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Flat tax neo-residenti 2026: 300.000 € sui redditi esteri, requisiti e convenienza

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Flat tax neo-residenti 2026: 300.000 € sui redditi esteri, requisiti e convenienza
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 4 Luglio 2026
Fiscalità internazionale

Flat tax neo-residenti 2026: 300.000 € sui redditi esteri

Il regime dell’art. 24-bis TUIR permette a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di pagare un’imposta sostitutiva fissa su tutti i redditi prodotti all’estero, qualunque sia il loro ammontare. La Legge di Bilancio 2026 ha portato l’importo a 300.000 € annui per i nuovi trasferimenti: ecco requisiti, esclusioni, soglie di convenienza e cosa cambia per chi si è trasferito prima.

Quanto costa la flat tax per i neo-residenti nel 2026?

300.000 € l’anno di imposta sostitutiva su tutti i redditi esteri, per chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026). Ogni familiare che aderisce paga 50.000 €. Chi si è trasferito tra l’11 agosto 2024 e il 31 dicembre 2025 conserva l’importo di 200.000 € (100.000 € per i trasferimenti precedenti). Requisito chiave: non essere stati residenti fiscali in Italia in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti. Durata massima: 15 anni.

1. Come funziona il regime dell’art. 24-bis TUIR

Il regime dei “neo-residenti” (o “res non-dom italiano”) è stato introdotto nel 2017 per attrarre in Italia persone con grandi patrimoni e redditi prodotti all’estero. Il meccanismo è semplice: chi trasferisce la residenza fiscale in Italia può optare per un’imposta sostitutiva forfettaria che copre tutti i redditi di fonte estera — dividendi, interessi, plusvalenze, redditi immobiliari, redditi di lavoro estero — indipendentemente dal loro ammontare.

I redditi prodotti in Italia restano invece soggetti a tassazione ordinaria IRPEF: la flat tax riguarda esclusivamente la componente estera del reddito.

2. Gli importi: 100, 200 o 300 mila euro a seconda di quando ti sei trasferito

L’importo dell’imposta sostitutiva dipende dalla data di trasferimento della residenza, perché ogni aumento normativo ha fatto salva la posizione di chi aveva già esercitato l’opzione:

Trasferimento della residenzaImposta annuaPer ciascun familiare
Fino al 10 agosto 2024100.000 €25.000 €
Dall’11 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 (D.L. 113/2024)200.000 €25.000 €
Dal 1° gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026)300.000 €50.000 €

La clausola di salvaguardia significa che chi ha trasferito la residenza civilistica entro il 31 dicembre 2025 continua ad applicare l’importo vigente al momento del trasferimento per tutta la durata del regime.

3. Requisiti di accesso

L’opzione è riservata alle persone fisiche che:

  • trasferiscono la residenza fiscale in Italia (art. 2 TUIR);
  • non sono state residenti fiscali in Italia in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del trasferimento (o al successivo). È possibile — ma non obbligatorio — presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per verificare i requisiti.

L’opzione può essere estesa ai familiari (coniuge, figli, genitori e altri soggetti dell’art. 433 c.c.) che trasferiscano anch’essi la residenza, con imposta ridotta per ciascuno di essi.

4. Cosa copre e cosa NON copre

VoceTrattamento
Redditi esteri (dividendi, interessi, plusvalenze, immobili, lavoro estero)Coperti dall’imposta sostitutiva
Redditi prodotti in ItaliaIRPEF ordinaria
Plusvalenze da partecipazioni qualificate estere nei primi 5 anniEscluse: tassazione ordinaria (norma anti-abuso)
Monitoraggio fiscale (Quadro RW), IVAFE e IVIE su attività estereEsonero per tutta la durata del regime
Imposta di successione e donazioneDovuta solo sui beni situati in Italia

È inoltre possibile escludere dall’opzione i redditi prodotti in singoli Stati esteri (“cherry picking”): per quei Paesi si applica la tassazione ordinaria con credito d’imposta, utile quando le convenzioni bilaterali rendono più conveniente il regime ordinario.

5. Quando conviene: le soglie di indifferenza

La convenienza dipende dal confronto tra l’imposta fissa e ciò che si pagherebbe in via ordinaria sui redditi esteri. Un riferimento rapido, ipotizzando redditi esteri che sconterebbero l’aliquota IRPEF marginale del 43% (esclusi addizionali e casi particolari):

  • Flat tax 300.000 €: conviene indicativamente sopra ~700.000 € di redditi esteri annui (300.000 ÷ 0,43 ≈ 698.000 €);
  • per redditi finanziari che sconterebbero il 26%, la soglia sale a ~1.150.000 € (300.000 ÷ 0,26);
  • a questi vantaggi vanno aggiunti quelli non monetari: esonero RW/IVAFE/IVIE, successioni limitate ai beni italiani, riservatezza e semplicità dichiarativa, che per grandi patrimoni valgono spesso quanto il risparmio d’imposta.

Sotto queste soglie, per chi rientra a lavorare in Italia è in genere più interessante il regime impatriati, che agisce sui redditi di lavoro italiani.

6. Cumulo con il regime impatriati: finestra in chiusura

I due regimi operano su categorie reddituali diverse (redditi esteri il 24-bis, redditi di lavoro italiani gli impatriati) e l’Agenzia delle Entrate ne ha ammesso l’applicazione congiunta (risposta n. 16/E del 28 gennaio 2025). Attenzione però: per i trasferimenti di residenza successivi al 31 dicembre 2026 il cumulo è stato vietato (D.L. 38/2026). Chi sta valutando il doppio regime ha quindi una finestra che si chiude con i trasferimenti 2026.

7. Durata, versamento e decadenza

  • Durata massima: 15 anni, non prorogabili. L’opzione è revocabile in qualsiasi momento;
  • l’imposta si versa in unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi;
  • l’omesso o parziale versamento comporta la decadenza dal regime, con effetti dal periodo d’imposta in cui si verifica;
  • una volta revocato il regime o decaduti, non è possibile esercitare una nuova opzione.

Esempio pratico

Un imprenditore con residenza estera da oltre dieci anni si trasferisce in Italia a marzo 2026. Percepisce ogni anno 1.500.000 € tra dividendi e plusvalenze da partecipazioni non qualificate estere, oltre a 200.000 € di compensi per un incarico italiano. Con l’opzione 24-bis paga: 300.000 € forfettari sui redditi esteri (contro ~390.000 € che pagherebbe col regime ordinario al 26%, oltre agli obblighi RW/IVAFE) e l’IRPEF ordinaria solo sui 200.000 € italiani. Non compila il Quadro RW e, in caso di successione, i beni esteri non scontano imposta in Italia.

Fonti normative

  • Art. 24-bis TUIR (D.P.R. 917/1986) — regime opzionale per i nuovi residenti
  • D.L. 113/2024 (aumento a 200.000 €) e Legge di Bilancio 2026 (aumento a 300.000 € e 50.000 € per familiari)
  • Agenzia delle Entrate, risposta n. 16/E/2025 (cumulo con regime impatriati); D.L. 38/2026 (divieto di cumulo per trasferimenti dal 2027)

Stai valutando il trasferimento della residenza in Italia?
La scelta tra 24-bis, regime impatriati e tassazione ordinaria dipende dalla composizione del tuo patrimonio e va pianificata prima del trasferimento.

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Domande frequenti

Posso scegliere quali Paesi includere nel regime?

Sì. Il cosiddetto “cherry picking” consente di escludere i redditi prodotti in singoli Stati, che tornano a tassazione ordinaria con credito per le imposte estere.

I 300.000 € valgono anche per chi si è trasferito nel 2025?

No. Chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2025 mantiene l’importo vigente al momento del trasferimento (200.000 €, o 100.000 € per i trasferimenti fino al 10 agosto 2024) per tutta la durata del regime.

Devo dichiarare i conti e gli investimenti esteri nel Quadro RW?

No: per tutta la durata del regime i neo-residenti sono esonerati dal monitoraggio fiscale e da IVAFE e IVIE. Vedi anche la guida al Quadro RW.

Cosa succede se vendo una partecipazione qualificata estera dopo due anni?

Le plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 anni di regime sono escluse dalla flat tax e tassate in via ordinaria: è la principale norma anti-abuso del 24-bis.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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