Approfondimento

Forfettario sopra 85.000€: tempistiche uscita e calcolo

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 8 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

Il regime forfettario ha due soglie critiche di uscita introdotte dalla L. 197/2022: 85.000€ e 100.000€ di ricavi/compensi percepiti nell’anno. Superare 85.000€ comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo, mentre superare 100.000€ provoca uscita immediata con applicazione dell’IVA in corso d’anno. Vediamo le tempistiche, il calcolo dell’acconto IRPEF 2026, e come gestire concretamente le fatture già emesse senza addebito IVA.

Le due soglie introdotte dalla L. 197/2022

La Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 commi 54-89) ha riformato il regime forfettario L. 190/2014 alzando la soglia di accesso/permanenza da 65.000€ a 85.000€ e introducendo una soglia di uscita anticipata a 100.000€. Al 2026 il quadro è invariato:

  • Ricavi/compensi 2025 fino a 85.000€: permanenza in forfettario nel 2026.
  • Ricavi/compensi 2025 fra 85.000,01€ e 100.000€: uscita ordinaria dal 1° gennaio 2026, regime ordinario applicato a tutto il 2026.
  • Ricavi/compensi 2025 oltre 100.000€: uscita immediata nello stesso anno di superamento, con applicazione dell’IVA su tutte le operazioni effettuate a partire dal momento del superamento.

I ricavi sono calcolati per cassa (incassati nell’anno), non per competenza: una fattura emessa il 28 dicembre 2025 e incassata il 5 gennaio 2026 entra nel computo 2026.

Tempistiche di uscita: cosa cambia tra 85k e 100k

La differenza pratica fra le due soglie è sostanziale:

Caso 1: superamento 85k ma sotto 100k

Il contribuente chiude l’anno in forfettario, applica l’imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up) sul reddito determinato a coefficienti di redditività, e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario IRPEF + IVA. Le fatture emesse durante l’anno restano senza IVA: nessuna integrazione retroattiva richiesta.

Caso 2: superamento 100k in corso d’anno

Il contribuente esce con effetto immediato nello stesso anno. Diventano operativi in corso d’anno tutti gli obblighi del regime ordinario: applicazione IVA, fatturazione elettronica con codice IVA standard, liquidazioni periodiche, dichiarazione redditi in regime ordinario. L’Agenzia delle Entrate (circolare 32/E del 2023) ha chiarito che l’IVA va applicata già sulla fattura che fa superare la soglia, non da quella successiva.

Cosa fare con le fatture già emesse senza IVA

Se il superamento di 100k avviene durante l’anno, le fatture emesse prima del superamento restano senza IVA (corrette in forfettario). Le fatture emesse dopo, compresa quella che ha causato il superamento, vanno emesse con IVA ordinaria 22% (o aliquota applicabile). Se sono state già emesse fatture senza IVA dopo il superamento (perché il contribuente non si era accorto), occorre emettere note di variazione in aumento ex art. 26 DPR 633/72 per integrare l’IVA dovuta. L’IVA è materialmente versata dal contribuente; se il cliente è B2B, può essere riaddebitata e detratta dal cliente stesso.

Acconto IRPEF 2026: come si calcola al primo anno ordinario

Nel primo anno di regime ordinario dopo l’uscita dal forfettario, l’acconto IRPEF segue le regole generali art. 17 D.P.R. 435/2001. L’acconto è pari al 100% dell’imposta del periodo precedente (metodo storico) oppure all’imposta presunta del nuovo anno (metodo previsionale, più rischioso).

Il problema pratico: nell’anno precedente il contribuente era in forfettario con imposta sostitutiva 15%, mentre nel 2026 sarà in IRPEF ordinario 23-43%. Il metodo storico è generalmente molto sotto-dimensionato rispetto all’imposta reale 2026. Va valutato se usare il previsionale per evitare il cliff di saldo a giugno 2027.

L’acconto si versa in due rate: 40% entro il 30 giugno 2026 (insieme al saldo 2025) e 60% entro il 30 novembre 2026.

Tabella riepilogativa delle soglie e tempistiche

Soglia ricavi 2025 Effetto sul 2026 IVA in corso d’anno Riferimento
≤ 85.000 € Permanenza in forfettario No L. 197/2022 art. 1 c. 54
85.000,01 – 100.000 € Uscita dal 1/1/2026 (ordinario tutto l’anno) No (anno precedente resta forfettario) L. 197/2022 art. 1 c. 71
> 100.000 € Uscita immediata da data superamento Sì, già sulla fattura del superamento L. 197/2022 art. 1 c. 71

Esempio pratico

Scenario: Sara, consulente di marketing forfettaria dal 2022, ha incassato nel 2025 92.000€ di compensi. Coefficiente redditività 78% per i servizi (codice ATECO 70.22.09). Reddito imponibile forfettario 2025: 92.000 × 78% = 71.760€. Imposta sostitutiva 15% = 10.764€ versata a giugno 2026.

Cosa succede nel 2026: Sara supera la soglia 85k ma resta sotto 100k. Dal 1° gennaio 2026 passa al regime ordinario: applica IVA 22% su tutte le nuove fatture, tiene scritture semplificate (sotto 500.000€ ricavi servizi), fa liquidazioni IVA trimestrali e dichiarazione redditi con IRPEF a scaglioni + IRAP eventuale.

Acconto IRPEF 2026 col metodo storico: 100% di 10.764€ = 10.764€ in due rate (4.306€ a giugno + 6.458€ a novembre 2026). Attenzione: se Sara stimerà di chiudere il 2026 con un’IRPEF ordinaria di c.a. 26.000€ (su reddito imponibile 75.000€), il metodo storico le lascerà un saldo enorme a giugno 2027 (c.a. 15.000€). Conviene valutare il metodo previsionale versando un acconto più alto, per spalmare il carico.

Sintesi: Sara non perde nulla nel 2025 (chiude in forfettario 15%), ma deve organizzarsi entro fine 2025 per: emissione fatture IVA dal 1/1/2026, libro IVA, registratore se necessario, e pianificare la liquidità per acconto + saldo IRPEF 2027.

Errori comuni in fase di transizione

  • Dimenticare di iscriversi VIES se ci sono clienti UE: nel forfettario il VIES non è obbligatorio, in regime ordinario sì per reverse charge.
  • Non rivedere il pricing: in forfettario il prezzo finale era “netto IVA”; in ordinario va aggiunta IVA 22% al cliente o assorbita in margine.
  • Acconto sottostimato col metodo storico per il primo anno: rischio di saldo elevato a giugno 2027.
  • Non considerare i contributi INPS gestione separata o casse private: in ordinario sono interamente deducibili in dichiarazione, in forfettario c’erano già nel coefficiente.

Domande frequenti

Se nel 2025 fatturo 90.000€ ma ne incasso solo 80.000€, esco dal forfettario?

No. Il computo della soglia è per cassa (incassi effettivi nell’anno solare), non per fatturato emesso. Con 80.000€ incassati nel 2025 resti in forfettario anche nel 2026.

Posso rientrare nel forfettario dopo essere uscito?

Sì, se in un anno successivo i ricavi tornano sotto 85.000€ e ricorrono tutti gli altri requisiti (no partecipazioni in società di persone o SRL trasparenti, no datore lavoro dipendente attuale o ex-recente, ecc.). Il rientro è automatico dall’anno successivo a quello del rientro nei limiti.

L’uscita oltre 100k comporta sanzioni se non applico subito l’IVA?

Sì, se non applichi l’IVA da quando dovuta scattano sanzioni per omessa applicazione IVA (art. 6 D.Lgs. 471/97) e sanzioni per omessa fatturazione corretta. Va regolarizzata con note di variazione e versamento IVA con ravvedimento operoso.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.

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