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Servitu’ di passaggio 2026: costituzione, coattiva ed estinzione

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 6 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 11 Giugno 2026

Servitu’ di passaggio 2026: costituzione, coattiva ed estinzione

La servitu’ di passaggio è il diritto reale che consente al proprietario di un fondo intercluso o che non ha accesso alla pubblica via di attraversare il fondo altrui. Gli artt. 1027-1099 c.c. ne disciplinano la struttura, le modalita’ di costituzione (contrattuale, coattiva ex art. 1051 c.c. e per usucapione) e le cause di estinzione. Il proprietario del fondo servente ha diritto a un’indennita’ in caso di servitu’ coattiva.

  • Fondo dominante e fondo servente: i concetti base
  • La servitu’ coattiva per interclusione: quando e come ottenerla
  • La servitu’ per usucapione: i 20 anni di esercizio
  • Le cause di estinzione: non uso ventennale, confusione, remissione

1. La servitu’ di passaggio: nozione e struttura

La servitu’ è un peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilita’ di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). La servitu’ di passaggio è la tipologia più diffusa: consente al proprietario del fondo dominante di attraversare il fondo servente per raggiungere la pubblica via o altre destinazioni.

La servitu’ è un diritto reale: non si costituisce tra persone, ma grava direttamente sui fondi. Questo significa che si trasferisce automaticamente con la vendita del fondo dominante (che acquista il diritto) e con quella del fondo servente (che acquista il peso). L’acquirente di un fondo gravato da servitu’ di passaggio deve rispettarla, anche se non ne era a conoscenza, purchee la servitu’ sia apparente (visibile sul territorio) o trascritta nei registri immobiliari.

Servitu’ apparente vs non apparente. La servitu’ di passaggio è di norma apparente: il passaggio si manifesta con opere visibili (cancello, sentiero, carrareccia, segnaletica). L’apparenza è requisito indispensabile per la costituzione per usucapione e per la tutela possessoria.

2. Modalita’ di costituzione: contrattuale, coattiva, usucapione

Modo di costituzioneRequisitiIndennita’Trascrizione
Contratto (atto notarile)Accordo tra proprietariLiberamente pattuitaObbligatoria per opponibilita’ ai terzi
TestamentoDisposizione testamentariaNon previstaObbligatoria
Sentenza (coattiva art. 1051 c.c.)Interclusione o accesso inadeguatoObbligatoria ex legeObbligatoria
Usucapione (art. 1061 c.c.)20 anni esercizio pacifico, continuo, apparenteNessunaAccertamento giudiziale
Destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.)Due fondi stesso proprietario, poi separatiNessunaObbligatoria

La servitu’ coattiva per interclusione (art. 1051 c.c.)

Il proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui e non ha accesso alla pubblica via (o ne ha uno insufficiente) può chiedere al giudice di costituire coattivamente una servitu’ di passaggio sul fondo confinante più vicino alla via pubblica, con il percorso che arreca minore danno al fondo servente. Il proprietario del fondo dominante deve pagare un’indennita’ (art. 1053 c.c.) commisurata al danno subito dal fondo servente: si tratta di una valutazione peritale che tiene conto della larghezza del passaggio, della sua posizione, dell’impatto sull’utilizzo del fondo servente e dei valori di mercato locali.

L’art. 1051, comma 3, c.c. prevede che se l’interclusione è derivata da un atto di alienazione parziale del fondo (es. il proprietario ha venduto parte del fondo che ora risulta intercluso), la servitu’ si costituisce gratuitamente a carico del fondo ritenuto dell’alienante o dell’acquirente.

La servitu’ per usucapione

L’art. 1061 c.c. consente di acquistare la servitu’ per usucapione solo se essa è continua (non richiede un atto umano per ogni esercizio) e apparente (vi sono opere permanenti visibili destinate al suo esercizio). La servitu’ di passaggio, quando è esercitata con un accesso regolare e visibile, può essere acquisita per usucapione dopo 20 anni di esercizio pacifico e continuato. L’accertamento avviene con azione giudiziale di usucapione e la sentenza viene trascritta.

3. Casi pratici 2026: interclusione e usucapione

Caso 1 — Fondo intercluso dopo frazionamento

Nel 2020 Sergio acquista una porzione di terreno agricolo da un lotto originariamente unico, che rimane completamente interclusa (nessun accesso diretto alla via pubblica). Il venditore Aldo ha trattenuto la porzione confinante con la strada. Sergio nel 2026 presenta ricorso al tribunale per la costituzione coattiva della servitu’ di passaggio ex art. 1051 c.c. Il giudice nomina un CTU per individuare il percorso meno dannoso e quantificare l’indennita’. Il CTU propone un passaggio di larghezza 4 metri lungo il confine nord del fondo di Aldo (60 ml circa), stima il danno in 12.000 euro (deprezzamento del fondo servente). Il tribunale costituisce la servitu’ con sentenza che viene poi trascritta al catasto. L’indennita’ è corrisposta da Sergio ad Aldo.

Caso 2 — Usucapione della servitu’ di passaggio dopo 25 anni

Carla ha sempre attraversato, fin dal 1998, il giardino del vicino Marco per raggiungere la via pubblica con la propria automobile, attraverso un cancello che ha fatto installare con il consenso di fatto del vecchio proprietario. Dal 2006 il fondo è di Marco, che non ha mai contestato il passaggio. Nel 2026 (28 anni di esercizio continuato e apparente) Carla agisce per l’accertamento dell’usucapione della servitu’. Il passaggio è apparente (cancello visibile, carrareccia asfaltata) e continuato (non richiede atti umani ripetuti). Il tribunale accerta l’usucapione e la sentenza viene iscritta nei registri immobiliari: Carla acquisisce il diritto senza pagare alcuna indennita’ a Marco.

4. Estinzione e tutele processuali

La servitu’ di passaggio si estingue per le cause previste dagli artt. 1070-1099 c.c.:

  • Non uso ventennale (art. 1073 c.c.): se il passaggio non viene esercitato per 20 anni consecutivi, la servitu’ si estingue. Per le servitu’ apparenti, il termine di non uso inizia a decorrere dall’ultima utilizzazione documentabile.
  • Confusione (art. 1072 c.c.): quando il fondo dominante e il fondo servente diventano di proprietà dello stesso soggetto, la servitu’ si estingue per riunione dei fondi.
  • Remissione (art. 1070 c.c.): atto con cui il titolare del fondo dominante rinuncia espressamente alla servitu’, con atto scritto trascritto.
  • Impossibilita’ di esercizio (art. 1074 c.c.): se la servitu’ diventa impossibile da esercitare, si sospende ma non si estingue definitivamente finché l’esercizio resta impossibile.

La tutela possessoria

Chi esercita una servitu’ di passaggio è disturbato o privato del passaggio dal proprietario del fondo servente può agire con l’azione di reintegrazione (spoglio, art. 1168 c.c.) entro un anno dalla turbativa, o con l’azione di manutenzione (art. 1170 c.c.) per turbativa senza spoglio. L’azione possessoria è più rapida dell’azione petitoria (che accerta il diritto) e tutela chi esercita la servitu’ indipendentemente dalla titolarita’ del diritto.

Per ulteriori approfondimenti sulle problematiche legate ai fondi rustici e ai trasferimenti immobiliari, si veda la guida alla donazione di immobili in famiglia, che tratta gli aspetti fiscali e civili delle compravendite tra familiari.

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Domande frequenti

Quando posso chiedere la servitu’ di passaggio coattiva?

Il proprietario di un fondo privo di accesso alla pubblica via, o con accesso insufficiente, può chiedere la costituzione coattiva della servitu’ di passaggio ex art. 1051 c.c. La domanda si propone con ricorso al tribunale e richiede la nomina di un CTU per individuare il percorso meno oneroso e quantificare l’indennita’ dovuta al proprietario del fondo servente.

È possibile acquistare una servitu’ di passaggio per usucapione?

Sì, ma solo se la servitu’ è continua (non richiede un atto umano per ogni esercizio) e apparente (opere visibili destinate all’esercizio). Il termine è di 20 anni di esercizio pacifico, continuato e non interrotto. L’accertamento avviene con sentenza giudiziale che viene poi trascritta nei registri immobiliari.

La servitu’ di passaggio deve essere trascritta?

Sì, la trascrizione è necessaria per rendere la servitu’ opponibile ai terzi acquirenti del fondo servente (art. 2643, n. 4, c.c.). Una servitu’ non trascritta è valida tra le parti del contratto ma non è opponibile a chi acquisti in buona fede il fondo servente dopo la stipula e prima della trascrizione.

Il vicino ha chiuso l’accesso che usavo da anni: cosa posso fare?

Se stai esercitando un passaggio da anni, puoi agire con l’azione di reintegrazione nel possesso (art. 1168 c.c.) entro un anno dalla chiusura del passaggio. L’azione possessoria è rapida e prescinde dall’accertamento del diritto: tutela il possesso della servitu’ anche in attesa di definire il profilo petitorio (chi ha il diritto). Contestualmente, puoi agire per l’accertamento dell’usucapione se maturano i 20 anni.

Come si estingue una servitu’ di passaggio che non uso più?

La servitu’ si estingue per non uso ventennale (art. 1073 c.c.): se non viene esercitata per 20 anni consecutivi, decade automaticamente. In alternativa, il titolare del fondo dominante può rinunciarvi con atto scritto (remissione, art. 1070 c.c.) da trascrivere per cancellare il vincolo dai registri immobiliari. La confusione (stesso proprietario di entrambi i fondi) estingue la servitu’ automaticamente.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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