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Successioni 2026: tassazione, franchigie, dichiarazione e pianificazione

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 2 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 31 Maggio 2026

Successioni 2026: tassazione, franchigie, dichiarazione e pianificazione

L’imposta sulle successioni in Italia è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni, TUS) e dalla L. 286/2006, che ha reintrodotto il tributo con le aliquote attualmente vigenti. Nel 2026 le aliquote rimangono le stesse: 4% per il coniuge e i discendenti diretti, 6% per fratelli e sorelle, 8% per tutti gli altri soggetti. Le franchigie sono ferme rispettivamente a 1.000.000 euro, 100.000 euro e zero. Questa guida analizza il funzionamento pratico dell’imposta, i beni esenti, la dichiarazione di successione e le principali strategie di pianificazione successoria.

  • Aliquote 4%, 6%, 8% in funzione del grado di parentela
  • Franchigie: 1 milione per coniuge e figli, 100.000 per fratelli
  • Dichiarazione di successione: termine di 12 mesi dall’apertura
  • Pianificazione successoria: donazioni, trust, polizze vita

1. Il sistema dell’imposta di successione: principi e normativa

L’imposta di successione è un tributo che colpisce il trasferimento di ricchezza da un soggetto defunto (de cuius) ai suoi eredi e legatari. In Italia è regolata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni, d’ora in avanti TUS) e, per le aliquote e le franchigie attualmente vigenti, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, che ha reintrodotto il tributo dopo l’abolizione avvenuta con la L. 383/2001.

L’imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, indipendentemente dal fatto che avvengano per successione legittima (in assenza di testamento) o testamentaria. Si applica anche ai trasferimenti disposti mediante trust, fondi speciali o altri atti aventi effetti similari, nonché alle donazioni di beni ricevuti in vita dal defunto e soggette a collazione.

L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari, ciascuno proporzionalmente alla propria quota di eredità o al valore del legato. Ogni erede è debitore dell’imposta in relazione alla propria quota, non all’intero asse ereditario. L’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di liquidazione a ciascun erede separatamente, sulla base di quanto dichiarato nella dichiarazione di successione.

Residenza e territorialità. L’imposta colpisce tutti i beni del defunto se quest’ultimo era residente in Italia al momento della morte. Se il defunto non era residente in Italia, l’imposta si applica solo ai beni esistenti nel territorio italiano (immobili, partecipazioni in società italiane, conti correnti presso banche italiane). Per i non residenti, i beni situati all’estero non sono soggetti all’imposta di successione italiana.

2. Aliquote, franchigie e base imponibile

Il sistema italiano di tassazione delle successioni si basa su aliquote differenziate per grado di parentela, applicate sul valore netto dell’eredità eccedente la franchigia:

Beneficiario Franchigia Aliquota sull’eccedenza
Coniuge e discendenti diretti (figli, nipoti) 1.000.000 € 4%
Fratelli e sorelle 100.000 € 6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta 6%
Tutti gli altri soggetti (amici, conviventi non coniugati, ecc.) 8%
Soggetti portatori di handicap grave (L. 104/1992) 1.500.000 € Aliquota ordinaria per grado di parentela

La franchigia di 1.000.000 euro per il coniuge e i figli si applica separatamente per ciascun beneficiario. In un’eredità lasciata a due figli, ciascuno ha una franchigia individuale di 1.000.000 euro: se l’asse ereditario totale è 2.400.000 euro e viene diviso in parti uguali, ciascun figlio eredita 1.200.000 euro. L’imposta è calcolata solo sull’eccedenza: 200.000 × 4% = 8.000 euro per figlio, per un totale di 16.000 euro.

Base imponibile: il valore dell’asse ereditario

La base imponibile è il valore complessivo netto dell’asse ereditario, determinato come somma del valore di tutti i beni e diritti che entrano nell’eredità, al netto delle passività deducibili (debiti del defunto, spese funebri, ecc.). Per gli immobili, il valore di riferimento è la rendita catastale rivalutata secondo i coefficienti moltiplicatori previsti dal TUS (es. per le abitazioni: rendita catastale × 1,05 × 110, pari a 115,5 di moltiplicatore finale; per i terreni agricoli: coefficienti diversi). Il contribuente può però dichiarare il valore venale di mercato se superiore al valore catastale, ed è tenuto a farlo se intende alienare il bene entro cinque anni dalla successione.

3. Beni esenti, agevolazioni e casi particolari

Beni esenti dall’imposta di successione

Non entrano nella base imponibile dell’imposta di successione, ai sensi di specifiche norme del TUS e di leggi speciali:

  • Le polizze vita: i capitali corrisposti dagli assicuratori per morte dell’assicurato non fanno parte dell’asse ereditario e sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, comma 1, lett. c, TUS)
  • I titoli del debito pubblico italiano (BOT, BTP, CCT) e i titoli equiparati (art. 12, comma 1, lett. h)
  • Le aziende familiari trasferite ad eredi discendenti che si impegnano a proseguire l’attività per almeno 5 anni (art. 3, c. 4-ter, TUS — agevolazione “patto di famiglia”)
  • Le partecipazioni di controllo in società trasferite ad eredi che si impegnano alla prosecuzione dell’attività per 5 anni
  • I crediti verso lo Stato per rimborsi d’imposta non ancora ottenuti

L’agevolazione per le imprese familiari (art. 3, c. 4-ter, TUS)

Questa è una delle esenzioni più rilevanti dal punto di vista della pianificazione successoria. I trasferimenti, anche tramite patti di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c., di aziende o rami d’azienda, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta di successione a condizione che: (a) il beneficiario sia un discendente (figlio, nipote) o il coniuge del de cuius; (b) gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, attestando questo impegno nel relativo atto.

BTP esenti. I titoli del debito pubblico italiano — BOT, BTP, CCT, BTPi e altri titoli di Stato — sono esclusi dall’asse ereditario e non scontano l’imposta di successione. Questo li rende uno strumento di pianificazione successoria semplice: il portafoglio di titoli di Stato si trasferisce agli eredi senza imposta, indipendentemente dall’importo. Per approfondire il rendimento dei BTP, si rimanda alla guida dedicata.

4. La dichiarazione di successione: obblighi e procedura

Chi deve presentarla e entro quando

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (che coincide con la data di morte del de cuius). Sono tenuti alla presentazione: (a) gli eredi, i legatari e i loro rappresentanti legali; (b) i chiamati all’eredità e i legatari che non hanno ancora accettato l’eredità o preso possesso dei legati; (c) gli esecutori testamentari; (d) gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti. Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta (figli, nipoti), ha un valore complessivo non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Modalità di presentazione

Dal 2018, la dichiarazione di successione si presenta esclusivamente per via telematica, tramite il software SuccessioniOnLine messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale. La dichiarazione può essere presentata dal contribuente stesso (se dotato di credenziali SPID, CIE o CNS) oppure tramite un intermediario abilitato (notaio, commercialista, CAF). Il software guida nella compilazione e nel calcolo dell’imposta, nonché nelle richieste di volture catastali per gli immobili.

Liquidazione e pagamento dell’imposta

L’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta sulla base della dichiarazione presentata e notifica l’avviso di liquidazione a ciascun erede. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. In caso di importi elevati, è possibile richiedere la rateazione: la normativa prevede la possibilità di pagare in rate trimestrali fino a 8 rate per importi superiori a 20.000 euro, previa richiesta. Gli interessi sulle rate sono calcolati al tasso legale vigente.

Esempio — Asse ereditario con immobile e titoli di Stato

Maria eredita dal padre (vedovo) la seguente situazione: appartamento a Roma (rendita catastale 1.200 euro; valore catastale: 1.200 × 1,05 × 110 = 138.600 euro), conto corrente 85.000 euro, portafoglio BTP 200.000 euro. Debiti del de cuius: 0. Base imponibile: 138.600 (immobile) + 85.000 (cc) = 223.600 euro. I BTP non entrano nell’asse imponibile. Franchigia come figlia: 1.000.000 euro. Poiché 223.600 < 1.000.000, l’imposta di successione è zero. Tuttavia, Maria deve comunque presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi (per la voltura catastale dell’immobile).

5. Pianificazione successoria: strumenti e strategie

La pianificazione successoria mira a trasferire il patrimonio ai propri cari nel modo più efficiente possibile, riducendo il carico fiscale, evitando controversie tra eredi e garantendo la continuità aziendale. I principali strumenti disponibili nel 2026 sono:

Donazioni in vita

Le donazioni di beni ai figli o al coniuge scontano le stesse aliquote e franchigie dell’imposta di successione (4% oltre 1.000.000 euro per coniuge e figli). Donare in vita permette di frazionare il patrimonio nel tempo, sfruttando più volte le franchigie (ogni 5 anni è possibile effettuare donazioni fino alla franchigia senza pagare imposta). Tuttavia, le donazioni sono soggette a collazione in sede di successione e possono essere oggetto di riduzione se ledono la quota di legittima degli altri eredi. Per approfondire si rimanda alla guida sulle donazioni immobiliari.

Polizze vita a favore di terzi

Le polizze vita — in particolare le polizze caso morte (TCM) e le polizze unit linked con componente assicurativa — sono uno strumento di pianificazione successoria molto efficace. Il capitale assicurato è esente dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, TUS) e si trasferisce ai beneficiari designati senza passare per la successione ereditaria, evitando quindi anche le eventuali contestazioni degli altri eredi. Per approfondire il confronto tra polizze e altri strumenti di pianificazione finanziaria, si rimanda alla guida sul trust in Italia nel 2026.

Trust e vincoli di destinazione

Il trust è uno strumento giuridico di derivazione anglosassone che permette di segregare un patrimonio (beni immobili, partecipazioni societarie, liquidità) affidandolo a un trustee che lo gestisce nell’interesse dei beneficiari designati. In Italia il trust è riconosciuto in virtù della Convenzione dell’Aja del 1985 (L. 364/1989). Dal punto di vista fiscale, il conferimento di beni in un trust scontava, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di donazione in ingresso. La Corte di Cassazione ha però rivisto più volte questa posizione, e il quadro normativo è in evoluzione. Il trust è particolarmente utile per: la protezione del patrimonio da creditori futuri, la gestione di patrimoni con soggetti beneficiari incapaci (es. figli con disabilità), la pianificazione della continuità aziendale.

Patto di famiglia

Il patto di famiglia (artt. 768-bis e ss. c.c.) permette all’imprenditore di trasferire l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con il consenso degli altri potenziali eredi e la liquidazione della loro quota in denaro. Il trasferimento avviene senza imposta di successione grazie all’esenzione dell’art. 3, c. 4-ter, TUS (a condizione che i beneficiari mantengano l’impresa per almeno 5 anni). È uno degli strumenti più efficaci per garantire la continuità aziendale evitando conflitti ereditari successivi.

Esempio — Successione di un patrimonio di 3 milioni tra due figli

Il patrimonio del de cuius consiste in: appartamento principale (valore catastale 300.000 euro), appartamento secondario (valore catastale 250.000 euro), portafoglio BTP 800.000 euro, liquidità banca 650.000 euro, quote SRL (valore fiscale 1.000.000 euro, con esenzione se i figli proseguono l’attività). Asse imponibile: 300.000 + 250.000 + 650.000 = 1.200.000 euro (BTP esenti; SRL esente se condizioni rispettate). Diviso tra due figli: 600.000 euro ciascuno. Franchigia individuale: 1.000.000 euro. Eccedenza imponibile per ciascun figlio: zero. Imposta: zero. Senza la pianificazione (BTP e SRL), l’asse sarebbe stato 3.000.000 euro, con un’eccedenza imponibile di 1.000.000 euro in capo a ciascun figlio e un’imposta di 1.000.000 × 4% = 40.000 euro ciascuno, per un totale di 80.000 euro.

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Domande frequenti

I conti correnti bancari rientrano nell’asse ereditario?

Sì. I saldi dei conti correnti intestati al defunto entrano nell’asse ereditario e contribuiscono alla base imponibile dell’imposta di successione. Fanno eccezione solo i saldi intestati cointestati (per la quota non di proprietà del defunto). La banca blocca il conto al decesso del titolare e lo sblocca solo dopo la presentazione della dichiarazione di successione o del certificato successorio europeo.

La quota di eredità del coniuge superstite è sempre esente?

Non del tutto. Il coniuge ha una franchigia di 1.000.000 euro sull’eredità ricevuta. Solo la parte eccedente è tassata al 4%. In pratica, per patrimoni inferiori a 1.000.000 euro il coniuge non paga nulla. Per patrimoni più consistenti, solo l’eccedenza è soggetta all’aliquota del 4%. La quota legittima del coniuge (assicurata dal codice civile) è distinta dalla franchigia fiscale: si tratta di istituti diversi che operano su piani separati.

Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione entro 12 mesi?

La presentazione tardiva comporta l’applicazione di sanzioni che variano in funzione del ritardo: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta in caso di omessa dichiarazione, con sanzioni ridotte dal 60% al 120% per dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, a condizione che la dichiarazione non sia già stata contestata dall’Agenzia delle Entrate.

Le partecipazioni in società estere rientrano nell’asse ereditario?

Se il defunto era residente in Italia, sì: le partecipazioni in società estere (azioni, quote) fanno parte dell’asse ereditario mondiale e sono soggette all’imposta di successione italiana. Il valore di riferimento è il valore normale al momento della morte (per le azioni quotate, il prezzo di mercato; per le partecipazioni non quotate, il patrimonio netto contabile). Possono però rilevare le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione successoria stipulate dall’Italia con alcuni Paesi.

Il convivente non coniugato ha diritto a una franchigia sull’eredità?

No. Il convivente non coniugato (anche se unito civilmente ai sensi della L. 76/2016 — unioni civili — la situazione va verificata puntualmente) non beneficia di alcuna franchigia e sconta l’aliquota massima dell’8% sull’intera eredità ricevuta. Questo rende la pianificazione successoria particolarmente rilevante per le coppie non sposate con patrimoni significativi. Gli strumenti come le polizze vita a favore del convivente (esenti da successione) o il trust possono attenuare questo svantaggio fiscale.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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