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Successione coniuge 2026: quote legittime e tassazione

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 4 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Successione coniuge 2026: quote legittime e tassazione

Alla morte di uno dei coniugi, il superstite eredita secondo le quote previste dal codice civile che variano in base alla presenza di figli e altri eredi. Il coniuge è legittimario con quota riservata dalla legge e gode di diritti speciali sulla casa coniugale. L’imposta di successione è al 4% con franchigia di 1.000.000 euro.

  • Quote del coniuge in presenza o assenza di figli
  • Diritto di abitazione sulla casa coniugale (art. 540 c.c.)
  • Tassazione: aliquota 4% e franchigia 1.000.000 euro
  • Esempi con patrimoni da 500.000 a 2.500.000 euro

1. Le quote del coniuge superstite nella successione legittima

Il coniuge superstite è legittimario ai sensi dell’art. 536 c.c. e concorre alla successione sia come erede legittimo (art. 565 c.c.) che con una quota di legittima riservata. Le quote variano significativamente in funzione degli altri eredi chiamati.

Coeredi presenti Quota del coniuge (successione legittima) Quota di legittima (minima)
Nessun figlio, nessun ascendente Intero patrimonio 1/2
Un solo figlio 1/2 1/3
Due o più figli 1/3 1/4
Solo ascendenti (no figli) 2/3 (1/3 agli ascendenti) 1/2
Fratelli e altri parenti (no figli, no ascendenti) 2/3 1/2

La quota di legittima è la porzione minima garantita dalla legge che il testatore non può sottrarre al coniuge. Se il testamento viola la legittima, il coniuge può agire con l’azione di riduzione (art. 554 c.c.) entro dieci anni dall’apertura della successione.

Attenzione. L’unito civilmente (L. 76/2016) è equiparato al coniuge a tutti gli effetti successori. Il convivente di fatto, invece, non è legittimario e non ha diritti successori automatici, salvo testamento.

2. Tassazione e franchigia 2026

Il coniuge superstite rientra nell’aliquota più favorevole prevista dal sistema italiano. L’imposta si applica al 4% sull’eccedenza rispetto alla franchigia individuale di 1.000.000 di euro. Data l’entità della franchigia, nella grande maggioranza delle successioni il coniuge non paga alcuna imposta di successione.

Quota ereditata dal coniuge Franchigia Base imponibile Imposta (4%)
500.000 euro 1.000.000 euro 0 euro 0 euro
1.000.000 euro 1.000.000 euro 0 euro 0 euro
1.500.000 euro 1.000.000 euro 500.000 euro 20.000 euro
2.000.000 euro 1.000.000 euro 1.000.000 euro 40.000 euro

Se il coniuge eredita anche beni immobili, alle imposte di successione si aggiungono l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%) sul valore catastale degli immobili, ridotte a 200 euro ciascuna per la prima casa (se l’erede dichiara di non possederne altri).

3. Esempi pratici di calcolo

Esempio 1 — Patrimonio da 1.800.000 euro: coniuge e due figli

Asse ereditario netto: 1.800.000 euro (appartamento 1.200.000 + liquidità 600.000).
Successione legittima: coniuge 1/3 = 600.000 euro; due figli 1/3 ciascuno = 600.000 euro ciascuno.
Coniuge: quota 600.000 euro, sotto franchigia 1.000.000. Imposta: 0.
Figlio 1: quota 600.000 euro, sotto franchigia. Imposta: 0.
Figlio 2: quota 600.000 euro, sotto franchigia. Imposta: 0.
Imposta complessiva: 0 euro. Un patrimonio familiare da 1.800.000 euro non genera alcuna imposta di successione se distribuito tra coniuge e due figli.

Esempio 2 — Patrimonio da 3.200.000 euro: coniuge senza figli

Asse ereditario netto: 3.200.000 euro. Nessun figlio. Presenti genitori del defunto.
Quote: coniuge 2/3 = 2.133.333 euro; genitori 1/3 = 1.066.667 euro.
Imposta coniuge: (2.133.333 − 1.000.000) × 4% = 1.133.333 × 4% = 45.333 euro.
Imposta genitori (parenti in linea retta): (1.066.667 − 1.000.000) × 4% = 66.667 × 4% = 2.667 euro ciascuno se due genitori (quota 533.333 ciascuno, zero imposta) oppure se un solo genitore, 2.667 euro.
Totale imposta: circa 45.333-48.000 euro su 3.200.000 euro, pari all’1,5% del patrimonio.

4. Diritto di abitazione sulla casa coniugale

L’art. 540, comma 2, c.c. attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la corredano. Questi diritti spettano al coniuge anche quando concorra con altri eredi, come diritti reali su beni determinati (non come quota dell’asse ereditario).

Il diritto di abitazione è un diritto reale vitalizio: il coniuge ha il diritto di vivere nell’immobile per tutta la vita, senza che i coeredi (tipicamente i figli) possano obbligarlo a lasciarlo. Il coniuge non può però affittare la casa né cedere il diritto a terzi.

Ai fini fiscali, il valore del diritto di abitazione si imputa alla quota del coniuge e può ridurre la sua quota ereditaria disponibile. Questo può generare conflitti quando il valore dell’abitazione è elevato e assorbe gran parte della quota spettante al coniuge.

Pianificazione. Un testamento ben redatto può prevenire conflitti tra coniuge e figli stabilendo criteri chiari per la divisione degli immobili e la liquidazione del diritto di abitazione qualora le parti concordino di vendere la casa. Si veda anche la guida Successione figli 2026: quote, divisione e conflitti.

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Domande frequenti

Il coniuge separato eredita dal defunto?

Il coniuge legalmente separato, con addebito della separazione a suo carico (art. 585 c.c.), ha diritto solo all’assegno vitalizio se al momento della morte del coniuge godeva degli alimenti. Se la separazione è senza addebito, il coniuge separato conserva i diritti successori pieni. Il coniuge divorziato, invece, perde ogni diritto successorio salvo l’eventuale assegno a carico dell’eredità (art. 9-bis L. 898/1970).

Il convivente di fatto ha diritti successori?

No, il convivente di fatto non è legittimario e non ha diritti successori automatici. La L. 76/2016 gli attribuisce il solo diritto di abitazione per un periodo limitato (da due a cinque anni) nella casa di comune residenza se di proprietà del defunto, a condizione che vi convivesse. Per garantire al convivente una quota dell’eredità è indispensabile redigere un testamento.

Qual è la quota minima garantita al coniuge?

La legittima del coniuge è pari a 1/2 del patrimonio in assenza di figli, 1/3 in presenza di un figlio, 1/4 in presenza di due o più figli (artt. 540-542 c.c.). A questi diritti si aggiunge sempre il diritto reale di abitazione sulla casa coniugale, che è imputato alla quota di legittima ma non può mai essere eliminato dal testamento.

Come si calcola l’imposta di successione per il coniuge sulla prima casa?

Se la casa è la prima abitazione del coniuge erede, l’imposta di successione sulla parte eccedente la franchigia si calcola al 4%. Per le imposte ipotecaria e catastale si applicano le misure fisse di 200 euro ciascuna, invece delle aliquote ordinarie del 2% e 1%. Bisogna dichiarare di non possedere altri immobili e di voler stabilire la residenza nel comune entro 18 mesi.

Il diritto di abitazione sulla casa coniugale è soggetto a imposta?

Sì, il diritto di abitazione è un diritto reale e il suo valore entra nel calcolo dell’imposta di successione per la quota del coniuge. Il valore si determina moltiplicando il valore dell’immobile per il coefficiente di usufrutto corrispondente all’età del coniuge, secondo le tabelle ministeriali. Se la quota totale del coniuge rimane sotto 1.000.000 euro, l’imposta è comunque zero.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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