Revisione legale SRL 2026: soglie e adempimenti
L’art. 2477 c.c. fissa le tre soglie che rendono obbligatoria la revisione legale per una SRL: 4 milioni di euro di attivo, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti medi, per due esercizi consecutivi. Questa guida analizza le soglie nel dettaglio, gli adempimenti annuali del revisore e le scadenze da rispettare nel corso dell’esercizio 2026.
- Soglie art. 2477 c.c. e verifica biennale
- Adempimenti del revisore: relazione, verifiche trimestrali
- Scadenze operative nel calendario 2026
- Casi particolari: gruppo societario, statuto derogatorio
1. Le tre soglie dell’art. 2477 c.c. e il meccanismo biennale
L’art. 2477, comma 3, c.c. — nel testo vigente dopo il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII) — stabilisce che la SRL deve nominare un organo di controllo o un revisore quando, per due esercizi consecutivi, supera almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 €
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 €
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20
Il meccanismo biennale significa che il primo anno di superamento funge da anno di osservazione: se nell’esercizio successivo almeno una delle tre soglie è ancora superata, l’obbligo di nomina scatta entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio del secondo esercizio. La norma è simmetrica anche in uscita: l’obbligo decade solo dopo due esercizi consecutivi in cui tutti e tre i parametri rimangono al di sotto delle soglie.
Il parametro «totale attivo»
Il totale dell’attivo corrisponde alla somma di tutte le voci dell’attivo dello stato patrimoniale redatto secondo lo schema OIC (immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie + attivo circolante + ratei e risconti attivi). Non si deducono i debiti: si tratta del totale lordo dell’attivo.
Il parametro «ricavi»
I ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono alla voce A.1 del conto economico OIC. Non includono altri proventi della gestione ordinaria (voce A.5) né proventi finanziari o straordinari. Per le SRL che applicano principi contabili internazionali (IFRS), il confronto avviene con la voce equivalente del conto economico IFRS.
Il parametro «dipendenti»
La media annua dei dipendenti si calcola sommando i dipendenti presenti in ciascun mese e dividendo per 12. I lavoratori part-time si contano in proporzione all’orario settimanale contrattuale rispetto all’orario pieno. I collaboratori autonomi, i soci lavoratori di cooperativa e i lavoratori somministrati non rientrano nel computo, a meno che risultino assunti formalmente dalla società.
2. Gli adempimenti del revisore durante l’esercizio
La revisione legale non è un adempimento una tantum che si esaurisce con la firma della relazione al bilancio. Il D.Lgs. 39/2010 e i principi di revisione internazionali (ISA Italia) prevedono un’attività continuativa durante tutto l’esercizio, articolata nelle seguenti fasi principali.
Pianificazione e analisi del rischio
All’inizio dell’incarico (o del nuovo esercizio) il revisore acquisisce la conoscenza dell’impresa, del settore e dei principali rischi di errore significativo nel bilancio. Redige il piano di revisione, che identifica le aree di bilancio da sottoporre a verifiche più approfondite (c.d. aree significative).
Verifiche intermedie
Nel corso dell’esercizio il revisore effettua verifiche a campione sulle principali classi di operazioni (acquisti, vendite, pagamenti, incassi), sull’esistenza e la valutazione delle rimanenze, sulla correttezza del ciclo stipendi. Per le SRL di medie dimensioni queste verifiche si svolgono tipicamente in due o tre accessi nell’anno.
Procedure di fine esercizio (closing)
Dopo la chiusura dell’esercizio, il revisore esegue le procedure di chiusura: conferme esterne (circolarizzazione dei debitori e creditori principali), verifica della valorizzazione delle rimanenze, analisi dei cut-off (operazioni a cavallo dell’esercizio), verifica dei ratei e risconti, analisi dei fondi rischi e oneri.
Relazione di revisione
Al termine delle verifiche, il revisore emette la relazione al bilancio d’esercizio. Il documento — disciplinato dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e dall’ISA Italia 700 — può contenere un giudizio senza rilievi (clean opinion), con rilievi, negativo o con impossibilità di esprimere un giudizio. La relazione è allegata al bilancio depositato nel Registro delle Imprese.
| Fase | Periodo tipico | Documento prodotto |
|---|---|---|
| Pianificazione | Settembre-ottobre N | Piano di revisione |
| Verifiche intermedie | Ottobre-dicembre N | Carte di lavoro |
| Closing e procedure finali | Gennaio-marzo N+1 | Carte di lavoro + conferme esterne |
| Relazione finale | Aprile (entro assemblea) | Relazione ex art. 14 D.Lgs. 39/2010 |
| Comunicazione su carenze (Management Letter) | Aprile-maggio | Lettera alla direzione |
3. Esempi con dati numerici 2026
La verifica delle soglie richiede un confronto tra i dati degli ultimi due bilanci approvati. Di seguito due scenari riferiti all’esercizio 2025 (da approvare nel 2026) con confronto rispetto al 2024.
Esempio 1 — SRL con ricavi in crescita
Bilancio 2024: Attivo 3.200.000 €, Ricavi 3.800.000 €, Dipendenti 12.
Bilancio 2025: Attivo 3.600.000 €, Ricavi 4.300.000 €, Dipendenti 15.
Analisi: Nel 2024 nessuna soglia superata. Nel 2025 i ricavi (4.300.000 €) superano la soglia dei 4.000.000 €: primo anno di superamento. L’obbligo non scatta ancora per il 2025. Se nel 2026 i ricavi rimarranno sopra 4.000.000 € (o un’altra soglia sarà superata), l’assemblea che approva il bilancio 2026 dovrà nominare il revisore entro 30 giorni. Azione consigliata: selezionare e contattare i revisori candidati già nel 2026 per farsi trovare pronti.
Esempio 2 — SRL con attivo e ricavi entrambi sopra soglia
Bilancio 2024: Attivo 5.000.000 €, Ricavi 4.500.000 €, Dipendenti 17.
Bilancio 2025: Attivo 5.200.000 €, Ricavi 4.100.000 €, Dipendenti 18.
Analisi: Nel 2024 sia l’attivo sia i ricavi superano le soglie (primo anno). Nel 2025 entrambi i parametri rimangono sopra soglia: secondo anno consecutivo. L’assemblea di approvazione del bilancio 2025 (da tenersi entro il 30 aprile 2026 per le SRL con bilancio ordinario) deve deliberare la nomina del revisore. Se l’assemblea è convocata per il 28 aprile 2026, il revisore deve essere nominato entro quella data — o comunque entro 30 giorni dalla approvazione se questa avviene in una data successiva.
Per approfondire la struttura del bilancio di riferimento, si rimanda alla guida sul bilancio d’esercizio SRL 2026.
4. Casi particolari: gruppo, statuto, obbligo anticipato
SRL capogruppo o controllata da società soggetta a revisione
L’art. 2477, comma 2, c.c. prevede che la nomina dell’organo di controllo o revisore sia obbligatoria anche quando la SRL è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando controlla una società soggetta a revisione legale obbligatoria. In questi casi l’obbligo scatta indipendentemente dalle soglie dimensionali, anche per le SRL di piccole dimensioni.
Statuto con nomina facoltativa anticipata
Lo statuto può prevedere la nomina dell’organo di controllo o del revisore anche quando le soglie di legge non sono raggiunte. Questa scelta è frequente nelle SRL con soci istituzionali (fondi di private equity, banche, enti pubblici) o nelle SRL che puntano a ottenere finanziamenti agevolati che richiedono bilanci certificati.
Obbligo anticipato per accesso a contributi pubblici
Alcuni bandi di finanziamento pubblico (PNRR, fondi strutturali, Sabatini, contributi regionali) richiedono che il bilancio dell’ultimo esercizio sia corredato da una relazione di revisione. In questi casi la SRL può nominare volontariamente un revisore anche in assenza dell’obbligo di legge, per soddisfare il requisito del bando.
5. Scadenze e calendario operativo 2026
Per le SRL con esercizio coincidente con l’anno solare (chiusura al 31 dicembre 2025), le scadenze principali nel 2026 sono le seguenti.
| Scadenza | Data indicativa 2026 | Adempimento |
|---|---|---|
| Verifica soglie art. 2477 | Gennaio 2026 | Confronto dati 2024-2025 per verificare obbligo |
| Nomina revisore (se obbligo scattato) | Entro 30 gg da approvazione bilancio 2025 | Delibera assembleare, comunicazione Registro Imprese |
| Approvazione bilancio 2025 (termine ordinario) | 30 aprile 2026 | Assemblea ordinaria soci |
| Approvazione bilancio 2025 (termine prorogato) | 29 giugno 2026 | Se statuto prevede 180 gg e sussistono ragioni particolari |
| Deposito bilancio nel Registro Imprese | 30 giorni da approvazione | Obbligatorio con relazione del revisore allegata |
| Verifiche intermedie revisore (es. 2026) | Ottobre-dicembre 2026 | Per il bilancio che si chiuderà il 31/12/2026 |
Confronta con un revisore legale le soglie della tua SRL
Verificare se la vostra SRL è prossima al superamento delle soglie richiede un’analisi dei dati di bilancio degli ultimi due esercizi. Un revisore legale qualificato può guidarvi nell’adempimento e nella pianificazione dell’incarico.
Domande frequenti
Cosa si intende per «due esercizi consecutivi» ai fini art. 2477 c.c.?
Significa che il parametro deve essere superato in due anni di bilancio che si susseguono senza interruzione. Se la soglia viene superata nel 2024 ma non nel 2025, il contatore si azzera. Se viene superata nel 2023, non nel 2024 e poi di nuovo nel 2025, non c’è consecutività tra 2024 e 2025: occorre attendere il 2026 per il secondo anno consecutivo.
Il revisore deve essere nominato prima o dopo l’approvazione del bilancio?
La nomina avviene nell’assemblea che approva il bilancio del secondo esercizio consecutivo di superamento, oppure in un’assemblea convocata ad hoc entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio. In pratica, la delibera di nomina e quella di approvazione del bilancio possono coincidere nella stessa assemblea.
La revisione legale è obbligatoria anche per le SRLS?
Sì, le stesse soglie dell’art. 2477 c.c. si applicano anche alle società a responsabilità limitata semplificata (SRLS). La forma semplificata riguarda solo il capitale minimo e alcune procedure costitutive, non le regole sulla governance e sul controllo contabile.
Cosa contiene la relazione del revisore allegata al bilancio?
La relazione (art. 14 D.Lgs. 39/2010) indica il giudizio del revisore sulla veridicità e correttezza del bilancio, i principi contabili applicati, gli aspetti chiave della revisione e, se presenti, rilievi o enfasi su specifici aspetti. Viene depositata nel Registro delle Imprese insieme al bilancio approvato.
Posso nominare come revisore il mio commercialista abituale?
Solo se il commercialista è iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF (iscrizione separata dall’albo dei dottori commercialisti) e se non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse. Molti commercialisti hanno la doppia iscrizione, ma occorre sempre verificarlo prima della nomina.
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