Approfondimento

Diffamazione online 2026: querela e risarcimento

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 22 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Diffamazione online 2026: querela, risarcimento e difesa

Un post offensivo su Facebook, una recensione falsa su Google, un tweet denigratorio: quando un contenuto online lede la reputazione, si configura la diffamazione aggravata ex art. 595 c.p. e L. 47/1948. La Cassazione (Sez. V, sent. 27306/2020) ha chiarito quando i social media integrano il mezzo di pubblicita’. Questa guida spiega come tutelarsi nel 2026.

  • Art. 595 c.p. e aggravante del mezzo informatico
  • Differenza tra diffamazione e ingiuria online
  • Come documentare e presentare querela
  • Risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione

1. La diffamazione online: fattispecie e aggravanti

L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione. La comunicazione con “piu’ persone” e’ elemento essenziale: se l’offesa e’ rivolta alla sola vittima (senza terzi presenti) si configura l’ingiuria, che dal 2016 e’ stata depenalizzata e e’ ora solo un illecito civile risarcibile.

La pena base per la diffamazione e’ la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. L’aggravante per l’attribuzione di un fatto determinato porta la pena fino a 2 anni. La diffamazione commessa “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’” e’ aggravata (pena da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro).

I social media come “mezzo di pubblicita’”

La Corte di Cassazione, Sez. V penale, con sentenza 27306/2020, ha definitivamente chiarito che la pubblicazione su Facebook di contenuti offensivi accessibili a una pluralita’ indeterminata di utenti integra la diffamazione aggravata dall’uso di mezzo di pubblicita’. Lo stesso principio si applica a Instagram, Twitter/X, YouTube, forum pubblici, siti web, blog e recensioni su Google Maps o TripAdvisor.

L’aggravante si applica anche quando il profilo e’ tecnicamente “privato” ma e’ accessibile a centinaia di amici/follower: la Cassazione guarda all’accessibilita’ di fatto, non all’impostazione formale della privacy.

In sintesi. Un post su Facebook visibile a piu’ persone che lede la reputazione di un soggetto e’ diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3 c.p. La pena e’ reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa. Il reato e’ procedibile a querela.

2. Procedura: dalla denuncia alla querela

Documentare le prove prima di tutto

Prima di procedere legalmente, e’ fondamentale raccogliere le prove. La documentazione deve includere: screenshot dei contenuti offensivi con data, ora e URL visibili; identificazione dell’account dell’autore (nome, link al profilo, eventuale indirizzo email); copia delle notifiche o dei messaggi ricevuti; eventuali testimoni che hanno visto i contenuti.

Per dare certezza legale alla prova digitale, e’ possibile far autenticare gli screenshot da un notaio (atto notarile di constatazione) o utilizzare un servizio di notarizzazione digitale con timestamp, che certifica l’esistenza di un documento in un preciso momento. Questa precauzione e’ importante perche’ l’autore potrebbe cancellare i contenuti dopo la querela.

La querela

La diffamazione e’ reato procedibile a querela della persona offesa (salvo l’aggravante ex art. 13 L. 47/1948 che rende il reato a mezzo stampa procedibile d’ufficio). La querela va presentata entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto presso: la polizia giudiziaria (commissariato, carabinieri), la Procura della Repubblica, o un ufficiale di polizia giudiziaria. Non ci sono formalita’ particolari: basta una dichiarazione scritta che descriva i fatti e manifesti la volonta’ di procedere.

Con la querela si possono chiedere contestualmente le indagini per identificare l’autore se il profilo e’ anonimo (la polizia postale e’ competente). Il gestore della piattaforma e’ obbligato a fornire i dati identificativi su richiesta dell’autorita’ giudiziaria.

Reato Pena Procedibilita’ Prescrizione
Diffamazione base (art. 595 c. 1) Fino a 1 anno o multa Querela (3 mesi) 6 anni
Diffamaz. fatto determinato (c. 2) Fino a 2 anni o multa Querela (3 mesi) 6 anni
Diffamaz. mezzo pubblicita’ (c. 3) 6 mesi – 3 anni o multa Querela (3 mesi) 6 anni
Ingiuria (depenalizzata 2016) Solo illecito civile Azione civile 5 anni

3. Il risarcimento del danno: criteri e importi

Parallelamente al processo penale (o in sua vece, per l’ingiuria), la vittima puo’ agire in sede civile per il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione. Il danno comprende: danno all’immagine e alla reputazione, danno morale (sofferenza psicologica), danno esistenziale (alterazione della vita quotidiana) e, se provato, danno patrimoniale (perdita di clienti, mancato guadagno, spese legali).

Non esiste un tariffario fisso per il danno da diffamazione online: i tribunali liquidano in via equitativa (art. 1226 c.c.), tenendo conto della gravita’ dell’offesa, della diffusione del contenuto, del numero di persone che lo hanno visto (visualizzazioni, condivisioni), della durata della pubblicazione, della notorieta’ della vittima e delle conseguenze effettive.

Esempio 1 — Recensione falsa Google (professionista)

Andrea e’ un medico con uno studio privato. Un ex paziente pubblica una recensione su Google Maps affermando falsamente che “il dottore ha commesso un errore grave che mi ha causato danni permanenti”. La recensione, visibile a tutti, riceve 40 like e viene condivisa da altri. Andrea: (1) fa autenticare la recensione da un notaio; (2) chiede la rimozione a Google (che spesso non rimuove, rimandando al giudice); (3) presenta querela per diffamazione aggravata; (4) avvia azione civile per risarcimento danno. In sede civile, il tribunale puo’ liquidare un risarcimento da 5.000 a 30.000 euro a seconda dell’impatto sulla clientela, oltre al risarcimento delle spese legali.

Esempio 2 — Post su Facebook con accuse false (privato)

Lucia pubblica su Facebook un post in cui accusa il suo ex datore di lavoro Riccardo di “truffa ai lavoratori e evasione fiscale”, senza alcuna prova. Il post viene condiviso 150 volte. Riccardo: (1) screenshot autenticato; (2) querela entro 3 mesi; (3) nel frattempo chiede al tribunale un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la rimozione immediata del post (danno grave e irreparabile all’immagine). Il giudice emette il provvedimento entro 48-72 ore. Nel merito, Riccardo ottiene un risarcimento di 8.000-15.000 euro per danno all’immagine imprenditoriale.

4. La difesa dell’accusato: critica legittima e diritto di satira

Non ogni commento negativo online e’ diffamazione. La giurisprudenza riconosce tre cause di non punibilita’: (a) il diritto di critica, (b) il diritto di cronaca, (c) il diritto di satira. Perche’ operi il diritto di critica sono necessari: verita’ del fatto narrato (o almeno ragionevole convinzione della sua verita’), interesse pubblico alla notizia, forma espressiva proporzionata e non gratuitamente offensiva.

Una recensione negativa vera (es. “il ristorante aveva la cucina sporca”) non e’ diffamatoria anche se danneggia la reputazione del locale. Una recensione inventata (“il ristorante usa carne avariata”, mai accertato) e’ diffamazione. Una critica politica dura non e’ diffamazione se i fatti citati sono veri. La satira e’ lecita quando e’ chiaramente riconoscibile come tale e non attribuisce fatti specifici falsi.

Se si e’ destinatari di una querela per diffamazione che si ritiene infondata, e’ fondamentale consultare un avvocato penalista per valutare l’applicabilita’ delle esimenti e la solidita’ della propria posizione probatoria.

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Che tu sia vittima o accusato di diffamazione online, la strategia legale richiede una valutazione tempestiva delle prove e della fattispecie applicabile.

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Domande frequenti

Entro quanto tempo devo presentare la querela per diffamazione online?

Il termine e’ di 3 mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.). Il termine decorre dal giorno in cui la vittima ha avuto effettiva conoscenza del contenuto diffamatorio, non da quando e’ stato pubblicato. E’ comunque consigliabile agire al piu’ presto per conservare le prove, che su internet possono essere cancellate rapidamente.

Posso chiedere la rimozione del contenuto diffamatorio prima della sentenza?

Si’, tramite ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (tutela cautelare atipica) o, per la sola violazione della privacy, tramite reclamo urgente al Garante Privacy. Il tribunale puo’ emettere entro 48-72 ore un ordine di rimozione se sussistono i requisiti del danno grave e irreparabile. La piattaforma deve adempiere immediatamente.

Una recensione negativa su Google Maps e’ diffamazione?

Dipende. Se la recensione contiene fatti falsi e specifici che ledono la reputazione (es. accuse di frode mai accertate) e’ potenzialmente diffamatoria. Se e’ una valutazione soggettiva (“pessimo servizio”, “prezzi alti”) o critica fondata su fatti veri, non lo e’. L’elemento discriminante e’ la verita’ dei fatti narrati e l’intento denigratorio.

Cosa rischia chi diffama online?

La diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicita’ (inclusi i social media) e’ punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 euro. In sede civile si aggiunge il risarcimento del danno, che puo’ variare da poche migliaia a centinaia di migliaia di euro nei casi gravi. Le spese legali sono a carico del soccombente.

Il gestore del sito o del social network risponde per i contenuti degli utenti?

In generale no, grazie alla c.d. “safe harbour” introdotta dalla Direttiva e-commerce (D.Lgs. 70/2003). Il gestore non risponde se non e’ a conoscenza del contenuto illecito e, una volta notificato, provvede alla rimozione. Tuttavia, se dopo la notifica non rimuove, puo’ essere chiamato a rispondere in concorso.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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