Pensione di reversibilità 2026: percentuali, requisiti e riduzione per reddito
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato o dell’assicurato deceduto: il coniuge riceve il 60% dell’assegno, i figli il 20% ciascuno fino a un massimo del 100%. Le percentuali si riducono in funzione del reddito proprio dei beneficiari secondo le fasce stabilite dall’art. 21 L. 335/1995 e dalla L. 335/1995 come integrata dalla L. 335/1995. Esistono anche regole specifiche per i divorziati e per i conviventi di fatto.
- Coniuge superstite: 60% della pensione o dell’assegno teorico
- Figli: 20% ciascuno, fino al 100% complessivo
- Riduzione per reddito proprio: 3 scaglioni di decurtazione
- Divorziati e conviventi: regole specifiche
1. Normativa e presupposti
La pensione di reversibilità è disciplinata dagli artt. 13 e 22 della L. 218/1952 per il regime retributivo e dall’art. 21 della L. 335/1995 per il regime contributivo, nonché dall’art. 1, commi 41-44, della stessa L. 335/1995 per le modifiche sulle riduzioni per reddito. Nel linguaggio comune si usa il termine “pensione di reversibilità” quando l’assicurato era già pensionato al momento del decesso; si parla invece di “pensione indiretta” quando l’assicurato era ancora in attività lavorativa (con almeno 15 anni di contributi, oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio).
Hanno diritto alla reversibilità: il coniuge superstite (anche separato legalmente, con o senza addebito, salvo le eccezioni giurisprudenziali), i figli minori, i figli studenti entro i 26 anni, i figli maggiorenni inabili, i genitori a carico ultra-65enni in assenza di altri aventi diritto, i fratelli/sorelle celibi/nubili e inabili a carico in assenza di altri aventi diritto. L’ordine di priorità è stabilito dalla legge e non è modificabile dai privati.
2. Percentuali di reversibilità e riduzione per reddito
| Beneficiario | Percentuale base | Condizione |
|---|---|---|
| Coniuge solo | 60% | Nessun figlio con diritto alla pensione |
| Coniuge + 1 figlio | 80% | 60% coniuge + 20% figlio |
| Coniuge + 2 figli | 100% | 60% coniuge + 20% + 20% figli |
| Solo 1 figlio (senza coniuge) | 70% | Nessun coniuge superstite |
| Solo 2 figli | 80% | Senza coniuge |
| Tre o più figli | 100% | Senza coniuge |
Le percentuali di cui sopra si applicano all’importo della pensione percepita dal defunto (o alla pensione teorica). La Corte Costituzionale con sentenza n. 174/2016 ha tuttavia dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni di riduzione per reddito, rimodulando il regime applicabile. In base alle regole vigenti nel 2026, la riduzione per reddito è applicata in fasce:
| Reddito annuo del beneficiario (lordo) | Riduzione percentuale sull’assegno |
|---|---|
| Fino a 3 volte il trattamento minimo (ca. 21.542 €) | Nessuna riduzione |
| Da 3 a 4 volte il minimo (21.542 – 28.723 €) | -25% |
| Da 4 a 5 volte il minimo (28.723 – 35.903 €) | -40% |
| Oltre 5 volte il minimo (oltre 35.903 €) | -50% |
3. Esempi pratici di calcolo
Esempio 1 — Coniuge superstite con reddito da lavoro
Antonio era pensionato con assegno di 2.000 euro mensili lordi. Alla sua morte la moglie Carla ha diritto al 60% = 1.200 euro mensili lordi di reversibilità. Carla ha una pensione propria di 1.400 euro mensili = 18.200 euro annui. Poiché il reddito di Carla è inferiore a 3 volte il trattamento minimo (21.542 euro), non si applica alcuna riduzione: la reversibilità è integralmente di 1.200 euro mensili. Se invece Carla avesse una pensione propria di 2.200 euro mensili (28.600 euro annui, tra 3 e 4 volte il minimo), la reversibilità verrebbe ridotta del 25%: 1.200 × 75% = 900 euro mensili.
Esempio 2 — Solo figli, senza coniuge superstite
Maria era pensionata con assegno di 1.600 euro mensili. Muore senza coniuge superstite, lasciando due figli (uno minorenne, uno studente universitario di 22 anni). Entrambi hanno diritto alla reversibilità. Percentuale applicabile: 80% (40% per ciascuno). Assegno totale: 1.600 × 80% = 1.280 euro mensili, suddivisi 640 euro per figlio. Non si applica la riduzione per reddito perché entrambi i figli sono minori o studenti. La reversibilità del figlio studente cessa al compimento dei 26 anni o al termine degli studi universitari, se anteriore.
4. Divorziati, conviventi di fatto e casi particolari
L’ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità se: era titolare di assegno divorzile al momento del decesso dell’ex coniuge; non si è risposato. In caso di concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, il Tribunale ripartisce l’assegno di reversibilità tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni e delle condizioni economiche dei richiedenti (art. 9, c. 3, L. 898/1970).
Il convivente di fatto (ai sensi della L. 76/2016, cosiddetta legge Cirinnà) non ha diritto alla pensione di reversibilità INPS: la legge non ha esteso questo beneficio alle unioni di fatto, diversamente dalle unioni civili (che invece hanno diritto alla reversibilità con le stesse regole del matrimonio). Per i conviventi non uniti civilmente l’unico strumento di tutela è la previdenza complementare, attraverso la designazione del convivente come beneficiario della posizione previdenziale.
Per pianificare la tutela patrimoniale e previdenziale del convivente in caso di decesso, un consulente finanziario può analizzare le opzioni disponibili nell’ambito della gestione del risparmio. Si veda anche la guida alle pensioni 2026 per un quadro complessivo del sistema previdenziale.
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Domande frequenti
Il coniuge separato ha diritto alla reversibilità?
Sì, il coniuge legalmente separato ha diritto alla reversibilità sia in caso di separazione con addebito sia senza addebito, a meno che la sentenza di separazione non abbia espressamente escluso questo diritto. Il coniuge separato con addebito riceve la reversibilità se era titolare di assegno alimentare alla data del decesso.
La reversibilità si perde se il coniuge superstite si risposa?
Sì. In caso di nuovo matrimonio il coniuge superstite perde il diritto alla pensione di reversibilità INPS. Viene tuttavia corrisposta un’indennità una tantum pari a due annualità della pensione di reversibilità in corso al momento del nuovo matrimonio.
Fino a che età i figli hanno diritto alla reversibilità?
I figli minori (sotto i 18 anni) hanno sempre diritto. I figli studenti universitari fino al compimento dei 26 anni (o al conseguimento della laurea se anteriore). I figli maggiorenni inabili permanentemente non hanno limiti di età. In tutti i casi il figlio non deve essere coniugato e non deve essere titolare di pensione diretta.
Come si calcola la reversibilità se il pensionato percepiva più pensioni?
La reversibilità si calcola su ciascuna pensione separatamente. Se il defunto percepiva una pensione INPS e una di una cassa professionale, i superstiti ricevono la reversibilità da entrambe le gestioni, calcolata autonomamente da ciascuna. Le regole di riduzione per reddito si applicano sul totale delle reversibilità cumulate.
La pensione indiretta (lavoratore non ancora pensionato) segue le stesse regole?
Sì, con una differenza: l’importo base è la pensione teorica che il lavoratore avrebbe percepito se fosse andato in pensione al momento del decesso. Sono richiesti almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio precedente il decesso.
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