 20% (prima fascia, investimento sotto 2,5 milioni). Credito d’imposta: 800.000 × 20% = 160.000 euro. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali da 53.333 euro ciascuna, in compensazione tramite F24, a partire dall’anno di entrata in funzione e interconnessione del bene.

Esempio 2 — Software gestione produzione (Allegato B), investimento 400.000 euro

L’industria alimentare Blu Mare Spa acquista nel 2026 un sistema MES (Manufacturing Execution System) per 400.000 euro. Il software è incluso nell’Allegato B e supporta il sistema di beni materiali 4.0 già presenti in azienda. Aliquota: 15%; credito d’imposta: 400.000 × 15% = 60.000 euro, in tre quote da 20.000 euro/anno. Nota: per i beni immateriali, il credito Allegato B è cumulabile con quello Allegato A se si riferisce a beni distinti.

Esempio 3 — Investimento in due fasce (4 milioni totali)

La Fonderia Neri SpA investe complessivamente 4.000.000 euro in beni materiali 4.0: 2.500.000 euro in una prima tranche e 1.500.000 in una seconda. Calcolo del credito: sui primi 2.500.000 euro: 20% = 500.000 euro; sui successivi 1.500.000 euro (fascia 2,5-10 milioni): 10% = 150.000 euro. Credito totale: 650.000 euro in tre anni (circa 216.667 euro/anno).

4. Adempimenti, interconnessione e documentazione

Perizia tecnica o attestazione del produttore

Per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche dell’Allegato A e che è interconnesso al sistema aziendale. Per beni di costo inferiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa (autocertificazione).

Utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6936 (beni materiali 4.0) o il 6937 (beni immateriali 4.0). Per crediti di importo superiore a 5.000 euro annui è richiesto il visto di conformità. Non è possibile chieder il rimborso in denaro del credito, né cedere il credito a terzi.

Conservazione della documentazione

Le fatture e i documenti di spesa devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative (art. 1, c. 1057-bis e seguenti, L. 178/2020). Se la fattura non contiene questa indicazione, è possibile integrare il documento con una apposita annotazione scritta successiva, firmata dal cedente. La documentazione va conservata per almeno cinque anni dall’ultima rata utilizzata. Si consiglia di coordinare questo investimento con le valutazioni sul piano Transizione 5.0 per scegliere l’incentivo più conveniente.

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Domande frequenti

Il credito 4.0 è cumulabile con altri incentivi?

Sì, il credito d’imposta 4.0 è in linea di principio cumulabile con altri incentivi (es. contributi regionali, incentivi Nuova Sabatini) purché il cumulo non superi il costo sostenuto. Non è cumulabile con il credito Transizione 5.0 per gli stessi beni. In presenza di contributi in conto capitale, la base di calcolo del credito va ridotta dell’importo del contributo ricevuto.

Quando si può iniziare a usare il credito in compensazione?

Per i beni materiali, il credito è utilizzabile a partire dall’anno di entrata in funzione del bene (anche se l’interconnessione avviene successivamente, entro il periodo d’imposta successivo all’acquisto). Per i beni immateriali, a partire dall’anno di avvenuta interconnessione. La prima compensazione non può avvenire prima di tali momenti.

Cosa succede se il bene viene ceduto prima di aver fruito di tutto il credito?

Se il bene viene ceduto a terzi o delocalizzato fuori dall’UE entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è revocato. L’impresa deve restituire il credito già utilizzato, maggiorato degli interessi legali, tramite versamento in F24 senza possibilità di compensazione.

Un macchinario acquistato con leasing dà diritto al credito?

Sì. Il credito d’imposta 4.0 spetta anche per i beni acquisiti in leasing finanziario. In questo caso, il beneficio spetta all’utilizzatore (non alla società di leasing) ed è commisurato al costo del bene sostenuto dalla società di leasing. Il momento rilevante per l’entrata in funzione è quello del riscatto o della consegna del bene all’utilizzatore.

Il requisito dell’interconnessione deve essere soddisfatto al momento dell’acquisto?

No. Il bene può essere entrato in funzione e iniziare a generare credito anche prima dell’interconnessione, ma l’aliquota piena (4.0) si applica solo dall’anno in cui l’interconnessione è effettivamente realizzata. Se l’interconnessione avviene nell’anno successivo all’acquisto, la parte di credito nella misura piena slitta all’anno dell’interconnessione.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.