Chi può passare al regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è definito dalla legge come regime naturale: si applica automaticamente a chi possiede i requisiti previsti dall’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014, modificata dalla Legge 208/2015, poi dalla Legge 145/2018 (che ha innalzato la soglia a 65.000 euro) e infine dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha fissato l’attuale limite di 85.000 euro di ricavi o compensi annui.
Per accedere al forfettario dal 1° gennaio dell’anno X, devono risultare verificate le seguenti condizioni cumulative nell’anno X−1:
- Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno in caso di attività iniziata in corso d’anno
- Spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi, compresi i soci con partecipazione agli utili e le prestazioni dei familiari
- Assenza di tutte le cause ostative elencate al comma 57 della Legge 190/2014: partecipazione in SRL con controllo diretto e attività riconducibile, reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, utilizzo di regimi IVA speciali, residenza fiscale all’estero
Se nell’anno precedente i ricavi hanno superato 85.000 euro ma non 100.000 euro, il contribuente perde il forfettario dall’anno successivo ma non in corso d’anno. Se invece i ricavi superano 100.000 euro in corso d’anno, il regime cessa immediatamente per effetto dell’art. 1, comma 71, Legge 190/2014, con obbligo di addebitare l’IVA sulle fatture successive al superamento.
Per una verifica completa di tutti i requisiti e delle cause ostative aggiornate al 2026, consulta la guida dedicata su Regime Forfettario 2026: Requisiti di Accesso e Cause Ostative.
Come si comunica il passaggio al forfettario
Il passaggio al regime forfettario non richiede alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Le modalità operative variano però a seconda della situazione di partenza.
Soggetti già in attività con partita IVA
Chi è già titolare di partita IVA non deve presentare alcun modello prima dell’inizio dell’anno. Il regime si applica automaticamente dal 1° gennaio, a condizione che i requisiti dell’anno precedente siano rispettati. Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate avvengono successivamente:
- Nella dichiarazione dei redditi dell’anno di applicazione, compilando il quadro LM al posto del quadro RE (professionisti) o RG (imprese)
- Nell’ultima dichiarazione IVA annuale, attraverso il quadro VO, dove si comunica formalmente la cessazione delle liquidazioni periodiche e l’adesione al forfettario
Dal 1° gennaio dell’anno di applicazione, il contribuente smette di esporre l’IVA nelle fatture, cessa le liquidazioni IVA mensili o trimestrali e non è più tenuto alla dichiarazione IVA annuale per gli anni successivi.
Apertura di nuova partita IVA
Chi avvia una nuova attività e vuole adottare il forfettario sin dall’inizio indica questa scelta direttamente nel modello AA9/12, barrando la casella del regime forfettario. Il regime si applica dall’inizio dell’attività, senza comunicazioni successive.
Il vincolo del triennio per chi ha esercitato un’opzione
Chi ha esercitato l’opzione per il regime ordinario o per il regime semplificato “per cassa” ai sensi dell’art. 18, DPR 600/73 è vincolato per un minimo di tre anni. Non è possibile passare al forfettario prima della scadenza del triennio, anche se nel frattempo si maturassero tutti i requisiti. Solo al termine del vincolo — e in presenza delle condizioni di legge — il passaggio avviene automaticamente dall’anno successivo.
Esempio concreto: un contribuente che ha optato per la contabilità ordinaria dal 1° gennaio 2023 è vincolato fino al 31 dicembre 2025. Potrà passare al forfettario dal 1° gennaio 2026, a condizione che nell’anno 2025 abbia rispettato il limite degli 85.000 euro e le altre condizioni previste dalla legge.
Gestione dell’IVA nella fase di transizione
Il momento più critico del passaggio al forfettario riguarda la gestione dell’IVA. Il contribuente transita da un regime con piena detrazione IVA a uno in cui l’IVA non viene né addebitata né detratta. Questo comporta adempimenti specifici disciplinati dall’art. 19-bis2 del DPR 633/72 e chiariti dalla Circolare AdE 10/E/2016.
La rettifica della detrazione IVA
L’art. 19-bis2, comma 2, del DPR 633/72 impone la rettifica della detrazione IVA già operata sui beni e servizi ancora presenti nel patrimonio aziendale al momento del passaggio. La ratio è la seguente: nel regime ordinario l’IVA a credito si detraeva perché il contribuente avrebbe poi addebitato l’IVA nelle proprie vendite; nel forfettario questo non avviene, quindi la detrazione precedentemente operata deve essere restituita in proporzione.
Le regole di rettifica variano per tipologia di bene:
- Beni ammortizzabili con costo storico superiore a 516,46 euro: rettifica pro-rata sugli anni residui della vita fiscale (5 anni per i beni mobili, 10 anni per gli immobili). L’importo è proporzionale agli anni ancora da coprire.
- Beni ammortizzabili con costo storico pari o inferiore a 516,46 euro: nessuna rettifica, considerati fiscalmente esauriti.
- Servizi e beni non ammortizzabili non ancora consumati: rettifica integrale dell’IVA detratta (es. scorte di magazzino, abbonamenti software non ancora utilizzati).
La rettifica va effettuata nell’ultima dichiarazione IVA presentata prima del passaggio, con versamento all’erario dell’importo dovuto.
Esempio numerico 1 — Rettifica IVA su bene ammortizzabile
Un consulente aziendale in regime ordinario acquista un computer nel 2023 al costo di 2.000 euro + IVA 440 euro (aliquota 22%). Passa al forfettario dal 1° gennaio 2026.
- Vita fiscale della categoria “macchine d’ufficio”: 5 anni
- Anni di ammortamento già trascorsi (2024 e 2025): 2
- Anni residui: 3
- IVA detratta all’acquisto: 440 euro
- Rettifica dovuta = 440 × (3/5) = 264 euro da restituire all’erario
I 264 euro vanno indicati nella riga VF70 dell’ultima dichiarazione IVA annuale (relativa al 2025) e versati con il saldo.
Esempio numerico 2 — Rettifica IVA su più beni (caso misto)
Una sarta che esercita come libera professionista in regime ordinario passa al forfettario il 1° gennaio 2026. Al 31 dicembre 2025 possiede:
- Macchina da cucire industriale acquistata nel 2022: costo storico 3.200 euro + IVA 704 euro. Anni residui: 2 su 5 → rettifica = 704 × (2/5) = 281,60 euro
- Stampante multifunzione acquistata nel 2025: costo storico 450 euro → sotto la soglia di 516,46 euro → rettifica = 0 euro
- Tessuti in magazzino acquistati nel 2025, non ancora utilizzati: valore 800 euro + IVA 176 euro → beni non ammortizzabili non consumati → rettifica integrale = 176 euro
Totale rettifica IVA da restituire: 281,60 + 176 = 457,60 euro, da includere nell’ultima dichiarazione IVA annuale relativa al 2025.
Fatture emesse ma non incassate al 31 dicembre
Chi era in regime ordinario per cassa deve regolare la posizione IVA sulle fatture emesse entro il 31 dicembre ma non ancora incassate. L’IVA su queste fatture è già stata (o sarà) computata nell’ultima liquidazione IVA. Dal 1° gennaio le fatture emesse nel nuovo anno — anche per prestazioni effettuate nell’anno precedente — non espongono IVA. Per approfondire le regole di fatturazione nel forfettario e gli obblighi di fatturazione elettronica, consulta la guida su IVA e Fatturazione in Regime Forfettario 2026.
Rimanenze di magazzino: effetti fiscali e IVA
Le rimanenze di magazzino rappresentano uno degli aspetti più delicati per chi opera nel commercio o nella manifattura. La Circolare AdE 10/E/2016 ha chiarito che i beni acquistati in regime ordinario (con detrazione IVA) e presenti in rimanenza al momento del passaggio sono soggetti alla rettifica integrale ex art. 19-bis2 DPR 633/72.
- L’IVA detratta sulle rimanenze va restituita integralmente, non pro-rata, perché le merci sono beni non ammortizzabili
- Le scorte vendute successivamente in regime forfettario vengono fatturate senza IVA
- Nel forfettario non esiste il meccanismo delle variazioni di rimanenze: il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai soli ricavi incassati, senza rettifiche per le scorte iniziali o finali
Questo è un elemento da quantificare attentamente prima di decidere il passaggio: chi ha consistenti scorte di magazzino potrebbe trovarsi a restituire una cifra significativa di IVA nell’anno della transizione, con impatto immediato sulla liquidità.
Aspetti contabili: chiusura della contabilità ordinaria
Il passaggio al forfettario comporta la chiusura formale della contabilità tenuta nel regime precedente. Gli adempimenti principali sono:
- Chiusura dei registri contabili al 31 dicembre dell’anno precedente al passaggio
- Situazione patrimoniale di chiusura (non obbligatoria per legge, ma fortemente consigliata per mappare crediti, debiti e beni strumentali ancora in uso)
- Inventario delle rimanenze per quantificare la rettifica IVA dovuta
- Riconciliazione dei conti bancari e verifica delle fatture in sospeso
Nel forfettario non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri contabili (registri IVA, libro giornale, libro inventari). L’unico obbligo è la numerazione e conservazione delle fatture emesse e ricevute. La Circolare AdE 9/E/2019 ha precisato che anche i contribuenti forfettari sono tenuti a conservare le fatture ricevute per rispettare gli obblighi di tracciabilità, incluse quelle elettroniche ricevute via SDI.
Crediti e debiti: il principio di cassa nella fase di transizione
Il regime forfettario adotta il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente incassati e le spese effettivamente pagate nell’anno. Questo può generare problemi di doppia imposizione (o doppia deduzione) per i crediti e debiti sorti quando si era in regime ordinario per competenza.
Crediti dell’anno precedente incassati in regime forfettario
Un credito maturato nell’anno X−1 in regime ordinario — già tassato per competenza nel quadro RE o RG — che viene incassato nell’anno X (primo anno forfettario) non va tassato una seconda volta. L’art. 1, comma 72 della Legge 190/2014, in combinato con le disposizioni dell’art. 65 del TUIR (DPR 917/86) sulla neutralità fiscale delle transizioni tra regimi, prevede che tali compensi siano esclusi dalla base imponibile del forfettario. Il contribuente deve indicarli nell’apposita sezione del quadro LM con specifica che si tratta di compensi già dichiarati nell’anno precedente.
Debiti dell’anno precedente pagati in regime forfettario
Specularmente, un costo già dedotto per competenza in regime ordinario che viene pagato nel primo anno forfettario non è deducibile una seconda volta. Nel forfettario i costi analitici sono comunque indeducibili (si applica il coefficiente forfettario), ma la regola è rilevante per i contribuenti che transitano dal regime ordinario con debiti commerciali significativi ancora aperti.
Esempio numerico 3 — Gestione crediti in transizione
Un avvocato in regime ordinario per competenza emette nel dicembre 2025 una parcella di 5.000 euro + IVA 1.100 euro per una causa conclusa. Il cliente paga in febbraio 2026, quando il professionista è già in regime forfettario.
- Anno 2025 (regime ordinario): i 5.000 euro sono già dichiarati per competenza nel quadro RE della dichiarazione redditi 2025. L’IVA di 1.100 euro è stata computata nella liquidazione IVA di dicembre 2025 e versata all’erario.
- Febbraio 2026 (regime forfettario): il pagamento di 5.000 euro viene incassato, ma non va incluso nella base imponibile forfettaria, per evitare la doppia tassazione.
- L’avvocato deve indicare i 5.000 euro nella sezione apposita del quadro LM della dichiarazione 2026, con indicazione che si tratta di compensi già assoggettati a tassazione nell’anno precedente.
- Imposta sostitutiva effettiva su questi 5.000 euro: zero, poiché esclusi dalla base imponibile forfettaria.
Tabella riepilogativa degli adempimenti di transizione al forfettario
| Adempimento | Quando | Riferimento normativo | Note operative |
|---|---|---|---|
| Rettifica detrazione IVA su beni ammortizzabili | Ultima dichiarazione IVA (anno X−1) | Art. 19-bis2 DPR 633/72 | Pro-rata anni residui su 5 (o 10 per immobili); soglia 516,46 euro |
| Rettifica IVA su rimanenze di magazzino | Ultima dichiarazione IVA (anno X−1) | Art. 19-bis2 DPR 633/72; C.M. 10/E/2016 | Rettifica integrale se beni non ancora venduti al momento del passaggio |
| Chiusura registri contabili | 31 dicembre anno X−1 | Art. 18 DPR 600/73 | Situazione patrimoniale di chiusura non obbligatoria ma consigliata |
| Comunicazione cessazione liquidazioni IVA | Ultima dichiarazione IVA (anno X−1) | Art. 1, c. 58 Legge 190/2014 | Tramite quadro VO della dichiarazione IVA annuale |
| Fatturazione senza IVA | Dal 1° gennaio anno X | Art. 1, c. 58 Legge 190/2014 | Indicare in fattura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 54-89, Legge 190/2014” |
| Dichiarazione redditi quadro LM | Anno successivo (anno X+1) | Art. 1, cc. 54-89 Legge 190/2014 | Escludere crediti già tassati per competenza nell’anno X−1 |
| Imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up) | Acconti/saldo anno X | Art. 1, c. 64 Legge 190/2014 | Aliquota 5% per i primi cinque anni di nuova attività |
| Ritenute d’acconto subite anni precedenti | Dichiarazione anno X−1 o anno X | Art. 1, c. 67 Legge 190/2014 | Indicare nel quadro RN per rimborso o riporto |
Casi particolari ed eccezioni
Beni in leasing al momento del passaggio
I beni acquisiti tramite contratto di leasing finanziario non rientrano nella rettifica IVA ex art. 19-bis2, che riguarda esclusivamente i beni di proprietà. Tuttavia, i canoni di leasing pagati in regime forfettario non sono deducibili analiticamente: nel forfettario non esistono deduzioni analitiche di costi, e il canone residuo è fiscalmente “assorbito” dal coefficiente di redditività. Prima di passare al forfettario con un contratto di leasing in corso, è opportuno simulare la convenienza confrontando il risparmio fiscale forfettario con la perdita della deducibilità dei canoni.
Contribuente con più attività e codici ATECO differenti
Chi esercita più attività con codici ATECO distinti deve applicare il test degli 85.000 euro alla somma di tutti i ricavi delle diverse attività, senza separazioni. Non è possibile scorporare le attività per aggirare il limite. La Circolare AdE 9/E/2019 ha chiarito che in presenza di attività miste si adotta il coefficiente di redditività della categoria prevalente, intesa come quella con il maggior volume di ricavi. Anche i contributi INPS si calcolano con le regole della gestione previdenziale della categoria prevalente.
Passaggio al forfettario durante l’anno: impossibile
Il regime forfettario decorre sempre dal 1° gennaio: non è possibile adottarlo a metà anno per i soggetti già in attività. L’unica eccezione riguarda l’apertura di nuova partita IVA in corso d’anno, dove il regime si applica dalla data di inizio attività. Un contribuente che supera 85.000 euro ma non 100.000 euro in corso d’anno non perde il forfettario nell’anno corrente: lo perderà dall’anno successivo. Solo il superamento dei 100.000 euro produce l’uscita immediata dal forfettario.
Opzione volontaria per il regime ordinario da parte di un forfettario
Il contribuente in forfettario può scegliere volontariamente di passare al regime ordinario, esercitando un’opzione espressa o per comportamento concludente (es. compilare la dichiarazione IVA come soggetto ordinario). In questo caso rimane vincolato al regime ordinario per un minimo di tre anni. Solo al termine del triennio, in presenza dei requisiti, potrà tornare al forfettario. Questa scelta può essere conveniente quando si prevedono spese significative deducibili o acquisti di beni strumentali con IVA detraibile rilevante.
Perdita e riacquisto dei requisiti: tempi di rientro nel forfettario
Chi esce dal forfettario per superamento della soglia di 85.000 euro può rientrare nel regime già dall’anno successivo a quello in cui i ricavi tornano sotto il limite, senza dover aspettare un periodo minimo nel regime ordinario. Non esiste alcuna norma che imponga un periodo di “quarantena” prima del rientro. L’unico presupposto è il rispetto dei requisiti nell’anno precedente. Per i dettagli sulle modalità di rientro e sulla gestione della doppia transizione, consulta la guida su Uscita dal Regime Forfettario: Superamento Limiti e Ritorno al Regime Ordinario.
Impatto sulle ritenute d’acconto subite negli anni precedenti
Nel regime forfettario i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del committente (art. 1, comma 67, Legge 190/2014). Le ritenute subite negli anni precedenti in regime ordinario che non sono ancora state utilizzate come credito vanno indicate nel quadro RN della dichiarazione relativa all’ultimo anno ordinario. Se residuano crediti inutilizzati, il contribuente può richiederne il rimborso o, in caso di rientro futuro nel regime ordinario, riportarle a credito.
Start-up: l’aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni
Chi avvia una nuova attività e adotta il forfettario dal primo anno beneficia dell’aliquota sostitutiva ridotta al 5% (invece del 15%) per i primi cinque anni di attività, a condizione che: nell’anno precedente non abbia esercitato la stessa attività come lavoratore autonomo o d’impresa; l’attività non rappresenti la mera prosecuzione di un’attività precedente svolta da terzi; nel caso di prosecuzione di attività altrui, i relativi ricavi dell’anno precedente non superino 85.000 euro. La Circolare AdE 10/E/2016 ha chiarito in modo analitico i requisiti per l’accesso all’aliquota agevolata e le ipotesi di esclusione.
Domande frequenti (FAQ)
1. Devo comunicare formalmente il passaggio al forfettario prima del 1° gennaio?
No, non è richiesta alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Il regime forfettario si applica automaticamente dal 1° gennaio se nell’anno precedente si sono rispettati i requisiti previsti dall’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014. La comunicazione avviene in modo posticipato: tramite il quadro LM nella dichiarazione dei redditi e tramite il quadro VO nell’ultima dichiarazione IVA annuale. Tuttavia, è fondamentale verificare con attenzione tutti i requisiti prima di iniziare a emettere fatture senza IVA, per evitare irregolarità che richiederebbero la correzione di tutte le fatture emesse.
2. Sono vincolato al triennio se ho optato per il regime ordinario. Posso uscire prima?
No. Chi ha esercitato l’opzione per il regime ordinario o per il regime semplificato per cassa ai sensi dell’art. 18 DPR 600/73 è obbligato a mantenere il regime per un minimo di tre anni consecutivi. Il passaggio anticipato al forfettario non è ammesso, anche in presenza di tutti i requisiti. Al termine del triennio, se i requisiti sono rispettati nell’anno di scadenza, il forfettario si applica automaticamente dall’anno successivo, senza necessità di comunicazioni preventive. L’unica eccezione ammessa è la perdita dei requisiti (es. superamento della soglia), che costringe comunque a uscire dal forfettario.
3. La rettifica IVA è sempre dovuta al passaggio al forfettario?
Non necessariamente. La rettifica ex art. 19-bis2 DPR 633/72 è dovuta solo se al momento del passaggio si hanno in patrimonio beni ammortizzabili non completamente esauriti con costo storico superiore a 516,46 euro, oppure beni e servizi non ammortizzabili non ancora consumati (rimanenze di magazzino, abbonamenti non fruiti). Per un consulente o professionista che non dispone di beni strumentali di valore significativo, la rettifica può essere pari a zero. In questo caso il passaggio è fiscalmente neutro sul fronte IVA e non comporta versamenti aggiuntivi nell’ultima dichiarazione IVA.
4. Come si evita la doppia tassazione sui crediti sorti in regime ordinario?
I compensi già tassati per competenza nel regime ordinario e incassati nel primo anno forfettario non vanno inclusi nella base imponibile forfettaria. Il contribuente deve indicarli nell’apposita sezione del quadro LM della dichiarazione redditi relativa all’anno di transizione, con esplicita indicazione che si tratta di compensi già dichiarati nell’anno precedente. È indispensabile conservare la documentazione che lo attesti: fattura con data anteriore al 1° gennaio, registro IVA dell’anno precedente, estratto del conto banca con la data di incasso effettiva nel nuovo anno forfettario.
5. Nel forfettario posso ancora dedurre le spese pagate nell’anno di transizione?
No. Il regime forfettario esclude la deducibilità analitica delle spese: il costo è rappresentato forfettariamente dal coefficiente di redditività applicato ai ricavi. Le spese reali (affitto studio, attrezzature, software, collaboratori) non riducono la base imponibile, indipendentemente da quando vengono pagate. Fanno eccezione i soli contributi previdenziali obbligatori, che ai sensi dell’art. 1, comma 64 della Legge 190/2014 si deducono integralmente dal reddito forfettario, abbattendo la base su cui si applica l’imposta sostitutiva del 15%.
6. Cosa accade alle quote di ammortamento residue dei beni strumentali?
Nel regime forfettario le quote di ammortamento non sono deducibili analiticamente: il costo dei beni è già assorbito forfettariamente dal coefficiente di redditività. Un bene acquistato in regime ordinario e non completamente ammortizzato cessa di generare deduzioni fiscali dal momento del passaggio al forfettario, indipendentemente dal residuo fiscale non ancora ammortizzato. Questo elemento va quantificato attentamente prima di decidere la transizione: un’azienda con significativi ammortamenti residui potrebbe convenire attendere il completamento del piano prima di passare al forfettario, calcolando il risparmio fiscale complessivo nelle due ipotesi.
7. Posso scegliere di rimanere in regime ordinario anche se ho i requisiti per il forfettario?
Sì. Il regime forfettario è “naturale” ma non obbligatorio: il contribuente può optare per il regime ordinario attraverso comportamento concludente (compilando la dichiarazione IVA come soggetto ordinario). In questo caso rimane vincolato al regime ordinario per un triennio. Questa scelta può risultare conveniente quando le spese deducibili analiticamente superano il forfait del coefficiente di redditività della propria categoria, quando si prevede di acquistare beni strumentali con IVA detraibile rilevante nel breve periodo, o quando si intende accedere alle agevolazioni fiscali per investimenti (es. credito d’imposta Transizione 5.0) non compatibili col forfettario.
8. Come calcolo il reddito imponibile nel primo anno forfettario con crediti in transizione?
Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività ai soli compensi effettivamente incassati nell’anno, escludendo quelli già tassati in regime ordinario per competenza nell’anno precedente. Dal reddito forfettario così ottenuto si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i nuovi). Esempio rapido: coefficiente 78% (professionista), ricavi incassati 50.000 euro di cui 8.000 già tassati per competenza nel 2025 → base forfettaria = (50.000 − 8.000) × 78% = 32.760 euro; contributi INPS dedotti 5.000 euro → imponibile netto = 27.760 euro; imposta sostitutiva 15% = 4.164 euro.
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