Affrancamento delle partecipazioni al 18%: quando conviene davvero
Dal 2025 la rivalutazione non è più una finestra che apre e chiude: è a regime, ogni anno, al 18%. Per chi ha quote societarie con grandi plusvalenze latenti può dimezzare il conto fiscale della vendita. La matematica per decidere è una sola, ed è qui.
In sintesi: la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha reso strutturale la rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni (quotate e non) e terreni: ogni anno, chi li possiede al 1° gennaio può «affrancare» il valore corrente pagando un’imposta sostitutiva del 18% sull’intero valore rivalutato, entro il 30 novembre. Alla vendita, la plusvalenza si calcola dal valore affrancato: se il costo storico è basso e la plusvalenza enorme, il 18% sul valore batte il 26% sul guadagno. La regola pratica: conviene quando il costo storico è sotto circa il 31% del valore attuale.
1. Come funziona
Il capital gain ordinario si calcola così: prezzo di vendita meno costo di acquisto, tassato al 26%. Per chi ha costituito una società con 10.000 € che oggi ne vale 2 milioni, significa un’imposta di oltre mezzo milione. L’affrancamento offre l’alternativa: paghi oggi il 18% sul valore corrente della partecipazione e quel valore diventa il tuo nuovo costo fiscale. Alla vendita, plusvalenza (quasi) zero.
Requisiti e meccanica:
- possesso della partecipazione (o del terreno) al 1° gennaio dell’anno di rivalutazione;
- per le non quotate: perizia giurata di stima del patrimonio netto redatta da un professionista abilitato entro il 30 novembre;
- per le quotate: si assume il valore normale determinato sulla media dei prezzi di dicembre dell’anno precedente (niente perizia);
- versamento della sostitutiva del 18% entro il 30 novembre, in unica soluzione o in tre rate annuali con interessi del 3% sulle successive.
2. La matematica della convenienza
Chiama V il valore attuale e C il costo storico. Vendendo senza affrancare paghi 26% × (V − C); affrancando paghi 18% × V. Conviene affrancare quando 0,18×V < 0,26×(V−C), cioè quando C < 0,308×V: il costo storico è meno del 31% circa del valore di oggi.
| Caso | 26% sulla plusvalenza | 18% affrancamento | Verdetto |
|---|---|---|---|
| SRL costituita con 10k, vale 1M | 257.400 € | 180.000 € | Affranca: risparmi 77.400 € |
| Quote comprate a 400k, valgono 1M | 156.000 € | 180.000 € | Non affrancare |
| Azioni comprate a 200k, valgono 600k | 104.000 € | 108.000 € | Quasi indifferente: pesa il timing |
3. I dettagli che cambiano il verdetto
Il 18% si paga anche se poi non vendi: è il rischio principale. L’affrancamento conviene a chi ha una cessione concreta all’orizzonte (trattativa in corso, passaggio generazionale, exit programmata), molto meno come scommessa astratta — se la vendita sfuma, hai anticipato imposte su un realizzo mai avvenuto (e non sono rimborsabili).
Si può rivalutare anche solo in parte: la quota su cui pagare la sostitutiva la scegli tu, utile quando prevedi di cedere solo una frazione.
Chi ha già rivalutato in passato (con le vecchie finestre all’11%, 14%, 16%) può rivalutare di nuovo scomputando quanto già versato, o chiedere il rimborso della precedente entro i limiti.
Le minusvalenze non si creano: se il valore affrancato risulta poi superiore al prezzo di vendita, la differenza negativa non genera una minusvalenza deducibile (per le partecipazioni vale il valore affrancato come costo, ma il realizzo sotto quel valore non produce minus utilizzabile). L’affrancamento è un’assicurazione contro le plusvalenze, non una macchina da zainetto.
4. A chi serve davvero
- Fondatori e soci storici di SRL/SPA con costo simbolico e valore cresciuto: il caso da manuale, risparmio potenziale a sei cifre;
- chi prepara il passaggio generazionale: affrancare prima di donare può ottimizzare il costo fiscale in capo ai figli (che ereditano il costo del donante);
- chi detiene terreni edificabili comprati decenni fa: stessa logica, con perizia;
- molto meno l’investitore di Borsa: sulle quotate il 26% colpisce solo la plusvalenza reale e le posizioni raramente hanno costi storici così bassi da giustificare il 18% sull’intero valore.
5. La procedura in pratica
Per le partecipazioni non quotate serve la perizia giurata di stima del patrimonio netto della società alla data di riferimento, redatta da un dottore commercialista, revisore legale o perito iscritto (per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, periti agrari). La perizia va asseverata prima della cessione delle quote e il costo — tipicamente qualche migliaio di euro, in funzione della complessità della società — è deducibile in quote o si aggiunge al costo rivalutato secondo chi lo sostiene. Il versamento va in F24 entro il 30 novembre; la rivalutazione si perfeziona con il versamento (o della prima rata): perizia senza F24 = nessun affrancamento.
6. Affrancamento, donazione e successione: l’incastro giusto
Qui la pianificazione patrimoniale incontra quella fiscale. In donazione il figlio subentra nel costo fiscale del genitore (art. 68 TUIR): donare quote con costo storico basso trasferisce anche la plusvalenza latente. Affrancare prima di donare consegna al figlio un costo fiscale pieno — spesso è la mossa che vale di più nell’intero passaggio generazionale. In successione, invece, l’erede assume come costo il valore definito ai fini dell’imposta di successione: lo «step-up» avviene naturalmente, e pagare il 18% poco prima sarebbe denaro buttato. Tradotto: l’affrancamento è per chi vende o dona da vivo, non per chi lascia in eredità.
7. L’alternativa societaria: PEX e holding
Per cessioni molto grandi la concorrente dell’affrancamento è la strada societaria: conferire le quote in una holding e vendere in regime di participation exemption (esenzione del 95% della plusvalenza ai fini IRES, tassazione effettiva ~1,2%). Il confronto però non è solo aritmetico: con la PEX il ricavato resta nella holding e portarlo alla persona fisica costa la tassazione sui dividendi; con l’affrancamento il netto è subito tuo. Ne abbiamo scritto nella guida alla vendita dell’azienda: sopra certe soglie la scelta merita una consulenza strutturata.
Domande frequenti
La rivalutazione vale anche per le azioni quotate?
Sì, dal 2023 anche le quotate sono ammesse: il valore di riferimento è la media dei prezzi di dicembre dell’anno precedente, senza perizia. Resta però raramente conveniente, salvo titoli comprati a prezzi bassissimi decenni fa.
Posso pagare a rate?
Sì: tre rate annuali di pari importo, la prima entro il 30 novembre dell’anno di rivalutazione, le successive con interessi del 3% annuo.
Cosa succede se vendo prima di completare le rate?
L’affrancamento resta valido: la vendita non fa decadere la rivalutazione, e le rate residue vanno comunque versate alle scadenze.
L’affrancamento vale anche per chi ha quote in regime d’impresa?
No: la rideterminazione riguarda le partecipazioni detenute da persone fisiche fuori dal regime d’impresa (oltre a società semplici ed enti non commerciali). Per le partecipazioni d’impresa esistono altri istituti.
Vedi anche
- Cessione quote SRL: plusvalenza e controlli
- Vendita azienda: gestire il ricavato
- Holding familiare: quando conviene
- Capital gain al 26%: calcolo e compensazione
- Simulatore di pianificazione patrimoniale
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