Il quadro normativo 2026: cosa è cambiato con la Legge 197/2022
La tassazione delle criptovalute in Italia ha subito una profonda trasformazione con la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica degli asset digitali nel sistema tributario italiano. Prima di tale legge, le criptovalute erano assimilate per analogia alle valute estere (circolare AdE 30/E/2020), con una zona grigia interpretativa che generava incertezza tra contribuenti e professionisti.
Con la L. 197/2022, entrata a pieno regime nel 2023 e consolidata nel 2026, le criptovalute vengono ora definite come “cripto-attività” e inquadrate tra i redditi diversi di natura finanziaria, soggette a un’imposta sostitutiva del 26% sui capital gain. Il Decreto Legislativo 1° marzo 2024 n. 26 ha ulteriormente chiarito alcuni aspetti interpretativi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato circolari esplicative che costituiscono la prassi operativa di riferimento per il 2026.
In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo ogni aspetto della fiscalità cripto: dall’aliquota applicabile alle modalità di compilazione del Quadro RT e RW, dalla tassazione dello staking e del lending alla DeFi, con esempi numerici concreti e le principali domande frequenti. Per una valutazione della tua situazione specifica, puoi richiedere un consulenza fiscale personalizzato.
Aliquota 2026: 26% sui capital gain da cripto-attività
L’aliquota applicabile alle plusvalenze da cripto-attività nel 2026 è del 26%, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Questa aliquota si applica in modo uniforme a tutte le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, indipendentemente dall’importo del guadagno e dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente. Non vi è progressività: chi guadagna 1.000€ e chi guadagna 500.000€ da cripto pagano entrambi il 26%.
L’imposta sostitutiva del 26% è la stessa che si applica agli altri redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria (azioni, obbligazioni, fondi di investimento), rendendo il trattamento fiscale delle cripto-attività coerente con il resto del sistema finanziario italiano.
Per le persone giuridiche (SRL, SPA, ecc.) e per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, i proventi da cripto-attività concorrono invece alla determinazione del reddito d’impresa e sono soggetti alle ordinarie imposte (IRES 24% per le società, IRPEF progressiva per le persone fisiche in regime d’impresa).
Soglia di esenzione: quando non si pagano imposte
La L. 197/2022 ha inizialmente previsto una soglia di esenzione per le plusvalenze inferiori a 2.000 euro nell’anno solare. Tuttavia, è fondamentale comprendere correttamente come funziona questa soglia nel 2026:
- La soglia di 2.000€ si applica alla plusvalenza netta complessiva dell’anno (guadagni meno perdite su tutte le operazioni), non alla singola operazione
- Se il risultato netto annuo delle operazioni cripto è una plusvalenza inferiore a 2.000€, non si paga l’imposta sostitutiva e non è obbligatorio compilare il Quadro RT
- Le minusvalenze superiori a 2.000€ non sono riportabili agli anni successivi se il risultato netto è negativo (non si genera un credito d’imposta)
- Se la plusvalenza netta supera anche di 1 euro la soglia di 2.000€, l’intera plusvalenza è tassata al 26%, non solo la parte eccedente (soglia di esenzione totale, non franchigia)
Attenzione: la normativa in materia di cripto è in continua evoluzione. La soglia di 2.000€ potrebbe essere modificata da provvedimenti legislativi successivi alla data di redazione di questo articolo. Si consiglia di verificare sempre la normativa aggiornata con un professionista.
Cosa costituisce reddito imponibile: le operazioni rilevanti
Non tutte le operazioni con criptovalute generano un evento fiscalmente rilevante. È essenziale capire quali operazioni fanno scattare l’obbligo di tassazione:
Vendita di cripto contro euro o valuta fiat
La cessione di criptovalute in cambio di euro o altra valuta a corso legale (dollaro, sterlina, ecc.) è l’operazione più comune e certamente imponibile. La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo di vendita (in euro al momento della cessione) e il costo di acquisto della cripto ceduta. Anche la semplice conversione su un exchange (es. vendere BTC per ricevere euro sul conto bancario) rientra in questa fattispecie.
Scambio cripto contro cripto
Lo scambio di una cripto-attività con un’altra (es. convertire Bitcoin in Ethereum su un exchange) è anch’esso un evento imponibile secondo l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate nel 2026. Il valore di mercato della cripto ricevuta al momento dello scambio costituisce il corrispettivo della cessione. Questo crea obblighi dichiarativi anche per chi non converte mai in euro ma effettua scambi frequenti tra crypto diverse.
Utilizzo di cripto per pagamenti
Utilizzare criptovalute per acquistare beni o servizi è fiscalmente equiparato a una vendita. Se si acquista un bene da 500€ pagando in Bitcoin, si realizza una cessione di Bitcoin per un corrispettivo di 500€. Se il costo di acquisto di quei Bitcoin era inferiore a 500€, si genera una plusvalenza imponibile.
Operazioni non imponibili
Non costituiscono eventi fiscalmente rilevanti: il semplice trasferimento di cripto tra wallet propri (da exchange a wallet hardware, tra wallet dello stesso contribuente), l’acquisto di cripto con euro, e la mera detenzione senza cessione.
Staking e lending: tassazione come redditi da capitale
Lo staking e il lending di criptovalute generano proventi che nel 2026 sono trattati come redditi da capitale ai sensi dell’art. 44 TUIR, non come redditi diversi (plusvalenze). Questa distinzione è rilevante:
- Staking: i premi ricevuti in cambio della partecipazione al meccanismo di consenso Proof-of-Stake sono tassati come redditi da capitale al 26% sul valore in euro al momento della ricezione
- Lending: gli interessi percepiti per aver messo in prestito le proprie criptovalute a terzi (tramite piattaforme CeFi o contratti DeFi) sono anch’essi redditi da capitale al 26%
- Il costo di acquisto delle cripto ricevute come premi di staking o interessi è pari al valore di mercato al momento della ricezione; tale valore costituirà il costo fiscale per il calcolo delle future plusvalenze in caso di successiva vendita
Distinzione importante: mentre la plusvalenza da cessione di cripto (reddito diverso) può beneficiare della soglia di esenzione dei 2.000€, i redditi da staking e lending (redditi da capitale) sono soggetti a imposta a partire dal primo euro, senza alcuna soglia di esenzione. I redditi da staking/lending vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF, non nel Quadro RT.
NFT: tassazione e regime applicabile
I Non-Fungible Token (NFT) sono anch’essi inquadrati tra le cripto-attività dalla L. 197/2022, ma con alcune specificità:
- La vendita di NFT da parte di un privato genera redditi diversi soggetti al 26% sulla plusvalenza netta, con la stessa soglia di esenzione di 2.000€
- Gli NFT con finalità collezionistica o artistica possono rientrare in una zona grigia interpretativa: se l’NFT incorpora un’opera d’arte, la tassazione potrebbe seguire le regole dei redditi da cessione di opere d’arte (art. 67 co. 1 lett. i TUIR), non quelle delle cripto-attività
- Per i creatori di NFT che percepiscono royalty sulla rivendita secondaria, i proventi sono redditi da lavoro autonomo o d’impresa, non redditi diversi finanziari
- Gli NFT in portafoglio al 31/12 sono soggetti a IVAFE (v. sotto), a meno che non si qualifichino come opere d’arte o beni con natura prevalentemente non finanziaria
DeFi: yield farming, liquidity pool e trattamento fiscale
La finanza decentralizzata (DeFi) presenta le casistiche fiscalmente più complesse per il 2026, in assenza di una prassi amministrativa specifica e consolidata:
Yield farming
I premi ricevuti attraverso il farming di token su protocolli DeFi sono trattati come redditi da capitale al 26% (assimilati allo staking), tassati al momento della ricezione sul valore di mercato in euro. La successiva cessione dei token ricevuti genera eventuale plusvalenza soggetta al 26%.
Liquidity pool
Il deposito di criptovalute in una liquidity pool (es. su Uniswap, Curve, ecc.) è interpretato come una cessione dei token depositati e ricezione di LP token. Questa operazione potrebbe essere fiscalmente rilevante (evento imponibile). I fee guadagnati come fornitore di liquidità sono redditi da capitale al 26%. Il ritiro dalla pool (cessione di LP token e ricezione di cripto) è anch’esso un evento potenzialmente imponibile.
Avvertenza DeFi
La normativa italiana sulle operazioni DeFi è ancora in evoluzione e mancano circolari specifiche dell’Agenzia delle Entrate per molte fattispecie. Si raccomanda una consulenza professionale prima di dichiarare operazioni DeFi complesse, data l’incertezza interpretativa.
IVAFE: imposta sul valore delle cripto-attività detenute all’estero
L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero) è stata estesa alle cripto-attività dalla L. 197/2022. Nel 2026 si applica nella misura dello 0,2% annuo sul valore delle cripto-attività detenute su exchange o wallet esteri, calcolato al 31 dicembre dell’anno di riferimento (o alla data di disinvestimento, se precedente).
Cosa è soggetto a IVAFE
- Criptovalute detenute su exchange esteri (Binance, Kraken, Coinbase US, ecc.) al 31/12
- NFT e altri token detenuti su wallet o piattaforme con sede all’estero
- Valore di riferimento: il valore di mercato in euro al 31/12 (o al giorno di chiusura della posizione)
Cosa è esente da IVAFE
- Criptovalute detenute su exchange italiani (Conio, Young Platform, Binance Italia se ha stabile organizzazione italiana, ecc.) — su questi è il sostituto d’imposta italiano a gestire gli adempimenti
- Wallet hardware o software non-custodial sotto il proprio controllo esclusivo (il trattamento IVAFE dei self-custody wallet è controverso: l’orientamento prevalente è che non siano soggetti a IVAFE in quanto non è una “attività finanziaria detenuta all’estero”)
Calcolo pratico dell’IVAFE
Se al 31/12/2026 hai 2 BTC su Binance (exchange con sede Malta/UE), e il valore di mercato di 1 BTC è 45.000€, il valore totale è 90.000€. IVAFE dovuta: 90.000€ × 0,2% = 180€. L’IVAFE va dichiarata nel Quadro RW del Modello Redditi PF.
Quadro RW: obbligo di monitoraggio fiscale
Il Quadro RW del Modello Redditi PF è il modulo dedicato al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero. Dal 2023, le cripto-attività detenute su exchange esteri devono essere obbligatoriamente dichiarate nel Quadro RW, indipendentemente dall’importo e indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni nell’anno.
Quando compilare il Quadro RW
- Hai cripto-attività su exchange con sede all’estero al 31/12 dell’anno
- Hai effettuato operazioni durante l’anno su exchange esteri, anche se poi hai trasferito tutto su exchange italiani o hai liquidato tutto
- Valore soglia: obbligo di dichiarazione a partire da 15.000€ di valore medio annuo delle attività estere (per IVAFE); l’obbligo di monitoraggio (senza IVAFE) scatta dal primo euro per attività in Paesi Black List, ma per i principali exchange europei e americani la soglia pratica di attenzione è 15.000€
Sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW
L’omessa dichiarazione nel Quadro RW comporta sanzioni dal 3% al 15% delle attività non dichiarate (raddoppiate per attività in Paesi Black List). Le sanzioni si applicano per ogni anno di omessa dichiarazione, con potenziale effetto cumulativo significativo. Il ravvedimento operoso (v. sotto) consente di ridurre le sanzioni.
Quadro RT: come compilare la dichiarazione delle plusvalenze cripto
Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il modulo dove si dichiarano le plusvalenze e minusvalenze da cripto-attività (e in generale da redditi diversi di natura finanziaria). È obbligatorio compilarlo se la plusvalenza netta supera 2.000€.
Struttura del Quadro RT per le cripto
Le cripto-attività vanno inserite nella Sezione II-B del Quadro RT (altri redditi diversi di natura finanziaria), con il codice specifico per le cripto-attività introdotto a partire dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2023. Per l’anno d’imposta 2026 (da dichiarare nel 2027), il codice da utilizzare è quello indicato nelle istruzioni ministeriali del Modello Redditi PF 2027, che conferma e aggiorna la codifica delle cripto-attività.
Come calcolare la plusvalenza: LIFO, FIFO o costo medio
Il metodo corretto per calcolare il costo fiscale delle cripto cedute è il LIFO (Last In, First Out), ossia si assume che le criptovalute cedute per prime siano quelle acquistate per ultime. Questo è il metodo previsto dal legislatore italiano per le valute estere (e applicato per analogia alle cripto prima della L. 197/2022) e rimane il riferimento interpretativo più solido nel 2026.
Con la L. 197/2022 e i successivi chiarimenti, tuttavia, è emerso un orientamento a favore del metodo del costo medio ponderato (simile al FIFO per i fondi comuni), in quanto più semplice da applicare con gli strumenti messi a disposizione dagli exchange. In assenza di una circolare esplicita dell’AdE che imponga un metodo specifico per le cripto, nel 2026 la prassi prevalente è:
- Usare il metodo che l’exchange stesso documenta nelle sue reportistiche fiscali (spesso FIFO o costo medio)
- Documentare e applicare il metodo prescelto in modo coerente per tutto l’anno fiscale
- Non cambiare metodo da un anno all’altro senza motivazione
Documentazione necessaria
Per compilare correttamente il Quadro RT è necessario conservare: estratti conto e report delle operazioni dell’exchange, conferme di acquisto e vendita, documentazione del valore in euro al momento di ogni operazione. Molti exchange (Coinbase, Binance, Kraken) forniscono report fiscali scaricabili; strumenti dedicati come Koinly, CoinTracker o TokenTax possono automatizzare il calcolo.
Ravvedimento operoso: regolarizzare posizioni pregresse
Chi non ha dichiarato le proprie cripto-attività negli anni precedenti (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) può regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), versando le imposte dovute con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.
Come funziona il ravvedimento
- Presentare dichiarazioni integrative per gli anni non dichiarati o dichiarati in modo incompleto
- Versare le imposte omesse, gli interessi legali (al tasso vigente) e le sanzioni ridotte
- Le sanzioni si riducono in funzione del tempo trascorso dalla violazione: da 1/10 del minimo (entro 30 giorni) a 1/5 del minimo (oltre 2 anni)
- Per le violazioni di monitoraggio fiscale (Quadro RW), la sanzione ordinaria è 3-15% delle attività non dichiarate; con ravvedimento, si riduce ulteriormente
La “sanatoria” del 2023
La L. 197/2022 ha previsto anche una procedura straordinaria di emersione per le cripto detenute fino al 31/12/2021, con una imposta sostitutiva agevolata del 3,5% sul valore di riferimento e una maggiorazione dello 0,5% per ogni anno di detenzione fino al 2021. Questa finestra si è chiusa nel 2023 e nel 2026 non è più disponibile: chi non ha aderito deve procedere con il ravvedimento ordinario.
Esempio numerico: contribuente con 3 operazioni cripto nel 2026
Consideriamo Mario Rossi, lavoratore dipendente con reddito da lavoro di 45.000€, che nel 2026 effettua le seguenti operazioni cripto:
Operazione 1 — Acquisto BTC:
Gennaio 2026: acquisto 0,15 BTC a 35.000€/BTC → costo totale: 5.250€
Operazione 2 — Vendita parziale BTC:
Ottobre 2026: vendita 0,10 BTC a 80.000€/BTC → corrispettivo: 8.000€
Costo fiscale (LIFO): 0,10 BTC × 35.000€/BTC = 3.500€
Plusvalenza operazione 2: 8.000€ − 3.500€ = 4.500€
Operazione 3 — Staking rewards ETH:
Durante il 2026: ricezione di 0,08 ETH come premi di staking su Ethereum
Valore medio ETH al momento della ricezione: 2.500€/ETH → reddito da capitale: 200€
Calcolo delle imposte 2026:
| Tipo di provento | Importo | Aliquota | Imposta |
|---|---|---|---|
| Plusvalenza BTC (Quadro RT) | 4.500€ | 26% | 1.170€ |
| Premi staking ETH (Quadro RL) | 200€ | 26% | 52€ |
| IVAFE (0,05 BTC rimasti su exchange estero × 80.000€ = 4.000€) | 4.000€ | 0,2% | 8€ |
| Totale imposte cripto 2026 | 1.230€ |
Note sull’esempio: la plusvalenza di 4.500€ supera la soglia di 2.000€, quindi è interamente imponibile. I 200€ di staking rewards sono redditi da capitale senza soglia. Il 0,05 BTC rimasto in portafoglio al 31/12/2026 (0,15 acquistati − 0,10 venduti) va dichiarato nel Quadro RW se su exchange estero, con IVAFE di 8€. Mario deve presentare il Modello Redditi PF (non può usare il 730, che non prevede il Quadro RT e RW) per l’anno 2026.
Tabella riepilogativa: obblighi dichiarativi per tipo di operazione
| Tipo di operazione | Evento imponibile? | Tipo di reddito | Aliquota | Quadro dichiarativo |
|---|---|---|---|---|
| Acquisto cripto con euro | No | — | — | — (conservare documentazione) |
| Vendita cripto per euro | Sì (se plusvalenza > 2.000€ netto annuo) | Reddito diverso | 26% | Quadro RT |
| Scambio cripto/cripto | Sì | Reddito diverso | 26% | Quadro RT |
| Pagamento con cripto | Sì | Reddito diverso | 26% | Quadro RT |
| Staking rewards | Sì (dal primo euro) | Reddito da capitale | 26% | Quadro RL |
| Lending/interessi cripto | Sì (dal primo euro) | Reddito da capitale | 26% | Quadro RL |
| NFT — vendita | Sì (se plusvalenza > 2.000€) | Reddito diverso | 26% | Quadro RT |
| DeFi yield farming | Sì (premi al valore ricezione) | Reddito da capitale | 26% | Quadro RL |
| Trasferimento tra wallet propri | No | — | — | — |
| Cripto su exchange estero al 31/12 | IVAFE (0,2% sul valore) | Patrimoniale | 0,2% | Quadro RW |
| Cripto su exchange italiano al 31/12 | No IVAFE (sostituto d’imposta IT) | — | — | — |
FAQ — Domande frequenti sulla tassazione cripto in Italia 2026
Devo pagare tasse se non ho mai convertito le mie cripto in euro?
Dipende dalle operazioni effettuate. Se hai solo acquistato cripto con euro e le hai detenute senza fare nulla, non hai eventi imponibili e non devi pagare imposte sulle plusvalenze. Tuttavia, se hai ricevuto premi di staking, effettuato scambi tra cripto diverse o usato cripto per pagamenti, hai eventi imponibili indipendentemente dalla conversione in euro. Ricorda anche l’obbligo IVAFE se hai cripto su exchange esteri, e l’obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro RW.
La soglia di 2.000€ si applica per singola operazione o all’anno?
La soglia di 2.000€ si applica alla plusvalenza netta complessiva dell’anno, non alla singola operazione. Devi sommare tutti i guadagni e sottrarre tutte le perdite da cessione di cripto durante l’anno. Solo se il risultato netto supera 2.000€ si paga l’imposta. Se hai 10 operazioni in guadagno e 5 in perdita, è il saldo netto che conta. Attenzione: la soglia non vale per i redditi da staking e lending (tassati dal primo euro).
Posso usare il modello 730 per dichiarare le plusvalenze cripto?
No. Il modello 730 non prevede i Quadri RT e RW necessari per dichiarare plusvalenze da cripto-attività e il monitoraggio fiscale delle attività estere. Per dichiarare le cripto devi usare obbligatoriamente il Modello Redditi PF. Se sei lavoratore dipendente e normalmente usi il 730, dovrai passare al Modello Redditi PF per l’anno in cui hai avuto operazioni cripto rilevanti. Il Modello Redditi PF può essere presentato anche attraverso il tuo commercialista o tramite CAF.
Come funziona la tassazione se ho perso soldi con le cripto?
Le minusvalenze (perdite) da cripto-attività possono essere compensate con le plusvalenze dello stesso anno. Se il risultato netto è negativo (hai perso più di quanto hai guadagnato), non devi pagare imposte. Le minusvalenze eccedenti possono essere riportate nei 4 anni successivi e compensate con future plusvalenze da redditi diversi di natura finanziaria dello stesso tipo. È importante documentare accuratamente le perdite e indicarle correttamente nel Quadro RT per poter beneficiare del riporto.
Gli exchange sono obbligati a segnalare le mie operazioni all’Agenzia delle Entrate?
Dal 2024 è in vigore in Europa la DAC8 (Direttiva UE 2023/2226), che impone agli exchange e ai prestatori di servizi su cripto-attività di comunicare automaticamente i dati delle transazioni alle autorità fiscali degli Stati membri. Gli exchange europei sono già soggetti a questi obblighi. Gli exchange extra-UE che offrono servizi a clienti italiani sono anch’essi nel perimetro normativo, sebbene l’enforcement sia più complesso. Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate dispone quindi di informazioni crescenti sulle operazioni cripto degli italiani. La compliance fiscale è sempre più importante.
Posso detrarre i costi dell’exchange (commissioni) dalla plusvalenza?
Sì. Le commissioni di transazione pagate all’exchange (trading fee, withdrawal fee) possono essere incluse nel costo fiscale della cripto acquistata (aumentano il costo di acquisto) o dedotte dal corrispettivo della vendita (riducono il prezzo di realizzo). In entrambi i casi, riducono la plusvalenza imponibile. È importante conservare la documentazione delle commissioni pagate, che deve risultare dal report dell’exchange.
Cosa succede se ricevo cripto come regalo o eredità?
Le cripto ricevute in donazione da un familiare o terzo sono soggette all’imposta sulle donazioni (con franchigie: 1 milione di euro per coniuge/figli, 100.000€ per fratelli, nessuna franchigia per terzi). Il valore di mercato al momento della donazione costituisce il costo fiscale per il donatario. Per le cripto ricevute in eredità, si applicano le regole dell’imposta di successione; il costo fiscale erede è il valore al momento del decesso del de cuius. In entrambi i casi, va verificato l’obbligo di dichiarazione nel Quadro RW se le cripto sono su exchange esteri.
Ho cripto acquistate prima del 2023: come si calcola il costo?
Per le cripto acquistate prima del 1° gennaio 2023 (prima dell’entrata in vigore della L. 197/2022), il costo fiscale è il costo storico di acquisto documentato. La L. 197/2022 ha offerto la possibilità di rideterminare il costo fiscale al valore di mercato al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 14% sul valore rivalutato. Chi ha aderito a questa opzione (entro il 30 novembre 2023) può usare il valore rivalutato come costo fiscale. Chi non ha aderito deve usare il costo storico originale. Conserva tutta la documentazione degli acquisti storici: è fondamentale per evitare contestazioni.
CTA: consulenza fiscale personalizzato
La tassazione delle cripto-attività è una delle aree fiscali in più rapida evoluzione del sistema tributario italiano. Normativa, prassi amministrativa e orientamenti giurisprudenziali cambiano rapidamente, e gli errori nella dichiarazione possono costare caro.
Se hai effettuato operazioni con criptovalute nel 2026 — anche solo deteniamo su exchange esteri — ti consigliamo di affidarti a un professionista per la corretta gestione degli adempimenti dichiarativi.
Trova un esperto fiscale e patrimoniale con il nostro team specializzato. Analizziamo la tua situazione cripto, calcoliamo le imposte dovute, identifichiamo eventuali posizioni pregresse da regolarizzare e ti assistiamo nella compilazione del Modello Redditi PF con i Quadri RT e RW.
Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente divulgative e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata. La normativa sulle cripto-attività è in continua evoluzione: i riferimenti normativi e le interpretazioni riportate sono aggiornati alla data di pubblicazione (maggio 2026) sulla base della L. 197/2022, dei provvedimenti attuativi e della prassi dell’Agenzia delle Entrate disponibile. Prima di effettuare qualsiasi adempimento fiscale relativo a cripto-attività, si raccomanda di rivolgersi a un commercialista o autore abilitato per una valutazione aggiornata e personalizzata alla propria situazione.
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