Partecipazioni societarie e regime forfettario: il quadro normativo di riferimento
Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, prevede un insieme di cause ostative che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime agevolato. Tra queste, le partecipazioni societarie rappresentano uno degli snodi più critici e, nella pratica, più fraintesi: la norma tratta in modo profondamente diverso le partecipazioni in società di persone rispetto a quelle in società di capitali, e una lettura superficiale può portare ad applicazioni errate con conseguenti recuperi d’imposta, sanzioni e interessi.
Il testo normativo di riferimento è il comma 57 della L. 190/2014, che elenca le cause ostative soggettive. Le lettere rilevanti ai fini delle partecipazioni sono:
- Lettera d): partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ex art. 5 TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
- Lettera e) (nella formulazione vigente dopo la L. 197/2022): controllo diretto o indiretto di SRL o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibile a quella esercitata individualmente.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e con la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, quest’ultima di particolare rilievo dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Per i requisiti di accesso al regime nella loro globalità, si rimanda alla guida su regime forfettario 2026: requisiti di accesso e cause ostative.
La causa ostativa assoluta: partecipazioni in società di persone
La causa ostativa più rigida riguarda le società di persone e gli enti assimilati ex art. 5 TUIR. Il meccanismo è semplice e non ammette eccezioni: chi partecipa — con qualsiasi quota, anche simbolica — a uno dei soggetti elencati non può applicare il regime forfettario per l’intero periodo d’imposta in cui la partecipazione sussiste.
I soggetti che determinano la causa ostativa assoluta sono:
- Società in nome collettivo (SNC): tutti i soci, indipendentemente dalla quota detenuta, sono responsabili illimitatamente e solidalmente — la partecipazione è sempre ostativa.
- Società in accomandita semplice (SAS): sia i soci accomandatari (a responsabilità illimitata) sia i soci accomandanti (a responsabilità limitata alla quota) sono colpiti dalla causa ostativa.
- Associazioni tra professionisti: studi associati di avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti e qualsiasi altra forma associativa ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR.
- Imprese familiari ex art. 5, comma 4, TUIR: il collaboratore familiare che partecipa all’impresa del coniuge o di un parente entro il terzo grado è considerato partecipante a un ente trasparente ai sensi dell’art. 5 TUIR.
- Azienda coniugale non gestita in forma societaria: anche questa rientra nell’ambito dell’art. 5, comma 4, TUIR e produce causa ostativa.
La ratio della norma è chiara: le società di persone sono fiscalmente trasparenti — i redditi si imputano per trasparenza ai soci — e il legislatore ha voluto evitare che un soggetto cumuli la tassazione agevolata al 15% (o 5% per le start-up) derivante dal forfettario con i redditi imputati per trasparenza da una società di persone, che già beneficiano di un meccanismo di tassazione diretto.
Cosa non cambia nulla: la percentuale di partecipazione in una società di persone è irrilevante
La Circolare n. 9/E/2019 ha confermato che anche una partecipazione dell’1% in una SNC è sufficiente a far scattare la causa ostativa. Non esistono soglie minime di tolleranza. L’unico modo per mantenere il forfettario è cedere integralmente la quota o attendere l’anno successivo alla cessione (la causa ostativa opera per anno solare).
Partecipazioni in SRL: la regola del doppio requisito cumulativo
Le società a responsabilità limitata (SRL) e, più in generale, le società di capitali non sono causa ostativa automatica. La norma — comma 57, lett. e), L. 190/2014 nella versione attuale — richiede la contemporanea presenza di due condizioni cumulative:
- Controllo diretto o indiretto della SRL ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
- Attività riconducibile: la SRL svolge un’attività economica riconducibile a quella esercitata individualmente dal titolare della partita IVA forfettaria.
Se anche solo uno dei due elementi manca, la partecipazione in SRL non preclude il regime forfettario. Questo distingue radicalmente le SRL dalle società di persone: non è la mera partecipazione a essere ostativa, ma la combinazione di controllo e riconducibilità dell’attività.
Il controllo ex art. 2359 c.c.: le tre fattispecie
L’art. 2359 del Codice Civile definisce tre tipologie di controllo societario:
- Controllo di diritto (art. 2359, n. 1): si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. In una SRL standard con un’unica classe di quote, questo significa detenere più del 50% del capitale sociale. È la fattispecie più frequente.
- Controllo di fatto (art. 2359, n. 2): si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, pur senza la maggioranza assoluta. Questo può accadere quando il capitale è molto frammentato tra molti soci e un socio con il 30–35% è strutturalmente in grado di far prevalere la propria volontà nelle votazioni.
- Controllo contrattuale (art. 2359, n. 3): si esercita un’influenza dominante in base a particolari vincoli contrattuali, come patti parasociali, accordi di voto, contratti di finanziamento con covenant che attribuiscono poteri di governance, o accordi di licenza esclusiva che subordinano l’operatività della SRL alla volontà del socio.
La norma equipara il controllo indiretto (esercitato tramite società controllate, fiduciari, o interposte persone) a quello diretto. Rileva anche il controllo esercitato attraverso il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado: le loro quote si sommano a quelle del titolare del forfettario per verificare il superamento della soglia di controllo.
La «influenza notevole» e il caso del 30%
Una zona grigia frequente riguarda partecipazioni attorno al 25–35%. L’art. 2359 c.c. non usa l’espressione «influenza notevole» (che è invece mutuata dagli IAS/IFRS per definire la colleganza), ma la fattispecie del controllo di fatto è valutata caso per caso. La Circolare n. 9/E/2019 non ha fissato soglie percentuali rigide per il controllo di fatto, rimettendo la valutazione alle circostanze concrete: struttura dell’assemblea, presenza e comportamento degli altri soci, accordi parasociali. Un socio al 30% in una SRL con altri tre soci al 10% ciascuno e uno al 40% è in posizione diversa rispetto a un socio al 30% in una SRL con altri due soci al 35% ciascuno.
L’attività «riconducibile»: perimetro e interpretazione dell’AdE
Il secondo requisito cumulativo — l’attività riconducibile — è quello che genera più contenzioso interpretativo. L’Agenzia delle Entrate ha adottato un’interpretazione estensiva: non è necessario che le attività siano identiche nei codici ATECO, è sufficiente che appartengano allo stesso settore o che l’attività individuale sia complementare, ausiliaria o in qualche misura funzionale rispetto all’attività della SRL.
| Attività individuale (forfettario) | Attività SRL | Riconducibile? | Note |
|---|---|---|---|
| Consulente IT (ATECO 62.02) | Sviluppo software (ATECO 62.01) | Sì | Stesso settore tecnologico; AdE considera riconducibili |
| Commercialista (ATECO 69.20.11) | Consulenza fiscale e societaria (ATECO 69.20.12) | Sì | Attività pienamente sovrapponibili |
| Architetto (ATECO 71.11.00) | Costruzioni e ristrutturazioni (ATECO 41.20) | Probabile | Attività complementare; da valutare caso per caso |
| Grafico freelance (ATECO 74.10.21) | Distribuzione alimentare (ATECO 46.39) | No | Settori non correlati |
| Medico di base (ATECO 86.21) | E-commerce di prodotti para-farmaceutici (ATECO 47.91) | No | Nesso troppo tenue secondo AdE |
| Agente di commercio (ATECO 46.19) | SRL di commercio all’ingrosso del medesimo settore merceologico | Sì | Attività ausiliaria e funzionale |
| Formatore aziendale (ATECO 85.59.20) | SRL di consulenza HR e selezione del personale (ATECO 78.10) | Probabile | Complementarietà riconosciuta in sede di interpello |
Esempi numerici con calcoli passo per passo
Esempio 1 — Socio al 60% di SRL di consulenza IT, stessa attività individuale
Marco è consulente informatico con partita IVA forfettaria (ATECO 62.02.09, coefficiente di redditività 78%). Nel 2025 ha fatturato 48.000 €. È anche socio al 60% di una SRL che svolge sviluppo software (ATECO 62.01.09).
- Verifica controllo: 60% > 50% → controllo di diritto ex art. 2359, n. 1 c.c. ✓
- Verifica riconducibilità: consulenza IT individuale + sviluppo software SRL → stesso settore tecnologico → riconducibile ✓
- Esito: entrambi i requisiti cumulativi sono soddisfatti → causa ostativa attiva per il 2026.
- Impatto fiscale se rimane forfettario per errore: reddito imponibile forfettario = 48.000 × 78% = 37.440 €; imposta sostitutiva al 15% = 5.616 €. Con regime ordinario IRPEF (aliquote 2026: 23% fino a 28.000, 35% da 28.001 a 50.000), l’imposta sarebbe: (28.000 × 23%) + (9.440 × 35%) = 6.440 + 3.304 = 9.744 €. Differenza da recuperare + sanzione 30% + interessi legali (4,25% annuo 2026).
Esempio 2 — Socio al 60% di SRL di ristorazione, attività individuale diversa
Sara è web designer freelance con partita IVA forfettaria (ATECO 74.10.21, coefficiente 78%). Ha fatturato 32.000 € nel 2025. È socia al 60% di una SRL che gestisce un ristorante (ATECO 56.10.11).
- Verifica controllo: 60% → controllo di diritto ✓
- Verifica riconducibilità: web design ≠ ristorazione → settori non correlati → attività non riconducibile ✗
- Esito: il secondo requisito cumulativo manca → nessuna causa ostativa.
- Calcolo imposta forfettaria 2026: reddito imponibile = 32.000 × 78% = 24.960 €; imposta sostitutiva 15% = 3.744 €; contributi INPS gestione separata (con riduzione 35%): base contributiva 24.960 €, aliquota IVS ordinaria 26,23% → 26,23% × 65% = 17,05% → contributi = 24.960 × 17,05% = 4.255 €. Carico fiscale-previdenziale totale: 3.744 + 4.255 = 7.999 €, pari al 25% del fatturato.
Esempio 3 — Cessione quote per eliminare la causa ostativa, plusvalenza e timing
Luca è commercialista forfettario (fatturato 2025: 55.000 €, al limite). È socio al 51% di una SRL di consulenza fiscale (attività riconducibile). Decide di cedere le quote a gennaio 2026 per eliminare la causa ostativa a partire dal 2026. Le quote hanno un valore fiscalmente riconosciuto (costo storico) di 10.000 € e vengono cedute per 80.000 €.
- Plusvalenza: 80.000 − 10.000 = 70.000 €.
- Regime fiscale della plusvalenza: partecipazione qualificata (51% > 20% soglia per SRL non quotate ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR) → imposta sostitutiva del 26% ex art. 5 D.Lgs. 461/1997 → 70.000 × 26% = 18.200 €.
- Effetto sul forfettario: la cessione avviene a gennaio 2026, quindi per l’intero 2026 Luca non detiene più quote → causa ostativa assente → può applicare il forfettario per il 2026 senza problemi.
- Attenzione al timing: se la cessione fosse avvenuta il 31 dicembre 2025, la causa ostativa sarebbe stata presente per tutto il 2025 e Luca avrebbe dovuto applicare il regime ordinario per il 2025. La data dell’atto notarile di cessione è dirimente.
Amministratori senza quote: una distinzione importante
Chi è amministratore di una SRL senza essere socio non è soggetto ad alcuna causa ostativa legata alla partecipazione, semplicemente perché non detiene quote. Tuttavia, il compenso percepito come amministratore rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, e deve essere verificato ai fini del limite dei 30.000 € previsto dal comma 57, lett. d-bis), L. 190/2014 per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Se il compenso da amministratore supera 30.000 € nell’anno precedente, scatta un’ulteriore causa ostativa. Per un’analisi completa di questo profilo, si veda la guida sulla responsabilità dell’amministratore di SRL nel 2026.
Il controllo indiretto e i familiari: come si computa
La norma — e la Circolare n. 9/E/2019 — equipara il controllo indiretto a quello diretto. Questo significa che si devono sommare:
- Le quote detenute direttamente dal titolare del forfettario.
- Le quote detenute dal coniuge o dal convivente di fatto (equiparato al coniuge dopo la L. 76/2016).
- Le quote detenute da parenti entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli, nonni, nipoti).
- Le quote detenute da affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, generi, nuore).
Esempio: il titolare del forfettario ha il 25% di una SRL, il coniuge ne ha il 30% — la quota complessiva rilevante è 55% → controllo di diritto. Questo è un errore frequente che porta a perdere il forfettario inconsapevolmente.
Casi particolari ed eccezioni
Partecipazioni ereditate in corso d’anno
Se durante l’anno si riceve per successione una quota in una SNC o in una SRL che determina causa ostativa, la norma opera per l’intero anno solare. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare n. 9/E/2019) che la causa ostativa va verificata al 1° gennaio dell’anno di applicazione del regime, oppure al momento in cui si intraprende l’attività per i soggetti che iniziano nel corso dell’anno. Un’eredità ricevuta in corso d’anno che fa scattare la causa ostativa produrrà effetti dall’anno successivo se il forfettario era già applicato dall’inizio dell’anno. Il contribuente dovrà uscire dal regime nell’anno seguente, applicando le norme sull’uscita dal regime forfettario.
Liquidazione della società di persone
Durante la fase di liquidazione di una SNC o SAS, la partecipazione rimane formalmente esistente fino alla cancellazione dal Registro Imprese. La causa ostativa persiste quindi per tutto il periodo di liquidazione. Il contribuente non può applicare il forfettario fino alla cancellazione dell’ente. Occorre pianificare i tempi della liquidazione con attenzione: una liquidazione che si conclude a dicembre permette di accedere al forfettario già dall’1 gennaio dell’anno successivo.
SRL unipersonale
Il socio unico di una SRL unipersonale detiene il 100% del capitale → controllo di diritto automatico. La causa ostativa è attiva se l’attività della SRL è riconducibile a quella individuale. Non esiste alcun trattamento differenziato per l’unipersonalità. Se le attività non sono riconducibili, nessun problema.
Associazioni in partecipazione
Il comma 57, lett. e), L. 190/2014 menziona espressamente anche le associazioni in partecipazione. L’associato in partecipazione che apporta lavoro (non capitale) a una società che svolge attività riconducibile a quella individuale è soggetto alla causa ostativa se esercita un controllo sulla società. Nella pratica, le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro sono oggi molto rare, ma il riferimento normativo rimane vigente.
Partecipazione in SRL senza attività commerciale (holding pura)
Una SRL che svolge esclusivamente attività di holding (detenzione di partecipazioni) senza svolgere attività commerciale propria non determina causa ostativa, poiché l’attività di mera detenzione di partecipazioni non è «riconducibile» ad alcuna attività individuale di tipo commerciale o professionale. Tuttavia, se la holding eroga anche servizi infragruppo (prestiti, management fee, servizi amministrativi), l’analisi si complica e va condotta caso per caso. Per approfondire la struttura di una holding familiare e le sue implicazioni fiscali, si veda la guida sulla holding familiare nel 2026.
Partecipazione in SRLS (società a responsabilità limitata semplificata)
La SRLS è una sottospecie della SRL regolata dall’art. 2463-bis c.c. Le regole sulla causa ostativa sono identiche a quelle della SRL ordinaria: vale il doppio requisito cumulativo di controllo e riconducibilità dell’attività.
Partecipazioni in cooperative
Le cooperative non rientrano né nella categoria delle società di persone (art. 5 TUIR) né nella categoria delle SRL ai sensi della causa ostativa lett. e). La partecipazione a una cooperativa non è esplicitamente menzionata dalla norma come causa ostativa. Tuttavia, alcune pronunce di prassi hanno ritenuto applicabile la causa ostativa per analogia quando il socio cooperatore esercita un’influenza dominante e l’attività è riconducibile. Si raccomanda un interpello preventivo in caso di dubbio.
Strategie operative per gestire le partecipazioni e mantenere il forfettario
Quando la situazione patrimoniale include partecipazioni potenzialmente ostative, le opzioni operative sono le seguenti:
- Cessione delle quote: è la soluzione più netta. Va pianificata entro il 31 dicembre per produrre effetti dall’1 gennaio dell’anno successivo. La plusvalenza è tassata al 26% (imposta sostitutiva su partecipazioni qualificate e non qualificate, ex art. 5 D.Lgs. 461/1997).
- Donazione delle quote a un familiare: se la donazione è a un familiare in linea retta (coniuge, figli, genitori), le quote rientrano nel computo del controllo indiretto — quindi la donazione al coniuge o ai figli non elimina la causa ostativa. La donazione a un soggetto non rientrante nel perimetro familiare (ad esempio un fratello al terzo grado, uno zio) può invece essere efficace.
- Trasformazione della SNC in SRL: se la causa ostativa deriva da una SNC, la trasformazione in SRL (operazione fiscalmente neutrale ex art. 170 TUIR) può risolvere il problema, a condizione che dopo la trasformazione non si verifichi il doppio requisito cumulativo (controllo + riconducibilità).
- Modifica dell’oggetto sociale della SRL: se il problema è la riconducibilità dell’attività, modificare l’oggetto sociale della SRL in modo da renderlo non riconducibile all’attività individuale può eliminare la causa ostativa. La modifica deve essere sostanziale e non meramente formale.
- Riduzione della partecipazione sotto la soglia di controllo: cedere quote a terzi fino a scendere sotto il 50% (e assicurarsi che non vi sia controllo di fatto) può eliminare il requisito del controllo, rendendo inoperante la causa ostativa anche se l’attività è riconducibile.
FAQ — Domande frequenti
Posso applicare il forfettario se ho l’1% di una SNC?
No. La causa ostativa per le società di persone è assoluta e non prevede soglie minime di partecipazione. Anche una quota dell’1% in una SNC, SAS o associazione professionale ex art. 5 TUIR è sufficiente a escludere dal regime forfettario per l’intero anno solare. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2019. L’unica soluzione è cedere integralmente la quota prima del 1° gennaio dell’anno in cui si intende applicare il regime agevolato.
Ho il 30% di una SRL che fa la stessa attività che faccio io: sono fuori dal forfettario?
Dipende. Il 30% non determina automaticamente il controllo di diritto (che richiede più del 50%). Tuttavia, se in concreto la struttura assembleare della SRL fa sì che con il 30% tu sia in grado di esercitare un’influenza dominante nelle votazioni ordinarie (ad esempio perché gli altri soci non partecipano regolarmente o perché esistono accordi parasociali a tuo favore), si potrebbe configurare il controllo di fatto ex art. 2359, n. 2 c.c. La valutazione è caso per caso e si consiglia un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate ex art. 11 L. 212/2000 per ottenere certezza giuridica.
Mio marito ha il 60% di una SRL che fa la mia stessa attività. Io non ho quote: sono fuori dal forfettario?
Sì, probabilmente sì. La norma sul controllo indiretto include le quote detenute dal coniuge nel computo del controllo rilevante ai fini della causa ostativa. Se il coniuge detiene il 60% → controllo di diritto → la causa ostativa è attiva nei confronti del titolare del forfettario, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo non detenga direttamente alcuna quota. La Circolare n. 9/E/2019 ha confermato questa interpretazione estensiva del controllo indiretto attraverso i familiari.
Sono amministratore di una SRL senza essere socio: ho cause ostative?
Non hai cause ostative legate alle partecipazioni, perché non sei socio. Tuttavia, il compenso da amministratore è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR. Se questo compenso ha superato i 30.000 € nell’anno precedente, scatta la causa ostativa prevista dal comma 57, lett. d-bis), L. 190/2014 per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. È quindi essenziale monitorare l’ammontare del compenso da amministratore ai fini del limite di 30.000 €.
Se cedo le quote di una SRL a dicembre, posso già applicare il forfettario da gennaio dell’anno successivo?
Sì, se la cessione è perfezionata (atto notarile registrato) entro il 31 dicembre, il 1° gennaio dell’anno successivo non si detiene più alcuna partecipazione → nessuna causa ostativa → il forfettario è applicabile. È fondamentale che l’atto sia giuridicamente efficace entro il 31 dicembre: un compromesso non è sufficiente, occorre il trasferimento effettivo della proprietà delle quote. L’eventuale plusvalenza va dichiarata nel periodo d’imposta della cessione e tassata al 26%.
Una SRL che fa solo holding (detiene partecipazioni in altre società) è causa ostativa?
In linea di principio no, perché la mera detenzione di partecipazioni non è un’attività commerciale «riconducibile» a quella individuale di un libero professionista o artigiano. Il secondo requisito cumulativo (riconducibilità dell’attività) non è soddisfatto. Tuttavia, se la holding eroga anche servizi alla partecipata (management fee, prestiti, consulenza), l’analisi va approfondita: quei servizi potrebbero essere riconducibili all’attività individuale. In ogni caso di dubbio, l’interpello preventivo è la strada più sicura.
Cosa succede se applico il forfettario per errore pur avendo una causa ostativa da partecipazione?
L’applicazione indebita del forfettario comporta il recupero dell’imposta non versata (differenza tra imposta sostitutiva applicata e IRPEF dovuta con regime ordinario), oltre a sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa ex art. 1, D.Lgs. 471/1997, riducibili tramite ravvedimento operoso. Per un ravvedimento entro un anno dalla violazione, la sanzione scende a 1/5 (18%). Si aggiungono gli interessi legali (4,25% annuo nel 2026). La correzione spontanea tramite ravvedimento operoso è sempre preferibile all’accertamento.
Se trasformo la SNC in SRL, risolvo il problema della causa ostativa?
Potenzialmente sì, ma non automaticamente. La trasformazione da SNC a SRL è fiscalmente neutra ex art. 170 TUIR e fa venir meno la causa ostativa assoluta tipica delle società di persone. Tuttavia, dopo la trasformazione, occorre verificare che non si verifichi il doppio requisito cumulativo della causa ostativa per le SRL: controllo + riconducibilità dell’attività. Se il neo-socio della SRL detiene il controllo e l’attività è riconducibile a quella individuale, la causa ostativa rimane, anche se ora in forma diversa. La trasformazione deve quindi essere accompagnata da una pianificazione complessiva.
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