Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività sale dal 26% al 33% (Legge di Bilancio 2026). È inoltre abrogata la soglia di esenzione di 2.000 € (già dal 2025): tutte le plusvalenze sono imponibili.
Resta un’eccezione al 26% per i token di moneta elettronica (e-money token in euro conformi al Reg. UE 2023/1114).
I riferimenti al 26% nel testo che segue valgono per il regime previgente o per altri redditi finanziari: verifica sempre la regola dell’anno d’imposta che ti interessa.
IVAFE crypto 2026: si paga sugli exchange esteri?
Dal 2023 (L. 197/2022, legge di bilancio 2023), le criptovalute detenute su exchange esteri sono assoggettate a un’imposta patrimoniale analoga all’IVAFE, con aliquota del 2 per mille sul valore al 31 dicembre. Parallelamente, le plusvalenze crypto sono tassate al 26% oltre la soglia di 2.000 euro annui. Le cripto sono dichiarate nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. 167/1990) anche se detenute su exchange italiani. Questa guida chiarisce il regime 2026 per chi detiene criptovalute su piattaforme estere.
- L’imposta patrimoniale 2‰ sulle cripto detenute all’estero (e non solo)
- Plusvalenze crypto: soglia 2.000 euro e tassazione al 26%
- Obbligo di dichiarazione nel quadro RW per exchange esteri
- Esempi di calcolo per portafogli crypto reali 2026
1. Il regime fiscale delle criptovalute dopo la L. 197/2022
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto per la prima volta in Italia un quadro normativo organico per la tassazione delle criptovalute. Prima di questa riforma, il regime era incerto: l’Agenzia delle Entrate equiparava le cripto alle valute estere, ma la disciplina applicabile era oggetto di dibattito.
Il nuovo regime, in vigore dal 1° gennaio 2023 e confermato per il 2026, prevede due componenti distinte:
- Imposta patrimoniale (analoga all’IVAFE): 2 per mille annuo sul valore delle criptovalute al 31 dicembre, dovuta da tutti i residenti fiscali italiani indipendentemente dall’exchange utilizzato (italiano o estero).
- Tassazione delle plusvalenze: 26% sulle plusvalenze realizzate (differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto) che superano complessivamente 2.000 euro nell’anno fiscale. Questo regime si applica a tutte le criptovalute: Bitcoin, Ethereum, altcoin, token, stablecoin e NFT con caratteristiche simili.
La L. 197/2022 ha anche introdotto la possibilità di rivalutare le criptovalute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% sul valore rivalutato, con l’obiettivo di “regolarizzare” posizioni pregresse. Chi non ha effettuato la rivalutazione continua a usare il costo storico come base per il calcolo delle plusvalenze.
2. L’imposta patrimoniale 2‰ sulle crypto: come funziona
L’art. 19 c. 18 D.L. 201/2011, come modificato dalla L. 197/2022, estende l’ambito applicativo dell’IVAFE alle “cripto-attività”, definite come rappresentazioni digitali di valore o diritti che utilizzano la tecnologia a registro distribuito. Il riferimento è allineato alla definizione del Regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets).
La base imponibile per il calcolo dell’imposta patrimoniale sulle crypto è il valore di mercato al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per le criptovalute quotate su exchange attivi, si usa la quotazione in euro (o la conversione al tasso BCE) al 31 dicembre. Per le criptovalute non quotate o a liquidità molto bassa, si usa il costo di acquisto come proxy del valore (indicazione dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 30/E/2023).
| Tipo di cripto-attività | Base imponibile | Aliquota patrimoniale | Dichiarazione |
|---|---|---|---|
| Bitcoin, Ethereum e criptovalute quotate | Valore di mercato al 31/12 | 2‰ | Quadro RW (se exchange estero) o RW opzionale |
| Token non quotati (utility token, NFT) | Costo di acquisto (se non quotato) | 2‰ | Quadro RW |
| Stablecoin (USDT, USDC, DAI) | Valore nominale (1:1 con USD/EUR) | 2‰ | Quadro RW (se exchange estero) |
| NFT con funzione d’investimento | Valore di mercato o costo acquisto | 2‰ | Quadro RW |
La formula di calcolo è identica a quella dell’IVAFE ordinaria:
Se la criptovaluta è stata acquistata a metà anno e detenuta per soli 6 mesi, l’imposta è proporzionalmente ridotta alla frazione di anno di possesso.
3. Esempi di calcolo: imposta patrimoniale e plusvalenze 2026
Esempio 1 — Portafoglio Bitcoin su exchange estero, tutto l’anno
Anna detiene 0,5 BTC su Coinbase (USA). Valore BTC al 31/12/2026: ipotizziamo 80.000 euro/BTC (valore esemplificativo). Valore portafoglio: 0,5 × 80.000 = 40.000 euro. Detenuto per tutti i 365 giorni.
Imposta patrimoniale crypto: 40.000 × 0,002 = 80 euro
Nell’anno 2026, Anna ha anche venduto 0,1 BTC a 90.000 euro/BTC (9.000 euro) che aveva acquistato a 60.000 euro/BTC (6.000 euro). Plusvalenza: 9.000 – 6.000 = 3.000 euro.
Tassazione plusvalenza (26%, soglia 2.000 euro superata): 3.000 × 26% = 780 euro
Totale imposte crypto 2026: 80 + 780 = 860 euro
Obblighi dichiarativi: quadro RW (per l’exchange USA, obbligatorio), quadro RT (per le plusvalenze), F24 con codice tributo 1100 (plusvalenze) e 4043 (imposta patrimoniale).
Esempio 2 — Solo staking su exchange europeo: redditi da staking e imposta patrimoniale
Carlo detiene 5.000 euro di Ethereum su Kraken (Irlanda) e riceve nell’anno 2026 premi di staking pari a 200 euro (4% annuo). Valore portafoglio ETH al 31/12/2026: 5.500 euro (rivalutazione).
Imposta patrimoniale: 5.500 × 0,002 = 11 euro
Redditi da staking: I premi di staking (200 euro) sono qualificati come “redditi diversi” ex art. 67 TUIR (o eventualmente come redditi di capitale ex art. 44 TUIR, questione ancora dibattuta). La tassazione è al 26%: 200 × 26% = 52 euro
La plusvalenza latente di 500 euro (da 5.000 a 5.500) non è tassata finché non viene realizzata con una vendita effettiva. L’obbligo di dichiarazione nel quadro RW sussiste: exchange irlandese = exchange estero, obbligatorio.
Esempio 3 — Perdite crypto: compensazione con plusvalenze
Davide ha venduto ETH nel 2026 con una plusvalenza di 5.000 euro e BTC con una minusvalenza di 2.000 euro. Entrambe le operazioni sono avvenute sullo stesso exchange estero.
Plusvalenza netta: 5.000 – 2.000 = 3.000 euro
Soglia esente: 2.000 euro (ex L. 197/2022)
Imponibile: 3.000 – 0 = 3.000 euro (la soglia di 2.000 euro non opera come esenzione per la parte eccedente: se la plusvalenza netta supera 2.000 euro, è interamente tassata, non solo per la parte che eccede il limite)
Imposta (26%): 3.000 × 26% = 780 euro
Nota: il meccanismo della soglia di 2.000 euro funziona come franchigia: se la plusvalenza netta è inferiore a 2.000 euro, non si paga nulla; se supera 2.000 euro, si paga il 26% sull’intera plusvalenza netta, non solo sull’eccedenza.
4. Quadro RW, exchange esteri e obblighi dichiarativi
Quando è obbligatorio il quadro RW per le crypto
Il monitoraggio fiscale ex art. 4 D.L. 167/1990 impone la dichiarazione nel quadro RW delle attività finanziarie estere. Per le criptovalute:
- Exchange estero: la dichiarazione nel quadro RW è sempre obbligatoria, indipendentemente dall’importo. Non esiste una soglia minima per l’obbligo di monitoraggio (a differenza dell’esenzione a 5.000 euro per i conti correnti esteri).
- Exchange italiano (o wallet hardware detenuto in Italia): il quadro RW non è strettamente obbligatorio per il solo monitoraggio (l’intermediario italiano assolve gli obblighi di segnalazione). Tuttavia, l’imposta patrimoniale del 2‰ è dovuta comunque e va dichiarata nel quadro RW anche per le crypto su exchange italiani.
- Wallet non custodial (es. Ledger, MetaMask senza exchange): va dichiarato nel quadro RW; la sede del “detentore” è considerata l’Italia. L’imposta patrimoniale del 2‰ si applica sul valore al 31 dicembre.
Sanzioni per omessa dichiarazione
Le sanzioni per omessa dichiarazione delle crypto nel quadro RW sono identiche a quelle per le altre attività finanziarie estere: dal 3% al 15% del valore non dichiarato (dal 6% al 30% per le attività in paesi black list). Le criptovalute non sono “localizzate” in un paese black list per definizione, ma le autorità fiscali potrebbero qualificare alcuni exchange offshore in modo diverso.
Per un approfondimento sulla struttura generale dell’IVAFE e del quadro RW, si veda la guida su IVAFE 2026: aliquote e calcolo.
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Domande frequenti
Se tengo le crypto su un exchange italiano (es. Young Platform, Binance Italia), devo comunque dichiarare nel quadro RW?
Per il monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. 167/1990), gli exchange italiani sostituti d’imposta assolvono gli obblighi di segnalazione, quindi la dichiarazione nel RW non è strettamente obbligatoria. Tuttavia, l’imposta patrimoniale del 2 per mille sulle crypto va comunque dichiarata nel modello REDDITI tramite il quadro RW, che funge da base per il calcolo dell’imposta, anche per gli exchange italiani.
La soglia di 2.000 euro funziona come esenzione o come franchigia?
Come soglia: se la plusvalenza netta annua complessiva è inferiore a 2.000 euro, non si paga nulla. Se supera 2.000 euro, si paga il 26% sull’intera plusvalenza netta, non solo sulla parte eccedente i 2.000 euro. Non è quindi una franchigia (che ridurrebbe la base imponibile di 2.000 euro) ma una soglia di accesso all’imposta.
I premi di staking e di mining sono tassati come plusvalenze?
No. I premi di staking e di mining non sono plusvalenze (che derivano dalla vendita di attività): sono redditi da attività finanziaria o redditi diversi (la qualificazione esatta è ancora dibattuta in dottrina). Sono tassati al 26% come redditi, non come plusvalenze, e si dichiarano nel quadro RL o RT a seconda della qualificazione. L’imposta si applica al valore in euro al momento della percezione del premio.
Lo scambio di una crypto con un’altra (es. BTC in ETH) è un’operazione imponibile?
Sì. Secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate (confermata dalla L. 197/2022), lo scambio di criptovalute tra loro (es. vendere BTC per comprare ETH) è considerato una cessione a titolo oneroso che può generare plusvalenze o minusvalenze tassabili. La plusvalenza si calcola come differenza tra il valore in euro della crypto ricevuta e il costo di acquisto della crypto ceduta.
Chi non ha dichiarato le crypto negli anni precedenti può regolarizzare la posizione?
Sì. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare omissioni dichiarative pregresse con riduzione delle sanzioni, che scendono progressivamente in base al tempo trascorso dalla violazione. La L. 197/2022 ha anche previsto una procedura specifica di emersione delle cripto-attività non dichiarate, con pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata sul valore al 1° gennaio 2023.
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